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Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 12708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12708 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 5485-2022 proposto da: CA AN, in proprio e in qualità di socio della ROSE APPLE S.R.L., rappresentato e difeso dapprima dall’Avvocato ALESSANDRO PRUITI CIARELLO per procura in calce al ricorso e in seguito dall’Avvocato MAURIZIO STEFANO MASCIA per procura in atti;
- ricorrente -
contro FALLIMENTO ROSE APPLE S.R.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati UMBERTO BALLABIO e ROBERTO SCETTI per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO;
- intimata - avverso la SENTENZA n. 2393/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/7/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE IA nella pubblica udienza del 31/3/2026; Civile Sent. Sez. 1 Num. 12708 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: IA GIUSEPPE Data pubblicazione: 05/05/2026 2 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica STANISLAO DE MATTEIS, il quale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso affermando, se del caso nell’interesse della legge, il seguente principio di diritto: “in tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di accoglimento del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all’art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto ovvero sia stato tardivamente riassunto, non trova applicazione la regola di cui all’art. 393 c.p.c.”. FATTI DI CAUSA 1.1. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 31/1/2018, ha dichiarato, su istanza del Pubblico Ministero, il fallimento di OS AP s.r.l. 1.2. La Corte d’appello di Milano, su ricorso proposto a norma dell’art. 18 l.fall. da Francesco AG, socio della fallita, con sentenza di accoglimento n. 4308/2018, ha revocato il fallimento. 1.3. La Corte di cassazione, adita dal ME, con ordinanza n. 24656/2020, ha cassato “… il decreto impugnato … con rinvio alla Corte territoriale”. 1.4. Il ME, in data 11/11/2020, ha depositato ricorso in riassunzione. 2.1. La Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 2.2. La Corte, per quanto ancora importa, ha ritenuto che il ME aveva tempestivamente e ritualmente provveduto alla riassunzione del giudizio. 3.1. Francesco AG, in proprio e in qualità di socio della OS AP s.r.l., con ricorso notificato il 16/2/2022, ha chiesto la cassazione della sentenza. 3 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 3.2. Il ME ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l’altro, eccepito la tardività del ricorso sul rilievo che: - la sentenza impugnata, come emerge dalla ricevuta di notifica estratta del fascicolo telematico del fascicolo della Corte di merito, è stata notificata dalla cancelleria al ricorrente, al domicilio eletto presso l’avv. AS, in data 22/7/2021; - la sentenza, pertanto, a norma dell’art. 18, comma 14°, l.fall., che regola il procedimento, sarebbe dovuta essere impugnata entro il 21/8/2021, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 16/2/2022. 3.3. La Procura Generale presso la Corte d’appello di Milano è rimasta intimata. 3.4. Il Pubblico Ministero, con memoria del 5/3/2026, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. 3.5. Il ricorrente, con “note autorizzate” del 12/3/2026, dopo aver, tra l’altro, evidenziato di aver “agito nel pregresso e attuale giudizio in proprio nonché in qualità di socio di capitale, non fallito, della … Soc. OS AP Srl.”, ha dedotto che lo stesso “è quindi terzo interessato … e, in quanto tale, va escluso che sia debitore nell’accezione di cui agli artt. 17 e 18 L.F. che sono inapplicabili nei suoi confronti”; - “il diritto del AG, in proprio, a impugnare la sentenza del Giudice a quo non è perciò soggetto al termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione della sentenza di II grado, di decadenza dall’impugnazione di cui all’ art. 18 L.F.”, che “è acceleratorio negli esclusivi confronti della debitrice OS AP S.r.l.”; - inoltre, “non esiste alcuna norma di legge che imponga a persona fisica non debitrice, che ne abbia interesse, … di interporre il gravame al Giudice di Legittimità nel termine lungo semestrale di cui all’art. 327 cpc senza poter beneficiare della maggiorazione … relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”; - “in via concorrente o, in stretto 4 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 subordine, … il termine di 30 giorni di cui all’art. 18 L.F. decorre nei confronti di soggetto - il AG - che pur ha svolto un ruolo attivo nell’opposizione fallimentare … non già dalla … comunicazione-notifica della sentenza gravata da parte della cancelleria, ma ex art. 17 II c. L.F. dall’annotazione-iscrizione della gravata sentenza di II grado nel Registro delle Imprese”, allo stato “inesistente”. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 392, 393 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che il ME aveva provveduto alla tempestiva e rituale riassunzione del giudizio di rinvio. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 132, 34, 287, 395 n. 4 e 384, comma 2°, c.p.c. e degli artt. 125 e 126 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 132 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. 5.1. Il ricorso per cassazione, notificato il 16/2/2022, è tardivo ed è, quindi, inammissibile. 5.2. Il ricorso, infatti, è stato proposto: - sia oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 18, commi 13° e 14°, l.fall.), eseguita dalla cancelleria (come emerge dall’attestazione telematica acquisita in giudizio), presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocato Dario AS, difensore del AG nel giudizio a quo, in data 22/7/2021; - sia (e in ogni caso) oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c., decorrente dal 5 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 momento in cui, il 22/7/2021, la sentenza impugnata è stata depositata. 5.3. L’art. 18, comma 14°, l.fall., infatti, prevede che il ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che (come quella impugnata) si pronuncia (anche se in sede di rinvio: cfr. Cass. n. 8980 del 2021; Cass. n. 8454 del 2025) sul reclamo al fallimento dev’essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della stessa (ad opera della cancelleria: art. 18, comma 13°, l.fall.). 5.4. Tale termine, peraltro, contrariamente a quanto ha affermato il ricorrente, opera nei confronti di tutte le parti del giudizio di reclamo proposto a norma dell’art. 18 l.fall., senza distinguere (come, invece, accade ai fini della decorrenza del “termine per il reclamo”: art. 18, commi 1° e 4°, l.fall.) tra il caso in cui il ricorso per cassazione è proposto dalla società assoggettata a fallimento ovvero, come nella vicenda, dal socio della stessa e, come tale, mero “interessato” alla rimozione della sentenza dichiarativa. 5.5. Nel giudizio di reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento trova, comunque, applicazione, come si evince dall’art. 18, comma 4°, in fine, l.fall., (anche) il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione (operata, nella specie, il 22/7/2021) della sentenza impugnata (art. 327, comma 1°, c.p.c., nel testo attualmente in vigore, trattandosi di processo introdotto in data successiva al 4/7/2009). 5.6. Il termine (breve o lungo) per la proposizione del ricorso per cassazione avverso una sentenza che, come quella impugnata, ha rigettato il reclamo proposto nei confronti di una sentenza dichiarativa di fallimento non è, del resto, assoggettato alla sospensione feriale: ed è, quindi, senz’altro decorso anche tra l’1/8/2021 ed il 31/8/2021. 6 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 5.7. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall’art. 1 della l. n. 742/1969, non si applica, ai sensi del successivo art. 3 della citata legge e in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (approvato con r.d. n. 12/1941), alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi e i diversi gradi del giudizio (Cass. n. 24019 del 2020), compreso il ricorso per cassazione (Cass. n. 622 del 2016). 5.8. In tema di notifica delle sentenze, infine, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni anche quella eseguita (come nel caso) all’indirizzo pec (dichiaratamente reperito dal “registro generale indirizzi elettronici”) del difensore nominato dalla parte (e cioè, come detto, l’Avvocato Dario AS), non rilevando che nell’atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico, e ciò in quanto all’elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del Tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto (Cass. n. 21579 del 2024; cfr., sul punto, Cass. n. 2460 del 2021). 5.9. La Corte, peraltro, ritiene di esaminare la questione posta dal primo motivo e, all’esito, di pronunciare, a norma dell’art. 363 c.p.c. e come anche richiesto dal P.G., il principio di diritto. 5.10. L’art. 393 c.p.c. dispone, com’è noto, che la mancata (o tardiva) riassunzione del giudizio di rinvio determina, al pari del successivo avveramento di una causa di estinzione di tale giudizio, l’estinzione dell’“intero processo”. 5.11. La questione (che il motivo pone) è se tale norma trovi, o meno, applicazione nel giudizio conseguente al reclamo proposto a norma dell’art. 18 l.fall. quando, come (si assume) 7 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 nel caso in esame, a seguito della cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello, il relativo giudizio di rinvio non sia stato tempestivamente riassunto. 5.12. La soluzione positiva è stata, com’è noto, sostenuta da questa Sezione con la sentenza n. 3022/2020. 5.13. Tale conclusione risulta, in sostanza, fondata sulle seguenti argomentazioni: (a) - innanzitutto, la configurazione dell’“oggetto del giudizio di reclamo”, che non può essere ricostruito come un processo autonomo avente ad oggetto il (solo) gravame avverso la sentenza di fallimento, quasi che la stessa rimanga all’esterno di tale giudizio, trattandosi, piuttosto, di un “procedimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno e attinente a un provvedimento decisorio emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio, suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata”; - ai fini previsti dall’art. 393 c.p.c., in effetti, “le concrete caratteristiche del procedimento di reclamo non consentono di ritenere che l’oggetto del processo sia la (sola) sentenza di fallimento, e non anche i presupposti (naturalmente ove confluiti all’interno delle censure spese col reclamo) della dichiarazione come specificati nella relativa istanza”; - anzi, proprio l’affermazione per cui “il reclamo fallimentare contro la sentenza dichiarativa provoca un effetto devolutivo pieno conduce necessariamente alla concezione di un giudizio funzionale a sottoporre a una nuova valutazione, nei limiti delle censure sollevate, proprio la domanda formulata col ricorso al Tribunale ex artt. 6 e 7 legge fall.”; (b) - in secondo luogo, la natura di “regola processuale” di portata generale che dev’essere attribuita all’art. 393 c.p.c.: - tanto nel senso che la sua applicazione non dipende dalla funzione sostitutiva della sentenza cassata, sicché, pur quando manchi un effetto sostitutivo della sentenza d’appello rispetto alla pronuncia di primo grado (come nel caso della definizione in 8 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 rito dell’impugnazione) ciò “non impedisce di applicare poi l’art. 393 (naturalmente ove ne sussistano i presupposti)”, trattandosi di norma che “risponde a una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del processo”; - quanto nel senso che la sua applicazione può essere derogata solo nel caso in cui, a differenza di ciò che accade nel processo per la dichiarazione di fallimento, esista “un’altra regola, speciale e prevalente, rinvenibile a livello di diritto positivo per singole fattispecie appositamente disciplinate”; - “nel caso del processo per dichiarazione di fallimento”, infatti, a differenza dell’opposizione al decreto ingiuntivo, “non è dato rinvenire l’esistenza di un’altra regola, speciale e per l’appunto derogatoria, rispetto all’art. 393” cit.; - nel giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall., quindi, “non essendosi al cospetto di caso concretamente disciplinato in senso derogatorio (e prevalente), deve trovare applicazione la regola generale dell’art. 393” cit.; - pertanto, “nel caso in cui sia mancata la riassunzione del giudizio di cui all’art. 18 legge fall. a seguito della cassazione della sentenza di rigetto del reclamo fallimentare, l’oggetto dell’estinzione non può essere scisso dal processo nell’ambito del quale era stata adottata la sentenza” dichiarativa del fallimento. 5.14. Né, ha proseguito la pronuncia, sono condivisibili le argomentazioni addotte a sostegno dell’avversa interpretazione: (a) - intanto, l’obiezione secondo cui gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento potrebbero essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello status di fallito, sia quanto agli aspetti conservativi che al fallimento si ricollegano, soltanto con il passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca, laddove prima di tale momento può provvedersi soltanto alla sospensione dell’attività liquidatoria, non è pertinente rispetto alla questione in discussione, che non è la revoca della sentenza 9 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 di fallimento ma la sorte della mancata riassunzione del giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo;
- occorre, infatti, distinguere, sul piano concettuale, tra la questione concernente “la stabilizzazione degli effetti della sentenza dichiarativa” di fallimento fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca e la diversa questione relativa alla “sorte della sentenza dichiarativa” di fallimento in ipotesi di mancata riassunzione del giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 393 c.p.c.; - una cosa è discorrere della “revoca” in sé della sentenza di fallimento, altra cosa, invece, è interrogarsi sulle conseguenze giuridiche della mancata riassunzione del giudizio di rinvio dopo la sentenza che ha cassato quella di rigetto del reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l.fall.; (b) - l’argomento che fa leva sul disposto dell’art. 22 l.fall. (che, in ipotesi di accoglimento da parte della Corte d’appello del reclamo avverso il provvedimento che ha respinto l’istanza per la dichiarazione di fallimento, impone di rimettere gli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento, persistendone i presupposti) è parimenti privo di pregio;
- tale disposizione, infatti, lungi dal dimostrare l’autonomia della sentenza dichiarativa di fallimento rispetto alle vicende del reclamo proposto avverso la sua emanazione, dimostra, piuttosto, come l’oggetto del procedimento di reclamo è proprio la decisione resa in prima battuta dal Tribunale, tanto che, in ipotesi di accoglimento della doglianza avverso la reiezione dell’istanza di fallimento, si onera il Tribunale di rieditare il giudizio onde, nella ricorrenza dei presupposti, pervenire ad accogliere la domanda e dichiarare il fallimento;
(c) - né, infine, persuasivo è l’argomento secondo cui, nel giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza di rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’art. 653 c.p.c., non si sostituisce al decreto opposto;
- tale effetto, infatti, è ricollegato alla particolare conformazione del giudizio di opposizione a decreto 10 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 ingiuntivo, strutturato come un processo di cognizione di primo grado, nel quale la citazione in opposizione vale a trasformare in ordinario il processo promosso nelle forme speciali del monitorio;
- un’eguale conclusione non è predicabile per il reclamo di cui all’art. 18 l.fall., non solo perché in questo caso non esiste una regola simile a quella dettata dall’art. 653 c.p.c., ma anche perché l’attuale conformazione di questo giudizio è totalmente diversa. 5.15. La sentenza citata, alla luce degli esposti rilievi, ha, di conseguenza, affermato il principio, invocato dalla ricorrente e avversato dal P.G., secondo cui, “ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all’art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all’art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l’estinzione dell’intero processo e, quindi, anche l’inefficacia della sentenza di fallimento”. 5.16. La Corte ritiene che tale conclusione, ancora con riguardo alla disciplina di cui al r.d. n.267 del 1942, meriti di essere rivista. 5.17. L’art. 393 c.p.c. stabilisce, in effetti, che: - “se”, a seguito della cassazione con rinvio, “la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio” “non avviene entro il termine” (di “tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione”) stabilito dall’art. 392 c.p.c. “o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue”; - tuttavia, “la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”. 5.18. La norma, a differenza di quanto previsto dall’art. 338 c.p.c. (che, in ipotesi di estinzione del processo 11 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 d’impugnazione, prevede il passaggio in giudicato della sentenza impugnata), dispone, al contrario, che: - “la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina … l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo”; - l’estinzione dell’intero processo comporta, a sua volta, la “caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso” (Cass. n. 1680 del 2012; Cass. n. 26970 del 2023) nonché, può aggiungersi, delle sentenze (o delle parti di sentenza) che, a norma dell’art. 336, comma 1° e 2°, c.p.c., dipendono dalla sentenza (o dalla parte di sentenza) oggetto della cassazione. 5.19. Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata (o tardiva) riassunzione, rimane, comunque, applicabile il disposto di cui all’art. 310 c.p.c., con la conseguenza che conservano efficacia (oltre alla sentenza della Corte di cassazione) tutte le statuizioni di merito sulle quali, nel corso del procedimento che poi si estingue, si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati) e le sentenze definitive ma passate solo parzialmente in giudicato per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza (cfr. Cass. n. 6712 del 2001; Cass. n. 21469 del 2018). 5.20. La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate (salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione), anche nel caso in cui la sentenza d’appello, poi cassata, si sia limitata a definire in rito l’impugnazione della decisione di primo grado (Cass. n. 8891 del 2020; Cass. n. 6188 del 2014). 5.21. La disposizione in esame, lì dove prevede che la mancata (o tardiva) riassunzione del giudizio di rinvio 12 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo e che tale estinzione comporta, di conseguenza, la caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso (salvo quelle già coperte dal giudicato in quanto non impugnate), si limita, in realtà, a prendere atto di ciò che accade a seguito della cassazione con rinvio della sentenza impugnata (e, in ragione dell’estinzione del giudizio di rinvio, della mancata pronuncia da parte del giudice di rinvio), vale a dire la (definitiva) caducazione, quale atto processuale, della pronuncia cassata e, per l’effetto, delle statuizioni (di merito o di rito) ivi contenute, le quali, a loro volta, avevano sostituito (tanto in caso di riforma, quanto in caso di conferma per ragioni di merito o di rito) quelle oggetto dell’impugnazione. 5.22. La cassazione con rinvio, infatti, comporta, come autorevolmente affermato, che, all’esito della pronuncia resa dalla Corte di legittimità, “non vi è alcuna sentenza preesistente ed ancora in vigore sull’oggetto per cui il giudice di rinvio deve svolgere la sua funzione decisoria”. 5.23. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4071 del 2010, hanno, a loro volta, rilevato che: - “l’art. 393 c.p.c., che, contrariamente a quanto l’art. 338 c.p.c. dispone per l’estinzione del giudizio d’appello, cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza appellata, prevede invece l’estinzione dell’intero processo come conseguenza dell’estinzione del giudizio ai rinvio”; - “tuttavia la ragione di questa apparente deroga dell’art. 393 c.p.c. al sistema dell’estinzione viene concordemente individuata nell’efficacia della sentenza d’appello, che è sempre sostitutiva della sentenza di primo grado, sia quando la riformi sia quando la confermi. Sicché non potrebbe acquisire efficacia di giudicato una sentenza che, essendo ormai sostituita dalla sentenza d’appello, rimane 13 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 anch’essa travolta dalla cassazione della decisione sostitutiva. E quindi la deroga è in realtà solo apparente e comunque coerente con il sistema definito dagli artt. 310 e 338 c.p.c., appunto perché solo dopo la pronuncia del giudice d’appello la sentenza di primo grado perde quell’efficacia cui possa riconoscersi una stabilizzazione in conseguenza dell’estinzione del processo”. 5.24. Data la premessa, non è allora incoerente che la norma dell’art. 393 c.p.c., a fronte di tale caducazione (e della conseguente mancanza di qualsivoglia statuizione di merito che, sul punto oggetto della cassazione con rinvio, sia, come tale, idonea a costituire giudicato sostanziale tra le parti), preveda che l’intero giudizio si estingue tutte le volte in cui le parti, non avendo tempestivamente riassunto il giudizio di rinvio (o avendone determinato l’estinzione in ragione della mancata coltivazione dello stesso), abbiano, in tal modo, inequivocamente dimostrato il proprio disinteresse per la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio (cfr. Cass. n. 6188 del 2014), accettando, in sostanza, che (fatte salve le statuizioni di merito già passate in giudicato) i loro rapporti (controversi) non siano (più) regolati da alcuna sentenza e (fatta salva, non a caso, come chiarito nell’ultima parte della disposizione in esame, la facoltà di riproporre la domanda in un “nuovo processo”) così inteso regolare, se del caso, spontaneamente tali rapporti in conformità del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione (che, infatti, “conserva il suo effetto vincolante” “anche”, ma non necessariamente, nel “nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”). 5.25. Ma se questa è la fattispecie prevista dalla norma dettata all’art. 393 c.p.c., risulta, allora, maggiormente persuasivo che la stessa non può operare nel caso, come quello in esame, in cui, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza resa dalla Corte d’appello sul reclamo proposto a 14 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 norma dell’art. 18 l.fall., il giudizio di rinvio non sia stato tempestivamente riassunto da nessuna delle parti o si sia successivamente estinto: già perché, in tale evenienza, la legge (fallimentare), con un’implicita ma inequivoca deroga rispetto alla predetta disposizione, prevede espressamente che, con salvezza del passaggio in giudicato della sentenza di revoca espressa (e solo di essa: con esclusione di qualsivoglia ulteriore fattispecie estintiva), la sentenza (di primo grado) che ha dichiarato il fallimento continua a produrre tutti gli effetti giuridici che dalla stessa derivano. 5.26. Ed invero, a differenza del caso (tipico) che l’art. 393 c.p.c. descrive (nel quale, come detto, a seguito della cassazione della sentenza di appello, la sentenza primo grado, anche se riformata, resta anch’essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza: Cass. n. 17372 del 2002; Cass. n. 26970 del 2023), nel sistema tuttora regolato dal r.d. n.267 del 1942,la sentenza dichiarativa di fallimento gode (come è stato ben detto) di un regime di “resistenza privilegiata”; tale sentenza, infatti, (tanto nel caso in cui il reclamo sia stato accolto dalla Corte d’appello, quanto, e maggior ragione, nel caso in cui il reclamo sia stato respinto dalla Corte d’appello) rimane (come inequivocamente chiarito dagli artt. 16, comma 2°, e 18, comma 3°, l.fall.) integralmente produttiva di tutti i suoi “effetti” giuridici (e non, semplicemente, della sua “esecuzione”: cfr. gli artt. 16, comma 2°, e 18, comma 4°, l.fall., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5/2006) fino al momento in cui (eventualmente) sia stata espressamente revocata e la relativa sentenza sia diventata (altrettanto eventualmente) definitiva (e, come tale, pubblicata nel registro delle imprese: artt. 18, comma 12°, e 17 l.fall.). 5.27. La sentenza di fallimento, dunque, a differenza di quanto accade alla pronuncia di primo grado nella sequenza 15 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 processuale prevista dall’art. 393 c.p.c., non è, dunque, mai giuridicamente sostituita (come del resto nel caso del reclamo ex art. 22 l.fall.) dalla pronuncia resa dalla Corte d’appello a norma dell’art. 18 l.fall. (che ha dunque carattere – nel sistema qui applicato ratione temporis - solo rescindente): - se, infatti, la Corte d’appello rigetta il reclamo proposto contro la sentenza di fallimento, la pronuncia di primo grado (che ha dichiarato il fallimento) rimane senz’altro giuridicamente ferma e pienamente efficace;
- viceversa, ove il reclamo sia stato accolto, il fallimento (e non la sentenza che l’ha dichiarato) è revocato, come la legge fallimentare (nella versione successiva alle riforme del 2007-2007, a differenza dell’abrogato art. 21), inequivocamente prevede (cfr. l’art. 18, comma 12°, l.fall.: “la sentenza che revoca il fallimento”; l’art. 18, comma 15°, l.fall.: “se il fallimento è revocato”; l’art. 119, comma 5°, l.fall.: “sentenza di revoca del fallimento”), ma la sentenza dichiarativa, così come a suo tempo pronunciata dal Tribunale, rimane pienamente efficace sul piano giuridico (senza essere in alcun modo né sostituita né integrata dalla pronuncia della Corte d’appello) fino a quando la sentenza di revoca del fallimento (resa da quest’ultima) diventi (eventualmente) definitiva in quanto non impugnata (o non più impugnabile). 5.28. In tal senso, in effetti, depone, in modo inequivoco, la norma prevista dall’art. 119, comma 5°, l.fall., secondo cui, (soltanto) “a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento” (che, come visto, è pubblicata nel registro delle imprese: artt. 18, comma 12°, e 17 l.fall.), il Tribunale provvede, con decreto, alla chiusura della procedura, impartendo “le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione”, come, ad esempio, la restituzione del (residuo) patrimonio al debitore in ragione del venir meno degli effetti previsti dagli artt. 31 e 42 l.fall.: inequivocamente escludendo, 16 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 in tal modo, che la caducazione di tali effetti (con le relative conseguenze restitutorie) possa essere operata (e pubblicizzata) al di fuori del caso previsto, come, invece, accadrebbe se, appunto, si ritenesse che, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza resa dalla Corte d’appello sul reclamo ex art. 18 l.fall. e della mancata (o tardiva) riassunzione del conseguente giudizio di rinvio (o della sua sopravvenuta estinzione), la sentenza di fallimento diviene (definitivamente) inefficace a norma dell’art. 393 c.p.c. 5.29. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che: - “gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento … possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello status di fallito e sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca resa in sede di opposizione, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, alla sospensione dell’attività liquidatoria, principi su cui non hanno inciso le riforme del 2006 e del 2007”; - “risultano, infatti, ancora in vigore sia l’art. 16, secondo comma, legge fall.”, che ne prevede l’“esecutività in via provvisoria” (“non … suscettibile di sospensione, in considerazione della finalità della procedura fallimentare, diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all’interesse del debitore”), “sia il principio della non sospensione della sentenza di fallimento per effetto della proposizione del reclamo, restando possibile, in tale caso, solo sospendere” (in tutto o in parte ovvero temporaneamente) uno degli “effetti” conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento, e cioè, a norma degli artt. 18, comma 3°, e 19, comma 1°, l.fall., il potere-dovere del curatore di procedere alla “liquidazione dell’attivo” (Cass. n. 13100 del 2013; conf., Cass. 17 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 n. 10792 del 2003; Cass. n. 16505 del 2003; più di recente, Cass. n. 1073 del 2018; Cass. n. 22153 del 2021). 5.30. La sentenza resa in sede di reclamo, dunque, non è volta, come quella del giudice d’appello, a sostituire quella (di fallimento) resa da Tribunale, limitandosi, piuttosto, a svolgere un controllo (nei limiti dei motivi svolti: art. 18, comma 2°, n. 3, l.fall.) sull’accertamento operato dal Tribunale in ordine ai presupposti (soggettivi, oggettivi e temporali: artt. 1, 10, 11 e 147 l.fall.) del fallimento e sul rispetto da parte dello stesso del procedimento a tal fine previsto (artt. 6, 7, 9 e 15 l.fall.), ma in funzione puramente rescindente: non anche rescissoria. 5.31. E non solo: la piena stabilità giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento fino all’eventuale passaggio in giudicato della sentenza che lo revoca, comporta che, se la pronuncia (di accoglimento o di rigetto del reclamo) della Corte d’appello è, in seguito, cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, la Corte d’appello, quale giudice di rinvio, è chiamata a pronunciarsi (non sulla domanda di fallimento, come dovrebbe accadere nel rispetto dei principi generali, bensì) direttamente sul reclamo a suo tempo proposto, con la conseguenza, già evidenziata, per cui, tanto se lo accoglie, quanto (e a maggior ragione) se lo rigetta, la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale rimane medio tempore efficace fino a che la sentenza di revoca diventi, eventualmente, definitiva;
ma tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, il giudizio svolto dal giudice di rinvio (al pari di quello della Corte di cassazione in sede di decisione di merito ex art. 384, comma 2°, c.p.c.: cfr. Cass. n. 17191 del 2014, in motiv.) non può che limitarsi, in funzione rescindente, alla pronuncia della eventuale revoca del fallimento e però, in tal caso, senza alcuna decisione rescissoria (sulla domanda di fallimento), rimessa, in via esclusiva (in ipotesi di passaggio in 18 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 giudicato della pronuncia di revoca) al Tribunale, a seguito della proposizione di una (nuova) domanda di fallimento. 5.32. Se, dunque, può convenirsi sul fatto che, come affermato da Cass. n. 3022 del 2020: - l’“oggetto del giudizio di reclamo” non “sia la (sola) sentenza di fallimento” ma investe “anche i presupposti (naturalmente ove confluiti all’interno delle censure spese col reclamo) della dichiarazione come specificati nella relativa istanza”; - “il reclamo fallimentare contro la sentenza dichiarativa provoca”, dunque, “un effetto devolutivo pieno” che “conduce necessariamente alla concezione di un giudizio funzionale a sottoporre a una nuova valutazione, nei limiti delle censure sollevate, proprio la domanda formulata col ricorso al Tribunale ex artt. 6 e 7 legge fall.”, resta, nondimeno, che la pronuncia della Corte d’appello non si estende ipso jure e per intero alla domanda di fallimento, sulla quale, infatti, pur in caso di accoglimento del reclamo, la stessa non può né deve pronunciarsi. 5.33. L’affermata caducazione della sentenza di fallimento in ragione della mera estinzione del giudizio di reclamo a norma dell’art. 393 c.p.c. costituisce, dunque, una conclusione non coerente con le norme della legge fallimentare;
ciò al di là degli inconvenienti (anche per gli interessi pubblicistici e penalistici connessi alla sentenza dii fallimento) cui darebbe luogo: - intanto, una situazione giuridicamente analoga alla sentenza di fallimento (a differenza del caso previsto dall’art. 393 c.p.c.) non potrebbe, in tale ipotesi, essere raggiunta se non a mezzo di una nuova domanda di fallimento, che, però, sconterebbe, inevitabilmente, i mutamenti fattuali (compresi quelli che, in ragione del mero passaggio del tempo, coinvolgono i presupposti soggettivi previsti dall’art. 1 l.fall. e le dimensioni temporali ivi previste nonché gli effetti eventualmente conseguenti al decorso del termine annuale previsto dagli artt. 10 e 147, comma 2°, 19 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 l.fall.) verificatisi nelle more, nello stesso modo in cui, altrettanto inevitabilmente, gli effetti giuridici del fallimento (come quelli previsti dagli artt. 42 s. e 64 s. l.fall.) decorrerebbero esclusivamente a far data dalla nuova sentenza dichiarativa (eventualmente) pronunciata a seguito della nuova domanda;
- l’inefficacia della sentenza di fallimento ex art. 393 c.p.c. finirebbe, inoltre, per travolgere (con efficacia retroattiva, salvi solo gli effetti degli atti legalmente compiuti: art. 18, comma 15°, l.fall.) non solo gli effetti giuridici che la stessa comporta tra le parti del giudizio per la sua apertura (art. 15 l.fall.) e di quello di reclamo avverso la sentenza dichiarativa (art. 18, comma 6°, l.fall.), come il curatore, il debitore e il creditore che ha chiesto il fallimento (cui la sentenza che revoca il fallimento dev’essere, non a caso, notificata anche se non costituito: art. 18, comma 12°, l.fall.), ma anche gli effetti giuridici che riguardano i terzi (come le controparti contrattuali o processuali del fallito: artt. 72 s. e 43 l.fall.) e, più in generale, i creditori (diversi dall’istante) che, ove non intervenuti nel giudizio di reclamo come interessati (art. 18, comma 9°, l.fall.) e, quindi, rimasti estranei allo stesso (anche incolpevolmente, vista la mancanza di pubblicità che caratterizza questo giudizio e i ristretti termini entro cui tale intervento è consentito), finirebbero per subire, anche se del tutto incolpevoli, le conseguenze (caducatorie ex tunc) derivanti dall’inattività (che può anche essere interessata) delle sole parti costituite del giudizio di reclamo (come l’effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutto il corso del fallimento: artt. 94 l.fall. e 2945, comma 3°, c.c.): le quali, del resto, potrebbero anche mancare, come nel caso in cui né i creditori (istanti o meno) né il curatore del fallimento si siano costituiti, e, dunque, ridursi al solo debitore, cui sarebbe, in definitiva, rimessa, a seguito della cassazione con rinvio della pronuncia (anche di rigetto) della 20 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 corte d’appello, la scelta di riassumere il giudizio di rinvio e, in difetto, provocare l’estinzione dello stesso e, per l’effetto, l’inefficacia della sentenza di fallimento. 5.34. Né, del resto, può affermarsi che tali conseguenze potrebbero essere evitate dal curatore del fallimento e dai creditori semplicemente costituendosi in giudizio di reclamo, procedendo, in tale veste, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte d’appello, a riassumere il giudizio di rinvio nei termini previsti dagli artt. 392 e 393 c.p.c.: - è vero, infatti, che, come sopra evidenziato, il curatore del fallimento e i creditori (istanti) sono sempre parti (sostanziali) del giudizio di reclamo e che gli altri creditori possono sempre intervenire in tale giudizio;
- è anche vero, però, che, così ragionando, gli stessi, pur se e quando si siano costituiti nel giudizio di reclamo, finirebbero per subire, in caso di cassazione con rinvio della pronuncia (anche se, come nella specie, di rigetto) della Corte d’appello, il (paradossale) onere (che, infatti, è scongiurato dall’art. 338 c.p.c., che, assicurando il passaggio in giudicato della sentenza appellata, evita, com’è stato detto, l’assurdo di imporre al vincitore di prime cure di coltivare l’appello) di dover procedere, onde conservare gli effetti della sentenza di fallimento (cui sono interessati), alla tempestiva riassunzione di un giudizio di rinvio e, in questo modo, pur non avendone (evidentemente) alcun interesse pratico (art. 100 c.p.c.), indurre (non potendo in altro modo abbandonare il giudizio: la cui estinzione avrebbe lo stesso effetto) la Corte d’appello (cui il giudizio è stato rinviato) di pronunciarsi (con il rischio che sia accolto) sul merito del reclamo avverso la sentenza di fallimento a suo tempo proposto dal debitore fallito (o da altro interessato), e cioè le uniche parti che, pur avendo l’interesse effettivo alla rimozione della sentenza dichiarativa, non abbiano ritenuto di fare lo stesso. 21 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 5.35. La Corte ritiene, dunque, di confermare il principio, già espresso da Cass. n. 17191 del 2014, secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento è inefficace solo a seguito del passaggio in giudicato della decisione di accoglimento del reclamo ex art. 18 l.fall., sicché, ove quest’ultima sia cassata (e, può aggiungersi, il giudizio di rinvio non sia stato riassunto nei termini o si sia successivamente estinto), la sentenza di fallimento si stabilizza (conf., Cass. n. 1073 del 2018; Cass. n. 22153 del 2021). 5.36. Tale pronuncia, infatti, dopo aver ricordato che: - “nella normativa fallimentare anteriore alla riforma, si è espressa nel senso di ritenere che gli effetti della sentenza di fallimento, la cui esecutività in via provvisoria (art. 16, 3 ° comma l.f.) non è suscettibile di sospensione, (art. 18, 4° comma l.f.), tenuto conto della finalità della disciplina diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all’interesse del debitore, sono rimossi, sia per lo status di fallito sia per gli aspetti conservativi del patrimonio, solo con il passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l’opposizione, revoca il fallimento, mentre anteriormente a tale momento, può provvedersi in via discrezionale alla sospensione dell’attività liquidatoria”; - “la pronuncia 13100/2013 ha ritenuto tali principi validi anche dopo la riforma, risultando in vigore sia l’art. 16, 2° comma l.f., che prevede l’esecutività immediata della sentenza, sia il principio della non sospensione per effetto del reclamo, come si evince dall’art. 19 l.f., che prevede che in tal caso il giudice possa disporre solo la sospensione della liquidazione dell’attivo, così assicurando ai creditori gli effetti dello spossessamento dei beni (e quindi la permanenza della garanzia di questi all’esito del giudizio di reclamo) ed al debitore, previa valutazione giudiziale, la possibilità di impedire la dispersione del patrimonio in una situazione di incertezza circa 22 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 l’esito finale dell’impugnazione della sentenza di fallimento”; ha, in particolare, condivisibilmente evidenziato la “specificità del giudizio fallimentare e della sentenza di fallimento, che rendono di difficile trasposizione i principi propri del giudizio di gravame ed in particolare, del giudizio di rinvio a seguito di cassazione della pronuncia”: - “nel sistema processuale, il Giudice del rinvio è chiamato a decidere sulla domanda originaria e non già sul precedente gravame, ma, nel caso del fallimento, è difficile ritenere che la sentenza di fallimento possa provenire direttamente dalla Corte d’appello, giudice del rinvio, atteso che nel sistema fallimentare tale dichiarazione ed i provvedimenti conseguenziali, sono propri del Tribunale”; - “ben si comprende, quindi, perché l’orientamento della giurisprudenza e di parte della dottrina sia nel senso di ritenere che solo col passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del reclamo venga privata di effetti la sentenza di fallimento (secondo taluno, limitatamente agli effetti patrimoniali), pronuncia che quindi rimane medio tempore in vita [ così che] con la cassazione della pronuncia della Corte d’appello di accoglimento del reclamo, si determina la stabilizzazione della dichiarazione di fallimento, che è e rimane quella già resa”. 5.37. Tale soluzione è stata, del resto, sostenuta dalla Quinta Sezione Penale di questa stessa Corte, la quale, con la sentenza n. 40860/2024, prendendo dichiaratamente le distanze dalla pronuncia n. 3022/2020, come sopra riassunta, ha, per contro, ritenuto che il reclamo previsto dall’art. 18 l.fall. non introduce una fase impugnatoria del processo per dichiarazione di fallimento “sussumibile negli schemi di un giudizio di appello ordinario, bensì più correttamente … un processo a cognizione piena, in unico grado, da definire con sentenza ricorribile per Cassazione”: e, in forza di tale rilievo, ha, pertanto, affermato che “l’estinzione del giudizio di rinvio 23 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 non rende … inefficace la sentenza reclamata, esterna al processo contenzioso, che è caducabile da una espressa pronuncia di revoca, che non ammette equipollenti a contenuto implicito od automatismi”. 5.38. In tal senso, in effetti, ha osservato la sentenza, militano, tra gli altri, numerosi argomenti: - intanto, il “procedimento di reclamo” è configurato dalla legge “come un procedimento incidentale, che si innesta a margine della procedura fallimentare, in grado di sviluppare, su richiesta della parte privata (ma anche della parte pubblica in caso di rigetto della richiesta dichiarativa di fallimento da parte del Tribunale fallimentare), un confronto pieno sulla sussistenza o meno dei presupposti del fallimento”; - la sentenza che conclude il procedimento di reclamo non si sostituisce, pertanto, alla sentenza dichiarativa di fallimento, che rimane, al contrario, “vitale” durante “l’espletamento della relativa procedura” (salva possibilità di sospensione ai sensi dell’art. 19 l.fall.) e fino alla formale conclusione della stessa;
- nel giudizio di reclamo manca, quindi, il cd. effetto sostitutivo necessario che contraddistingue l’appello quale mezzo di gravame avente come normale obiettivo non la mera eliminazione della sentenza impugnata bensì “sempre e direttamente” la pronuncia di una “nuova decisione sul merito della causa”, destinata a prendere in ogni caso il posto della sentenza di primo grado (anche nell’ipotesi di rigetto dell’appello oltre che di accoglimento); - d’altra parte, proprio la natura sostitutiva della sentenza di appello dà ragione della differente disciplina introdotta dall’art. 393 c.p.c. rispetto a quella prevista dall’art. 338 c.p.c., secondo cui, invece, l’estinzione del giudizio d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in dipendenza, appunto, del suo necessario effetto sostitutivo rispetto alla pronuncia di primo grado;
- l’affermazione secondo cui 24 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 l’estinzione del giudizio di rinvio determina l’automatica inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, equivarrebbe, del resto, ad introdurre una causa atipica di chiusura del fallimento, non compresa fra quelle enumerate dall’art. 118 l.fall., tanto più che tale conclusione non sarebbe conciliabile neppure con la previsione contenuta nell’art. 119, comma 5°, l.fall., che prevede l’emissione del decreto di chiusura a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca;
- gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento possono essere, per contro, rimossi solo dal passaggio in giudicato della sentenza che ne dispone la revoca;
- la legge fallimentare, in definitiva, prevede specifiche ipotesi di caducazione/estinzione, e, segnatamente, la revoca del fallimento di cui all’art. 18 l.fall. e i casi di chiusura di cui agli artt. 118 e 119 l.fall., con ogni evidenza deroganti alla “regola generale” di cui all’art. 393 c.p.c.. 5.39. Non può, del resto, trascurarsi come la sentenza di fallimento, in caso di mancata (o tardiva) riassunzione (o di sopravvenuta estinzione) del giudizio di rinvio, operi, per inequivoca volontà della legge, in temini quasi completamente sovrapponibili al decreto ingiuntivo (quale titolo esecutivo) quando, a seguito della cassazione della sentenza di rigetto dell’opposizione, il conseguente giudizio di rinvio non sia stato riassunto nei termini o si sia estinto: - a) nell’opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, l’estinzione del giudizio di rinvio che si verifichi successivamente alla cassazione della decisione di rigetto comporta, a norma dell’art. 653, comma 1°, c.p.c., il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, e cioè il decreto ingiuntivo opposto, il quale, infatti, proprio in ragione dell’esito del giudizio di merito, non è mai stato giuridicamente caducato (a differenza dell’ipotesi in cui, al contrario, l’opposizione al decreto ingiuntivo sia stata medio tempore in tutto o in parte 25 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 accolta e la sentenza di accoglimento, che lo ha definitivamente sostituito ex art. 653, comma 2°, c.p.c., sia stata a sua volta cassata con rinvio, trovando, in tal caso, applicazione, ove il giudizio non sia stato riassunto nel termine prescritto, l’art. 393 c.p.c., per cui la mancata riassunzione comporta l’estinzione dell’intero procedimento e, quindi, anche l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto: Cass. SU n. 4071 del 2010; Cass. n. 22874 del 2024); - b) nello stesso modo, nel giudizio di reclamo previsto dall’art. 18 l.fall., la mancata (o intempestiva) riassunzione del giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello, determina l’estinzione solo di tale giudizio e, dunque, il passaggio in giudicato della sentenza di fallimento, la quale, come detto, nel corso di tale giudizio, rimane del tutto ferma sul piano giuridico, tanto quale pronuncia del Tribunale che l’ha emessa, quanto come atto produttivo dei conseguenti effetti. 5.40. La separatezza (e la forza di resistenza) della sentenza di fallimento rispetto al giudizio di reclamo (e alle sue vicende diverse da quelle del suo accoglimento con sentenza definitiva) emerge, infine, anche sotto un altro (e singolare) profilo, e cioè la sorte della rinuncia al ricorso (cd. desistenza) di chi l’abbia proposto: la quale, in effetti, (salvo il caso in cui sia dovuta al pagamento del debito verso il creditore istante in data senz’altro antecedente alla sentenza di fallimento, con la conseguente estinzione, a norma dell’art. 6 l.fall., della relativa legittimazione attiva: Cass. n. 16122 del 2019) è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento ove (a differenza di quanto accade nel giudizio ordinario in caso di rinuncia agli atti e di accettazione della stessa già formalizzate in primo grado) sia prodotta (pur se anteriore alla sentenza dichiarativa) soltanto in sede di reclamo (Cass. n. 11495 del 2024) ovvero quando il procedimento prefallimentare sia stato 26 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 definito con la deliberazione della decisione anche se questa non sia stata ancora pubblicata (Cass. n. 13187 del 2020). 5.41. La Corte, quindi, a norma dell’art. 363 c.p.c., enuncia il seguente principio di diritto: “in tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenza pronunciata sul reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all’art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio allo stesso giudice (nella specie, corte d’appello) e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, l’art. 393 c.p.c. non trova applicazione, per cui, in caso di mancata o intempestiva riassunzione di tale giudizio o di successiva estinzione dello stesso, si estingue esclusivamente il giudizio di reclamo mentre, in forza del principio previsto dall’art. 310, comma 2°, c.p.c., la sentenza di fallimento passa in giudicato”. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a 27 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 31 marzo 2026. Il Consigliere est. Il Presidente PE NG IM RO
- ricorrente -
contro FALLIMENTO ROSE APPLE S.R.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati UMBERTO BALLABIO e ROBERTO SCETTI per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO;
- intimata - avverso la SENTENZA n. 2393/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/7/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE IA nella pubblica udienza del 31/3/2026; Civile Sent. Sez. 1 Num. 12708 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: IA GIUSEPPE Data pubblicazione: 05/05/2026 2 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica STANISLAO DE MATTEIS, il quale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso affermando, se del caso nell’interesse della legge, il seguente principio di diritto: “in tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di accoglimento del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all’art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto ovvero sia stato tardivamente riassunto, non trova applicazione la regola di cui all’art. 393 c.p.c.”. FATTI DI CAUSA 1.1. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 31/1/2018, ha dichiarato, su istanza del Pubblico Ministero, il fallimento di OS AP s.r.l. 1.2. La Corte d’appello di Milano, su ricorso proposto a norma dell’art. 18 l.fall. da Francesco AG, socio della fallita, con sentenza di accoglimento n. 4308/2018, ha revocato il fallimento. 1.3. La Corte di cassazione, adita dal ME, con ordinanza n. 24656/2020, ha cassato “… il decreto impugnato … con rinvio alla Corte territoriale”. 1.4. Il ME, in data 11/11/2020, ha depositato ricorso in riassunzione. 2.1. La Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 2.2. La Corte, per quanto ancora importa, ha ritenuto che il ME aveva tempestivamente e ritualmente provveduto alla riassunzione del giudizio. 3.1. Francesco AG, in proprio e in qualità di socio della OS AP s.r.l., con ricorso notificato il 16/2/2022, ha chiesto la cassazione della sentenza. 3 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 3.2. Il ME ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l’altro, eccepito la tardività del ricorso sul rilievo che: - la sentenza impugnata, come emerge dalla ricevuta di notifica estratta del fascicolo telematico del fascicolo della Corte di merito, è stata notificata dalla cancelleria al ricorrente, al domicilio eletto presso l’avv. AS, in data 22/7/2021; - la sentenza, pertanto, a norma dell’art. 18, comma 14°, l.fall., che regola il procedimento, sarebbe dovuta essere impugnata entro il 21/8/2021, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 16/2/2022. 3.3. La Procura Generale presso la Corte d’appello di Milano è rimasta intimata. 3.4. Il Pubblico Ministero, con memoria del 5/3/2026, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. 3.5. Il ricorrente, con “note autorizzate” del 12/3/2026, dopo aver, tra l’altro, evidenziato di aver “agito nel pregresso e attuale giudizio in proprio nonché in qualità di socio di capitale, non fallito, della … Soc. OS AP Srl.”, ha dedotto che lo stesso “è quindi terzo interessato … e, in quanto tale, va escluso che sia debitore nell’accezione di cui agli artt. 17 e 18 L.F. che sono inapplicabili nei suoi confronti”; - “il diritto del AG, in proprio, a impugnare la sentenza del Giudice a quo non è perciò soggetto al termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione della sentenza di II grado, di decadenza dall’impugnazione di cui all’ art. 18 L.F.”, che “è acceleratorio negli esclusivi confronti della debitrice OS AP S.r.l.”; - inoltre, “non esiste alcuna norma di legge che imponga a persona fisica non debitrice, che ne abbia interesse, … di interporre il gravame al Giudice di Legittimità nel termine lungo semestrale di cui all’art. 327 cpc senza poter beneficiare della maggiorazione … relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”; - “in via concorrente o, in stretto 4 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 subordine, … il termine di 30 giorni di cui all’art. 18 L.F. decorre nei confronti di soggetto - il AG - che pur ha svolto un ruolo attivo nell’opposizione fallimentare … non già dalla … comunicazione-notifica della sentenza gravata da parte della cancelleria, ma ex art. 17 II c. L.F. dall’annotazione-iscrizione della gravata sentenza di II grado nel Registro delle Imprese”, allo stato “inesistente”. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 392, 393 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che il ME aveva provveduto alla tempestiva e rituale riassunzione del giudizio di rinvio. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 132, 34, 287, 395 n. 4 e 384, comma 2°, c.p.c. e degli artt. 125 e 126 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 132 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. 5.1. Il ricorso per cassazione, notificato il 16/2/2022, è tardivo ed è, quindi, inammissibile. 5.2. Il ricorso, infatti, è stato proposto: - sia oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 18, commi 13° e 14°, l.fall.), eseguita dalla cancelleria (come emerge dall’attestazione telematica acquisita in giudizio), presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocato Dario AS, difensore del AG nel giudizio a quo, in data 22/7/2021; - sia (e in ogni caso) oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c., decorrente dal 5 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 momento in cui, il 22/7/2021, la sentenza impugnata è stata depositata. 5.3. L’art. 18, comma 14°, l.fall., infatti, prevede che il ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che (come quella impugnata) si pronuncia (anche se in sede di rinvio: cfr. Cass. n. 8980 del 2021; Cass. n. 8454 del 2025) sul reclamo al fallimento dev’essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della stessa (ad opera della cancelleria: art. 18, comma 13°, l.fall.). 5.4. Tale termine, peraltro, contrariamente a quanto ha affermato il ricorrente, opera nei confronti di tutte le parti del giudizio di reclamo proposto a norma dell’art. 18 l.fall., senza distinguere (come, invece, accade ai fini della decorrenza del “termine per il reclamo”: art. 18, commi 1° e 4°, l.fall.) tra il caso in cui il ricorso per cassazione è proposto dalla società assoggettata a fallimento ovvero, come nella vicenda, dal socio della stessa e, come tale, mero “interessato” alla rimozione della sentenza dichiarativa. 5.5. Nel giudizio di reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento trova, comunque, applicazione, come si evince dall’art. 18, comma 4°, in fine, l.fall., (anche) il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione (operata, nella specie, il 22/7/2021) della sentenza impugnata (art. 327, comma 1°, c.p.c., nel testo attualmente in vigore, trattandosi di processo introdotto in data successiva al 4/7/2009). 5.6. Il termine (breve o lungo) per la proposizione del ricorso per cassazione avverso una sentenza che, come quella impugnata, ha rigettato il reclamo proposto nei confronti di una sentenza dichiarativa di fallimento non è, del resto, assoggettato alla sospensione feriale: ed è, quindi, senz’altro decorso anche tra l’1/8/2021 ed il 31/8/2021. 6 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 5.7. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall’art. 1 della l. n. 742/1969, non si applica, ai sensi del successivo art. 3 della citata legge e in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (approvato con r.d. n. 12/1941), alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi e i diversi gradi del giudizio (Cass. n. 24019 del 2020), compreso il ricorso per cassazione (Cass. n. 622 del 2016). 5.8. In tema di notifica delle sentenze, infine, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni anche quella eseguita (come nel caso) all’indirizzo pec (dichiaratamente reperito dal “registro generale indirizzi elettronici”) del difensore nominato dalla parte (e cioè, come detto, l’Avvocato Dario AS), non rilevando che nell’atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico, e ciò in quanto all’elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del Tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto (Cass. n. 21579 del 2024; cfr., sul punto, Cass. n. 2460 del 2021). 5.9. La Corte, peraltro, ritiene di esaminare la questione posta dal primo motivo e, all’esito, di pronunciare, a norma dell’art. 363 c.p.c. e come anche richiesto dal P.G., il principio di diritto. 5.10. L’art. 393 c.p.c. dispone, com’è noto, che la mancata (o tardiva) riassunzione del giudizio di rinvio determina, al pari del successivo avveramento di una causa di estinzione di tale giudizio, l’estinzione dell’“intero processo”. 5.11. La questione (che il motivo pone) è se tale norma trovi, o meno, applicazione nel giudizio conseguente al reclamo proposto a norma dell’art. 18 l.fall. quando, come (si assume) 7 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 nel caso in esame, a seguito della cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello, il relativo giudizio di rinvio non sia stato tempestivamente riassunto. 5.12. La soluzione positiva è stata, com’è noto, sostenuta da questa Sezione con la sentenza n. 3022/2020. 5.13. Tale conclusione risulta, in sostanza, fondata sulle seguenti argomentazioni: (a) - innanzitutto, la configurazione dell’“oggetto del giudizio di reclamo”, che non può essere ricostruito come un processo autonomo avente ad oggetto il (solo) gravame avverso la sentenza di fallimento, quasi che la stessa rimanga all’esterno di tale giudizio, trattandosi, piuttosto, di un “procedimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno e attinente a un provvedimento decisorio emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio, suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata”; - ai fini previsti dall’art. 393 c.p.c., in effetti, “le concrete caratteristiche del procedimento di reclamo non consentono di ritenere che l’oggetto del processo sia la (sola) sentenza di fallimento, e non anche i presupposti (naturalmente ove confluiti all’interno delle censure spese col reclamo) della dichiarazione come specificati nella relativa istanza”; - anzi, proprio l’affermazione per cui “il reclamo fallimentare contro la sentenza dichiarativa provoca un effetto devolutivo pieno conduce necessariamente alla concezione di un giudizio funzionale a sottoporre a una nuova valutazione, nei limiti delle censure sollevate, proprio la domanda formulata col ricorso al Tribunale ex artt. 6 e 7 legge fall.”; (b) - in secondo luogo, la natura di “regola processuale” di portata generale che dev’essere attribuita all’art. 393 c.p.c.: - tanto nel senso che la sua applicazione non dipende dalla funzione sostitutiva della sentenza cassata, sicché, pur quando manchi un effetto sostitutivo della sentenza d’appello rispetto alla pronuncia di primo grado (come nel caso della definizione in 8 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 rito dell’impugnazione) ciò “non impedisce di applicare poi l’art. 393 (naturalmente ove ne sussistano i presupposti)”, trattandosi di norma che “risponde a una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del processo”; - quanto nel senso che la sua applicazione può essere derogata solo nel caso in cui, a differenza di ciò che accade nel processo per la dichiarazione di fallimento, esista “un’altra regola, speciale e prevalente, rinvenibile a livello di diritto positivo per singole fattispecie appositamente disciplinate”; - “nel caso del processo per dichiarazione di fallimento”, infatti, a differenza dell’opposizione al decreto ingiuntivo, “non è dato rinvenire l’esistenza di un’altra regola, speciale e per l’appunto derogatoria, rispetto all’art. 393” cit.; - nel giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall., quindi, “non essendosi al cospetto di caso concretamente disciplinato in senso derogatorio (e prevalente), deve trovare applicazione la regola generale dell’art. 393” cit.; - pertanto, “nel caso in cui sia mancata la riassunzione del giudizio di cui all’art. 18 legge fall. a seguito della cassazione della sentenza di rigetto del reclamo fallimentare, l’oggetto dell’estinzione non può essere scisso dal processo nell’ambito del quale era stata adottata la sentenza” dichiarativa del fallimento. 5.14. Né, ha proseguito la pronuncia, sono condivisibili le argomentazioni addotte a sostegno dell’avversa interpretazione: (a) - intanto, l’obiezione secondo cui gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento potrebbero essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello status di fallito, sia quanto agli aspetti conservativi che al fallimento si ricollegano, soltanto con il passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca, laddove prima di tale momento può provvedersi soltanto alla sospensione dell’attività liquidatoria, non è pertinente rispetto alla questione in discussione, che non è la revoca della sentenza 9 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 di fallimento ma la sorte della mancata riassunzione del giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo;
- occorre, infatti, distinguere, sul piano concettuale, tra la questione concernente “la stabilizzazione degli effetti della sentenza dichiarativa” di fallimento fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca e la diversa questione relativa alla “sorte della sentenza dichiarativa” di fallimento in ipotesi di mancata riassunzione del giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 393 c.p.c.; - una cosa è discorrere della “revoca” in sé della sentenza di fallimento, altra cosa, invece, è interrogarsi sulle conseguenze giuridiche della mancata riassunzione del giudizio di rinvio dopo la sentenza che ha cassato quella di rigetto del reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l.fall.; (b) - l’argomento che fa leva sul disposto dell’art. 22 l.fall. (che, in ipotesi di accoglimento da parte della Corte d’appello del reclamo avverso il provvedimento che ha respinto l’istanza per la dichiarazione di fallimento, impone di rimettere gli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento, persistendone i presupposti) è parimenti privo di pregio;
- tale disposizione, infatti, lungi dal dimostrare l’autonomia della sentenza dichiarativa di fallimento rispetto alle vicende del reclamo proposto avverso la sua emanazione, dimostra, piuttosto, come l’oggetto del procedimento di reclamo è proprio la decisione resa in prima battuta dal Tribunale, tanto che, in ipotesi di accoglimento della doglianza avverso la reiezione dell’istanza di fallimento, si onera il Tribunale di rieditare il giudizio onde, nella ricorrenza dei presupposti, pervenire ad accogliere la domanda e dichiarare il fallimento;
(c) - né, infine, persuasivo è l’argomento secondo cui, nel giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza di rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’art. 653 c.p.c., non si sostituisce al decreto opposto;
- tale effetto, infatti, è ricollegato alla particolare conformazione del giudizio di opposizione a decreto 10 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 ingiuntivo, strutturato come un processo di cognizione di primo grado, nel quale la citazione in opposizione vale a trasformare in ordinario il processo promosso nelle forme speciali del monitorio;
- un’eguale conclusione non è predicabile per il reclamo di cui all’art. 18 l.fall., non solo perché in questo caso non esiste una regola simile a quella dettata dall’art. 653 c.p.c., ma anche perché l’attuale conformazione di questo giudizio è totalmente diversa. 5.15. La sentenza citata, alla luce degli esposti rilievi, ha, di conseguenza, affermato il principio, invocato dalla ricorrente e avversato dal P.G., secondo cui, “ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all’art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all’art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l’estinzione dell’intero processo e, quindi, anche l’inefficacia della sentenza di fallimento”. 5.16. La Corte ritiene che tale conclusione, ancora con riguardo alla disciplina di cui al r.d. n.267 del 1942, meriti di essere rivista. 5.17. L’art. 393 c.p.c. stabilisce, in effetti, che: - “se”, a seguito della cassazione con rinvio, “la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio” “non avviene entro il termine” (di “tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione”) stabilito dall’art. 392 c.p.c. “o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue”; - tuttavia, “la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”. 5.18. La norma, a differenza di quanto previsto dall’art. 338 c.p.c. (che, in ipotesi di estinzione del processo 11 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 d’impugnazione, prevede il passaggio in giudicato della sentenza impugnata), dispone, al contrario, che: - “la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina … l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo”; - l’estinzione dell’intero processo comporta, a sua volta, la “caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso” (Cass. n. 1680 del 2012; Cass. n. 26970 del 2023) nonché, può aggiungersi, delle sentenze (o delle parti di sentenza) che, a norma dell’art. 336, comma 1° e 2°, c.p.c., dipendono dalla sentenza (o dalla parte di sentenza) oggetto della cassazione. 5.19. Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata (o tardiva) riassunzione, rimane, comunque, applicabile il disposto di cui all’art. 310 c.p.c., con la conseguenza che conservano efficacia (oltre alla sentenza della Corte di cassazione) tutte le statuizioni di merito sulle quali, nel corso del procedimento che poi si estingue, si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati) e le sentenze definitive ma passate solo parzialmente in giudicato per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza (cfr. Cass. n. 6712 del 2001; Cass. n. 21469 del 2018). 5.20. La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate (salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione), anche nel caso in cui la sentenza d’appello, poi cassata, si sia limitata a definire in rito l’impugnazione della decisione di primo grado (Cass. n. 8891 del 2020; Cass. n. 6188 del 2014). 5.21. La disposizione in esame, lì dove prevede che la mancata (o tardiva) riassunzione del giudizio di rinvio 12 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo e che tale estinzione comporta, di conseguenza, la caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso (salvo quelle già coperte dal giudicato in quanto non impugnate), si limita, in realtà, a prendere atto di ciò che accade a seguito della cassazione con rinvio della sentenza impugnata (e, in ragione dell’estinzione del giudizio di rinvio, della mancata pronuncia da parte del giudice di rinvio), vale a dire la (definitiva) caducazione, quale atto processuale, della pronuncia cassata e, per l’effetto, delle statuizioni (di merito o di rito) ivi contenute, le quali, a loro volta, avevano sostituito (tanto in caso di riforma, quanto in caso di conferma per ragioni di merito o di rito) quelle oggetto dell’impugnazione. 5.22. La cassazione con rinvio, infatti, comporta, come autorevolmente affermato, che, all’esito della pronuncia resa dalla Corte di legittimità, “non vi è alcuna sentenza preesistente ed ancora in vigore sull’oggetto per cui il giudice di rinvio deve svolgere la sua funzione decisoria”. 5.23. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4071 del 2010, hanno, a loro volta, rilevato che: - “l’art. 393 c.p.c., che, contrariamente a quanto l’art. 338 c.p.c. dispone per l’estinzione del giudizio d’appello, cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza appellata, prevede invece l’estinzione dell’intero processo come conseguenza dell’estinzione del giudizio ai rinvio”; - “tuttavia la ragione di questa apparente deroga dell’art. 393 c.p.c. al sistema dell’estinzione viene concordemente individuata nell’efficacia della sentenza d’appello, che è sempre sostitutiva della sentenza di primo grado, sia quando la riformi sia quando la confermi. Sicché non potrebbe acquisire efficacia di giudicato una sentenza che, essendo ormai sostituita dalla sentenza d’appello, rimane 13 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 anch’essa travolta dalla cassazione della decisione sostitutiva. E quindi la deroga è in realtà solo apparente e comunque coerente con il sistema definito dagli artt. 310 e 338 c.p.c., appunto perché solo dopo la pronuncia del giudice d’appello la sentenza di primo grado perde quell’efficacia cui possa riconoscersi una stabilizzazione in conseguenza dell’estinzione del processo”. 5.24. Data la premessa, non è allora incoerente che la norma dell’art. 393 c.p.c., a fronte di tale caducazione (e della conseguente mancanza di qualsivoglia statuizione di merito che, sul punto oggetto della cassazione con rinvio, sia, come tale, idonea a costituire giudicato sostanziale tra le parti), preveda che l’intero giudizio si estingue tutte le volte in cui le parti, non avendo tempestivamente riassunto il giudizio di rinvio (o avendone determinato l’estinzione in ragione della mancata coltivazione dello stesso), abbiano, in tal modo, inequivocamente dimostrato il proprio disinteresse per la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio (cfr. Cass. n. 6188 del 2014), accettando, in sostanza, che (fatte salve le statuizioni di merito già passate in giudicato) i loro rapporti (controversi) non siano (più) regolati da alcuna sentenza e (fatta salva, non a caso, come chiarito nell’ultima parte della disposizione in esame, la facoltà di riproporre la domanda in un “nuovo processo”) così inteso regolare, se del caso, spontaneamente tali rapporti in conformità del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione (che, infatti, “conserva il suo effetto vincolante” “anche”, ma non necessariamente, nel “nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”). 5.25. Ma se questa è la fattispecie prevista dalla norma dettata all’art. 393 c.p.c., risulta, allora, maggiormente persuasivo che la stessa non può operare nel caso, come quello in esame, in cui, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza resa dalla Corte d’appello sul reclamo proposto a 14 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 norma dell’art. 18 l.fall., il giudizio di rinvio non sia stato tempestivamente riassunto da nessuna delle parti o si sia successivamente estinto: già perché, in tale evenienza, la legge (fallimentare), con un’implicita ma inequivoca deroga rispetto alla predetta disposizione, prevede espressamente che, con salvezza del passaggio in giudicato della sentenza di revoca espressa (e solo di essa: con esclusione di qualsivoglia ulteriore fattispecie estintiva), la sentenza (di primo grado) che ha dichiarato il fallimento continua a produrre tutti gli effetti giuridici che dalla stessa derivano. 5.26. Ed invero, a differenza del caso (tipico) che l’art. 393 c.p.c. descrive (nel quale, come detto, a seguito della cassazione della sentenza di appello, la sentenza primo grado, anche se riformata, resta anch’essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza: Cass. n. 17372 del 2002; Cass. n. 26970 del 2023), nel sistema tuttora regolato dal r.d. n.267 del 1942,la sentenza dichiarativa di fallimento gode (come è stato ben detto) di un regime di “resistenza privilegiata”; tale sentenza, infatti, (tanto nel caso in cui il reclamo sia stato accolto dalla Corte d’appello, quanto, e maggior ragione, nel caso in cui il reclamo sia stato respinto dalla Corte d’appello) rimane (come inequivocamente chiarito dagli artt. 16, comma 2°, e 18, comma 3°, l.fall.) integralmente produttiva di tutti i suoi “effetti” giuridici (e non, semplicemente, della sua “esecuzione”: cfr. gli artt. 16, comma 2°, e 18, comma 4°, l.fall., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5/2006) fino al momento in cui (eventualmente) sia stata espressamente revocata e la relativa sentenza sia diventata (altrettanto eventualmente) definitiva (e, come tale, pubblicata nel registro delle imprese: artt. 18, comma 12°, e 17 l.fall.). 5.27. La sentenza di fallimento, dunque, a differenza di quanto accade alla pronuncia di primo grado nella sequenza 15 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 processuale prevista dall’art. 393 c.p.c., non è, dunque, mai giuridicamente sostituita (come del resto nel caso del reclamo ex art. 22 l.fall.) dalla pronuncia resa dalla Corte d’appello a norma dell’art. 18 l.fall. (che ha dunque carattere – nel sistema qui applicato ratione temporis - solo rescindente): - se, infatti, la Corte d’appello rigetta il reclamo proposto contro la sentenza di fallimento, la pronuncia di primo grado (che ha dichiarato il fallimento) rimane senz’altro giuridicamente ferma e pienamente efficace;
- viceversa, ove il reclamo sia stato accolto, il fallimento (e non la sentenza che l’ha dichiarato) è revocato, come la legge fallimentare (nella versione successiva alle riforme del 2007-2007, a differenza dell’abrogato art. 21), inequivocamente prevede (cfr. l’art. 18, comma 12°, l.fall.: “la sentenza che revoca il fallimento”; l’art. 18, comma 15°, l.fall.: “se il fallimento è revocato”; l’art. 119, comma 5°, l.fall.: “sentenza di revoca del fallimento”), ma la sentenza dichiarativa, così come a suo tempo pronunciata dal Tribunale, rimane pienamente efficace sul piano giuridico (senza essere in alcun modo né sostituita né integrata dalla pronuncia della Corte d’appello) fino a quando la sentenza di revoca del fallimento (resa da quest’ultima) diventi (eventualmente) definitiva in quanto non impugnata (o non più impugnabile). 5.28. In tal senso, in effetti, depone, in modo inequivoco, la norma prevista dall’art. 119, comma 5°, l.fall., secondo cui, (soltanto) “a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento” (che, come visto, è pubblicata nel registro delle imprese: artt. 18, comma 12°, e 17 l.fall.), il Tribunale provvede, con decreto, alla chiusura della procedura, impartendo “le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione”, come, ad esempio, la restituzione del (residuo) patrimonio al debitore in ragione del venir meno degli effetti previsti dagli artt. 31 e 42 l.fall.: inequivocamente escludendo, 16 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 in tal modo, che la caducazione di tali effetti (con le relative conseguenze restitutorie) possa essere operata (e pubblicizzata) al di fuori del caso previsto, come, invece, accadrebbe se, appunto, si ritenesse che, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza resa dalla Corte d’appello sul reclamo ex art. 18 l.fall. e della mancata (o tardiva) riassunzione del conseguente giudizio di rinvio (o della sua sopravvenuta estinzione), la sentenza di fallimento diviene (definitivamente) inefficace a norma dell’art. 393 c.p.c. 5.29. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che: - “gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento … possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello status di fallito e sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca resa in sede di opposizione, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, alla sospensione dell’attività liquidatoria, principi su cui non hanno inciso le riforme del 2006 e del 2007”; - “risultano, infatti, ancora in vigore sia l’art. 16, secondo comma, legge fall.”, che ne prevede l’“esecutività in via provvisoria” (“non … suscettibile di sospensione, in considerazione della finalità della procedura fallimentare, diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all’interesse del debitore”), “sia il principio della non sospensione della sentenza di fallimento per effetto della proposizione del reclamo, restando possibile, in tale caso, solo sospendere” (in tutto o in parte ovvero temporaneamente) uno degli “effetti” conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento, e cioè, a norma degli artt. 18, comma 3°, e 19, comma 1°, l.fall., il potere-dovere del curatore di procedere alla “liquidazione dell’attivo” (Cass. n. 13100 del 2013; conf., Cass. 17 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 n. 10792 del 2003; Cass. n. 16505 del 2003; più di recente, Cass. n. 1073 del 2018; Cass. n. 22153 del 2021). 5.30. La sentenza resa in sede di reclamo, dunque, non è volta, come quella del giudice d’appello, a sostituire quella (di fallimento) resa da Tribunale, limitandosi, piuttosto, a svolgere un controllo (nei limiti dei motivi svolti: art. 18, comma 2°, n. 3, l.fall.) sull’accertamento operato dal Tribunale in ordine ai presupposti (soggettivi, oggettivi e temporali: artt. 1, 10, 11 e 147 l.fall.) del fallimento e sul rispetto da parte dello stesso del procedimento a tal fine previsto (artt. 6, 7, 9 e 15 l.fall.), ma in funzione puramente rescindente: non anche rescissoria. 5.31. E non solo: la piena stabilità giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento fino all’eventuale passaggio in giudicato della sentenza che lo revoca, comporta che, se la pronuncia (di accoglimento o di rigetto del reclamo) della Corte d’appello è, in seguito, cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, la Corte d’appello, quale giudice di rinvio, è chiamata a pronunciarsi (non sulla domanda di fallimento, come dovrebbe accadere nel rispetto dei principi generali, bensì) direttamente sul reclamo a suo tempo proposto, con la conseguenza, già evidenziata, per cui, tanto se lo accoglie, quanto (e a maggior ragione) se lo rigetta, la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale rimane medio tempore efficace fino a che la sentenza di revoca diventi, eventualmente, definitiva;
ma tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, il giudizio svolto dal giudice di rinvio (al pari di quello della Corte di cassazione in sede di decisione di merito ex art. 384, comma 2°, c.p.c.: cfr. Cass. n. 17191 del 2014, in motiv.) non può che limitarsi, in funzione rescindente, alla pronuncia della eventuale revoca del fallimento e però, in tal caso, senza alcuna decisione rescissoria (sulla domanda di fallimento), rimessa, in via esclusiva (in ipotesi di passaggio in 18 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 giudicato della pronuncia di revoca) al Tribunale, a seguito della proposizione di una (nuova) domanda di fallimento. 5.32. Se, dunque, può convenirsi sul fatto che, come affermato da Cass. n. 3022 del 2020: - l’“oggetto del giudizio di reclamo” non “sia la (sola) sentenza di fallimento” ma investe “anche i presupposti (naturalmente ove confluiti all’interno delle censure spese col reclamo) della dichiarazione come specificati nella relativa istanza”; - “il reclamo fallimentare contro la sentenza dichiarativa provoca”, dunque, “un effetto devolutivo pieno” che “conduce necessariamente alla concezione di un giudizio funzionale a sottoporre a una nuova valutazione, nei limiti delle censure sollevate, proprio la domanda formulata col ricorso al Tribunale ex artt. 6 e 7 legge fall.”, resta, nondimeno, che la pronuncia della Corte d’appello non si estende ipso jure e per intero alla domanda di fallimento, sulla quale, infatti, pur in caso di accoglimento del reclamo, la stessa non può né deve pronunciarsi. 5.33. L’affermata caducazione della sentenza di fallimento in ragione della mera estinzione del giudizio di reclamo a norma dell’art. 393 c.p.c. costituisce, dunque, una conclusione non coerente con le norme della legge fallimentare;
ciò al di là degli inconvenienti (anche per gli interessi pubblicistici e penalistici connessi alla sentenza dii fallimento) cui darebbe luogo: - intanto, una situazione giuridicamente analoga alla sentenza di fallimento (a differenza del caso previsto dall’art. 393 c.p.c.) non potrebbe, in tale ipotesi, essere raggiunta se non a mezzo di una nuova domanda di fallimento, che, però, sconterebbe, inevitabilmente, i mutamenti fattuali (compresi quelli che, in ragione del mero passaggio del tempo, coinvolgono i presupposti soggettivi previsti dall’art. 1 l.fall. e le dimensioni temporali ivi previste nonché gli effetti eventualmente conseguenti al decorso del termine annuale previsto dagli artt. 10 e 147, comma 2°, 19 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 l.fall.) verificatisi nelle more, nello stesso modo in cui, altrettanto inevitabilmente, gli effetti giuridici del fallimento (come quelli previsti dagli artt. 42 s. e 64 s. l.fall.) decorrerebbero esclusivamente a far data dalla nuova sentenza dichiarativa (eventualmente) pronunciata a seguito della nuova domanda;
- l’inefficacia della sentenza di fallimento ex art. 393 c.p.c. finirebbe, inoltre, per travolgere (con efficacia retroattiva, salvi solo gli effetti degli atti legalmente compiuti: art. 18, comma 15°, l.fall.) non solo gli effetti giuridici che la stessa comporta tra le parti del giudizio per la sua apertura (art. 15 l.fall.) e di quello di reclamo avverso la sentenza dichiarativa (art. 18, comma 6°, l.fall.), come il curatore, il debitore e il creditore che ha chiesto il fallimento (cui la sentenza che revoca il fallimento dev’essere, non a caso, notificata anche se non costituito: art. 18, comma 12°, l.fall.), ma anche gli effetti giuridici che riguardano i terzi (come le controparti contrattuali o processuali del fallito: artt. 72 s. e 43 l.fall.) e, più in generale, i creditori (diversi dall’istante) che, ove non intervenuti nel giudizio di reclamo come interessati (art. 18, comma 9°, l.fall.) e, quindi, rimasti estranei allo stesso (anche incolpevolmente, vista la mancanza di pubblicità che caratterizza questo giudizio e i ristretti termini entro cui tale intervento è consentito), finirebbero per subire, anche se del tutto incolpevoli, le conseguenze (caducatorie ex tunc) derivanti dall’inattività (che può anche essere interessata) delle sole parti costituite del giudizio di reclamo (come l’effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutto il corso del fallimento: artt. 94 l.fall. e 2945, comma 3°, c.c.): le quali, del resto, potrebbero anche mancare, come nel caso in cui né i creditori (istanti o meno) né il curatore del fallimento si siano costituiti, e, dunque, ridursi al solo debitore, cui sarebbe, in definitiva, rimessa, a seguito della cassazione con rinvio della pronuncia (anche di rigetto) della 20 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 corte d’appello, la scelta di riassumere il giudizio di rinvio e, in difetto, provocare l’estinzione dello stesso e, per l’effetto, l’inefficacia della sentenza di fallimento. 5.34. Né, del resto, può affermarsi che tali conseguenze potrebbero essere evitate dal curatore del fallimento e dai creditori semplicemente costituendosi in giudizio di reclamo, procedendo, in tale veste, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte d’appello, a riassumere il giudizio di rinvio nei termini previsti dagli artt. 392 e 393 c.p.c.: - è vero, infatti, che, come sopra evidenziato, il curatore del fallimento e i creditori (istanti) sono sempre parti (sostanziali) del giudizio di reclamo e che gli altri creditori possono sempre intervenire in tale giudizio;
- è anche vero, però, che, così ragionando, gli stessi, pur se e quando si siano costituiti nel giudizio di reclamo, finirebbero per subire, in caso di cassazione con rinvio della pronuncia (anche se, come nella specie, di rigetto) della Corte d’appello, il (paradossale) onere (che, infatti, è scongiurato dall’art. 338 c.p.c., che, assicurando il passaggio in giudicato della sentenza appellata, evita, com’è stato detto, l’assurdo di imporre al vincitore di prime cure di coltivare l’appello) di dover procedere, onde conservare gli effetti della sentenza di fallimento (cui sono interessati), alla tempestiva riassunzione di un giudizio di rinvio e, in questo modo, pur non avendone (evidentemente) alcun interesse pratico (art. 100 c.p.c.), indurre (non potendo in altro modo abbandonare il giudizio: la cui estinzione avrebbe lo stesso effetto) la Corte d’appello (cui il giudizio è stato rinviato) di pronunciarsi (con il rischio che sia accolto) sul merito del reclamo avverso la sentenza di fallimento a suo tempo proposto dal debitore fallito (o da altro interessato), e cioè le uniche parti che, pur avendo l’interesse effettivo alla rimozione della sentenza dichiarativa, non abbiano ritenuto di fare lo stesso. 21 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 5.35. La Corte ritiene, dunque, di confermare il principio, già espresso da Cass. n. 17191 del 2014, secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento è inefficace solo a seguito del passaggio in giudicato della decisione di accoglimento del reclamo ex art. 18 l.fall., sicché, ove quest’ultima sia cassata (e, può aggiungersi, il giudizio di rinvio non sia stato riassunto nei termini o si sia successivamente estinto), la sentenza di fallimento si stabilizza (conf., Cass. n. 1073 del 2018; Cass. n. 22153 del 2021). 5.36. Tale pronuncia, infatti, dopo aver ricordato che: - “nella normativa fallimentare anteriore alla riforma, si è espressa nel senso di ritenere che gli effetti della sentenza di fallimento, la cui esecutività in via provvisoria (art. 16, 3 ° comma l.f.) non è suscettibile di sospensione, (art. 18, 4° comma l.f.), tenuto conto della finalità della disciplina diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all’interesse del debitore, sono rimossi, sia per lo status di fallito sia per gli aspetti conservativi del patrimonio, solo con il passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l’opposizione, revoca il fallimento, mentre anteriormente a tale momento, può provvedersi in via discrezionale alla sospensione dell’attività liquidatoria”; - “la pronuncia 13100/2013 ha ritenuto tali principi validi anche dopo la riforma, risultando in vigore sia l’art. 16, 2° comma l.f., che prevede l’esecutività immediata della sentenza, sia il principio della non sospensione per effetto del reclamo, come si evince dall’art. 19 l.f., che prevede che in tal caso il giudice possa disporre solo la sospensione della liquidazione dell’attivo, così assicurando ai creditori gli effetti dello spossessamento dei beni (e quindi la permanenza della garanzia di questi all’esito del giudizio di reclamo) ed al debitore, previa valutazione giudiziale, la possibilità di impedire la dispersione del patrimonio in una situazione di incertezza circa 22 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 l’esito finale dell’impugnazione della sentenza di fallimento”; ha, in particolare, condivisibilmente evidenziato la “specificità del giudizio fallimentare e della sentenza di fallimento, che rendono di difficile trasposizione i principi propri del giudizio di gravame ed in particolare, del giudizio di rinvio a seguito di cassazione della pronuncia”: - “nel sistema processuale, il Giudice del rinvio è chiamato a decidere sulla domanda originaria e non già sul precedente gravame, ma, nel caso del fallimento, è difficile ritenere che la sentenza di fallimento possa provenire direttamente dalla Corte d’appello, giudice del rinvio, atteso che nel sistema fallimentare tale dichiarazione ed i provvedimenti conseguenziali, sono propri del Tribunale”; - “ben si comprende, quindi, perché l’orientamento della giurisprudenza e di parte della dottrina sia nel senso di ritenere che solo col passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del reclamo venga privata di effetti la sentenza di fallimento (secondo taluno, limitatamente agli effetti patrimoniali), pronuncia che quindi rimane medio tempore in vita [ così che] con la cassazione della pronuncia della Corte d’appello di accoglimento del reclamo, si determina la stabilizzazione della dichiarazione di fallimento, che è e rimane quella già resa”. 5.37. Tale soluzione è stata, del resto, sostenuta dalla Quinta Sezione Penale di questa stessa Corte, la quale, con la sentenza n. 40860/2024, prendendo dichiaratamente le distanze dalla pronuncia n. 3022/2020, come sopra riassunta, ha, per contro, ritenuto che il reclamo previsto dall’art. 18 l.fall. non introduce una fase impugnatoria del processo per dichiarazione di fallimento “sussumibile negli schemi di un giudizio di appello ordinario, bensì più correttamente … un processo a cognizione piena, in unico grado, da definire con sentenza ricorribile per Cassazione”: e, in forza di tale rilievo, ha, pertanto, affermato che “l’estinzione del giudizio di rinvio 23 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 non rende … inefficace la sentenza reclamata, esterna al processo contenzioso, che è caducabile da una espressa pronuncia di revoca, che non ammette equipollenti a contenuto implicito od automatismi”. 5.38. In tal senso, in effetti, ha osservato la sentenza, militano, tra gli altri, numerosi argomenti: - intanto, il “procedimento di reclamo” è configurato dalla legge “come un procedimento incidentale, che si innesta a margine della procedura fallimentare, in grado di sviluppare, su richiesta della parte privata (ma anche della parte pubblica in caso di rigetto della richiesta dichiarativa di fallimento da parte del Tribunale fallimentare), un confronto pieno sulla sussistenza o meno dei presupposti del fallimento”; - la sentenza che conclude il procedimento di reclamo non si sostituisce, pertanto, alla sentenza dichiarativa di fallimento, che rimane, al contrario, “vitale” durante “l’espletamento della relativa procedura” (salva possibilità di sospensione ai sensi dell’art. 19 l.fall.) e fino alla formale conclusione della stessa;
- nel giudizio di reclamo manca, quindi, il cd. effetto sostitutivo necessario che contraddistingue l’appello quale mezzo di gravame avente come normale obiettivo non la mera eliminazione della sentenza impugnata bensì “sempre e direttamente” la pronuncia di una “nuova decisione sul merito della causa”, destinata a prendere in ogni caso il posto della sentenza di primo grado (anche nell’ipotesi di rigetto dell’appello oltre che di accoglimento); - d’altra parte, proprio la natura sostitutiva della sentenza di appello dà ragione della differente disciplina introdotta dall’art. 393 c.p.c. rispetto a quella prevista dall’art. 338 c.p.c., secondo cui, invece, l’estinzione del giudizio d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in dipendenza, appunto, del suo necessario effetto sostitutivo rispetto alla pronuncia di primo grado;
- l’affermazione secondo cui 24 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 l’estinzione del giudizio di rinvio determina l’automatica inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, equivarrebbe, del resto, ad introdurre una causa atipica di chiusura del fallimento, non compresa fra quelle enumerate dall’art. 118 l.fall., tanto più che tale conclusione non sarebbe conciliabile neppure con la previsione contenuta nell’art. 119, comma 5°, l.fall., che prevede l’emissione del decreto di chiusura a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca;
- gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento possono essere, per contro, rimossi solo dal passaggio in giudicato della sentenza che ne dispone la revoca;
- la legge fallimentare, in definitiva, prevede specifiche ipotesi di caducazione/estinzione, e, segnatamente, la revoca del fallimento di cui all’art. 18 l.fall. e i casi di chiusura di cui agli artt. 118 e 119 l.fall., con ogni evidenza deroganti alla “regola generale” di cui all’art. 393 c.p.c.. 5.39. Non può, del resto, trascurarsi come la sentenza di fallimento, in caso di mancata (o tardiva) riassunzione (o di sopravvenuta estinzione) del giudizio di rinvio, operi, per inequivoca volontà della legge, in temini quasi completamente sovrapponibili al decreto ingiuntivo (quale titolo esecutivo) quando, a seguito della cassazione della sentenza di rigetto dell’opposizione, il conseguente giudizio di rinvio non sia stato riassunto nei termini o si sia estinto: - a) nell’opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, l’estinzione del giudizio di rinvio che si verifichi successivamente alla cassazione della decisione di rigetto comporta, a norma dell’art. 653, comma 1°, c.p.c., il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, e cioè il decreto ingiuntivo opposto, il quale, infatti, proprio in ragione dell’esito del giudizio di merito, non è mai stato giuridicamente caducato (a differenza dell’ipotesi in cui, al contrario, l’opposizione al decreto ingiuntivo sia stata medio tempore in tutto o in parte 25 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 accolta e la sentenza di accoglimento, che lo ha definitivamente sostituito ex art. 653, comma 2°, c.p.c., sia stata a sua volta cassata con rinvio, trovando, in tal caso, applicazione, ove il giudizio non sia stato riassunto nel termine prescritto, l’art. 393 c.p.c., per cui la mancata riassunzione comporta l’estinzione dell’intero procedimento e, quindi, anche l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto: Cass. SU n. 4071 del 2010; Cass. n. 22874 del 2024); - b) nello stesso modo, nel giudizio di reclamo previsto dall’art. 18 l.fall., la mancata (o intempestiva) riassunzione del giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello, determina l’estinzione solo di tale giudizio e, dunque, il passaggio in giudicato della sentenza di fallimento, la quale, come detto, nel corso di tale giudizio, rimane del tutto ferma sul piano giuridico, tanto quale pronuncia del Tribunale che l’ha emessa, quanto come atto produttivo dei conseguenti effetti. 5.40. La separatezza (e la forza di resistenza) della sentenza di fallimento rispetto al giudizio di reclamo (e alle sue vicende diverse da quelle del suo accoglimento con sentenza definitiva) emerge, infine, anche sotto un altro (e singolare) profilo, e cioè la sorte della rinuncia al ricorso (cd. desistenza) di chi l’abbia proposto: la quale, in effetti, (salvo il caso in cui sia dovuta al pagamento del debito verso il creditore istante in data senz’altro antecedente alla sentenza di fallimento, con la conseguente estinzione, a norma dell’art. 6 l.fall., della relativa legittimazione attiva: Cass. n. 16122 del 2019) è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento ove (a differenza di quanto accade nel giudizio ordinario in caso di rinuncia agli atti e di accettazione della stessa già formalizzate in primo grado) sia prodotta (pur se anteriore alla sentenza dichiarativa) soltanto in sede di reclamo (Cass. n. 11495 del 2024) ovvero quando il procedimento prefallimentare sia stato 26 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 definito con la deliberazione della decisione anche se questa non sia stata ancora pubblicata (Cass. n. 13187 del 2020). 5.41. La Corte, quindi, a norma dell’art. 363 c.p.c., enuncia il seguente principio di diritto: “in tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenza pronunciata sul reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all’art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio allo stesso giudice (nella specie, corte d’appello) e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, l’art. 393 c.p.c. non trova applicazione, per cui, in caso di mancata o intempestiva riassunzione di tale giudizio o di successiva estinzione dello stesso, si estingue esclusivamente il giudizio di reclamo mentre, in forza del principio previsto dall’art. 310, comma 2°, c.p.c., la sentenza di fallimento passa in giudicato”. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a 27 Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 31 marzo 2026. Il Consigliere est. Il Presidente PE NG IM RO