Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2002, n. 4885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4885 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE 0 4 8 8 5 /40 2048 85/02 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NZ MILEO - Presidente R.G.N. 8629/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 1047 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 22/11/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI VI CO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE IPPOCRATE 92, presso lo studio dell'avvocato 2001 GENOVESE ROSALBA, che lo rappresenta e difende, giusta 4530 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 229/98 del Tribunale di SULMONA, depositata il 02/02/99 R.G.N. 326/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso e per l'accoglimento del terzo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Sulmona del 19 luglio 1997 il signor Di NZ CO proponeva appello avverso la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 20 giugno 1997, con la quale era stata respinta la sua domanda diretta ad ottenere dall'Inail l'assegno di assistenza di cui all'art. 76 del TU n. 1124 del 1965; costituitosi l'appellato, ed esperita nuova consulenza medica, il Tribunale, con sentenza del 2 febbraio 1999 in riforma della statuizione di primo grado, condannava l'Inail alla corresponsione dell'assegno di cui al citato art. 76 dal 5 agosto 1990 con interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo. Il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione di prescrizione già sollevata dall'Inail in primo grado, sul rilievo che in relazione al richiesto assegno il termine triennale di cui all'art. 112 del TU del 1965 non poteva che decorrere dal momento in cui si erano verificate le condizioni prescritte e nella specie il dies a quo doveva essere fissato non a partire dalla data della domanda amministrativa del 16 novembre 1987, ma dal luglio 1990, data in cui il CTU nominato in appello aveva determinato l'insorgenza della cecità bilaterale, per cui, ststante il deposito del ricorso introduttivo alla data del 28 luglio 1993, il termine prescrizionale non si era ancora maturato. Nel merito osservava che l'assicurato aveva subito un primo infortunio nel lontano 1946, in cui aveva riportato numerose ferite dallo scoppio di una mina, che avevano provocato ulcerazioni corneali;
nel 1962 aveva riportato un ulteriore infortunio con frattura del calcagno sinistro ed a seguito dei due eventi l'Inail aveva riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa del 68%; il CTU aveva poi accertato che dal luglio 1990 l'assicurato era affetto da cecità bilaterale per glaucoma, cataratta ed opacità corneali in entrambi gli occhi, con necessità di un'assistenza personale continuativa. Il Tribunale affermava essere irrilevante che il glaucoma non fosse eziologicamente riconducibile all'infortunio sul lavoro subito nel 1946, perché per il diritto all'assegno di cui 1 al citato art. 76 non è necessaria l'esistenza di una correlazione diretta tra l'infortunio sofferto e l'invalidità permanente assoluta dell'assicurato. Avverso detta sentenza l'Inail propone ricorso affidato a tre motivi. Resiste il Di NZ con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'Inail denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 76, 111 e 112 del DPR n. 1124 del 1965, nonché degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. dello stesso codice;
violazione e falsa applicazione dei principi generali dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e difetto di motivazione, per avere il Tribunale escluso la W maturazione della prescrizione ancorché fosse trascorso il triennio tra la data di presentazione della domanda amministrativa del 16 novembre 1987 e la data del ricorso giudiziale del 28 luglio 1993, giacché il dies a quo non può che decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il motivo non merita accoglimento. Si osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116 del 1969, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 del TU n. 1124 del 1965 nella parte in cui dispone che la rendita per inabilità permanente si prescrive con il decorso del termine previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile. Invero, anteriormente all'intervento della Corte, poteva ben accadere che l'inabilità permanente causata dalla malattia professionale divenisse indennizzabile quando ormai si era maturato il termine prescrizionale;
ed infatti, poiché il triennio da considerare ai fini del citato art. 112 era unicamente quello intercorrente tra la data della domanda amministrativa e la data di deposito del ricorso giudiziale, nessuna rilevanza poteva assumere la circostanza che la 2 malattia professionale, ancorché "manifestata" oltre tre anni prima del giudizio, avesse però raggiunto il grado prescritto per l'indennizzabilità in epoca successiva, di talché il diritto alla prestazione poteva, in alcuni casi, insorgere quando era già maturato il termine prescrizionale. A seguito dell'intervento della Corte, viceversa, quando si dimostri che la soglia indennizzabile è stata raggiunta in epoca successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa, il dies a quo per il computo del triennio si sposta in avanti, essendo sufficiente che il giudizio venga iniziato entro il triennio dalla data in cui i postumi raggiungono la percentuale prevista dalla legge per il diritto alla rendita per malattia professionale. Gli stessi principi vanno applicati nella specie, in cui occorre avere riguardo all'epoca in cui si verificarono le condizioni prescritte dalla legge per il diritto p all'assegno di assistenza. Correttamente quindi il Tribunale ha escluso la maturazione della prescrizione, perché la causa è stata iniziata nel luglio 1993 e quindi nei limiti del triennio decorrente non già dalla data della domanda amministrativa (16 novembre 1987), ma dal luglio 1990, data di insorgenza della cecità bilaterale. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 76 del medesimo TU n. 1124 del 1965, ed ancora violazione e falsa applicazione dei principi generali dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e difetto di motivazione, per avere il Tribunale riconosciuto il diritto alla prestazione senza che ne ricorressero i presupposti, giacché l'aggravarsi della patologia che lo aveva condotto alla cecità assoluta non poteva ricollegarsi ai pregressi infortuni, ma era patologia comune di tipo degenerativo, mentre il Tribunale si era acriticamente conformato al parere espresso dal CTU, senza motivare adeguatamente. Anche questo motivo deve essere rigettato perché le doglianze non sono coerenti con il decisum del Tribunale. Non esiste invero il dedotto difetto di motivazione perché i Giudici di merito, lungi dall'adeguarsi acriticamente al 3 parere espresso dal consulente, hanno chiaramente riconosciuto in fatto che la cecità assoluta per la quale si chiedeva l'assegno di assistenza non poteva ricollegarsi ai pregressi infortuni, ma hanno poi ritenuto irrilevante la medesima circostanza sul piano del diritto, rilevando che la spettanza dell'assegno non è condizionata da una correlazione diretta tra l'infortunio subito e l'invalidità 14 permanente assoluta dell'assicurato. Pertanto non coglie nel segno la censura in cui l'Inail si duole della omessa considerazione sulla mancanza di nesso tra la cecità ed i pregressi infortuni, perché tale circostanza è stata invece chiaramente valutata e posta a base dell' interpretazione del citato art. 76. Né l'Inail si duole dell'interpretazione in diritto, giacché la doglianza relativa alla violazione del medesimo art. 76 e dei principi generali dell'assicurazione viene solo richiamata fo contro gli infortuni e le malattie professionali nell'epigrafe del motivo, ma non viene poi svolta nella parte espositiva, che si appunta unicamente nel difetto di motivazione. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 16 sesto comma della legge n. 412/91, dell'art. 12 delle preleggi, ed ancora violazione e falsa applicazione dei principi generali dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e difetto di motivazione, per avere il Tribunale riconosciuto il cumulo tra interessi e rivalutazione anche successivamente al 31 dicembre 1991. Il motivo è fondato, essendo indubbio il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 16 sesto comma della legge 412/91 per i ratei delle prestazioni previdenziali ed assistenziali maturati dopo il 31 dicembre 1991. Vanno pertanto rigettati i primi due motivi di ricorso, mentre va accolto il terzo, con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata;
essendo possibile la decisione nel merito, l'Inail va condannato a corrispondere all'assicurato, sui ratei maturati dal 31 dicembre 1991 in poi, la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l'Inail a corrispondere, sui ratei della prestazione maturati dal 31 dicembre 1991 in poi, la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 22 novembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mouse La luze incents Mills falle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 5 APR. 2002 IL CANCELLIEREPalle O O I N T C S I Ä I I T V N I N S L L L L T L A I O O Ɑ D I V V D I I O A S N V I J 1 O N 1 O S D - S I I 8 N - I C V 4 S 8 E N I I T S N N Y ' V O N I L I G T V E O S 1 ' E S 0 V a I 5