Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4067
CASS
Sentenza 23 aprile 1999

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Il principio secondo cui al giudizio promosso ai sensi dell'art. 1676 cod. civ dagli ausiliari dell'appaltatore per conseguire direttamente dal committente quanto loro è dovuto deve partecipare anche l'appaltatore quale litisconsorte necessario, traendo origine dall'inscindibilità dei rapporti intercorrenti fra il committente, l'appaltatore e gli ausiliari di quest'ultimo, i quali sostanzialmente espropriano in loro favore il credito del loro datore di lavoro verso il committente, non si estende all'ipotesi regolata dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 sul divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, nella quale l'appaltante è tenuto verso i dipendenti dell'appaltatore senza limite, e quindi anche se i rapporti fra i due imprenditori siano stati già definiti o debbano esserlo al di qua della pretesa creditoria dei dipendenti.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Tale disposizione, nel disciplinare l'ipotesi (lecita) di impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi, enuncia, nei commi primo e secondo, un medesimo principio di obbligazione solidale dell'appaltante e dell'appaltatore con riguardo al trattamento economico e normativo da assicurare ai lavoratori di quest'ultimo, sia per gli appalti di opere o servizi propri del ciclo produttivo dell'appaltante, sia per gli appalti di alcune attività, espressamente elencate nel comma secondo, che potrebbero apparire estranee a tale ciclo, ma che diventano oggetto della medesima regola in quanto concessi da imprese che esercitano un pubblico servizio. La suddetta elencazione dettagliata si giustifica con riferimento all'organizzazione storica delle imprese che esercitano pubblici servizi in concessione con fornitura all'utenza presso il luogo di contrattata fruizione di beni di primario consumo (acqua, gas), di energia, di servizi (telefonia), in quanto le particolarità di tale organizzazione - che aggiunge ai sistemi di produzione, sistemi di distribuzione a mezzo reti o apparecchiature fisse - imponevano una specificazione della disciplina di tutela onde individuare, con più stabile certezza, i casi di attività rapportabili al ciclo produttivo delle imprese suddette, secondo la stessa regola espressa, con enunciazione di carattere generale, nel comma primo. Tale elencazione esaurisce il campo di applicazione della tutela, senza peraltro introdurre con questo discriminazioni e diversità di trattamento tra categorie di lavoratori che versano in condizioni simili. Essa, infatti, esprime una scelta discrezionale del legislatore - ragionevolmente giustificata, come si è detto - orientata nel senso di definire le attività strumentalmente connesse con l'esercizio del servizio pubblico, al tempo stesso escludendo (implicitamente) che attività diverse da quelle elencate possano essere considerate interne al ciclo produttivo o comunque funzionalmente collegate con l'attività dell'impresa che ha concesso l'appalto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4067
    Data del deposito : 23 aprile 1999

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