Sentenza 5 dicembre 2018
Massime • 1
L'impedimento a comparire dell'imputato, idoneo a giustificare un rinvio d'udienza, deve possedere i caratteri dell'assolutezza e deve essere effettivo, legittimo nonché riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato medesimo e a lui non ascrivibile. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la richiesta di rinvio d'udienza dell'imputato, fondata sulla generica indicazione di "motivi di lavoro", non fosse esaustiva dell'onere di allegazione e di prova posto a suo carico).
Commentario • 1
- 1. Detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa: integra un legittimo impedimento?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
di Anna Mauro LA DETENZIONE DELL'IMPUTATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER ALTRA CAUSA INTEGRA UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE? UN NODO DA SCIOGLIERE. Indice: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite 2. Lo scenario del contrasto 3. La disciplina dell'assenza 4. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa 5. La sentenza delle Sezioni Unite “Arena”: una traccia per la soluzione della questione 6. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa: i diversi orientamenti 7. La giurisprudenza di rilevanza indiretta 8. La decisione 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2018, n. 11460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11460 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
Manimarro 1 1460-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.3774 Vito Di Nicola Presidente - UP 5/12/2018- Giovanni Liberati - Relatore - Aldo Aceto R.G. N. 33920/2018 Giuseppe Noviello Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SA KO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/12/2016 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 dicembre 2016 la Corte d'appello di Ancona ha respinto l'impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 27 settembre 2013 del Tribunale di Ancona, con cui KO SA era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. 74/2000 (ascrittogli per avere, quale titolare della impresa individuale omonima e a fine di evasione, indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2008 e 2009 elementi passivi fittizi relativi a operazioni inesistenti), ed era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e due mesi di reclusione. Nel disattendere l'impugnazione dell'imputato, la Corte territoriale ha escluso la violazione del diritto di difesa per il diniego del rinvio dell'udienza fissata per l'esame dell'imputato, non essendo stato dedotto né dimostrato un impedimento assoluto a comparire (essendo generico il riferimento a motivi di lavoro), sottolineando l'idoneità delle dichiarazioni testimoniali a disposizione per poter ritenere dimostrate le alterazioni degli importi indicati nelle dichiarazioni di acquisto di oro e preziosi, utilizzate dall'imputato nelle dichiarazioni fiscali relative alla propria attività commerciale di acquisto e rivendita di tali beni per rappresentare costi fittizi a scopo di evasione, nonché l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al rigetto della eccezione di nullità della sentenza di primo grado, fondata sull'ingiustificato diniego del rinvio dell'udienza fissata per l'esame dell'imputato, che in relazione a tale udienza aveva addotto un impedimento dovuto a ragioni di lavoro, in quanto tale diniego era indebito e aveva leso gravemente il diritto di difesa dell'imputato.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte relativa alla affermazione di responsabilità e, in particolare, dell'accertamento della parziale fittizietà delle operazioni di acquisto di oro e preziosi indicate come voci di costo, trattandosi di accertamento fondato sulle dichiarazioni solo di alcuni dei venditori di tali beni, inidonee a fornire la prova della alterazione di tutte le dichiarazioni di vendita, come tale insufficiente a consentire di addivenire alla affermazione della responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, essendo basato su un accertamento presuntivo, che non consentiva neppure di determinare l'ammontare dell'imposta evasa. Ha lamentato anche il mancato accertamento della intenzionalità della condotta.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione delle norme sostanziali in tema di prescrizione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., essendo ormai estinto per prescrizione il reato ascrittogli.
2.4. Mediante quarto motivo ha lamentato la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, cui i giudici di merito erano addivenuti omettendo di considerare lo stato di incensuratezza dell'imputato e la sua condotta collaborativa nel corso degli accertamento svolti dalla Guardia di Finanza, con la conseguenza che avrebbe potuto essere applicato il minimo della pena edittale, riconosciuta tale circostanza e applicati i benefici della sospensione condizionale 0Shibe-20 della pena e della non menzione della condanna. 8 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, peraltro in gran parte riproduttivo dei motivi d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello, è manifestamente infondato.
2. Il primo motivo, mediante il quale è stata ribadita l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado e, con essa, anche di quella di appello, a causa dell'indebito rigetto della istanza di rinvio dell'udienza fissata per l'esame dell'imputato (giustificata con un impedimento a comparire di quest'ultimo dovuto a ragioni di lavoro), che avrebbe gravemente pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato medesimo, privato immotivatamente del diritto di rispondere all'esame, è inammissibile a causa della sua genericità, oltre che manifestamente infondato. L'impedimento dell'imputato, idoneo a giustificare un rinvio d'udienza, deve possedere i caratteri della assolutezza (cfr. Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi, Rv. 231810) e deve essere effettivo, legittimo e riferibile a una situazione non dominabile dall'imputato medesimo e a lui non ascrivibile (v. Sez. 3, n. 10482 del 15/12/2015, dep. 14/03/2016, Ingoglia, Rv. 266494). Nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto un impedimento di tal genere, ma ha richiesto il rinvio dell'udienza fissata per il suo esame affermando di non poter comparire per non meglio precisati motivi di lavoro, in tal modo non soddisfacendo ai rigorosi oneri di allegazione e prova posti a suo carico, non avendo dedotto l'esistenza di un impedimento né assoluto né riferibile a una situazione da lui non dominabile, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza, posto che la generica indicazione della esistenza di un impedimento per motivi di lavoro non è idonea a soddisfare il suddetto onere di allegazione incombente sulla parte che tale impedimento abbia deciso di far valere. La doglianza avverso la decisione della Corte territoriale di rigettare l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado risulta, poi, irrimediabilmente generica, consistendo nella mera asserzione della esistenza di tale non meglio precisato impedimento, senza altre indicazioni idonee a consentire di apprezzarne la rilevanza, disgiunta dalla considerazione di quanto esposto sul punto nella sentenza impugnata, nella quale è stata evidenziata la mancata indicazione della assolutezza dell'impedimento, cosicché la censura risulta priva della necessaria specificità, sia intrinseca, sia estrinseca, e quindi inammissibile anche per tale ragione. 3 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata prospettata l'insufficienza e l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, e, in particolare, all'accertamento della fittizietà delle voci di costo indicate nelle dichiarazioni fiscali dell'imputato, è anch'esso inammissibile, sia a causa della sua genericità, consistendo nella apodittica asserzione della insufficienza degli elementi a disposizione per ritenere dimostrata l'alterazione degli importi indicati nelle dichiarazioni di acquisto di oro preziosi da parte dell'imputato (allo scopo di indicare maggiori costi nelle dichiarazioni fiscali), disgiunta dalla illustrazione delle ragioni della erroneità di tale accertamento e dal confronto critico con quanto esposto sul punto nella sentenza impugnata;
sia perché tale doglianza è volta a sindacare un accertamento di fatto compiuto concordemente dai giudici di merito, attraverso un procedimento razionale e di cui è stata fornita giustificazione con motivazione non manifestamente illogica. La Corte territoriale ha, infatti, dato atto della conferma da parte di tutti i testimoni esaminati della divergenza tra le somme di denaro dagli stessi ricevute dall'imputato, quale corrispettivo delle cessioni di oro e preziosi con lo stesso concluse, e quelle portati dalle dichiarazioni di acquisto utilizzate dall'imputato nelle proprie dichiarazioni fiscali per indicare costi fittizi, dichiarazioni di cui l'imputato aveva l'unica copia, che quindi poteva alterare negli importi senza temere discrasie con altre copie (in possesso dei venditori). E' stata, poi, sottolineata la mancata allegazione di elementi di segno contrario da parte dell'imputato, idonei a dimostrare la veridicità degli importi indicati nelle dichiarazioni di acquisto in possesso dell'imputato e utilizzate per documentare costi ritenuti parzialmente inesistenti, con la conseguente logicità della affermazione della idoneità dei controlli eseguiti a campione per poter ritenere dimostrata la alterazione degli importi delle dichiarazioni di acquisto reperite nel corso della verifica fiscale, desunta dalle alterazioni degli importi visibili in tali dichiarazioni. Tale motivazione non è manifestamente illogica, essendo fondata, da un lato, sull'accertamento della alterazione degli importi presenti nelle dichiarazioni di acquisto utilizzate dall'imputato per documentare costi parzialmente inesistenti, e, dall'altro, sulle dichiarazioni concordi rese da alcuni dei venditori, dalle quali i giudici di merito hanno tratto, in modo logico, la conferma di un unico modus operandi dell'imputato, ritenendo, in assenza di elemento di segno contrario, che lo stesso sia stato utilizzato in relazione a tutte le dichiarazioni di acquisto risultate alterate negli importi: si tratta di rilievi logici e idonei a spiegare le ragioni dell'accertamento della fittizietà delle operazioni di acquisto, con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi, affermandone, genericamente, l'insufficienza, proponendo in tal modo una censura inammissibile, sia a causa Glibanes della sua genericità, sia perché volta a sindacare accertamenti di fatto compiuti in modo razionale dai giudici di merito.
4. Il terzo motivo, relativo alla estinzione per prescrizione del reato, è, oltre che generico e assertivo, manifestamente infondato, in quanto esso non consiste nella denuncia del mancato rilievo della prescrizione da parte della Corte d'appello, posto che alla data della pronuncia della sentenza impugnata, resa il 22 dicembre 2016, il relativo termine non era decorso, né per il reato commesso mediante la dichiarazione relativa all'anno 2008 (scaduto il 30 marzo 2017), né per quello realizzazione attraverso la dichiarazione dell'anno 2009 (scaduto il 20 marzo 2019), ma si sostanzia nella generica prospettazione della verificazione di tale evento successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, che non può costituire motivo di ricorso per cassazione, giacché il giudizio di legittimità è strutturato come impugnazione a criticata vincolata avverso la decisione censurata, che non consente la deduzione di fatti verificatisi successivamente a quest'ultima.
5. Il quarto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso inammissibile, sia a causa della sua genericità, consistendo nella apodittica asserzione della meritevolezza di tale beneficio, disgiunta dalla considerazione di quanto esposto sul punto nella sentenza impugnata, nella quale è stata sottolineata la propensione al delitto dell'imputato, che per due anni successivi ha violato gli obblighi di fedeltà e veridicità nelle dichiarazioni fiscali, tra l'altro alterando le dichiarazioni di vendita in suo possesso;
sia per la manifesta infondatezza della doglianza, avendo la Corte territoriale, attraverso la sottolineatura della gravità della condotta e della negativa personalità dell'imputato, indicato gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuti di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato. La ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti;
ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). 5 6. Il ricorso in esame deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a causa della genericità e della manifesta infondatezza di tutte le doglianze cui è stato affidato. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5/12/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Vito Di Nicola Shibinowi nTo cinicress DEFOOT 14 MAR 2019 IL CANCELLIERE Luana Mariani 6