Sentenza 26 settembre 2008
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie e che è preordinato ad assicurare la spontaneità della condotta riparatrice e ad escludere che essa sia il risultato di contingenti calcoli processuali successivi all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2008, n. 41297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41297 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 26/09/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3530
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 018750/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OM ED VI N. IL 03/11/1957;
2) RA GI N. IL 16/01/1954;
avverso SENTENZA del 05/12/2007 TRIBUNALE di PORDENONE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza del 18 ottobre 2004 il giudice di pace di Pordenone dichiarava n.d.p. nei confronti di RO ED SI e AS GI in ordine ai reati di ingiuria e lesioni personali volontarie perché estinti per intervenuta condotta riparatoria. Proposto appello dal P.M., il tribunale di Pordenone, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, qualificato come percosse quello ex art. 582 c.p. addebitato al AS.
Ricorrono per cassazione la RO e il AS deducendo, con unico atto, erronea applicazione della L. n. 274 del 2000, art. 35, vizio di motivazione in relazione ai reati ex artt. 581 e 582 c.p., analogo vizio in relazione al reato di ingiuria e alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 599 c.p.. Resiste con memoria la p. civile.
I motivi di impugnazione vanno disattesi.
Quello di natura procedimentale è infondato, perché il potere del giudice di pace, nel riconoscere la idoneità della riparazione prevista dalla L. n. 274 del 2000, art. 35, quale causa di estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti da tale disposizione, tra i quali vi è quello della anteriorità della ripa razione rispetto all'udienza di comparizione (cfr. Cass. Sez. 5^, 22 settembre 2004, P.M. c/Mirabelli, rv 232082): limite questo che costituisce uno sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie (Cass. Sez. 5^, 10 novembre 2005, n. 40818, Mirabelli).
La "ratio" della disposizione appare quella di assicurare la spontaneità del comportamento e di pretendere che la chiusura della vicenda processuale sia fondata su una condotta scevra dall'ombra del dubbio che contingenti calcoli processuali abbiano ispirato il comportamento di chi ha avuto modo già di valutare le risultanze della istruttoria dibattimentale. E ciò è tanto vero che la procrastinazione della condotta riparatrice è autorizzata dal giudice assieme allo spostamento in avanti della intera attività istruttoria, previsione alla quale non sono estranee evidenti ragioni di economia processuale: ragione che è presente anche nel più tradizionale istituto della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 c.p., n. 6, che deve avvenire, per avere efficacia, prima, del giudizio, cioè in una fa se antecedente alle formalità di apertura del dibattimento.
E, nel caso concreto, la condotta riparatoria era intervenuta dopo plurime udienze di rinvio, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione e la costituzione di parte civile, in assenza del provvedimento del giudice di sospensione del processo, di cui si è detto. Le altre censure, così come prospettate, non superano la soglia dell'ammissibilità, attingendo a valutazione di merito delle emergenze processuali, che si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto assistita da motivazione ineccepibile, siccome priva di cadute sul versante della logica e del diritto. Il tribunale ha, infatti, ricostruito la vicenda con argomentazioni corrette e persuasive, non basate - come si sottiene - sul solo confronto circa la maggiore precisione dei vari dichiaranti nel riferire l'orario di svolgimento dei fatti, ma su un esame ponderato di tutte le risultanze processuali, specificamente enunciate, conducenti a ritenere soggettivamente e oggettiva mente credibile il narrato delle persone offese in ordine a tutte le accuse formulate, dotati di sicura valenza offensiva gli epiteti "maleducati" e "ignoranti" alla luce del particolare contesto storico in cui erano stati pronunciati, insussistente l'invocata attenuante della provocazione come pure della esimente della repiprocità delle offese.
I ricorsi vanno pertanto respinti, con le conseguenti statuizioni ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008