Sentenza 12 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/08/2002, n. 12170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12170 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA **** DL2 17 0/07 IN NOME DEL POLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 14439/01 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere- Cron.29780 Rep.3254 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 09/04/02 Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco PA FIORE - Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio Sale dal Sig. per diritu 155 S E NTENZA 1.2. AGO 2002- sul ricorso proposto da: از IL CANCELLIERE COND COMPARTI ERICA ERICA BIS, in ARENZANO, in persona 14500 dell'Amm.re PAOLO ROTA, elettivamente domiciliato in CANCELLERIA ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI, GUIDO unitamente che 10 difende FAMIGLIETTI, giusta delega in all'avvocato ANTONIO atti;
- ricorrente
contro
LOREDANA,GIORGIO, ODAZZI n.q. di OPPICELLI Amministratrice del Condominio LE GINESTRE ARENZANO,2002 550 elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO -1- CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende unitamente all'avvocato CESARE GLENDI, giusta delega in atti;
controricorrenti - nonchè
contro
EO VU EUGENIO;
- intimato avverso la sentenza n. 231/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 12/04/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/04/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato ; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso siccome manifestamente infodato, ai sensi del novellato disposto dell'art.375 II° comma cpc;
con le conseguenze di legge. -2- La Corte premesso: -che con atto notificato il 20 ottobre 1987 il Condominio "Le Ginestre" di NZ ed i condomini RG IC ed IO ON Vugi convenivano davanti al Tribunale di Genova il Condominio dei Comparti "Erica" ed "Erica bis", proponendo impugnazione contro le deliberazioni assunte in data 20 settembre 1987, in quanto alla relativa assemblea aveva partecipto, in rappresentanza di vari condomini, PA RO (amministratore del condominio convenuto), non legittimato, perché non condomino, ai sensi dell'art. 11 del regolamento condominiale;
-che, nella resistenza del condominio convenuto, la domanda veniva accolta dal Tribunale di Genova con sentenza in data 14 dicembre 1994; -che la Corte di appello di Genova confermava, con sentenza in data 12 aprile 2000, tale pronuncia, su appello del condominio soccombente, che ha proposto f. ricorso per cassazione, con tre motivi, al quale "Le resistono con controricorso il condominio Ginestre" e RG IC;
-che il Procuratore Generale, al quale gli atti sono stati trasmessi ai fini della valutazione 3 della ricorrenza dell'ipotesi disciplinata dall'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso;
ritenuto - che il primo motivo, è manifestamente infondato, in quanto con esso si censura l'interpretazione data dai giudici di merito all'art. 11, cit., del regolamento condominiale, basata sul chiaro tenore letterale della norma in questioni e suffragata da logiche, opponendo considerazioniconsiderazioni del tutto irrilevanti (qualità di organo del condominio dell'amministratore delegato;
utilizzazione quale seconda casa da parte dei condomini;
prassi costante nel delegare l'amministratore); -che ugualmente manifestamente infondato è il secondo motivo, in quanto con esso si denunzia la mancata ammissione di una prova testimoniale avente ad oggetto una circostanza correttamente ritenuta irrilevante dalla sentenza impugnata (cioè la prassi del conferimento da parte dei condomini della delega all'amministratore), in quanto inidonea a provare la modifica dell'art. 11 del regolamento di condominio;
-che il terzo motivo non si denuncia la violazione 4 di una norma di diritto in ordine al regime delle spese giudiziali;
-che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza del ricorso, con condanna del condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di €1.091,00 di cui € 1.000 per onorari. Roma, 9 aprile 2002. 102T/29,11 Harden 20,66 Riken Rh TOT/49,77 дост о Pacio Talasico 173,72 IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 AGO.2002 IL CANCELLIERE CI Z Co Le CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 211 30.1.2012 serie 4 al n. 4549 versate € 173,77 appos a in calce alla copia autentica (an. 278 1.0. n°115 del 30/5/2002) 5