Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2026, n. 20152
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza della colpa grave del richiedente

    La Corte di appello ha ritenuto che il comportamento del richiedente integrasse una condotta volontaria e illecita, pienamente idonea a fondare la sussistenza di gravi indizi del reato contestato e che il richiedente avesse pertanto concorso a dare causa, con il proprio comportamento volontario e connotato da evidente e macroscopia imprudenza e inosservanza della legge e quindi gravemente colposo, alla privazione della sua libertà.

  • Accolto
    Violazione di legge in ordine alla sussistenza della colpa grave

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere non possa essere valutata ai fini della colpa ostativa, in quanto espressione del diritto di difesa e specificamente tutelata dalla legge. Inoltre, la mancata richiesta di revoca della misura non può essere considerata gravemente colposa senza poter supporre sull'esito di tale richiesta.

  • Accolto
    Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla colpa grave

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse insufficiente in ordine alla specifica condotta colposa del richiedente, soprattutto considerando la sua assoluzione con formula piena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2026, n. 20152
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20152
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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