Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
Il verbale di arresto è valido anche se l'indagato non lo ha sottoscritto, atteso che alcun dubbio può sussistere in ordine alla sua partecipazione all'atto, nel mentre la qualità di arrestato consegue all'effettiva privazione della libertà personale e non alla redazione del menzionato verbale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2009, n. 15857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15857 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 26/02/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 521
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 41297/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NI, n. in Rossano il 4.5.1979;
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Rossano in data 13.10.2008;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Non comparso il difensore del ricorrente.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Con provvedimento senza data, reso in esito alla udienza camerale del 13 ottobre 2008, il G.I.P. del Tribunale di Rossano convalidava l'arresto di NI AN (e di altro coindagato), per imputazione di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 1. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il suindicato indagato, con atto sottoscritto personalmente e dal suo difensore, denunziando:
1) il vizio di violazione di legge. Deduce che "è sicuramente nullo il verbale di arresto ...", giacché "in nessun modo risulta che si sia proceduto (ed in realtà non si è affatto proceduto) ad un arresto nelle forme volute dalla legge..., stante che nel verbale di arresto rinvenibile in atti ... non risulta che allo stesso sia intervenuto il signor AN NI (e neanche l'altro indagato), con la conseguenza che tale verbale è assolutamente nullo ...", ed "a conferma di ciò, si rileva che non risulta ... apposta alcuna sottoscrizione da parte di questo indagato su detto verbale, diversamente da quanto, invece, avvenuto per il verbale di perquisizione e sequestro";
2) il vizio di violazione di legge, sotto il profilo che "il mancato intervento dell'indagato AN ... produce la nullità del verbale di arresto de quo, anche sotto diverso profilo", essendovi "una incontestabile violazione dell'art. 142 c.p.p., poiché v'è incertezza assoluta sulle persone intervenute nel suddetto verbale ...", richiamandosi al riguardo anche il disposto dell'art. 137 c.p.p. e rilevandosi che "l'inosservanza di tale seconda norma (art.137 c.p.p.), invero, conferma che vi è stata la violazione della prima (art. 142 c.p.p.), poiché mancando la sottoscrizione dell'indagato non v'è alcuna certezza che questi sia intervenuto al momento del suo arresto.
3) il vizio di violazione di legge: "in ogni caso - assume il ricorrente - ... l'arresto avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace, a norma dell'art. 386 c.p.p., comma 7, a seguito della violazione del precedente comma 3, integrata dalla mancata osservanza dei termini e delle formalità ivi contemplati".
Deduce che - "premesso che nessuna notizia è stata data al P.M. dell'arresto eseguito ..." - "gli arrestati non sono stati messi a disposizione del P.M. e, per altro verso, il verbale di arresto non è stato trasmesso dal personale operante ... allo stesso P.M., in violazione, così, delle prescrizioni del cit. art. 386 c.p.p., comma 3...", non ricorrendo "l'ipotesi prevista dall'art. 389 c.p.p., comma 2, di liberazione disposta dall'ufficiale di p.g. procedente,
prima dell'intervento del P.M. ... Invero, dagli atti (verbale di arresto e c.n.r.) risulta, seppure insufficientemente, che "dell'arresto veniva informato il P.M. di turno", che "disponeva dopo l'arresto l'immediata liberazione ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. ...";
4) vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 390 c.p.p., commi 1 e 3, art. 389 c.p.p., comma 1, art. 125 c.p.p., comma 3,
art. 121 disp. att. c.p.p.. Deduce che "non vi sia stata una liberazione da parte dei medesimi carabinieri che hanno proceduto all'arresto ..." e "manca un requisito di forma essenziale, che rende nullo ... qualsivoglia "provvedimento" di liberazione, posto che questa avrebbe potuto essere disposta da parte del P.M. solo con decreto motivato, emesso ai sensi del combinato disposto dell'art.389 c.p.p. e art. 121 disp. att. c.p.p. e la mancanza di tale forma determina una chiara nullità a norma dell'art. 125 c.p.p., comma 3,..." e, "non essendovi stata alcuna immediata liberazione dell'arrestato ..., il P.M. avrebbe dovuto chiedere al G.I.P. la convalida dell'arresto entro il termine di quarantotto ore dallo stesso. Non essendo ciò avvenuto l'arresto è divenuto inefficace, ai sensi dell'art. 390 c.p.p., comma 3...". 5) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 136, 142, 127, 129 e 391 c.p.p.. "L'ordinanza impugnata deve essere annullata - rileva il ricorrente -, poiché è nullo il verbale dell'udienza di convalida e, contestualmente, perché l'ordinanza impugnata non reca alcuna data, ne' di emissione ne' di deposito ...". Assume che "nel verbale non sono descritte tutte le attività svolte dalla difesa e, addirittura, non (si) distingue neanche tra l'attività del difensore di AN e quella del difensore dell'altro arrestato ..." e "non sono indicate le richieste avanzate dai difensori ..."; inoltre, "assume specifica rilevanza anche la mancata indicazione dell'orario di apertura e chiusura del verbale ...", da tanto conseguendo la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 136 e 142 c.p.p., o art. 128 c.p.p., art. 391 c.p.p., comma, 7;
6) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 391 c.p.p., comma 7: in ogni caso, l'ordinanza di convalida "è stata ... assunta
... non nel rispetto del termine ivi contemplato, cosicché il giudice a quo non avrebbe potuto convalidare l'arresto, in quanto divenuto inefficace ...";
7) il vizio di motivazione, perché il G.I.P. "non ha esplicitato alcuna motivazione rispetto alle eccezioni sollevate in udienza da questa difesa ..." e "nessun riferimento, nello specifico, è contenuto ...all'inefficacia dell'arresto ... eccepita dalla difesa";
inoltre, "la motivazione è mancante o, comunque, manifestamente illogica nella parte in cui l'ordinanza impugnata contesta il diritto dell'arrestato ad ottenere il rispetto delle forme previste dalla legge a pena di nullità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondati o non sorretti da concreto interesse i motivi dedotti a suo sostegno. Quanto, invero, ai primi due profili di censura, l'art. 386 c.p.p. (che disciplina i doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo) non prevede affatto, tanto meno a pena di nullità - per il principio di tassatività espresso dall'art. 177 c.p.p. -, che il verbale di arresto debba essere sottoscritto dall'arrestato a necessaria comprova che all'atto "sia intervenuto il signor AN NI ...", tale intervento essendo, peraltro, ovviamente, del tutto scontato posto che non si contesta che si procedette, in effetti, all'arresto dell'indagato.
D'altra parte, ha più volte chiarito la giurisprudenza di questa Suprema Corte che la qualità di arrestato consegue all'attività di privazione della libertà personale e non alla redazione del verbale di arresto, che rappresenta solo la forma di documentazione dell'attività compiuta (Cass., Sez. 6, 20.11.2003, n. 7659; id., Sez. 6, 18.10.1996, n. 6/2007; id., Sez. 3, 12.1.1976, n. 8520). Quanto al terzo motivo di doglianza, non contestandosi che sia stata comunque disposta la immediata liberazione dell'arrestato (nel verbale di arresto del 27 aprile 2008, ore 20,10 (nel quale si chiarisce che "AN NI e Di IC UC alle ore 18,45 venivano dichiarati in stato di arresto") si da esplicito atto che "dell'avvenuto arresto veniva informato il P.M. di turno ..., che disponeva dopo l'arresto l'immediata liberazione ai sensi dell'art.121 disp. att. c.p.p.), non v'era, in ogni caso, alcun obbligo di rispettare i termini di cui all'art. 390 c.p.p., recando tale norma che quegli adempimenti sono dovuti qualora il Pubblico Ministero "non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato ...". Per quanto concerne il quarto motivo di censura, il ricorrente non ha alcun interesse ad astrattamente dedurre la "mancanza di un requisito di forma essenziale" del "provvedimento di liberazione", una volta che tale liberazione sia stata comunque disposta ed abbia conseguito gli esiti liberatori conseguenti. Ha, difatti, già avuto modo questa Suprema Corte (Sez. Un., 25.1.2004, n. 4419, ric. Gioia ed altro) di rilevare che "l'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè con il proposto gravame l'impugnante deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito, in via primaria e diretta, con il provvedimento impugnato, e deve chiarire quale risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole...". Tale interesse non può, dunque, ravvisarsi quando il gravame sia diretto a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, ancorché prescritta a pena di nullità assoluta, ma l'interesse ad impugnare sussiste solo se da tale violazione derivi un reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio, a seguito di annullamento, possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. anche Cass., Sez. Un., 25.1.2005, n. 4419, Gioia e altro;
id., Sez. Un., 13.12.1995, n. 42, P.M. in proc. Trapani;
id., Sez. Un., 11.5.1993, n. 6203, P.M. in proc. Amato). Quanto al quinto motivo di ricorso, non è dato ravvisare alcuna nullità del provvedimento di convalida, assunto "sentita la difesa", non essendo affatto necessario, tanto meno a pena di nullità, che siano "descritte tutte le attività svolte dalla difesa"; la circostanza che il provvedimento medesimo non rechi la data è affrancata dalle considerazioni che esso venne reso in esito all'udienza camerale, che le relative ordinanze, "se non pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione" ed "i termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione" (art. 391 c.p.p., comma 7), e che, nella specie, l'impugnazione è stata proposta dall'interessato. Per quel che riguarda il sesto motivo di ricorso, s'è già detto che non si verte, comunque, in tema di non rispetto del termine delle quarantotto ore per la convalida, richiamato ancora una volta il disposto dell'art. 390 c.p.p., comma 1. E quanto, infine, al settimo ed ultimo motivo di doglianza, ha esplicitamente chiarito il giudice del merito che "le eccezioni di forma avanzate dalla difesa sono prive di fondamento o comunque non eccepibili dall'indagato che non vi ha interesse", così mostrando di essersi fatto carico della delibazione delle "eccezioni sollevate in udienza da questa difesa", dovendosi per il resto richiamare quanto s'è già detto in ordine agli specifici profili gravatori riproposti in questa sede.
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009