Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2003, n. 15444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15444 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "A" 6731/2003 REPUBBLICA ITALIANA こ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COFT E UP EMA DICASSAZIONE1 5444/0 oggetto composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO Dott. Sergio MATTONE Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N. 30844/2001 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 31385 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 16.04.2003 da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., per legge rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
2313
contro
NO BR rapp.to e difeso dall'avv. Lamerico Menichella, con il quale elett.te domicilia in Roma (00195), via Carlo Mirabello, n. 36, presso l'avv. Grazia Pirisi Camerlengo, giusta procura speciale a margine del controricorso, п 1
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari, n. 00035/2001 depositata il 20 13 febbraio 2001, R.G. n. 00175/2000, notificata il 03 ottobre 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del Pretore di Foggia in data 06 ottobre 1998, dichiarava il diritto di IE RN all'assegno mensile di invalidità con decorrenza 23 dicembre 1993, e condannava il Ministero dell'Interno all'erogazione in favore del RN dei ratei maturati, oltre accessori. Osservava il Tribunale, per quanto ancora sub iudice, che, accertato il requisito sanitario come da conclusioni del consulente tecnico di ufficio, neanche contestate dalla controparte, l'assistito aveva maturato il diritto al beneficio richiesto. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Interno affidandosi ad unico motivo di censura. RN IE si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e/o falsa 3 applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, e relativo vizio di motivazione. Deduce il Ministero che non poteva essere concesso il beneficio richiesto, tenuto conto Z 2 che agli atti non sussisteva alcuna prova dei requisiti socio-economici (reddituale e della incollocazione), essendo essi elementi costitutivi del diritto riconosciuto. I motivi sono infondati. La censura non può ritenersi correttamente proposta. Premesso, invero, che sul punto la sentenza impugnata tace del tutto, appare evidente l'assoluta genericità della lamentela prospettata in ricorso, atteso che non risulta contemporaneamente indicato se e in qual modo la questione relativa ai requisiti socio-economici, che pur risulta introdotta dall'assistito, e in qualche modo supportata da dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà del 30 ottobre 1995, fosse stata anche tempestivamente contestata dalla parte avversa, e che ogni indagine sul punto risulta impossibile per mancanza agli atti degli scritti difensivi del Ministero. Non v'è dubbio, cioè, che, in mancanza di idonea e tempestiva contestazione da parte del Ministero in ordine all'allegazione dei requisiti in esame e ad eventuali supporti probatori correttamente introdotti in giudizio, la censura prospettata in questa sede con i due motivi di ricorso, dovrebbe ritenersi nuova, e, come tale, insuscettibile di divenire oggetto di esame da parte della Corte. Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato. Per il principio della soccombenza il Ministero dell'Interno va condannato al rimborso in favore di RN IE delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
condanna il Ministero dell'Interno al la Corte rimborso in favore di RN IE delle spese del giudizio di cassazione in €. ; $0,00 oltre a €. 1.500,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 16 aprile 2003. 3 Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Giovannily apparella Il Presidente Sergio Mattone Мотоц Pente Motioperfo sub to in ga esileria oggi, OTT. 2003 IL CANCELLIERE A S I S 3 D A 3 , T 5 0 , O 1 L A . . L S T N O E R P B S 3 A I ' I 7 D L - N L 8 G A E - T O 1 D S 1 A I O S D P E N E M E G , I S O G A I R E T D A L S I E O T G A T E N L T R I E L S R E I E D D O H 4