Versione
13 aprile 1990
13 aprile 1990
Art. 11. 1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo".
2. Al secondo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non possono altresi' far parte di organi di gestione di unita' sanitarie locali, di comunita' montane o di consorzi, nonche' di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di societa' commerciali e di banche".
Nota all'articolo 11:
Il testo dell' art. 33 della legge n. 195/1958 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 33 (Incompatibilita'). - I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo.
I componenti eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, ne' far parte di consigli di amministrazione di societa' commerciali. Non possono altresi' far parte di organi di gestione di unita' sanitarie locali, di comunita' montane o di consorzi, nonche' di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di societa' commerciali e di banche.
Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilita' si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria piu' elevata, o, nella stessa categoria, il piu' anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parita' il piu' anziano di eta'.
Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.
I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attivita' proprie degli iscritti ad un partito politico".
"I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo".
2. Al secondo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non possono altresi' far parte di organi di gestione di unita' sanitarie locali, di comunita' montane o di consorzi, nonche' di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di societa' commerciali e di banche".
Nota all'articolo 11:
Il testo dell' art. 33 della legge n. 195/1958 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 33 (Incompatibilita'). - I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo.
I componenti eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, ne' far parte di consigli di amministrazione di societa' commerciali. Non possono altresi' far parte di organi di gestione di unita' sanitarie locali, di comunita' montane o di consorzi, nonche' di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di societa' commerciali e di banche.
Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilita' si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria piu' elevata, o, nella stessa categoria, il piu' anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parita' il piu' anziano di eta'.
Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.
I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attivita' proprie degli iscritti ad un partito politico".
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2010, n. 3Provvedimento: N. 00849/2001 REG.RIC. N. 00003/2010 REG.SEN. N. 00849/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 849 del 2001, proposto dalla società Nuove Terme di San Filippo S.r.l., in persona del legale rappresentante, sig.ra AN RI FF, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Amorosino e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Tettucci, in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 10 contro Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bora, Vito …Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- liquidazione della società·
- carenza di interesse a ricorrere·
- principio di soccombenza virtuale·
- concessione di acque termali·
- abrogazione di legge regionale·
- condanna alle spese·
- partecipazione al capitale sociale·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso