Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
L'impugnazione in sede di riesame, da parte dell'imputato o dell'indagato, di un sequestro preventivo non preclude di per sé l'ammissibilità di un'autonoma richiesta di riesame presentata dal soggetto cui le cose sono state sequestrate o cui dovrebbero essere restituite. (Nella fattispecie, il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile la richiesta avanzata dai titolari dei beni sequestrati, poiché lo stesso decreto di sequestro preventivo era stato già oggetto di riesame ad istanza dell'indagato e definito con pronunzia di rigetto, sottoposta a ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2007, n. 10507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10507 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 11/01/2007
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 16
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 28414/2006
ha pronunciato la seguente: 39047/2006 39072/2006
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC RD;
Di FA RG;
PE s.r.l.;
avverso le ordinanze pronunziate ex art. 324 c.p.p. dal Tribunale di Perugia in data 19.5 - 24.5.2006 (ricorso CC R., n. 39072/06);
3.7 - 5.7.2006 (due ordinanze, ricorsi DI FA G. e soc. PE);
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore generale, Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che chiede l'annullamento con rinvio dei provvedimenti impugnati con i ricorsi Di FA G. e PE s.r.l.; inammissibilità del ricorso CC R.. Uditi gli avv. MEZZASOMA Maria per CC RD e BIZZARRI AR per Di FA RG e PE s.r.l., i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto 22.4.2006 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia aveva disposto, nell'ambito di procedimento penale che vedeva RD CC, il fratello SS e il padre AN indagati, assieme ad altri soggetti, per i reati di associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta con riferimento al fallimento - dichiarato il 17.11.2005 - della AC PERUGIA s.p.a., il sequestro preventivo di:
1) un complesso immobiliare in Acquapendente (Torre Alfina) in parte di proprietà della AC Perugina in parte di SIATA s.p.a.;
2) un complesso immobiliare in Amelia (Macchie) di proprietà in parte di AN CC e in parte di White Star s.r.l.;
3) un complesso immobiliare in Penna Trasteverina, intestato a AN CC;
4), 5), 6) quattro appartamenti in Roma, intestati a CC AN;
7) un attico e superattico intestati, rispettivamente a GAP s.r.l. e a AN CC;
8) un appartamento in Roma intestato ad AGM s.r.l.;
9) un complesso immobiliare in Pomezia (Torvajanica), intestato a AN CC;
10) un immobile in Soriano del Cimino intestato a FULGIDA 2000 s.r.l;
11) un attico e superattico in Frascati, intestati a CONCORDE SERVICE IMMOBILIARE s.r.l.;
12) un immobile in Perugina già intestato a RD CC ma trasferito nel 2004 a TR s.r.l.;
14) un immobile in Genazzano, intestato a KATAPE s.r.l.;
15) le quote di TR s.r.l..
Le ragioni del vincolo erano indicate nel pericolo che la libera disponibilità di detti beni in capo agli indagati, direttamente o tramite società comunque riferibili al "gruppo CC", potesse "aggravare o protrarre le conseguenze dei fatti di distrazione, in parte già accertati in parte in corso d'accertamento".
2. Proponevano istanza di riesame, con riferimento alle posizioni che qui interessano, dapprima RD CC quindi, separatamente, RG Di FA in proprio e in qualità di rappresentante legale di TR s.r.l..
2.1. Con la prima della ordinanze impugnate (in data 19.5 - 24 5.2006) il Tribunale di Perugia rigettava il riesame avanzato da RD UC.
2.2. Con le altre due, separate, ordinanze pronunziate il 3.7.2006, depositate il 5.7.2006, il Tribunale di Perugia dichiarava quindi inammissibili i riesami della Di FA e di TR s.r.l. sul presupposto che, impugnato dal CC R. il sequestro preventivo del 22.4.2006 e decisosi sul riesame di questi con la precedente ordinanza, non residuava in capo agli istanti alcuna facoltà di avanzare istanza autonoma di riesame con riferimento ai medesimi beni, essendo stato il relativo potere consumato dall'impugnativa CC R. (sulla scorta di Cass., sez. 4^, n. 2497 del 2004).
3. Proponeva ricorso (iscritto al n. 28414/06) il CC R. avverso l'ordinanza 19.5 - 24.5.2006 chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, dopo avere, in premessa, evidenziato il proprio interesse all'impugnazione del provvedimento con il quale i beni sequestrati venivano "indebitamente riferiti nell'attualità al sig. RD CC".
3.1. Con il primo motivo denunzia la violazione di legge in riferimento ai presupposti del sequestro preventivo e la mancanza di motivazione sul punto. In particolare lamenta:
- che nessun controllo era stato effettuato sul fatto che i beni sequestrati fossero stati utilizzati per la commissione dei reati o sul fatto che la loro libera disponibilità potesse condurre ad un aggravamento delle conseguenze degli stessi;
- che nel ritenere sussistente il fumus dei reati contestati nessuna valutazione fosse stata fatta dei sopravvenuti accertamenti che portavano ad escludere il reato d'associazione a delinquere;
- che l'affermata "riconducibilità dei beni alla famiglia CC" non costituiva motivazione circa il nesso pertinenziale tra i beni e il reato di bancarotta contestato;
- che nessuna considerazione e motivazione risultava spesa in risposta alle analitiche deduzioni difensive (dettagliatamente documentate) circa l'impossibilità di ricondurre i beni sequestrati a fatti distrattivi;
- che in tale prospettiva non risultava dunque neppure argomentato sul perché "la libera disponibilità dei beni" potesse aggravare le conseguenze del reato od agevolare la commissione di altri reati;
- che mancava dunque ogni motivazione sulla "pericolosità intrinseca" dei beni rispetto alla particolare tipologia dei fatti considerati;
- che nella situazione in esame mancava peraltro ogni prova che i beni sequestrati fossero provento dei fatti contestati o che fossero utilizzabili per proseguirne la realizzazione (e a tale proposito il ricorrente si diffonde nell'illustrazione delle vicende che avevano condotto al fallimento e delle operazioni "di salvataggio" tentate invece dall'indagato, già prospettate ampiamente nella motivata richiesta di riesame);
- che il provvedimento impugnato non dava conto della "utilità" del provvedimento cautelare su beni appartenenti a società le cui quote erano già state sequestrate e non considerava che il ricorrente aveva lasciato l'incarico di amministratore della KA;
- che il Tribunale faceva apoditticamente riferimento ad operazione la cui natura distrattiva era da escludere sulla base delle considerazioni evidenziate con la richiesta di riesame, non valutate, ed era stata di fatto esclusa dal Tribunale del riesame in diversa composizione in altro incidente cautelare il 15.2.2006 (si trattava al contrario di un tentativo di reperire lecitamente fondi per estinguere ipoteche su bene della fallita ed evitarne il fallimento e che aveva comunque incrementato il valore del bene medesimo a vantaggio della massa);
- che del tutto immotivatamente il provvedimento impugnato aveva ritenuto riconducibili al CC R. le quote della soc. PE, di RG Di FA, e beni a lei intestati, erroneamente facendo riferimento ad un tentativo d'acquistare tramite PE un immobile posto all'asta (poi non eseguita) a seguito di procedura esecutiva intentata dalla Agenzia delle Entrate di Perugia, con prezzo affatto legittimo, a vantaggio più che a nocumento della stessa A.C. Perugina;
- che, infine, illegittimamente il Tribunale aveva omesso di dare risposta alle deduzioni difensive rimettendone la valutazione al giudice della cognizione, così facendone strumento di mere esigenze investigative "di carattere esplorativo".
4. Proponevano inoltre ricorso sia la Di FA in proprio sia la TR s.r.l. (iscritti ai numeri 39072/2006 e 39047/2006). Con unico motivo denunziavano la violazione dell'art. 322 c.p.p., evidenziando come detta norma espressamente facoltizzi l'interessato alla restituzione a proporre autonoma istanza di riesame e come il precedente giurisprudenziale citato dal Tribunale non fosse pertinente, giacché nella situazione da ciascuno dedotta il diritto alla restituzione veniva vantato, a differenza rispetto a quella oggetto della pronunzia citata, in forza di una autonoma posizione giuridica, suscettibile di autonome valutazioni.
5. Attesa l'interdipendenza delle censure ricadenti, seppure in parte, su beni assoggettati a sequestro con la medesima ordinanza, il Collegio ha ritenuto opportuno, per evidenti ragioni di razionalità e di economia processuale, nulla opponendo le parti, riunire i giudizi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A) Ricorso RD CC (avverso l'ordinanza 19.5 - 24.5.2006).
1. Va premesso che il sequestro di cui si tratta è stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, e che, come emerge dalla descrizione dei beni contenuta nell'ordinanza impositiva (riepilogata al punto 1 del Ritenuto) nessuno dei beni sequestrati risultava formalmente "intestato" a RD CC, ovvero era predicato come di sua proprietà, al momento del sequestro. Il provvedimento impugnato da RD CC, analogamente all'ordinanza cautelare, presuppone la "riconducibilità" di detti beni al gruppo familiare CC e induce da ciò la "pericolosità" richiesta per l'applicazione della misura cautelare reale affermando che essi erano in "libera disponibilità agli indagati (direttamente o per il tramite di società comunque riferibili al gruppo CC). Quindi, dopo aver nominato tra le società "riconducibili" al gruppo specificamente le sole soc. KA e PE, dice: della prima che era riferibile alla famiglia CC;
della seconda che faceva capo alla Di FA, convivente del CC.
Più oltre, peraltro, il Tribunale rileva come "tra tutti i beni sottoposti a sequestro... solo alcuni siano riferibili all'odierno ricorrente" e come perciò dovesse escludersi l'esistenza di un concreto interesse di questo alla proposizione del gravame. Quali siano però tali beni, non riconducibili a RD CC, il Tribunale dice solo affermando, "ciò vale, in particolar modo, per i beni intestati alla società fallita, in relazione ai quali la restituzione potrebbe essere disposta solo in favore della curatela fallimentare".
2. Occorre dunque constatare che a stare al provvedimento impugnato s'è chiaramente escluso l'interesse del ricorrente a impugnare la misura solo con riferimento ai beni "intestati" alla società fallita.
Ma l'esclusione è errata.
Il presupposto in base al quale la più autorevole giurisprudenza di questa Corte (S.U. sent. del 24 maggio 2004, n. 29951, Focarelli) ammette che possa procedersi a sequestro preventivo dei beni della società fallita (anche nell'ambito del procedimento penale per reati fallimentari) è che la effettiva portata del c.d. "spossessamento" patrimoniale derivante al fallito dalla dichiarazione del suo fallimento non conduce a ritenere privato ex lege l'interessato (persona fisica o giuridica) di ogni "possibile disponibilità, sia diretta che indiretta, dei beni (entrati nella disponibilità amministrativa del curatore sotto il controllo del giudice delegato e del tribunale fallimentare)", giacché siffatta situazione "annullerebbe lo stesso presupposto di ammissibilità oggettiva del sequestro". Questo è invece possibile ove si consideri lo "spossessamento" "come un semplice assoggettamento dei beni ai fini della procedura esecutiva concorsuale. In questo modo, si esclude che la dichiarazione di fallimento sia di ostacolo al sequestro e alla confisca (vedi Cass., Sez. 1^, 14 febbraio 1988, n. 5099, Nicoletti)".
L'ammissibilità del sequestro preventivo è dunque legata al rilievo che "il fallito conserva, sino al momento della vendita fallimentare, la proprietà dei beni (vedi Cass. civ., 16 luglio 1992, n. 8616), pur restando questi vincolati al fine di garantire una equa soddisfazione di tutti i creditori mediante l'esecuzione forzata". E a tale affermazione le Sezioni Unite sono pervenute ricordando che, tra Fataro, "se, in pendenza dell'esecuzione collettiva, il fallito compie atti di disposizione dei suoi beni ovvero di assunzione di obbligazioni, tali atti sono soltanto inopponibili al fallimento, inefficaci per i creditori che partecipano alla procedura ma validi nei confronti del contraente e dei terzi estranei al fallimento, e che, in ogni caso, a liquidazione concorsuale esaurita, spetta al fallito il sopravanzo".
Se dunque lo "spossessamento" non è tale da impedire il sequestro preventivo, non può essere neppure tale da escludere l'interesse del fallito ad impugnare la misura che l'ha disposto. E gli aspetti evidenziati dalle Sezioni unite, da ultimo richiamati, forniscono ragione della esistenza di un tale interesse.
Può solo aggiungersi che l'esistenza di un vincolo disposto dal Giudice penale sui beni immobili sicuramente ne diminuisce commercialmente il valore. Mentre la persona fisica al quale è imputata una diminuzione patrimoniale, se non il dissesto, del patrimonio della società fallita ha sicuramente interesse a che la curatela realizzi il massimo dalla liquidazione - ove si debba addivenirvi - dell'attivo.
2.1. Con riferimento ai beni della fallita il Tribunale del riesame, erroneamente escludendo in radice una carenza d'interesse, ha quindi completamente omesso di pronunciarsi sulla "pericolosità della res" sequestrata, che era stata ampiamente contestata nei "motivi" prodotti a sostegno della richiesta di riesame e che costituiva presupposto ineludibile della misura "impeditiva". Nella situazione considerata, di versamento e assoggettamento dei beni, allo stato, alla procedura esecutiva concorsuale siffatta "pericolosità" presupponeva peraltro la seria dimostrazione che la disponibilità che in astratto poteva ancora vantarne il ricorrente fosse effettivamente anche "libera". E, come rimarcavano le SU. nella decisione più volte già citata, il Giudice era comunque tenuto ad "effettuare una valutazione di bilanciamento (e darne conto con adeguata motivazione) del motivo della cautela e delle ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori, anche attraverso la considerazione dello svolgimento in concreto della procedura concorsuale", dovendo provvedere in carenza di detti presupposti alla restituzione del bene all'ufficio fallimentare, salva, "ovviamente", la possibilità di nuova applicazione della misura di cautela reale nel caso di "nuova attualità" dei pericula.
3. Quanto agli altri beni immobili, la loro disponibilità in capo al ricorrente, nei cui confronti risultano formalmente sequestrati, è affermata in modo, come sopra s'è riportato, assolutamente generico. Tuttavia una volta che tale "disponibilità" è stata ritenuta, l'indagato al quale sono stati "attribuiti" i beni sequestrati è in linea generale legittimato a dolersi della misura in virtù delle espresse previsioni che gli attribuiscono la facoltà di proporre reclamo, impugnazione o ricorso congiuntamente alla "persona alla quale le cose sono state sequestrate", e ha interesse diretto a vedere rimosso il vincolo, se non altro alla luce del disposto dell'art. 323 c.p.p., comma 4, la cui applicazione è largamente preconizzabile quando il reato sia produttivo - come nel caso di specie - di obbligazioni civili.
Nè dicono cosa realmente diversa le pronunzie di questa Corte "massimate" nel senso che "è legittimato a proporre ricorso per Cassazione, oltre al soggetto cui le cose sono state sequestrate o cui dovrebbero essere restituite, anche l'imputato o l'indagato, sempre che abbia concreto interesse alla proposizione del gravame", giacché a leggere la pronunzia citata dal Tribunale del Riesame (Sez. 1^, Ordinanza n. 36038 del 21/09/2005 Imputato: Kibak) o le altre da questa richiamate (Cass., Sez. 6^, 15.6/28.7.1998, Mazzesi;
Sez. 5^, 21.1 - 8.3.1999, P.M. in proc. Zotti ed altro) la indiscutibile premessa processuale riposava sul fatto che in capo agli "indagati" ricorrenti non risultava affatto affermata la diretta disponibilità "non precaria a qualsiasi titolo" del bene sequestrato, sicché l'interesse, "di mero fatto" o "di principio", agitato non li legittimava alla impugnazione.
3.1. Passando quindi all'esame delle doglianze del ricorrente, osserva il Collegio che la sostanza del vizio censurabile in sede di legittimità con esse prospettato è che il Tribunale non ha motivato, ovvero ha motivato in forma solo apparente, in risposta alle articolate deduzioni difensive sviluppate in sede di riesame con riferimento alla "libera" disponibilità dei beni sequestrati e alla loro pericolosità, nonché, ancora, alla "pertinenzialità" di detti beni rispetto a specifici fatti o condotte in relazione alle quali potesse adeguatamente predicarsi l'esistenza di fumus delicti. In questi termini va dunque esaminata e ricondotta la ridondante mole di argomenti confutativi del merito che hanno indotto il Procuratore generale a concludere per l'inammissibilità del ricorso. Giacché se è vero che detti argomenti non possono trovare direttamente ingresso in questa sede, ha peraltro ragione il ricorrente quando osserva che essi, tutti documentatamene portati al giudice del gravame, non sono stati da questo in alcun modo considerati.
3.2. Nel sequestro preventivo così detto impeditivo, la misura cautelare ha a "presupposto... il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati" ed è finalizzata ad "interrompere quelle situazioni di pericolosità che possono crearsi con il possesso della cosa, per scopi di prevenzione speciale nei confronti della protrazione o della reiterazione della condotta illecita, ovvero della causazione di ulteriori pregiudizi" (SU. Focarelli cit.).
Le ragioni special - preventive connotanti la cautela la legano dunque al fatto - reato in predicato con quello che la giurisprudenza definisce il "necessario" vincolo di pertinenzialità, espressamente richiesto dall'art. 321 c.p.p., comma 1. In altri termini: l'adozione della misura in esame, in quanto "connessa e strumentale allo svolgimento del procedimento penale ed all'accertamento del reato per cui si procede", presuppone "situazioni in cui il non assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato può condurre, in pendenza dell'accertamento del reato, non solo al protrarsi del comportamento illecito ovvero alla reiterazione della condotta criminosa ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto". Tali effetti debbono essere "connessi" all'imputazione o all'accusa elevate e l'intervento preventivo "collegato" con le finalità di repressione della condotta delittuosa contestata. E il pericolo, "in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza" (Sez. U., Sentenza n. 12878 del 29/01/2003 P.M. in proc Innocenti;
Sez. U., Sentenza n. 23 del 14/12/1994, Adelio). Al giudice del merito è, quindi, richiesto un accertamento in concreto, sulla base degli elementi di fatto emergenti dagli atti e non contraddetti da quelli portati dalla difesa, in ordine "all'effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione alla commissione di altri reati" (SU. Innocenti, citata), giacché, pur mancando per le misure cautelari reali una previsione esplicita di concretezza come quella codificata per le misure sulla libertà personale all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), è nella fisiologia del sequestro preventivo, quale misura anch'essa limitativa di libertà costituzionalmente garantite, che il pericolo debba essere contrassegnato dalla effettività e dalla concretezza (S.U. Adelio, citata).
Ne consegue che sui presupposti costituiti dalla pertinenzialità rispetto ai fatti per i quali si procede;
dalla libera disponibilità, dalla pericolosità di tale libera disponibilità, i giudici del merito sono tenuti a fornire adeguata motivazione, e, fermo il limitato ambito della sindacabilità in punto di fumus delicti, di questo devono comunque fornire specifica indicazione se non altro ai fini del controllo del nesso di pertinenzialità, pena l'inaccettabile impossibilità di un sindacato sulla impropria utilizzazione a fini generali - preventivi delle misura. D'altro canto, poiché la situazione di "pericolo" che legittima l'adozione della misura è collegata alla "libera" disponibilità della cosa "pertinente" al reato, su questa non può non avere ripercussioni l'intervenuta dichiarazione di fallimento - con il conseguente effetto di "spossessamento" che comporta la sottrazione al fallito della disponibilità del proprio patrimonio e la sua devoluzione al pubblico ufficio fallimentare (S.U. Focarelli, citata) - o l'esistenza di qualsiasi altro vincolo o limite alla libera disponibilità - quale l'appartenenza del bene a persona diversa per diritto di proprietà o per altro titolo (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9 del 18/05/1994, Comit Leasing S.p.a. in proc. Longarini) - che incida sulla possibilità dell'indagato di usare "pericolosamente" delle cose.
Sicché nel caso in esame, a fronte di puntuali contestazioni della difesa circa l'esistenza di qualsivoglia collegamento tra certuni beni (quelli in particolare intestati a PE s.r.l. e le quote di questa) e le condotte distrattive sub indice, da un lato;
l'esistenza di precedenti provvedimenti cautelari sulle quote delle società cui altra parte dei beni risultavano intestati (KA s.r.l.), dall'altro; spettava al giudice del riesame dare conto con adeguata motivazione delle ragioni, attuali, della cautela.
3.3. Al compito assegnatogli il Tribunale s'è però sostanzialmente sottratto.
3.3.1. In "punto di fumus commissi delicti" il Tribunale ha enunciato le condotte "accertate", ma, alla osservazione difensiva che non v'era pertinenzialità tra tali condotte e la, eventuale, libera disponibilità dei beni sequestrati ha replicato: "Oltre alle condotte in questione, sono state evidenziate dalla CT numerose altre "operazioni sospette", per le quali sono ancora in corso approfondimenti di indagine. Risulta altresì dalla stessa CT e dagli altri atti di indagine che alla famiglia CC erano riconducibili numerose società (tra le quali ad es. KATAPE S.r.l.) che hanno, direttamente o indirettamente, interagito con la società fallita nelle predette "operazioni sospette". Orbene, come evidenziato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, al fine della legittima adozione di un provvedimento di sequestro è necessario soltanto che il Giudice accerti la configurabilità di un reato nella sua accezione naturalistica e "prima facie" senza dover procedere all'esame approfondito delle singole condotte, che è attività propria del giudizio di cognizione".
Dal provvedimento impugnato non emerge perciò neppure quali fossero le "altre operazioni sospette", ne' il Tribunale ha indicato le ragioni di un "sospetto" penalmente rilevante.
Nè era conferente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte e la successiva affermazione che "non è necessario... che il provvedimento ablativo contenga l'individuazione dettagliata dei singoli fatti, nei loro limiti soggettivi e temporali, atteso che la valutazione della gravità del quadro indiziario a carico di un determinato soggetto è materia estranea al sequestro preventivo, così come agli altri vincoli reali", giacché si stava riferendo non ai fatti oggetto di specifica "incolpazione" a carico degli indagati, ma, perlomeno a stare a quanto poco prima affermato, a mere "operazioni sospette" evidenziate da un consulente. Così risulta impropriamente citata Sez. 5^, Sentenza n. 106 del 11/01/2000, Di Biase, giacché proprio in quella decisione si dava atto che il provvedimento impugnato era immune da censure perché aveva puntualmente evidenziato, in fatto, come le indagini, le sommarie informazioni, i riscontri documentali, gli accertamenti svolti, conducessero "a formulare un giudizio positivo sulla sussumibilità delle condotte degli indagati entro le schema normativo del delitto di bancarotta fraudolenta".
3.3.2. Sulla "pertinenzialià", in concreto, dei beni sequestrati rispetto ai fatti accertati, o anche a quelli oggetto di "sospetto", il provvedimento impugnato, dopo avere osservato che "non è necessario che il vincolo sia supportato dalla piena prova della pertinenza della cosa al reato, essendo - su tale punto - sufficiente che sussistano fondati motivi per ritenere la pertinenza stessa", e ciò "in particolar modo con riferimento ai procedimenti che interessano reati di bancarotta fraudolenta posti in essere nell'ambito di società di capitali, nei quali solo il completamento degli accertamenti e la ricostruzione esaustiva di tutte le operazioni rilevanti che hanno interessato l'attività e il patrimonio della società fallita potranno consentire una descrizione completa delle condotte aventi rilevanza penale...", conclusivamente afferma. "Pertanto, ove vi sia motivo di ritenere che - a fronte di distrazioni già accertate e ad altre ancora in corso di accertamento - gli indagati abbiano utilizzato società diverse a loro riconducibili per interagire, anche in via mediata, con la fallita, consolidando il profitto delle già avvenute distrazioni a detrimento degli interessi della curatela, è da ritenere legittimo sia il sequestro delle quote delle predette società sia il sequestro di beni intestati agli indagati ovvero a soggetti (persone fisiche o giuridiche) fiduciari degli stessi, senza che il Giudice sia tenuto a fornire specifiche indicazioni di dettaglio sui rischi di aggravamento dei reati commessi con riferimento ai singoli cespiti sottoposti a sequestro).
La risposta è all'evidenza apparente e la mancata individuazione di specifiche condotte penalmente rilevanti per le quali si procede, quale termine di riferimento del nesso di pertinanzialità, colora le considerazioni del giudice del merito di ragioni estranee alla funzione special - preventiva della misura adottata, parendola collegare, invece, alla mera necessità di ulteriori accertamenti e così ad esigenze latamente probatorie o di prevenzione generale non assicurabili mediante l'istituto di cui si discute.
3.3.3. Quanto all'esistenza di un'effettiva libera disponibilità delle cose e alla loro pericolosità, il Tribunale assume che "in base alla stessa prospettazione difensiva" doveva "essere affermata l'esistenza delle interazioni tra la società fallita e le altre riconducibili al "gruppo CC", a loro volta intestatarie di beni immobili (parimenti colpiti da sequestro) e sovente costituite in vista di specifiche operazioni". Ma la prospettazione difensiva faceva riferimento al tentativo di operazioni di "salvataggio", peraltro compiute prima che le quote della KA venissero sequestrate, come più avanti lo stesso Tribunale apoditticamente ricorda (richiamando le pagine 8 e 9 della memoria difensiva). Sicché la motivazione non da conto ne' della libera disponibilità nè della pericolosità, tantomeno attuali, dei beni. E quanto alla effettiva ragione per cui "Nel novero delle società in parola", rientrasse "anche la società TR S.r.l." l'ordinanza nulla dice se non che a detta società "fa capo a Di FA RG, convivente di CC RD", e che ad essa "nel 2004 risultano ceduti i due immobili già intestati all'odierno ricorrente", senza che risulti altra indicazione sulla attualità di una libera disponibilità della società o degli immobili ad essa intestati in capo al ricorrente ne' su di un qualunque collegamento tra gli immobili stessi, la loro cessione, il possesso delle quote PE, da un lato, e i fatti per cui si procede, dall'altro.
3.3.4. Nulla aggiungono le proposizioni conclusive, con le quali - dopo avere ripetuto che la fondatezza della "tesi" secondo cui le "varie operazioni economiche che hanno visto interagire la AC PERUGIA S.p.a. e le altre società del gruppo" non avevano "valenza distrattiva" andava rimessa alle valutazioni del giudice del merito - il Tribunale afferma che "gli assunti della difesa ricorrente non sono idonei a comportare il venir meno del "fumus delicti ", del nesso di pertinenzialità tra i reati in corso di accertamento e i beni in sequestro, ne' del pericolo di utilizzazione di quanto in sequestro - beni e quote societarie - per portare a ulteriore conseguenza precedenti condotte distrattive (le quali, come è noto, postulano il depauperamento del patrimonio della fallita a vantaggio di soggetti estranei alla stessa) o per consolidarne definitivamente il profitto", ancora una volta senza dire, in realtà, i motivi su cui poggiava detta affermazione.
3.4. Non può non rilevarsi, di conseguenza, che il Tribunale è venuto meno all'obbligo di motivare sulla sussistenza dei presupposti che legittimavano l'adozione della misura e di rispondere alle deduzione difensive sul punto, che non erano ne' palesemente inammissibili ne' manifestamente infondate. E tale obbligo non può ritenersi meno cogente per la natura particolarmente complessa del dissesto e della vicenda fallimentare sottostanti i fatti di bancarotta per cui si procede.
Il provvedimento impugnato da RD CC deve di conseguenza essere annullato con rinvio al Tribunale del riesame di Perugia che - in diversa composizione alla stregua del dettato dell'art. 34 c.p.p., - procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunziati in tema di necessaria giustificazione dei presupposti di pertinenza, disponibilità "libera" e "pericolosità" dei beni assoggettati a sequestro preventivo impeditivo.
B) CO RG Di FA, in proprio e quale legale rappresentante di TR s.r.l. (avverso le ordinanze 3 - 5.7.2006).
4. Con entrambe le ordinanze impugnate il Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibili le richieste di riesame avanzate dalla Di FA e dalla PE s.r.l. (rappresentata dalla Di FA) osservando che "lo stesso decreto di sequestro preventivo 22 aprile 2004 è stato già oggetto di riesame ex art. 324 c.p.p., ad istanza di CC RD, ed il relativo procedimento è stato definito con pronunzia di rigetto del 19 maggio 2006", che è quella di cui prima s'è trattato.
Più in particolare, il Tribunale affermava che, essendo unico il provvedimento di sequestro concernente "numerosi beni di proprietà di soggetti diversi", il riesame "introdotto" da uno degli indagati, e cioè da RD CC, "era riferito al decreto nella sua interezza, con riguardo sia ai presupposti che all'oggetto del vincolo", di conseguenza non erano "neppure prospettabili ragioni di incertezza sulla effettiva consumazione del potere di impugnazione", nè si verteva in situazione in cui l'impugnazione "di uno dei proprietari, riferita al sequestro del singolo bene" poteva "lasciare impregiudicato l'esercizio del gravame da parte del proprietario di altro bene", infine "la natura interamente devolutiva del gravame" rendeva irrilevante - ad avviso del Giudice del merito - l'eventuale diversità dei motivi addotti. E citava Cass. sez. 4^ n. 2497 del 2004. I ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 322 c.p.p., nella parte in cui espressamente riconosce alle persone che reclamano il diritto alla restituzione dei beni sequestrati autonoma legittimazione a proporre riesame ed evidenziano come al massimo, a stare alla decisione citata, potrebbe ritenersi preclusa l'impugnazione di chi, a differenza dei ricorrenti, non vanti una autonoma posizione giuridica sul bene, suscettibile di specifiche valutazioni.
4.1. Le censure sono fondate.
La sentenza n. 2407 non 2497 della 4^ sezione, pronunziata il 4/11/2003 (dep. 23.1.2004, imp. Zylfi), della quale il provvedimento impugnato testualmente riproduce la massima CED, costituisce precedente affatto isolato che trasferisce alla impugnazione di parti diverse i principi pacificamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte esclusivamente in materia di preclusione, consumazione dell'impugnazione ad opera di soggetti che rappresentano la medesima parte (tra tutte si veda Sez. 5^, Sentenza n. 2804 del 05/06/1996, Atene, citata nel provvedimento richiamato).
Ma la commistione di principi e di istituti così operata non può essere condivisa giacché a parere di questo Collegio con essa si confondono i temi della rappresentanza processuale con quelli relativi alla legittimazione e all'interesse all'impugnazione.
4.1.1. A prescindere da ogni considerazione sulla trasportabilità al caso in esame della ratio decidendi di quella pronunzia (relativa a riesame proposto dal proprietario di una motonave, ritenuto precluso dall'analogo gravame avanzato dal comandante e già deciso), va innanzitutto rilevato che l'art. 322 c.p.p., espressamente riconosce a ciascuno dei soggetti ivi indicati, con riferimento alla medesima res e non disgiuntivamente, il diritto di proporre istanza di riesame.
Non v'è dubbio, poi, che con riferimento al sequestro impeditivo la ratio di siffatta legittimazione risieda nella ovvia considerazione che la pericolosità non inerisce alla cosa come suo connotato oggettivo, ma deriva dall'uso che l'indagato che ne ha la disponibilità (libera) può farne. Sicché ciascuno dei soggetti legittimati a proporre istanza di riesame diversi dall'indagato è tale in quanto può opporre, alle ragioni poste a fondamento della misura, di vantare sul bene una disponibilità (in forza dell'esistenza di una posizione di diritto soggettivo reale o personale garantita dall'ordinamento o di una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato, quale, ad esempio il possesso - Sez. 6^, 10/7/1997, Tommasini;
Sez. 6^, 2/11/1994, Rapisarda;
Sez. 6^, 3/1/1995, Del Fiore;
Sez. 6, 22/8/1994, Della Volta -, realmente concorrente o alternativa con il diritto del proprietario - Sez. 6^, 22/10/1985, Gamba;
Sez. 6^, 30/10/1997, Schwen) capace di per sè di escluderne la pericolosità o che impone, comunque, un "bilanciamento" (cfr. S.U. 29951/2004, Focarelli e S.U. 9/1994, Longarini, prima citate) delle esigenze special - preventive assunte a ragione della misura con i suoi diritti, di terzo estraneo al reato, sul bene suddetto.
4.1.2. Il principio di consumazione dell'impugnazione è d'afono canto strettamente collegato alla concezione che l'idea di termine, anche per impugnare, è connaturale a quella di processo quale "ordine di giudizio", e cioè ordine di atti che vanno compiuti prima che siano preclusi da una situazione o attività precedentemente svolta, accettata o che ha realizzato il suo effetto (e in questo senso la giurisprudenza di questa Corte, nel trattare del tema della consumazione dell'impugnazione con riferimento alla validità del provvedimento che abbia deciso prima della scadenza complessiva del termine per impugnare, fa riferimento alla sanatoria generale dell'art. 183 c.p.p., comma 1, lett. 6). La consumazione dell'impugnazione è dunque l'effetto preclusivo che discende da un termine intrinseco alla struttura (ordinata) del processo o del subprocedimento. Non v'è spazio perciò per postularne un'applicazione analogica nei confronti di soggetti che rispetto all'ordine procedimentale seguito sono o sono rimasti esclusi: per il caso in esame nei confronti cioè di coloro che non erano "parte" dell'incidente inscenato con la richiesta di riesame CC prima ancora di quella di sequela ordinata di atti ogni procedimento postula infatti l'idea di un rapporto instaurato tra parti, sicché, salve tassative eccezioni, nessun effetto del processo può prodursi rispetto a chi non è stato chiamato o è intervenuto quale "parte in causa".
4.2. A diverse conclusioni non può condurre il riferimento alla natura "interamente devolutiva del riesame", contenuto nel provvedimento impugnato quale ragione per escludere che potessero ravvisarsi motivi non considerati. Con siffatta proposizione il Tribunale parrebbe infatti assumere l'esistenza di una sorta di preclusione discendente da giudicato implicito o sostanziale sul dedotto e sul deducibile, che non ha però alcuna base giuridica e mai, in ogni caso, avrebbe potuto dar luogo ad una pronunzia di inammissibilità.
Qualsiasi accertamento su un punto di fatto o di diritto espresso con la decisione o che ne costituisce premessa necessaria, seppure implicita, preclude infatti il riesame della questione solo a condizione che i due giudizi concernano lo stesso oggetto e le medesime parti. Nel giudizio civile sono ammesse deroghe al principio della inopponibilità del giudicato ai terzi estranei alla lite, ma solo in loro favore (si veda l'art. 1306 c.c.). Il giudizio penale non conosce eccezioni a siffatto generalissimo principio, tantomeno nella materia cautelare reale.
Nel sistema delle impugnazioni, in generale, le (diverse) regole che consentono l'effetto estensivo della pronunzia nei confronti del coimputato, presuppongono che essa sia favorevole, istituendo una sorta di rimedio straordinario idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, a condizione che il non impugnante sia comunque chiamato nel giudizio d'impugnazione o in quello di rinvio:
in difetto soccorrendo il ricorso alla revisione per conflitto teorico di giudicati ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), anche questa non ammessa che in favore. Nella materia cautelare, sia personale (SU. n. 41 del 1995, Ventura) che reale (S.U. n. 34623 del 2002, Di Donato), tuttavia, neppure tali regole possono trovare applicazione quando i procedimenti incidentali d'impugnazione non si sono svolti in modo unitario e cumulativo.
Sicché nella situazione processuale in esame "il sorgere frammentario ed autonomo dei procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurisoggettiva" (SU.citate) costituirebbe ostacolo persino alla estensione degli effetti favorevoli.
Quanto al cosiddetto "giudicato cautelare" - mediante cui si fa applicazione nei procedimenti incidentali d'impugnazione avverso misure cautelari della regola del ne bis in idem in collegamento al principio del "giudicato sostanziale" - la preclusione che ne deriva:
presuppone che il provvedimento costituente idem sia divenuto definitivo;
riguarda, pacificamente, gli stessi soggetti;
attiene alle singole questioni e non all'attivabilità del procedimento (tra molte: Sez. 3^, n. 17053 del 13/01/2006, Carretta, Sez. 5^, n. 40282 del 19.10.2005, Notdurfter, e ivi richiamate;
S.U. n. 29952 del 24.5.2004, Romagnoli). Sicché esso consente, al più, al giudice successivamente investito di riportarsi per relationem alle decisioni conclusive del precedente procedimento incidentale, non di dichiarare "inammissibile" o improponibile la nuova richiesta, tanto più mentre pende ricorso avverso quella decisione. Nessuna applicazione "analogica" di tale principio ne' delle conseguenti regole "semplificate" di decisione è peraltro possibile nei confronti di soggetti che non erano stati parte del precedente procedimento d'impugnazione.
4.3. I provvedimenti impugnati devono dunque essere annullati con rinvio al Tribunale di Perugia perché proceda al riesame sollecitato dai ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla i provvedimenti impugnati con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2007