Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2003, n. 2407
CASS
Sentenza 4 novembre 2003

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In materia di misure cautelari, l'ipotesi che contro il provvedimento venga instaurata una pluralità di procedimenti di impugnazione, se può ritenersi ammissibile quando il provvedimento medesimo - materialmente unico - riguardi tuttavia più posizioni giuridiche autonome e suscettibili di separate valutazioni, non ricorre, invece, quando il provvedimento sia - come nella fattispecie - un sequestro preventivo, che ha un contenuto unico attinente al bene e prescinde del tutto dalla qualità dei legittimati alla richiesta di riesame: comportando infatti il riesame un effetto totalmente devolutivo che non dipende dagli eventuali motivi di doglianza proposti dalle parti, sarebbe contrastante con i principi di economia processuale e certezza delle situazioni giuridiche ritenere ammissibile un ulteriore successivo scrutinio del medesimo provvedimento in ragione di una nuova domanda di riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2003, n. 2407
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2407
    Data del deposito : 4 novembre 2003

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