Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 2
Il principio secondo cui al giudizio promosso ai sensi dell'art. 1676 cod. civ dagli ausiliari dell'appaltatore per conseguire direttamente dal committente quanto loro è dovuto deve partecipare anche l'appaltatore quale litisconsorte necessario, traendo origine dall'inscindibilità dei rapporti intercorrenti fra il committente, l'appaltatore e gli ausiliari di quest'ultimo, i quali sostanzialmente espropriano in loro favore il credito del loro datore di lavoro verso il committente, non si estende all'ipotesi regolata dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 sul divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, nella quale l'appaltante è tenuto verso i dipendenti dell'appaltatore senza limite, e quindi anche se i rapporti fra i due imprenditori siano stati già definiti o debbano esserlo al di qua della pretesa creditoria dei dipendenti.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Tale disposizione, nel disciplinare l'ipotesi (lecita) di impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi, enuncia, nei commi primo e secondo, un medesimo principio di obbligazione solidale dell'appaltante e dell'appaltatore con riguardo al trattamento economico e normativo da assicurare ai lavoratori di quest'ultimo, sia per gli appalti di opere o servizi propri del ciclo produttivo dell'appaltante, sia per gli appalti di alcune attività, espressamente elencate nel comma secondo, che potrebbero apparire estranee a tale ciclo, ma che diventano oggetto della medesima regola in quanto concessi da imprese che esercitano un pubblico servizio. La suddetta elencazione dettagliata si giustifica con riferimento all'organizzazione storica delle imprese che esercitano pubblici servizi in concessione con fornitura all'utenza presso il luogo di contrattata fruizione di beni di primario consumo (acqua, gas), di energia, di servizi (telefonia), in quanto le particolarità di tale organizzazione - che aggiunge ai sistemi di produzione, sistemi di distribuzione a mezzo reti o apparecchiature fisse - imponevano una specificazione della disciplina di tutela onde individuare, con più stabile certezza, i casi di attività rapportabili al ciclo produttivo delle imprese suddette, secondo la stessa regola espressa, con enunciazione di carattere generale, nel comma primo. Tale elencazione esaurisce il campo di applicazione della tutela, senza peraltro introdurre con questo discriminazioni e diversità di trattamento tra categorie di lavoratori che versano in condizioni simili. Essa, infatti, esprime una scelta discrezionale del legislatore - ragionevolmente giustificata, come si è detto - orientata nel senso di definire le attività strumentalmente connesse con l'esercizio del servizio pubblico, al tempo stesso escludendo (implicitamente) che attività diverse da quelle elencate possano essere considerate interne al ciclo produttivo o comunque funzionalmente collegate con l'attività dell'impresa che ha concesso l'appalto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL LO, BE NG, RO PP, RONI SA, ON OC, ON OM, PO AN, D'ND AN BA, D'SA PP, RI ND, DE EL PP, LA TA PP, DI ON NG, DI NA AR, TR RE, AR NZ, EVELTA RA, EVELTA LO, NI GU, RI TE, FO NZ, AI NG, AI RM, RI ME, EL NZ, IL AT, CC SI, AR LI, NARLA MO, PA AT, AP RI, AP OL, NO TT, LI RI, IN AN, US RA, CC UA, SE LI, ZA AR, TRIBE TT, VE ME, EZ ON, LA ME, CO AT, RI AN, AS PI IO, PA PP, LA UI, FO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI MILLE 41/A, presso lo studio dell'avvocato ENNIO SCAPPATICCI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RA NOTA CERASI, giuste procure speciali per atto notar TO IADECOLA di CASSINO emessa il 2/6/95 rep.n.34054, emessa il 3/6/95 rep.n.34057, emessa il 3/6/95 rep.n.34060;
- ricorrenti -
contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato RA NUCCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO BORSIER NIUTTA e RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, giusta procura speciale per atto notar MISURALE del 14/10/97 rep.n.128503;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1127/96 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 19/10/96 R.G.N.4993/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/98 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato SCAPPATICCI;
udito l'avvocato NIUTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale, numerosi dipendenti della società S.I.C.I.E.T. s.p.a. esponevano: che erano stati addetti all'esecuzione di lavori inerenti le reti telefoniche concesse in appalto alla SICIET dalla società S.I.P. s.p.a.; che i lavori eseguiti - consistenti in trasformazioni, ampliamenti e rifacimenti di reti telefoniche, di armadi ripartilinee e di colonne montanti, in allacciamenti aerei e sotterranei per i collegamenti di reti telefoniche, nella sostituzione di materiali obsoleti, nella manutenzione e in altre attività similari - erano strutturalmente collegati ed indispensabili alla efficienza del servizio telefonico e all'attuazione dei compiti istituzionalmente affidati alla SIP;
che il trattamento economico e normativo applicato era quello del contratto collettivo per il settore metalmeccanico mentre, in base all'art.3 della legge n.1369 del 1960, avrebbero avuto diritto al trattamento più favorevole del contratto collettivo per il settore telefonico.
Su tali premesse di fatto convenivano in giudizio le società SIP e SICIET chiedendo l'applicazione di tale secondo contratto e la condanna delle convenute a corrispondere loro in solido "per il tempo in cui erano stati impiegati nella esecuzione dei lavori appaltati dalla SIP alla SICIET" il trattamento retributivo minimo inderogabile di cui beneficiavano i lavoratori dipendenti della SIP. Chiedevano, altresì, la condanna delle due società al risarcimento di tutti i danni subiti relativi ai periodi del rapporto di lavoro non colpiti da prescrizione, nella misura da determinarsi in separata sede.
Nel contraddittorio con le società SICIET e SIP che deducevano, la prima, la inapplicabilità dell'art.3 della legge n.1369 del 1960, e, la seconda, la prescrizione dei diritti fatti valere, oltre che la insussistenza dei relativi presupposti, il Pretore, con sentenza 21 maggio 1994, rigettava la domanda. I lavoratori proponevano appello censurando la sentenza di primo grado per aver ritenuto che le opere appaltate non facessero parte del ciclo produttivo della società appaltante e che comunque valesse, per tali opere, la specifica eccezione prevista dalle lett. b) e c) dell'art.5 della legge n.1369 del 1960. Si costituivano la TELECOM ITALIA s.p.a. (già SIP. s.p.a.) e l'Amministrazione straordinaria della SICIET s.p.a., quest'ultima eccependo la nullità del ricorso in appello per essere stato notificato a soggetto privo di legittimazione processuale e sostenendo, comunque, la improponibilità del gravame. Con sentenza 19 ottobre 1996 il Tribunale di Velletri dichiarava inammissibile l'appello nei confronti della SICIET s.p.a. e rigettava l'impugnazione nei confronti della SIP s.p.a. (divenuta TELECOM ITALIA s.p.a).
Osservava il giudice di appello che, dalle risultanze processuali e dal contenuto dello stesso ricorso introduttivo del giudizio, era emerso che le opere appaltate dalla SIP alla SICIET prevalentemente consistevano in "opere di installazione delle reti telefoniche, con le connesse opere di ampliamento e sostituzione degli impianti, escluse quelle che riguardano la manutenzione ordinaria" e che i lavoratori ricorrenti erano stati, per certo, addetti all'esecuzione di lavori di ampliamento, trasformazione, rifacimento e ristrutturazione delle reti, eseguendo anche lavori di manutenzione straordinaria di detti impianti, come la sostituzione di pali e cavi e la creazione di linee sotterranee (vedi sent. pagg. 14, 16 e 19). Questo comportava, a giudizio del Tribunale, la non riconducibilità dei rapporti di lavoro controversi nell'ambito della previsione dell'art.3, comma 2, della legge n.1369 del 1960, in quanto, secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 446 del 1996, la relativa disciplina doveva interpretarsi come riferita solo alle operazioni di allacciamento dei singoli impianti alla rete di distribuzione, rimanendone esclusi, viceversa, i lavori di installazione, ristrutturazione e sviluppo delle linee e delle reti di distribuzione in virtù della espressa deroga contenuta nell'art.5 della stessa legge che indica taluni appalti come sottratti alla disciplina dell'art.3 e, tra questi, "gli appalti per la installazione o montaggio di impianti e macchinari" (lettera b) e i lavori di manutenzione straordinaria (lettera c). Di questa sentenza i lavoratori indicati in epigrafe chiedono la cassazione con ricorso fondato su due motivi, ai quali resiste con controricorso la società TELECOM ITALIA s.p.a..
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art.378 c.p.c. con contestuale istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art.3 della legge n.1369 del 1960, per contrasto con gli artt.3 e 36 Cost., ove interpretato nei sensi di cui alla ricordata decisione delle Sezioni Unite.
Motivi della decisione
Rileva in via pregiudiziale la Corte che il ricorso per cassazione è stato proposto nei soli confronti della società TELECOM ITALIA, ma osserva che questa circostanza non determina la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società SICIET s.p.a., nonostante il giudizio nei gradi di merito si sia svolto con la partecipazione anche della società appaltatrice. Difatti la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. 23 giugno 1998 n. 6214, sent. 2 aprile 1998 n. 3410), che ha superato un precedente di segno contrario rimasto isolato (Cass. sent. 13 novembre 1997 n. 11241) esclude che il principio della necessaria partecipazione dell'appaltatore al giudizio promosso dai suoi ausiliari ai sensi dell'art.1676 cod.civ., per conseguire direttamente dal committente quanto loro è dovuto - principio fondato sul fatto che, con la proposta azione, i dipendenti dell'appaltatore sostanzialmente espropriano in loro favore il credito del loro datore di lavoro verso il committente - possa estendersi alle controversie aventi ad oggetto le situazioni di interposizione fittizia nella prestazione di lavoro previste dalla legge 23 ottobre 1960 n.1369, nelle quali l'appaltante è tenuto verso i dipendenti dell'appaltatore senza limite, e quindi anche se i rapporti tra i due imprenditori siano stati già definiti o debbano esserlo al di qua della pretesa creditoria dei dipendenti medesimi.
Possono dunque essere esaminati i due motivi di ricorso, con il primo dei quali i lavoratori ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt.3 e 5 della legge n.1369 del 1960 (in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.), prospettando poi, con il secondo, la sussistenza del vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.). Trattando essi stessi congiuntamente i due motivi, i ricorrenti richiamano una delle due posizioni di contrasto emerse nella giurisprudenza di questa Corte in tema di applicazione delle regole di cui agli artt. 3 e 5 della legge n.1369 del 1960, per negare il ruolo di composizione svolto dalla sentenza delle Sezioni Unite 20 gennaio 1996 n. 446, per effetto della quale è diritto vivente il principio secondo cui l'esecuzione di appalti concessi da imprese che esercitano un pubblico servizio e che abbiano ad oggetto la installazione di reti telefoniche non è compresa nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n.1369, ma in quella dell'art.5 lett.b della stessa legge, sicché le imprese appaltatrici che hanno ottenuto appalti del tipo indicato da società esercenti un pubblico servizio telefonico, lecitamente applicano a regola del rapporto di lavoro subordinato trattenuto con i loro dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione per i dipendenti dell'industria metalmeccanica e non quello utilizzato dalla impresa appaltante per i suoi dipendenti. I ricorrenti propongono una (ri)lettura dell'art.3 della legge n.1369 del 1960, secondo la quale il comma 1 di tale norma stabilirebbe un principio generale a causa del quale tutti gli imprenditori che appaltano ad altre imprese dotate di propria organizzazione e di propria gestione opere o servizi appartenenti al ciclo produttivo dell'appaltante o ad esso strumentalmente collegate sarebbero obbligati ad assicurare ai dipendenti dell'impresa appaltatrice un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai propri dipendenti. E tale principio generale sarebbe applicabile a tutte le imprese indipendentemente da qualsiasi considerazione dell'attività da esse esercitata e dall'oggetto della loro produzione.
L'appalto di opere o servizi ad iniziativa di società esercente il pubblico servizio di telefonia determinerebbe quindi un'obbligazione solidale tra appaltante e appaltatore anche per l'appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione, programmazione ed ampliamento delle reti telefoniche. L'esposta ricostruzione ermeneutica sarebbe coerente con la struttura lessicale dell'art.3 comma 1 della legge citata, che viene dai ricorrenti definita "ampia ed omnicomprensiva" (ricorso pag.9), come pure con la struttura dell'art.3, comma 2, della stessa legge, a sua volta indicativo di una tipologia di attività estremamente "malleabile ed adattabile". All'opposto, l'art.5 della legge n.1369 del 1960 conterrebbe l'indicazione tassativa di otto capi di esonero dall'applicazione della regola dell'art.3 comma 1, tutti caratterizzati dall'essere l'oggetto dell'attività esonerata estraneo - secondo la tipologia dei casi selezionati dalla norma eccettuante - al ciclo produttivo dell'appaltante. In sostanza, la diversa regolazione contenuta nella legge opererebbe in ragione dell'appartenenza o della estraneità dell'attività appaltata al ciclo produttivo della impresa committente (ricorso pag.11). E poiché, secondo i ricorrenti, dal tenore della Convenzione a suo tempo intervenuta tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la società SIP - convenzione nella quale, a vario titolo, la costruzione, la modificazione e lo sviluppo degli impianti telefonici sarebbe stata assunta ad oggetto di specifica obbligazione dell'impresa concessionaria del pubblico servizio (poi committente di opere in appalto) - risulterebbe con tutta evidenza l'appartenenza della installazione di reti al ciclo produttivo dell'appaltante, sarebbe impossibile logicamente e giuridicamente identificare quella installazione con l'eccezione di cui all'art.5 lett.b) della legge n.1369 del 1960 ("le disposizioni dell'art.3 non si applicano agli appalti per la installazione o montaggio di impianti.."), eccezione che avrebbe riguardo non ad attività abituali presso l'impresa committente ma ad attività di "fondazione", da svolgere una sola volta o comunque rarissime volte. Conferme al fondamento giuridico delle proprie tesi i ricorrenti ravvisano in una lettura proposta come più completa (di quella effettuata dalle Sezioni Unite con riferimento alla "sede di discussione parlamentare della legge") degli atti parlamentari preparatori della legge n.1369 del 1960 e in numerose sentenze pretorili, richiamate per l'attenta ricostruzione della fattispecie concreta sottoposta (di volta in volta) a giudizio e dai ricorrenti medesimi assunta come fattispecie tipica idonea a rappresentare la realtà fattuale sottostante ad ogni controversia avente ad oggetto la individuazione della regola applicabile agli appalti concessi dalla SIP per la installazione o l'ampliamento di reti. Aggiungono che "gli espedienti" utilizzati dal Tribunale per esonerare la TELECOM da sue precise responsabilità (ricorso pag.26), come quello di definire "installazione quelle che sono vere e proprie operazioni di allacciamento" e quello di distinguere tra lavori di straordinaria e di ordinaria manutenzione, sarebbero superati dalla motivazione di una sentenza del Pretore di Roma che evidenzierebbe la erroneità di "tale interessata qualificazione", mettendo in luce (ricorso pag. 28) come sia venuta meno ogni differenziazione tra installazione e allacciamento, tra straordinario ed ordinario, tra appalti esterni ed appalti introaziendali.
Infine, la disciplina collettiva delle qualifiche dei dipendenti SIP, in quanto espressa anche sulla figura del "tecnico di rete", evidenzierebbe, secondo i ricorrenti, l'unicità del ciclo produttivo SIP, nel quale opererebbero sia i dipendenti SIP che i dipendenti delle imprese appaltatrici.
I motivi di ricorso non sono fondati.
I richiami a vari precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito, nonché a talune decisioni (risalenti) della Corte Costituzionale (vedi per es. la sentenza n. 120 del 9 luglio 1963), si risolvono nella proposizione di un lungo argomento "ex auctoritate" che intende rimuovere il significato ordinamentale della disciplina contenuta nell'art. 374, comma 2, c.p.c. senza, tuttavia, configurare compiuti profili di interpretazione adeguatrice ai principi della Costituzione, ne' rappresentare ragioni che possano portare a riaprire il contrasto composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 446 del 1996, ai cui enunciati, successivamente condivisi in più pronunzie della Sezione Lavoro (cfr. Cass. sent. 2 giugno 1997 n. 4901, 3 settembre 1997 n. 8401) e che il Collegio non ritiene di disattendere, si è pienamente uniformata la sentenza del Tribunale di Velletri.
A sua volta, il dedotto vizio di violazione di legge si fonda su una interpretazione degli artt. 3 e 5 della legge 23 ottobre 1960 n.1369 che utilizza inammissibili strumenti ermeneutici, come il richiamo della Convenzione tra la SIP e il Ministero delle Poste e la generica menzione di normative di contratto collettivo neppure riportate in ricorso, anziché ricercare il significato delle norme che si assumono violate attraverso il contenuto testuale di esse, secondo la regola dell'art.12 delle preleggi.
Nella parte poi in cui le proposte censure sembrano voler evidenziare errori e carenze della motivazione della sentenza impugnata in punto di qualificazione delle attività appaltate dalla SIP alla SICIET, è sufficiente, osservare, per affermarne la infondatezza, che l'accertamento di fatto secondo cui si trattava di lavori di installazione, trasformazione e ampliamento delle reti telefoniche e la correttezza giuridica del giudizio di qualificazione di tali lavori come estranei alla elencazione di cui all'art. 3 comma 2 della legge n.1369 del 1960 e ricompresi invece nella previsione dell'art.5
lett.b) della stessa legge, non possono essere utilmente contrastati richiamando a parametro di correzione o di verità accertamenti resi da altre sentenze di merito in controversie che riguardano situazioni di fatto diverse da quella che la sentenza impugnata ha tenuto presente nel fare applicazione della norma, giacché ogni indagine o considerazione non direttamente riferita alla fattispecie in concreto sottoposta a giudizio risulta estranea al "thema decidendum". Ma neppure può essere contrastata la sentenza di appello - sempre sotto il profilo del vizio di motivazione - nel punto in cui il Tribunale ha affermato che i lavoratori oggi ricorrenti erano applicati a lavori di installazione, trasformazione e ampliamento delle linee telefoniche.
Le (sole) censure proposte nei confronti di questo accertamento di fatto sono invero espresse, per la prima volta, nella memoria depositata ai sensi dell'art.378 c.p.c. (a pag. 11) nella quale si richiamano, in modo tra l'altro del tutto generico, la documentazione in atti e le dichiarazioni rese dalle parti, sostenendosi che da esse non risulterebbe affatto che i lavoratori avessero "costruito" o installato reti telefoniche come si vorrebbe dal Tribunale, per la qual cosa la violazione di legge già denunciata nel ricorso per cassazione sussisterebbe anche se l'art.3 della legge n.1369 del 1960 fosse interpretato nei sensi di cui alla decisione delle Sezioni Unite n. 446 del 1996. Si tratta, peraltro, di censure tardivamente proposte dopo la consumazione del potere di impugnazione e, dunque, inammissibili perché, come questa Corte ha ripetutamente affermato, le memorie difensive hanno l'esclusiva funzione di illustrare e di chiarire i motivi di impugnazione tempestivamente e ritualmente proposti e consentono soltanto di confutare con argomenti contrapposti le tesi dell'avversario. Questi atti, pertanto, non possono contenere la deduzione di nuove censure, ne' sollevare questioni nuove che non siano rilevabili di ufficio, ne' possono specificare, integrare od ampliare il contenuto dei motivi di ricorso originari (cfr. Cass. sent. 15 febbraio 1992 n. 1860, 3 ottobre 1989 n. 3669, 24 aprile 1987 n. 4005). Manifestamente infondata è, infine, la prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art.3 della legge n.1369 del 1960 per violazione degli artt.3 e 36 Cost. Com'è noto la norma disciplina l'ipotesi (lecita) dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi, enunciando, nei commi 1 e 2, un medesimo principio ("La stessa disciplina si applica .) di obbligazione solidale dell'appaltante e dell'appaltatore con riguardo al trattamento economico e normativo da assicurare ai lavoratori di quest'ultimo, sia per gli appalti di opere o servizi propri del ciclo produttivo dell'appaltante (comma 1), sia per gli appalti di alcune attività, espressamente elencate, che potrebbero apparire estranee a tale ciclo ma che diventano oggetto della medesima regola in quanto concessi da imprese che esercitano un pubblico servizio (comma 2). La elencazione dettagliata contenuta nel comma 2 si giustifica con riferimento all'organizzazione storica delle imprese che esercitano pubblici servizi in concessione con fornitura all'utenza presso il luogo di contrattata fruizione di beni di primario consumo (acqua, gas), di energia, di servizi (telefonia), in quanto le particolarità di tale organizzazione, che aggiunge ai sistemi di produzione sistemi di distribuzione a mezzo di reti o apparecchiature fisse, imponevano una specificazione della disciplina di tutela, che consentisse di individuare con più stabile certezza i casi di attività rapportabili al ciclo produttivo delle imprese suddette secondo la stessa regola espressa con enunciazione di carattere generale nel comma 1.
Tale elencazione esaurisce il campo di applicazione della tutela, senza peraltro introdurre con questo discriminazioni e diversità di trattamento tra categorie di lavoratori che versano in condizioni simili. Essa, difatti, esprime una scelta discrezionale del legislatore che, attraverso la compiuta opzione, ragionevolmente giustificata, come si è detto, dalle caratteristiche di produzione e di svolgimento del servizio pubblico, ha definito le attività che sono strumentalmente connesse con l'esercizio di questo, al tempo stesso (implicitamente) affermando che attività diverse da quelle indicate non sono da considerare interne al ciclo produttivo o comunque funzionalmente collegate con l'attività della impresa che ha concesso l'appalto.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 1963, invocata dai ricorrenti, non è in alcun modo preclusiva della esposta ricostruzione ermeneutica, anzi ne conforta i risultati là dove afferma che l'art.3 della legge n.1369 del 1960 ha voluto assicurare l'uniformità di un trattamento minimo ai lavoratori dipendenti dall'impresa appaltante e dall'impresa appaltatrice in quei casi in cui l'attività di quest'ultima si svolge all'interno della prima o ha una funzione collegata allo svolgimento del servizio pubblico da quella gestito: emergendo con chiarezza, dal testo della ricordata decisione, che, per attività con "funzione collegata", per "prestazioni connesse allo svolgimento del servizio pubblico", per "attività che sono strumentalmente collegate con l'esercizio di questo" (secondo le varie espressioni utilizzate dal giudice delle leggi) la Corte intende quelle contenute nella elencazione del comma 2 del resto integralmente trascritto), elencazione che, come si è detto, esaurisce il campo di applicazione della norma, limitando agli appalti aventi ad oggetto le attività anzidette gli obblighi stabiliti dal comma 1.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La Corte ravvisa nella complessità delle questioni trattate giusti motivi (art.92, comma, 2 c.p.c.) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999