CASS
Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16259 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RD NA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato OG SANTANGELO, difensore del ricorrente, che insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16259 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di CC che aveva dichiarato TE NO colpevole di falso ideologico ai sensi dell'art. 483 cod. pen., per avere falsamente dichiarato, in una nota indirizzata al Comune di CC (il cui contenuto veniva poi recepito in un successivo provvedimento di archiviazione della pratica edilizia), che non intendeva realizzare una tettoia, per cui aveva fatto comunicazione in precedenza, in realtà già realizzata, condannandola alla pena di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato OG NG, che svolge due motivi. 2.1. Erronea applicazione dell'art. 483 cod. pen. e correlati vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del contestato reato. In particolare, sarebbe mancato l'elemento soggettivo, dal momento che - si sostiene - la ricorrente non aveva avuto effettiva consapevolezza, per scarsità di strumenti culturali, della falsità della attestazione, essendosi limitata a sottoscrivere i documenti predisposti dal tecnico scelto dal marito, oggi deceduto, senza neppure leggerli. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati quanto all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto reitera doglianze già proposte con l'atto di appello e debitamente confutate dalla Corte territoriale, con argomentazioni solide e coerenti che resistono alle critiche della ricorrente. 2.In particolare, con riguardo al primo motivo, la Corte ha confermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, ritenendo del tutto implausibile la tesi difensiva, alla luce delle evidenze probatorie, costituite dalla esistenza della tettoia al momento della presentazione della dichiarazione, e, quindi, della consapevolezza della falsità della dichiarazione con la quale la ricorrente comunicava di rinunziare alla sua edificazione. Il principio di diritto che viene in rilievo è quello per cui il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico d'i dichiarare il vero (Sez. 2, n. 47867 del 28/10/2003,Ammatura, Rv. 227078; cfr. anche Sez. 3, n. 44097 del 3/5/2018, I., Rv. 274126, Sez. 5 n. 15901 del 15/02/2021 Rv. 281041). 3. Anche il secondo motivo risulta inammissibilmente declinato, sia per la sua genericità, sia perché è manifestamente infondato, dal momento che Corte territoriale ha ben messo in luce sia l'interesse pubblico sotteso alla veridicità di dichiarazioni rese in atti pubblici e destinati a rivestire pubblica fede sia i precedenti penali dell'imputata quali elementi ostativi all'applicabilità dell'invocato art. 131 bis cod. pen. La valutazione è coerente con la regula juris declinata dalle ON NI TU , secondo cui il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha a oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 cod.pen. primo comma, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle attinenti alla entità dell'aggressione de bene giuridico protetto, e tanto sul fondameni:ale rilievo che il disvalore penale del fatto per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Trattandosi di valutazione discrezionale , essa non è validamente censurabile dinanzi al Giudice di legittimità ove non emergano evidenti vizi logici che, nel caso di specie, non sono riscontrabili nella sentenza impugnata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna delLricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna A.icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato OG SANTANGELO, difensore del ricorrente, che insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16259 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di CC che aveva dichiarato TE NO colpevole di falso ideologico ai sensi dell'art. 483 cod. pen., per avere falsamente dichiarato, in una nota indirizzata al Comune di CC (il cui contenuto veniva poi recepito in un successivo provvedimento di archiviazione della pratica edilizia), che non intendeva realizzare una tettoia, per cui aveva fatto comunicazione in precedenza, in realtà già realizzata, condannandola alla pena di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato OG NG, che svolge due motivi. 2.1. Erronea applicazione dell'art. 483 cod. pen. e correlati vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del contestato reato. In particolare, sarebbe mancato l'elemento soggettivo, dal momento che - si sostiene - la ricorrente non aveva avuto effettiva consapevolezza, per scarsità di strumenti culturali, della falsità della attestazione, essendosi limitata a sottoscrivere i documenti predisposti dal tecnico scelto dal marito, oggi deceduto, senza neppure leggerli. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati quanto all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto reitera doglianze già proposte con l'atto di appello e debitamente confutate dalla Corte territoriale, con argomentazioni solide e coerenti che resistono alle critiche della ricorrente. 2.In particolare, con riguardo al primo motivo, la Corte ha confermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, ritenendo del tutto implausibile la tesi difensiva, alla luce delle evidenze probatorie, costituite dalla esistenza della tettoia al momento della presentazione della dichiarazione, e, quindi, della consapevolezza della falsità della dichiarazione con la quale la ricorrente comunicava di rinunziare alla sua edificazione. Il principio di diritto che viene in rilievo è quello per cui il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico d'i dichiarare il vero (Sez. 2, n. 47867 del 28/10/2003,Ammatura, Rv. 227078; cfr. anche Sez. 3, n. 44097 del 3/5/2018, I., Rv. 274126, Sez. 5 n. 15901 del 15/02/2021 Rv. 281041). 3. Anche il secondo motivo risulta inammissibilmente declinato, sia per la sua genericità, sia perché è manifestamente infondato, dal momento che Corte territoriale ha ben messo in luce sia l'interesse pubblico sotteso alla veridicità di dichiarazioni rese in atti pubblici e destinati a rivestire pubblica fede sia i precedenti penali dell'imputata quali elementi ostativi all'applicabilità dell'invocato art. 131 bis cod. pen. La valutazione è coerente con la regula juris declinata dalle ON NI TU , secondo cui il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha a oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 cod.pen. primo comma, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle attinenti alla entità dell'aggressione de bene giuridico protetto, e tanto sul fondameni:ale rilievo che il disvalore penale del fatto per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Trattandosi di valutazione discrezionale , essa non è validamente censurabile dinanzi al Giudice di legittimità ove non emergano evidenti vizi logici che, nel caso di specie, non sono riscontrabili nella sentenza impugnata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna delLricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna A.icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il consigliere estensore