Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14788 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
1 47 8 8 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DEL POL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto pagamento di comfere SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: mul ta faks on quot e3964/02lite - Presidente SPADONEDott. Mario перавном Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere 8811/02 - 25877 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere Cron. 3357 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Rep. ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO Ud.04/12/02 ha pronunciato la seguente Re Julio Rosario, est. SENTENZA L sul ricorso proposto da: 7 SPA, in persona del suo legale FLORAMIATA Amm.re Sig. MARCO FABIO MONTANARI, rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato ENRICO PICCHIONI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CUGINI PARIS;
- intimato e sul 2° ricorso n° 01/02/8811 proposto da: 2002 CUGINI PARIS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1589 VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato -1- NICOLA ANTONIO DI NAPOLI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
FLORAMIATA SPA, in persona delsuo legale rappresentante Amm.re sig.MARCO FABIO MONTANARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato ENRICO PICCHIONI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 3580/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/11/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato PICCHIONI Enrico, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato DI NAPOLI Nicola Antonio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso principale e accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore go Generale Dott. Russo LIBERTINO ALBERTO che ha concluso principale ed assorbimento per accoglimento ricorso こ ricorso incidentale. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 6.2.97 CUGINI IS conveniva in giudizio davanti al tribunale di Velletri la FLORAMIATA S.p.a., per ' sentirla condannare al pagamento in suo favore e accessori, della somma di £. 850.606.165 ricevuto dalla convenuta, con deducendo di aver lettere dell'1.12.93, incarico per la revisione della situazione contributiva della società, con riguardo a mancata od errata applicazione di agevolazioni contributive previdenziali spettanti;
con espressa autorizzazione ad adempiere a tutte le istruttorie e le cure necessarie, anche con l'ausilio di avvocati, il cui costo sarebbe rimasto a carico del CU e con il patto che il compenso sarebbe maturato solo in caso di esito positivo, nella misura del 15% dell'importo recuperato. Aggiungeva l'attore di aver eseguito l'incarico, affidando a società specializzata (la CED S.r.l.) l'elaborazione e lo sviluppo dei dati retributivi dei circa 250 dipendenti interessati all'accertamento dello sgravio, nonché di aver dato incarico a due legali (l'Avv. F. Sambucci e, come domiciliatario, l'Avv. P. Dinoi) per il giudizio dell'Inps presso il - intrapreso nei confronti 3 Pretore di Siena, il quale, accogliendo la domanda della RA, aveva condannato l'Inps al pagamento della somma di circa 4,9 miliari di lire;
che era stata data esecuzione provvisoria alla sentenza con il versamento alla RA di £. 5.004.046.138; che, pertanto era maturato per lui diritto al compenso convenuto. La FLORAMIATA S.p.a. nel costituirsi, deducte l'incarico era stato affidato per un'opera che meramente stragiudiziale, intesa a far riconoscere all'Inps l'esistenza del diritto al rimborso per percepire quest'ultimo senza promuovere il relativo sostume giudizio;
in subordine soster che l'attore non aveva maturato il diritto al compenso, perché esso dipendeva dal riconoscimento definitivo e, in ulteriore subordine, che la percentuale gravava sul solo costo contributivo accertato, e non pure sugli accessori. Con ordinanza provvisoriamente esecutiva del 4.6.97 il G.I., ingiungeva alla convenuta il pagamento della somma di £. 255.856.581, oltre interessi. Quindi con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., non provvisoriamente esecutiva, il G.I. ingiungeva alla convenuta il pagamento ulteriore di £. 515.903.159. Con la sentenza in data 28.5.1998 19 4 la domanda del CU era rigettata e lo stesso condannato a restituire alla società la somma indicata nella prima delle due suddette ordinanze. Avverso detta sentenza CU IS proponeva appello. Con sentenza in data 17.10-13.11.2001 la corte d'appello di Roma accoglieva l'appello e condannava la società appellata al pagamento a favore di CU IS della somma di £. 526.629.415, con gli interessi legali dal 6.2.1997. Ricorre per cassazione la RA s.p.a. con quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso e ricorso incidentale in base a due motivi CU IS. La RA ha presentato controricorso al ricorso incidentale del CU IS. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 335 devono riunirsi il ricorso principale e quello incidentale, proposto contro la stessa sentenza. Col primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., perché la sentenza impugnata, nell'interpretare lo incarico conferito con la lettera del 1°.2.1993, ha 5 ritenuto prevalente il comportamento successivo delle parti anziché le espressioni letterali del documento nel quale il termine "revisionare" le posizioni contributive stava a significare riesame volto a correggere una situazione, non anche promuovere iniziative giudiziarie;
inoltre perché esaminato lanatola lettera del la sentenza non ha 1°.
2.1993 coeva a quella dell'incarico e della stessa integrativa, con la quale si ribadis che le prestazioni del CU dovevano consistere nel contactance cont Enti e Ministeri, non di citarli in giudizio;
infine, perché è erronea anche l'inter- pretazione che la sentenza ha dato alle tre lettere con le quali si chiedevano notizie sull'andamento del giudizio. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1453 e 1460 cod. civ., perché la sentenza impugnata, pur ritenendo che il contratto intercorso tra le parti fosse stato a prestazioni corrispettive, non ha considerato che il CU non aveva adempiuto a quelle poste a suo carico;
in particolare, non aveva preso iniziative per sostenere nei tre gradi di giudizio le ragioni ereditarie della ricorrente. Col terzo motivo la ricorrente denunzia, in via 6 subordinata, violazione dell'art. 2233, 3° comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata considerato che умова la nullità del patto di qua lite opera anche quando la stessa viene attuata per interposta persona quale poteva considerarsi il CU rispetto agli avvocati delle cui prestazioni si era avvalso. Col quarto motivo la ricorrente denuncia, in via ancora più subordinata, violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile, perché nuova, l'eccezione di detrarre dalle somme corrisposte dalla ricorrente quella di £. 111.322.200 relative a spese, competenze ed onorari degli altri avvocati che la avevano assistita nei due gradi del giudizio senza considerare che le fatture, del cui importo si chiedeva la detrazione, erano state emesse dopo che la causa era passata in decisione aventi al tribunale di Velletri, pur trattandosi di somme riconducibili alla previsione del 2° comma dello art. 345 c.p.c.. Il primo motivo del ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha interpretato la lettera del 7 1°.12.1993 di conferimento dell'incarico in base alle espressioni letterali nella stessa contenute e che limitavano le prestazioni richieste al CU ad una revisione delle posizioni contabili della ricorrente;
ha però constatato che a completamento della stessa lettera e di quella coeva, contenente la richiesta di rappresentare la società presso Enti o Ministeri per le pratiche relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali, ve ne erano state altre in data rispettivamente 15 giugno 1994, 2 settembre 1994, 3 ottobre 1994 e 8 novembre 1994, che sollecitavano informative per il giudizio intentato dalla società contro l'INPS. La sentenza ha quindi individuato in tali richieste una ampliamento dell'incarico conferito originariamente al CU nell'ambito di una interpretazione complessiva del rapporto di presta- zione d'opera professionale. Il secondo motivo è inammissibile, perché prospetta una questione nuova. L'eccezione di inadempimento, contradditto- riamente con quanto detto nel primo motivo di ricorso perché riferita ad un'attività non solo stragiudiziale in precedenza negata, non è stata mai sollevata. I Il terzo motivo è infondato per le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Invero l'art. 2233, 3° comma, cod. civ. è nella specie inappli- cabile perché le prestazioni del CU non rientrano fra quelle ivi indicate;
la norma concerne solo gli avvocati ed i procuratori legali e l'attività professionale svolta dal CU non è certamente ricompresa in quella svolta dagli esercenti la professione forense. Il quarto motivo è infondato. La somma di £. 111.322.200, per la quale l'eccezione di compensazione è stata dichiarata inammissibile, corrisposta dalla ricorrente dopo la sentenza di primo grado agli avvocati che l'avevano difesa, non può essere considerata un risarcimento dei danni sofferti dopo tale pronunzia traendo origine da una diversa causa petendi e cioè dall'obbligo del CU di provvedere al pagamento a proprie spese degli onorari dovuti agli avvocati della cui prestazione si fosse avvalso;
si tratta di una limitazione del compenso a lui dovuto non del risarcimento di un danno subito dalla RA solo perché il pagamento della somma momento successivo;
questoavvenuto in un legittimava un'azione di ripetizione di indebito in ' 11 9 separato giudizio. Col primo motivo del ricorso incidentale CU IS denuncia violazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. perché la sentenza impugnata ha interpretato erroneamente l'atto di conferimento dell'incarico, in pratica ritenendo che il compenso spettante al ricorrente doveva essere proporzionale alla sorte capitale del debito INPS;
mentre essendovi stato un riferimento all'ammontare del credito risultante dalle proporzionalità verifiche da lui eseguite, la andava riferita sia alla sorte capitale sia agli 51 interessi maturati alle singole scadenza, per cui "la dizione somme a credito" si riferiva necessa- riamente ad entrambe le voci. Col secondo motivo il CU IS denuncia violazione dell'art. 1180 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., perché la sentenza impugnata ha decurtato dalle somme dovute al ricorrente quella di £. 22.176.125 per spese legali direttamente sostenute dalla RA senza considerare che le sentenze pronunciate nella vicenda RA/INPS avevano portato alla condanna di quest'ultimo al rimborso delle spese legali (8 milioni oltre oneri di legge solo per la 10 fase di legittimità) percepite direttamente dalla RA, con la conseguenza che il CU doveva ritenersi liberato dall'obbligo del rimborso. Il primo motivo હૈ inammissibile perché prospetta una questione nuova. che il compenso Il CU ha domandato all'ammontare del dovutogli fosse commisurato credito risultante dalle verifiche da lui eseguite;
pertanto la liquidazione è stata fatta dalla corte d'appello in base alle sue stesse indicazioni (v. a pag. 8 della sentenza) senza distinzione, come oggi si pretende, fra sorte capitale ed interessi maturati alle singole scadenze. Il secondo motivo è egualmente inammissibile, perché nuova è l'eccezione sollevata dal CU, il quale non ha in appello dedotto che una parte dell'intera somma di £. 22.176.125 posta in compensazione dalla società fosse stata dalla medesima già recuperata. Respinti entrambi i ricorsi, le spese del giudizio vengono per giusti motivi interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
li rigetta e compensa le spese. ! 3 11 Roma 4 dicembre 2002 A loungliere est. NeJulishoni IL CANCELLIERE G1 Paolo Talarico عا j 7 マ 12 Il Presidente Spadone DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma-3 OTT, 2003 IL CANCELLIERE C1 Co