CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2026, n. 20152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20152 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO IC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/09/2022 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
lette la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto NC ON, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20152 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 27/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova, con l’ordinanza del 29 settembre 2022 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da IC CI di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere dal 10 ottobre 2020 (giorno dell’arresto) al 7 maggio 2021 (data della sentenza di assoluzione), per complessivi 209 giorni. 2. IC CI era stato arrestato in data 10 ottobre 2020 per il reato di detenzione di banconote false al fine di metterle in circolazione (art. 455 cod. pen. in relazione agli artt. 453 e 61 n. 11 quater cod. pen.) in quanto, verso le ore 23:30 circa, nel corso di un ordinario controllo da parte dei Carabinieri di Carrara, era stato trovato in possesso di n. 499 banconote false da 50 euro e di n. 309 banconote false da 20 euro, per un totale pari a 31.130,00 euro, aventi tutte un numero seriale progressivo, custodite in uno zaino posto tra il sedile passeggero anteriore ed il sedile posteriore dell’autovettura da lui condotta al momento del controllo. Nell’immediatezza del fatto, IC CI, che deteneva altresì la somma di denaro genuina pari a 5.860,00 euro, non forniva alcuna spiegazione sul possesso delle banconote false, dichiarando di avere ricevuto lo zainetto poco prima da un conoscente e di ignorarne il contenuto. In sede di interrogatorio di garanzia, IC CI si avvaleva della facoltà di non rispondere e il G.i.p., dopo aver convalidato l’arresto, gli applicava la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, considerata la personalità dell’arrestato, avente due precedenti per riciclaggio, e la commissione del fatto di notte e mentre era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale (applicatagli dal Tribunale di Sorveglianza di Massa in data 9 ottobre 2019). Successivamente IC CI, prima nell’interrogatorio davanti al P.M. e poi in dibattimento, forniva una spiegazione del possesso delle banconote false narrando una vicenda, per vero poco credibile e smentita dal tese C.re Matteo Carta, il quale negava che IC CI fosse agente sotto copertura nella vicenda narrata e spiegava che IC CI era solo un suo confidente che da circa quattro anni gli aveva fornito c.d. “info operative” in relazione a reati in materia di stupefacenti, senza giungere ad alcun esito. 3. Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Massa in data 7 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 25 luglio 2021, IC CI era stato assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con la formula perché il fatto non 3 costituisce reato, con conseguente dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare. 4. La Corte di appello, come sopra anticipato, respingeva la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione presentata da IC CI, ritenendo che il comportamento di IC CI integrasse una condotta volontaria e illecita, pienamente idonea in sede cautelare a fondare la sussistenza di gravi indizi del reato contestato e che IC CI avesse pertanto certamente concorso a dare causa, con il proprio comportamento volontario e connotato da evidente e macroscopia imprudenza e inosservanza della legge e quindi gravemente colposo, alla privazione della sua libertà. 5. Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione IC CI, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la colpa grave di IC CI, che avrebbe giustificato l’applicazione e il mantenimento della custodia cautelare in carcere, per il fatto che inizialmente si era avvalso della facoltà di non rispondere e, in seguito all’interrogatorio davanti al P.M., non aveva presentato alcuna istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza della colpa grave per non avere IC CI chiarito i fatti, come invece risulta dall’interrogatorio reso al P.M. 6. Il Procuratore generale, in persona del sostituto NC Ceroni, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 7. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 4 2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, [...], più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, [...]), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [...], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione;
Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259082). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, [...], Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, [...], Rv. 219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, [...], cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, [...], cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01). Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del suo collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01). 5 3. Ciò posto, dalla ordinanza della Corte territoriale non emerge la specifica motivazione in ordine alla condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta detenzione. In altre parole, la Corte territoriale non delinea quale sia stato il comportamento gravemente colposo del ricorrente, che, si noti, è stato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato e quindi per mancanza, insufficienza o contradditorietà della prova in ordine all’elemento soggettivo del reato. A differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, non può essere valutata ai fini della colpa ostativa la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere inizialmente compiuta dall'indagato. Questa scelta, infatti, costituisce legittima espressione del diritto di difesa e l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, afferma in termini espliciti che «l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Inoltre, la scelta di non opporsi alla convalida dell'arresto e di non chiedere la revoca della misura non può essere valutata gravemente colposa non essendo possibile formulare supposizioni sull'esito che tale richiesta avrebbe avuto ed essendo doveroso, invece, fare riferimento a ciò che, in concreto, è avvenuto in fase cautelare e al contenuto della decisione che ha chiuso il giudizio di cognizione. 4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova, cui deve essere demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Così deciso il 27/02/2026. Il Consigliere estensore La Presidente UC LO IA GN
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
lette la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto NC ON, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20152 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 27/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova, con l’ordinanza del 29 settembre 2022 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da IC CI di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere dal 10 ottobre 2020 (giorno dell’arresto) al 7 maggio 2021 (data della sentenza di assoluzione), per complessivi 209 giorni. 2. IC CI era stato arrestato in data 10 ottobre 2020 per il reato di detenzione di banconote false al fine di metterle in circolazione (art. 455 cod. pen. in relazione agli artt. 453 e 61 n. 11 quater cod. pen.) in quanto, verso le ore 23:30 circa, nel corso di un ordinario controllo da parte dei Carabinieri di Carrara, era stato trovato in possesso di n. 499 banconote false da 50 euro e di n. 309 banconote false da 20 euro, per un totale pari a 31.130,00 euro, aventi tutte un numero seriale progressivo, custodite in uno zaino posto tra il sedile passeggero anteriore ed il sedile posteriore dell’autovettura da lui condotta al momento del controllo. Nell’immediatezza del fatto, IC CI, che deteneva altresì la somma di denaro genuina pari a 5.860,00 euro, non forniva alcuna spiegazione sul possesso delle banconote false, dichiarando di avere ricevuto lo zainetto poco prima da un conoscente e di ignorarne il contenuto. In sede di interrogatorio di garanzia, IC CI si avvaleva della facoltà di non rispondere e il G.i.p., dopo aver convalidato l’arresto, gli applicava la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, considerata la personalità dell’arrestato, avente due precedenti per riciclaggio, e la commissione del fatto di notte e mentre era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale (applicatagli dal Tribunale di Sorveglianza di Massa in data 9 ottobre 2019). Successivamente IC CI, prima nell’interrogatorio davanti al P.M. e poi in dibattimento, forniva una spiegazione del possesso delle banconote false narrando una vicenda, per vero poco credibile e smentita dal tese C.re Matteo Carta, il quale negava che IC CI fosse agente sotto copertura nella vicenda narrata e spiegava che IC CI era solo un suo confidente che da circa quattro anni gli aveva fornito c.d. “info operative” in relazione a reati in materia di stupefacenti, senza giungere ad alcun esito. 3. Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Massa in data 7 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 25 luglio 2021, IC CI era stato assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con la formula perché il fatto non 3 costituisce reato, con conseguente dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare. 4. La Corte di appello, come sopra anticipato, respingeva la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione presentata da IC CI, ritenendo che il comportamento di IC CI integrasse una condotta volontaria e illecita, pienamente idonea in sede cautelare a fondare la sussistenza di gravi indizi del reato contestato e che IC CI avesse pertanto certamente concorso a dare causa, con il proprio comportamento volontario e connotato da evidente e macroscopia imprudenza e inosservanza della legge e quindi gravemente colposo, alla privazione della sua libertà. 5. Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione IC CI, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la colpa grave di IC CI, che avrebbe giustificato l’applicazione e il mantenimento della custodia cautelare in carcere, per il fatto che inizialmente si era avvalso della facoltà di non rispondere e, in seguito all’interrogatorio davanti al P.M., non aveva presentato alcuna istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza della colpa grave per non avere IC CI chiarito i fatti, come invece risulta dall’interrogatorio reso al P.M. 6. Il Procuratore generale, in persona del sostituto NC Ceroni, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 7. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 4 2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, [...], più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, [...]), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [...], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione;
Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259082). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, [...], Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, [...], Rv. 219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, [...], cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, [...], cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01). Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del suo collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01). 5 3. Ciò posto, dalla ordinanza della Corte territoriale non emerge la specifica motivazione in ordine alla condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta detenzione. In altre parole, la Corte territoriale non delinea quale sia stato il comportamento gravemente colposo del ricorrente, che, si noti, è stato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato e quindi per mancanza, insufficienza o contradditorietà della prova in ordine all’elemento soggettivo del reato. A differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, non può essere valutata ai fini della colpa ostativa la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere inizialmente compiuta dall'indagato. Questa scelta, infatti, costituisce legittima espressione del diritto di difesa e l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, afferma in termini espliciti che «l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Inoltre, la scelta di non opporsi alla convalida dell'arresto e di non chiedere la revoca della misura non può essere valutata gravemente colposa non essendo possibile formulare supposizioni sull'esito che tale richiesta avrebbe avuto ed essendo doveroso, invece, fare riferimento a ciò che, in concreto, è avvenuto in fase cautelare e al contenuto della decisione che ha chiuso il giudizio di cognizione. 4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova, cui deve essere demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Così deciso il 27/02/2026. Il Consigliere estensore La Presidente UC LO IA GN