Sentenza 20 novembre 2003
Massime • 1
Configura il delitto di evasione la condotta di colui che si allontani dal luogo ove si trovi in stato di coercizione personale e vigilato dagli organi di polizia che hanno operato l'arresto, anche se non sia stato ancora redatto il relativo verbale, giacché la qualità di arrestato consegue all'attività di privazione della libertà personale e non alla redazione del verbale di arresto, che rappresenta solo la forma di documentazione dell'attività compiuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2003, n. 7659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7659 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 20/11/2003
1. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 1882
3. Dott. GRAMENDOLA RA P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 024856/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UO RE, n. a S. Valentino Torio il 21.12.1966;
avverso la ordinanza in data 26 maggio 2003 del Tribunale di Salerno;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, adito ex art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da UO
RE avverso l'ordinanza in data 16 maggio 2003 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale ed evasione (in Battipaglia, il 14 maggio 2003).
Osservava il Tribunale che dalla testimonianza della persona offesa, dagli atti di ufficio e dalla documentazione medica derivano gravi indizi di colpevolezza a carico del BU in ordine ai reati ascrittigli. In particolare emergeva che, a seguito di una lite dovuta a motivi di viabilità, il BU, invitato da CO RA, militare dell'Arma dei Carabinieri (che, vestendo abiti civili, come tale si qualificava), a spostare il proprio veicolo, causa di intralcio per il traffico, colpiva il pubblico ufficiale con uno schiaffo e poi, alla richiesta di esibire i propri documenti, aggrediva il medesimo con pugni e calci, tanto da procurargli lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni. Inoltre, emergeva che, condotto in stato di arresto nella locale caserma, il BU, mentre si compilavano i relativi verbali, si allontanava repentinamente dall'ufficio, rendendosi irreperibile. Ricorre per Cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, che si duole della erronea applicazione degli artt. 337 e 385 c.p., osservando, quanto alla ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, che difettava l'elemento del compimento di un atto di ufficio al quale ricollegare finalisticamente la reazione dell'indagato; e, quanto a quella di evasione, che il BU non era stato ancora tratto in arresto, non essendogli stato notificato alcun provvedimento al riguardo, sicché legittimamente egli si era allontanato dalla caserma.
DIRITTO
Il ricorso appare manifestamente infondato.
Emerge dalla ordinanza impugnata, contestata solo genericamente dal ricorrente, che il carabiniere CO aveva invitato il BU a spostare il veicolo, in quanto causa di intralcio alla circolazione. Il BU non aveva però accolto l'invito, colpendo per tutta risposta il pubblico ufficiale con uno schiaffo. Alla successiva richiesta di esibire i documenti, il BU reagiva con pugni e calci, procurando così al militare lesioni personali.
Appare dunque che la condotta violenta e reiterata dell'indagato sia stata posta in essere per opporsi ad atti di ufficio del militare:
quello consistente nell'ordine di spostare la autovettura, prima, e di esibire i documenti, poi. Risulta pertanto pienamente integrata l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale contestata. Quanto al reato di evasione, è stato accertato che, a seguito della condotta violenta sopra indicata, il BU venne tratto in arresto e accompagnato nella locale caserma per la formalizzazione del relativo verbale;
e che egli, mentre a ciò si provvedeva dai militari, si dileguò repentinamente, rendendosi irreperibile. Poiché la qualità di arrestato consegue alla mera attività materiale diretta alla coercizione fisica del soggetto da parte del pubblico ufficiale, prescindendosi da formule sacramentali e ancor più dalla redazione del verbale di arresto, che è un mero atto di documentazione (v., per una fattispecie del tutto simile a quella oggetto del presente procedimento, Cass., 12 gennaio 1976, Maistrello), la condotta sopra delineata corrisponde appieno alla ipotesi di cui all'art. 385 c.p.. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004