Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2008, n. 41297
CASS
Sentenza 26 settembre 2008

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In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie e che è preordinato ad assicurare la spontaneità della condotta riparatrice e ad escludere che essa sia il risultato di contingenti calcoli processuali successivi all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2008, n. 41297
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41297
    Data del deposito : 26 settembre 2008

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