Sentenza 4 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2004, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
IN NOME02064704 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto чезроштвоваћ SEZIONE TERZA CIVILE cinle Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10592/00Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron.Dott. Renato PERCONTE LICATESE 4037 Rel. Consigliere Rep. 463 Dott. Francesco TRIFONE © Consigliere Ud. 11/06/03 Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ND AD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso 10 studio dell'avvocato ETTORE M CERASA, che la difende unitamente all'avvocato EBERTO DURANTE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. che ha incorporato L'ISTITUTO ITALIANO DI PREVIDENZA SPA, elettivamente 51, domiciliato in ROMA VIA NOVARA presso 10 studio 2003 1358 1 dell'avvocato GIUSEPPE TARANTO, che lo difende unitamente all'avvocato GUIDO ALBERTO SCOPONI, giusta delega in atti;
resistente -
contro
PA AL;
intimato avversO la sentenza n. 153/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, sezione civile emessa 1'1/12/1998, depositata il 06/04/99; RG.599/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato CERASA ETTORE;
udito l'Avvocato SCOPONI GUIDO ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO VE AD conveniva in giudizio, innanzi al Tri- bunale di Chieti, SQ AL e l'Istituto Italiano di Previdenza s.p.a., per sentirli condannare al risarcimento dei danni, nella misura di lire 22.622.078, oltre alla ri- valutazione e agli interessi, dedotto l'acconto ricevuto 2 di lire 6.000.000. Esponeva l'attrice l'auto che sulla quale viaggiava era stata investita dall'autocarro condot- I' to dal SQ e assicurato presso l'Istituto, e che in- cidente le aveva provocato lesioni, personali, dalle quali era derivata un'inabilità temporanea di 210 giorni e un'invalidità permanente del quaranta per cento. Il SQ contestava l'entità dei danni richiesti dall'attrice e chiedeva la condanna dell'Istituto assicu- ratore a tenerlo indenne di tutte le somme da liquidare all'attrice, anche oltre il massimale, per evidente "mala gestio" del predetto assicuratore. L'Istituto, dal canto suo, contestando ogni maggiore richiesta, offriva, a tacitazione delle pretese dell'at- trice, lire 7.486.372, pari al residuo massimale di poliz- somma che veniva assegnata dal giudice istruttore qua- za, le acconto ai sensi dell'art.24 della legge 24 dicembre 1969 n.990. Il Tribunale, con sentenza resa il 18 gennaio 1990, un lire condannava il SQ a dirisarcimento 128.200.000 e l'Istituto al pagamento di lire 24.857.843 nonché а tenere indenne il SQ nei dilimiti lire 78.200.000. Questa sentenza veniva dichiarata nulla dalla Corte 3 d'Appello per la mancata sottoscrizione di un componente del collegio giudicante. La causa, riassunta davanti al Tribunale di Chieti, si concludeva con la sentenza del 12 novembre 1994, con la quale i convenuti venivano condannati, in solido, al paga- mento di lire 2.537.151, con gli interessi legali, decor- renti, per il SQ, dal giorno del sinistro al 24 ago- sto 1973 e, per l'Istituto, dal 25 agosto 1973 al saldo. La Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza del aprile 1999, ha rigettato tanto il gravame principale del- la VE quanto quello incidentale dell'Istituto. Ricorre per la cassazione la VE, sulla base di un unico motivo, illustrato da una memoria. Il SQ non ha svolto difese. La s.p.a. Italiana Assicurazioni, che ha incorporato l'Istituto Italiano di Previdenza s.p.a., ha solo partecipato alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 345 1° comma C.p.c. nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.3 e 5 C.p.c.), contesta la ritenuta novità della domanda di li- quidazione delle varie voci di danno proposta con l'atto di appello. 4 Infatti, con l'appello, essa chiese l'accoglimento delle domande risarcitorie già formulate e respinte dal Tribunale, ovvero la mera revisione della quantificazione finale delle voci risarcitorie, conseguente alla corretta applicazione dei criteri risarcitori e di quelli di compu- to del danno. Questa domanda, da un lato, riproduceva le richieste già formulate sulla base della stessa "causa pe- tendi", dall'altro costituiva la semplice estensione del "petitum" O lo svolgimento logico della domanda origina- ria, alla luce della sentenza emessa in primo grado. Le ragioni giuridiche e di fatto poste a fondamento della domanda rimaste sono insomma lesempre stesse, e dunque non è stata violata la "ratio" dell'art. 345 C.p.c. Il ricorso va accolto. La sentenza impugnata, premesso che "l'appellante, sulla base di considerazioni critiche, chiede (...) una 'nuova liquidazione onnicomprensiva del danno in tutti i suoi aspetti' " e dopo aver osservato che "il primo giu- dice, sulla richiesta di parte attrice, di condanna dei convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di lire 22.662.078, о di altra somma ritenuta di giustizia (...), escludendo motivatamente al- cune voci di danno indicate, ma non provate, sulla base 5 delle risultanze processuali ha liquidato il danno sotto il profilo morale e biologico, ricorrendo a corretti cri- teri equitativi (...), ed ha riconosciuto tutte le spese documentate"; conclude che "la richiesta formulata con l'atto di appello si appalesa inammissibile come domanda nuova che propone un ampliamento del 'thema decidendum' ai diversi profili di danno indicati". Osserva il Collegio che la ritenuta novità della do- manda di appello non sussiste. Il Tribunale, con la sentenza del 12 novembre 1994, negò il rimborso del compenso di lire 240.000 corrisposto al perito di parte nel giudizio penale e altresì il rim- borso di lire 300.000 per trasporti e varie, ma riconobbe M lire 774.478 per spese mediche. Quanto all'invalidità temporanea di giorni 210, riten- ne non dovuto l'indennizzo patrimoniale perché non provato il danno, attribuendo, per lo stesso titolo, solo un danno biologico di lire 403.890; liquidò lire 4.445.906 per l'invalidità permanente, pari al 40% della capacità gene- rica di lavoro, ma sempre a titolo di danno biologico, ne- gando invece, per la stessa invalidità, il risarcimento del lucro cessante e includendo nel detto importo anche il ristoro del danno alla vita di relazione. 6 Determinò infine il danno morale in lire 2.000.000, e quindi il risarcimento totale in lire 7.623.976 ("recte" lire 7.624.274), aumentate, con la rivalutazione dal 1972, a lire 70.407.660, e successivamente ridotte, ai sensi de- gli artt. 287 e 288 C.p.c., a lire 2.537.151, oltre agli interessi. Avverso la sentenza, così corretta, propose appello la VE, impugnando specificamente l'esclusione delle varie voci di danno e la liquidazione restrittiva del dan- no morale e restando strettamente dinell'ambito quanto richiesto fin dal principio e ribadito da ultimo con l'at- to riassuntivo del 1993 (lire 1.314.478 per spese;
lire 2.100.000 per 210 giorni di invalidità temporanea;
lire 15.247.600 per invalidità permanente al 40%; lire 4.000.000 per danni non patrimoniali e alla vita di rela- zione: il tutto pari a lire 22.662.078, oltre agli inte- ressi legali e alla rivalutazione, dedotte lire 6.000.000 di provvisionale, "o ad altra somma di giustizia"). Si contenne insomma la VE scrupolosamente nei limiti delle istanze originarie di primo grado, le quali, attesa l'espressa clausola di salvezza dei diversi importi ritenuti equi, andavano in realtà anche oltre le singole somme orientativamente indicate nella citazione e poi nel- la riassunzione. Resta perciò incomprensibile la dichiarata inammissi- bilità, per novità, delle domande d'appello, cui la sen- tenza impugnata è pervenuta sopravvalutando l'istanza con- clusiva del gravame ("provvedere ad una nuova e omnicom- prensiva liquidazione del danno, in tutti i suoi aspet- ti"); mentre gli effettivi limiti dello stesso dovevano " essere colti nella parte motiva, alla luce della quale an- dava letta l'ulteriore istanza conclusiva di "determinare la somma ancora correttamente dovuta all' appellante". Entro questi limiti pertanto la Corte non poteva esi- mersi dall'esame del merito dell'appello, dal quale esula- va, per quanto detto, ogni profilo di novità. Consegue la cassazione della sentenza, col rinvio a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio. POM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impu- gnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassa- zione, alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso a Roma, addì 11 giugno 2003. IZ CONSIGLIERE EST.Darkah IL PRESIDENTE 8 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 04 FEB. 2004 IL CANCELLIERE C1 OC ST IL CANCELLIERE C1 Oggi CE ST