Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, il cd. congelamento dei termini di fase previsto dall'art. 297, comma 4, cod. proc. pen. opera automaticamente, senza necessità di una richiesta del pubblico ministero o di un provvedimento del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 27542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27542 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 23/03/2001
1. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 1207
3. Dott. ALFREDO M. LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 2405/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AN, n. a Pagani il 22-8-1971
avverso l'ordinanza 20-12-2000 del Tribunale per il riesame di Salerno
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Mario FRATICELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore, Avv.to Alessandro LENTINI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 20.11.2000 il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava la richiesta, avanzata da CO AN, di scarcerazione per decorrenza del termine massimo di fase della custodia cautelare (nella specie: un anno, tenuto conto dei reati contestati) in relazione alla misura di coercizione imposta a suo carico con provvedimento del 19.4.1999.
Il Tribunale rilevava che l'anzidetto termine di fase non era interamente decorso, in quanto:
- il decreto di citazione a giudizio era stato emesso in data 1.10.1999;
- i termini di custodia erano rimasti sospesi dall'udienza del 14.7.2000 alla successiva udienza del 20.9.2000 (per 66 giorni), ai sensi dell'art. 304, 1^ comma - lett. a), c.p.p.;
- nel computo del termine di fase non doveva tenersi conto, altresì, ex art. 297, 4^ comma, c.p.p., del numero delle udienze celebrate sino al momento della decisione, pari a 17. Il Tribunale di Salerno - con ordinanza 20.12.2000 - rigettava l'appello proposto dall'imputato avverso il provvedimento anzidetto, evidenziando che:
- la difesa, in sede di proposizione di quel gravame, non poteva introdurre argomentazioni attinenti la legittimità dell'adozione del provvedimento di sospensione dei termini di custodia da parte del giudice del merito, poiché quest'ultimo avrebbe dovuto costituire oggetto di autonoma impugnazione ex art. 310 c.p.p. (non proposta nel caso di specie, caratterizzata dall'acquiescenza al detto provvedimento);
- l'ordinanza di sospensione era in ogni caso legittima, poiché correlata a provato impedimento assoluto dell'imputato a partecipare all'udienza, per motivi di salute, ed il termine massimo di sospensione fissato dall'art. 477, 2^ comma, c.p.p. (non superiore a dieci giorni esclusi i festivi, computate tutte le dilazioni) ha carattere meramente ordinatorio, la cui inosservanza non determina alcuna nullità o decadenza, ne' spiega influenza sulla sospensione disposta ex art. 304, 1^ comma, c.p.p. (che comunque opera dalla data in cui è disposto il rinvio a quella fissata per la nuova udienza dibattimentale);
- il congelamento dei termini, previsto con portata generale dall'art. 297, 4^ comma, c.p.p., opera autonomamente, senza necessità di un provvedimento del giudice, e concerne pure i giorni in cui sono tenute le udienze.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il CO, il quale ha eccepito:
- la violazione degli artt. 304 e 477 c.p.p., essendo stata disposta la sospensione del dibattimento (poiché esso imputato non poteva essere tradotto per motivi di salute) senza che la difesa avesse formulato alcun richiesta di rinvio e per un termine superiore a dieci giorni (allo scopo evidente di "coprire l'imminente periodo feriale");
- la necessità dell'emissione di apposito provvedimento (carente nella specie) per sospendere i termini di custodia anche a norma dell'art. 297, 4^ comma, c.p.p. Il ricorso deve essere rigettato, poiché entrambe le doglianze sono infondate.
1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, che viene qui ribadita:
- la sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dal 1^ comma dell'art. 304 (a differenza di quella regolata dal 2^ comma) ben può essere disposta di ufficio dal giudice, poiché le situazioni previste dal 1^ comma sono specificamente disciplinate ed indicate dalla legge ed obiettivamente rilevabili dallo stesso giudice, il quale è tenuto a disporre la sospensione, con declaratoria meramente dichiarativa e senza margini per valutazioni discrezionali, non appena una delle condizioni abbia a verificarsi (Cass., Sez. 5^, 15.3.1999, n. 596);
- i termini stabiliti nell'art. 477 c.p.p. hanno carattere ordinatorio, sicché la loro inosservanza non determina alcuna nullità o decadenza, ne' spiega influenza sulla sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 dello stesso codice (Cass., Sez. 1^: 26.4.1997, n. 2233; 12.4.1994, n. 866; 16.3.1994, n. 888). Corretto è altresì il principio, enunciato nell'ordinanza impugnata, secondo il quale la difesa, con l'atto di appello (avverso un'ordinanza che abbia rigettato un'istanza di scarcerazione per pretesa decorrenza dei termini custodiali di fase, tenuto conto del computo del periodo di sospensione dei termini medesimi precedentemente disposta ai sensi dell'art. 304, 1^ comma, c.p.p.) non può introdurre argomentazioni attinenti la legittimità dell'adozione del provvedimento di sospensione da parte del giudice del merito, poiché quest'ultimo deve costituire oggetto di autonoma impugnazione ex art. 310 c.p.p. (non proposta nel caso di specie, caratterizzata dall'acquiescenza al detto provvedimento).
2. Il 4^ comma dell'art. 297 c.p.p., nella formulazione originaria, disponeva che "Salvo quanto disposto dall'articolo 304, comma 2, nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303, comma 4".
L'art. 1, 1^ comma, del D.L. 1.3.1991, n. 60, convertito nella legge 22.4.1991, n. 133, ha disposto che "L'art. 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che,
indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 304, comma 2, del codice di procedura penale". Le parole con cui iniziava il 4^ comma dell'art. 297 c.p.p., nella formulazione originaria ("Salvo quanto disposto dall'articolo 304, comma 2") sono state soppresse dalla legge 8.8.1995, n. 332. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno affermato che "il congelamento dei termini di fase, previsto con portata generale dall'art. 297, comma 4^, c.p.p., opera autonomamente, senza necessità di un provvedimento del giudice" (Cass., Sez. Unite, 28.10.1991, n. 20). Nella fattispecie in esame, dunque, ai fini della determinazione della durata inter-fasica della custodia, legittimamente non si è tenuto conto dei 17 giorni in cui erano state tenute le udienze.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Devono disporsi gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., come modificato dall'art. 23 della legge n. 332/1995.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 311 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., come modificato dall'art. 23 della legge 8.8.1995, n. 332. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2001