Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 2
Il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite - la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. Il potere di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va, inoltre, coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché, con riferimento all'appello, deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione operata dal primo giudice.
Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata (o tardiva) riassunzione, deve ritenersi, comunque, applicabile il disposto di cui all'art. 310 cod. proc. civ., con la conseguenza che, nel nuovo processo eventualmente instaurato attraverso la riproposizione della domanda, conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati), ovvero quelle definitive, ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza, in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6712 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
M ITALIANA7 67 12/0 1 P OLO LIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto findizio di SEZIONE TERZA CIVILE rinvio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - R.G.N. 4889/98 Dott. Vittorio DUVA · Presidente Cron.15006 Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere Rep. 2753 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud.18/01/01 Consigliere - Consigliere Dott. Bruno DURANTE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 Of dal Sig. 600 per diritti L. SENTENZA # 1.5 MOS 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: dalla FONDO GARANZIA VITTIME STRADA rappresentata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OL AA.ni S.p.a., in persona del legale UFFICIO COPIE rappresentante, pro-tempore, elettivamente domiciliata Richlesta copia,studio dal Sig. in ROMA VIA F DENZA 50/A, presso lo studio per diritti dell'avvocato LAURENTI LUCIO, che la difende, giusta 15 MAG. 2001 IL CANCELLIERE delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copla, studio ALBANESI GINO, AM FR, TASSI MARIA, LA dal Sig. per diritti L 2001 PREVIDENZA & SICURTA' IN LCA;
1.5-MAG M intimati IL CANCELLIERE $82 -1- avverso la sentenza n. 36/97 della Corte d'Appello di ANCONA emessa il 18/12/1996, depositata il 18/02/97; RG.285/93, udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 18/01/01 dal SEGRETO;
udito l'Avvocato LUCIO LAURENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il pretore penale di Ascoli Piceno riteneva MI Franca colpevole del reato di lesioni colpose in danno del ciclista NE GI, per aver, alla guida di un'auto Fiat 500, causandogli quest'ultimo, lesioni 1'8.10.1978, investito personali. Il pretore condannava la MI alla pena della multa di £. 135.000, nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, stabilendo un concorso di colpa della vittima nella misura del 30%. Proponevano appello l'imputata e la parte civile. Il Tribunale penale di Ascoli Piceno dichiarava l'estinzione del reato di lesioni colpose per amnistia e condannava la MI al risarcimento del danno nella misura del 50%. Le parti ricorrevano in Cassazione, che, con sentenza del 12.6.1986 annullava la sentenza in punto di quantificazione degli apporti causali e rinviava la causa "per nuovo esame sui punti annullati al giudice civile competente per valore in grado di appello". L'NE, con atto di citazione del 29.6.1987, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ascoli Piceno la MI, la DA s.p.a, divenuta poi OL, quale e Sicurtà in l.c.a., nella cessionaria della Previdenza qualità di rappresentante del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, nonchè il liquidatore della Previdenza 3 e Sicurtà, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni. Riteneva l'NE che, pur essendo da considerare estinto il processo, la sentenza di Cassazione conservava comunque pure in questa sede il suo effetto vincolante. Si costituivano la DA e la MI, chiedendo il rigetto assumendo che l'incidente era avvenuto per della domanda, dell'attore. esclusiva (0 prevalente) responsabilità Interveniva volontariamente, in sede di conclusioni, TA IA, proprietaria dell'auto condotta dalla MI. Il Tribunale con sentenza depositata il 22.5.1993, riteneva il concorso di colpa della convenuta MI nella misura e tutte le convenute in solido al del 70% condannava pagamento nei confronti dell'attore della somma di e rivalutazione;
riteneva la £.35.577.200, oltre interessi mala gestio dell'assicuratore e lo condannava al pagamento di rivalutazione ed interessi oltre il massimale. Avverso questa sentenza proponeva appello la OL, nella qualità; proponevano appello incidentale la MI e la TA. Tutti gli appellanti sollevavano questioni di merito. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 18.12.1996, e quelli dichiarava inammissibili l'appello principale incidentali, sul rilievo che, costituendo la sentenza 4 impugnata una decisione emessa in sede di rinvio, la stessa non era impugnabile con appello. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per Cassazione la OL, nella qualità, ed ha anche presentato memoria. Non si sono costituiti gli intimati. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione 112dell'art. c.p.c., dell'art. 339 c.p.c., dell'art. 341 c.p.c, dell'art. 383 c.p.c, nonchè l'omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza. Assume la ricorrente che l'NE, sulla base di una ritenuta estinzione del processo di rinvio per essere decorso l'anno dalla sentenza della cassazione del 12.6.1986 emessa in sede penale (che disponeva il rinvio relativamente ai "punti annullati al giudice civile competente in grado di riteneva inutile proseguire il appello") perchè ovvero sull'an relativamente alla sola procedimento solo danneggiante, sta di fatto che con la citazione davanti al Tribunale civile di Ascoli Piceno del 29.6.1987 aveva nuovo in merito al danno subito iniziato un giudizio nell'incidente sia nei confronti della MI che della DA (poi divenuta OL), quale impresa cessionaria, in nome e per conto del Fondo di garanzia, sia nei confronti Q S Commissario della Previdenza del liquidatore s.p.a. e Sicurtà; che con l'atto di citazione l'attore faceva espresso riferimento alla sentenza della Cassazione, quale vincolante solo nei ditermini cui all'art. 393 c.p.C., relativo all'ipotesi di estinzione del giudizio di rinvio;
che in tali termini si difesero i convenuti costituiti;
che la sentenza fu emessa dal tribunale quale giudice di primo grado e non quale giudice di rinvio. Lamenta, pertanto, la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata, avendo ritenuto che la sentenza era stata emessa dal tribunale, in sede di rinvio, aveva dichiarato inammissibili l'appello e chiede la cassazione principale e quello incidentale, della sentenza con rinvio.
2.1. Il motivo va accolto per quanto di ragione. Osserva preliminarmente questa Corte che è comunemente sostenuto che il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite - la cui violazione determina il vizio di - nel divieto di sostituire l'azione proposta ultrapetizione con una diversa, perchè fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione di un Q. 6 fondamento della diverso titolo accanto a quello posto a domanda, e di un nuovo tema di indagine. Inoltre, il potere di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sicchè con riferimento sistema delle impugnazioni, all'appello deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione ritenuta dal primo giudice (Cass. 20 novembre 1998, n. 11753) Il principio va condiviso, in quanto, con riferimento all'appello, la preclusione di modifica della qualificazione dell'azione e della domanda deriva dall'effetto devolutivo dello stesso e della presunzione di acquiescenza posta dall'art. 329 c.p.c. (Cass. 13 luglio 1996, n. 6354).
2.2. Il principio sopra esposto vale anche nel caso di e dell'azione come domanda qualificazione della domanda tendente ad introdurre un giudizio di primo grado, e quindi completamente autonomo da altri, ovvero come domanda avente ad oggetto l'impugnazione di precedente statuizione о la riassunzione, a seguito di cassazione con rinvio, e cioè la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado sia pure nei soli limiti in cui la sentenza rescindente fissa il thema decidendum. 7 Nè è di ostacolo alla qualificazione della domanda come introduttiva di un autonomo giudizio di primo grado il fatto che possa pendere contemporaneamente anche altro giudizio, in fase di gravame tra gli stessi soggetti o tra alcuni di essi, avente lo stesso oggetto o parte di questo, poichè tale particolare evenienza di litispendenza o di continenza non può di per sè influire sull'esatta qualificazione della domanda, ma andrà, secondo la giurisprudenza prevalente, risolta adottando della sospensione l'istituto di cui all'art. 295 c.p.c. (Cass. 16.11.1994, n. 9645; Cass. 28.4.1998, n. 4326). Invece, il solo fatto che penda il termine per l'impugnazione, ovvero per la riassunzione del processo, non dando luogo a queste particolari ipotesi di litispendenza 10857) о di continenza (Cass. (Cass. 18.10.1995,n. 26.2.1994, n. 1963), non determina neppure l'applicazione della sospensione necessaria che presuppone la contemporanea legati dal rapporto di pendenza dei due giudizi pregiudizialità (Cass.29.1.1997,n. 888; Cass. 3.8.1990,n. 7821). Nell'esercizio del potere di interpretazione e 3.1. qualificazione della domanda e dell'azione, il giudice del merito ènon condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto Q.8 sostanziale della pretesa, dalladesumibile situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonchè del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Ove tale principio sia violato ovvero se venga violato il principio dell'effetto devolutivo dell'appello in relazione a detta qualificazione della domanda e dell'azione, la Corte di Cassazione ha il potere- dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali (Cass. 19 gennaio 1998, n. 424).
3.2. Nella fattispecie il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza depositata 22.5.1993, si è pronunciato non quale giudice di rinvio, ma quale giudice di primo grado, qualificando, quindi, implicitamente, ma correttamente, la citazione dell'NE, quale atto introduttivo di un giudizio di primo grado. Infatti, il Tribunale non solo non dichiara di decidere a seguito di rinvio dalla cassazione, ma oggetto della sua decisione non è la revisione della sentenza del Pretore impugnata , sia pure nei limiti del thema decidendum fissato dalla sentenza di cassazione con rinvio. In altri termini, 9 poichè il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale del precedente procedimento, salvo che il thema decidendum è quello fissato dalla sentenza rescindente della Cassazione, il tribunale, se avesse qualificato l'azione proposta come avrebbe dovuto decidere riassunzione a seguito di rinvio, quale giudice di appello sulle sole censure mosse alla sentenza del pretore, nella parte attinente alle statuizioni civili e nei limiti fissati dalla sentenza di Cassazione. In particolare, ove il tribunale avesse ritenuto che non di introduttiva di giudizio di primo grado, domanda autonoma, si trattava, ma di una riassunzione, tenuto conto che il dal Pretore penale atteneva giudizio davanti solo alla condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in detta sentenza e che l'appello avverso separata sede, sentenza di cassazione investiva penale, nonchè la stessa solo il concorso di colpa nella produzione dell'evento, e, non avrebbe mai potuto procedere quindi, l'an del danno, alla liquidazione del quantum, così come e nei ha fatto stata proposta la domanda, nè avrebbe eratermini in cui il Fondo di garanzia per mala gestio, potuto condannare fondandosi detta condanna necessariamente su una domanda 10 autonoma rispetto a quella risarcitoria (giurisprudenza pacifica).
3.3. Inoltre il tribunale ha statuito anche nei confronti di parti processuali (la DA, quale impresa cessionaria, rappresentante del Fondo di garanzia, la TA ed il e Sicurtà) nei commissario liquidatore della Previdenza termini in cui era stata propostala domanda, mentre questi parti erano estranee al giudizio di Cassazione, nonchè ai due precedenti gradi di merito. E' noto, invece, che il giudizio di rinvio, per la sua natura sopra esposta, deve svolgersi tra le parti nei sono state pronunciate la sentenza confronti delle quali cassata e la sentenza di Cassazione (Cass. 28.6.1989, n.
3.4. Infine mentre nel giudizio di merito in sede penale 3154). l'azione proposta era solo quella attinente alla norma dell'art. 2054 c.c.( sia responsabilità aquiliana, a condanna generica), il pure nei limiti della domanda di tribunale, interpretando l'atto di citazione, ha deciso non solo sul quantum come detto, ma anche in merito all'azione diretta ex art. 18 e segg.
1. n. 990/1969 nei confronti del' e del commissario liquidatore, nonchè Fondo di garanzia sulla mala gestio. 11 4.1. Ne consegue che la sentenza del Tribunale fu emessa quale giudice di primo grado, sull'interpretazione implicita che la domanda proposta dall'Albanese costituisse autonomo e non atto di riassunzione davanti al atto di citazione giudice di rinvio, a seguito della sentenza della Cassazione penale sulle statuizioni civili emessa il 12.6.1986. Nè modifica detta conclusione il fatto che la sentenza del tribunale dichiari che dopo la decisione della S.C. non la corresponsabilità di più da rimettere in discussione entrambe le parti nell'incidente, provvedendo poi a valutare solo gli apporti di colpa e la liquidazione del quantum. la seconda parte dell'art. 393 4.2. Infatti, anzitutto, c.p.c. estende la vincolatività della sentenza di cassazione con la che sia instaurato anche nel nuovo processo riproposizione della domanda. se poi nella fattispecie il processo fosse La questione per non essere la riassunzione effettivamente estinto, avvenuta entro il termine di cui all'art. 393 c.p.c. nonchè la questione se il tribunale avesse correttamente inteso l'ambito della vincolatività della sentenza di cassazione novo ( che è limitata al solo nel giudizio introdotto ex principio di diritto enunciato dalla Corte ex art. 384 c.p.c. e non riguarda gli apprezzamenti di fatto che stanno 12 n.Cass. 2100/1974) sono a monte del principio stesso, estranee a questo giudizio.
4.3. In ogni caso, dall'applicabilità dell'art. 310 c.p.c. anche all'estinzione del giudizio di rinvio per mancata 0 sostenuta dalla dottrina dominante, tardiva riassunzione, nuovo processo, instaurato attraverso la discende che nel riproposizione della domanda, conservano efficacia, e sono quindi utilizzabili, tutte le statuizioni di merito, su cui si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito formato oggetto di abbiano non definitive, che non impugnazione, o i cui motivi di impugnazione siano stati definitive, passate in rigettati, ed anche quelle ma essere stati accolti i giudicato solo parzialmente, per motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della della possibilità virtù dei principi di sentenza, in formazione progressiva del giudicato (Cass. 29.9.1988, n. 5279; Cass. 30.12.1994, n. 11296). che nella fattispecie non contrasta con la riproposizione ex novo della domanda la circostanza che il Ne consegue tribunale abbia ritenuto che sul punto della corresponsabilità delle parti nella produzione del sinistro, per effetto della sentenza della Cassazione, non poteva più discutersi, rimanendo aperta la solo la questione della percentuale degli apporti colposi. Q. 13 Infatti, avendo la sentenza della cassazione annullato la solo nella parte in cui sentenza del tribunale penale fissava nella misura del 50% gli apporti causali, si era tuttavia formato il giudicato (almeno tra le parti di quel l'incidente in questione era da giudizio) sul punto che concorso di colpa dei due conducenti e non ascriversi ad un a responsabilità esclusiva di uno solo di essi. la citazione 5. Avendo il tribunale interpretato dell'Albanese come atto introduttivo di un giudizio autonomo ed in questi termini avendo e non come atto riassuntivo censura delle parti deciso, in assenza di una specifica non può procedersi ad relativamente a questo punto, una diversa interpretazione dell'atto di citazione. Avendo ciò fatto il giudice di appello con la sentenza impugnata, ritenendo che la sentenza del tribunale fosse stata emessa come giudice del rinvio, ha violato i principi dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione. L'effetto devolutivo dell'appello è fissato dai motivi di impugnazione, nel senso che, quando con i motivi del gravame il thema decidendum risulti limitato ad una dell'oggetto originario della parte soltanto le statuizioni del giudice dell'appello controversia, senza violare il principio del non possono estendersi 14 appellatum a punti non compresi neppure implicitamente nel tema del dibattito devolutum quantum tantum 7851; Cass. 3 ottobre 1994, (Cass. 15 luglio 1993, n. n. 8028 Cass. 6 maggio 1995, n. 4953; Cass. 18 novembre 1995, n. 11971). Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, che si uniformerà diritto provvederà anche ai suddetti principi di e sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, 11 18 gennaio 2001. 1109T 250.000 Il Presidente 80000 Il cons. est. 400 Niñon's DouvaДиба Antonio Segreto TOT. 330000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 14 CANCELLIERE C1 Registrato in dato 4 MAR 2002 Serie 4 Giovanni Giambattista din. 2086... Versate € 17200 an.. Depositata in Cancelleria (euro NTOSETANTADUE 15 MAG. 2001 p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa IA Grazia DAF Oggi, lì Responsabile Servizio A IL CANCELLIERE (Dr. M. RACCIC Giovanni Giambattista U. M E R P U E T S R O C 15