Sentenza 20 novembre 2014
Massime • 1
Il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza, che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decreto penale di condanna, è affetto da inammissibilità originaria, che impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato (nella specie, remissione della querela) intervenuta successivamente all'irrevocabilità del provvedimento di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2014, n. 53663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53663 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/11/2014
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi G. - Consigliere - N. 2232
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 20263/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA RA IU nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine del 17/2/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE Roberto Maria;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato la inammissibilità dell'opposizione al Decreto penale n. 1629 del 2013 con il quale RA RA IU era stato condannato alla pena della multa di Euro 11.320,00 per il delitto di cui agli artt. 56 e 640 c.p., perché era stata proposta tardivamente.
2. Contro tale ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, l'imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione e falsa applicazione della legge in relazione all'art. 129 c.p.p., per la prevalenza della declaratoria di e-stinzione del reato per remissione della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondata la questione proposta. Difatti dagli atti risulta che l'opposizione al decreto penale è stata presentata in data 10/2/2014 oltre il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 461 c.p.p., decorrente per l'imputato dal 3/1/2014 e per il difensore dal 21/1/2014, quando, quindi, il decreto penale di condanna era già divenuto definitivo.
Orbene il ricorso in Cassazione proposto avverso l'ordinanza con la quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva, è affetto da inammissibilità originaria che impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità, come tale preclusiva all'apprezzamento della causa di estinzione del reato rappresentata dalla remissione di querela intervenuta in data 18/3/2014 e quindi in epoca successiva all'irrevocabilità del decreto penale.
In tale direzione, come già affermato da questa Corte (sez. 4^ n. 1352 del 6/10/1994, Rv. 200197), la sussistenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame prevale sulle cause estintive del reato che siano, come nel caso di specie, maturate successivamente.
Nel caso di specie non può trovare applicazione la giurisprudenza citata dal ricorrente in ordine alla prevalenza della causa di estinzione del reato (sez. U. n. 24246 del 25/2/2004 Rv. 227681; sez. 6^ n. 2248 del 13/1/2011, Rv. 249209), in quanto quest'ultima, nel caso di specie la remissione della querela, è intervenuta in epoca successiva al decorso del termine per proporre opposizione. Viceversa le citate decisioni si riferiscono a fattispecie concrete del tutto diverse nella quali la remissione della querela era intervenuta tra la deliberazione della sentenza d'appello e la scadenza del termine per impugnarla davanti alla Corte di Cassazione, quindi in presenza di una statuizione che non aveva assunto il carattere di definitività.
3. - Alle dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014