Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2002, n. 4501
CASS
Sentenza 8 gennaio 2002

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In tema di giudizio abbreviato, qualora il prossimo congiunto, alla cui assunzione sia stata condizionata la richiesta di accesso al rito, si avvalga della facoltà di non rendere testimonianza ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen. , ben possono essere utilizzate le dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari, ancorché viziate da nullità relativa per l'omissione dell'avviso della facoltà di astensione, atteso che con la scelta del rito l'imputato ha acconsentito all'utilizzazione di tutti gi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero ed inseriti nel fascicolo di cui all'art. 416 comma 2 cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2002, n. 4501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4501
Data del deposito : 8 gennaio 2002

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