Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 12708
CASS
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso per cassazione

    La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse tardivo sia rispetto al termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza (art. 18, commi 13° e 14°, l.fall.), sia rispetto al termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza (art. 327, comma 1°, c.p.c.). Ha inoltre chiarito che il termine breve opera nei confronti di tutte le parti del giudizio di reclamo, inclusi i soci, e che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca di fallimento.

  • Rigettato
    Applicazione dell'art. 393 c.p.c. in caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio

    La Corte, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ha stabilito che l'art. 393 c.p.c. non trova applicazione nel caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel procedimento di fallimento. In tale evenienza, si estingue esclusivamente il giudizio di reclamo, mentre la sentenza di fallimento passa in giudicato, mantenendo la sua efficacia fino a eventuale revoca definitiva. Questo principio si basa sulla specificità del procedimento fallimentare, dove la sentenza dichiarativa gode di una "resistenza privilegiata" e non è sostituita dalla pronuncia della Corte d'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 12708
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12708
    Data del deposito : 5 maggio 2026

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