Sentenza 4 novembre 2003
Massime • 1
In materia di misure cautelari, l'ipotesi che contro il provvedimento venga instaurata una pluralità di procedimenti di impugnazione, se può ritenersi ammissibile quando il provvedimento medesimo - materialmente unico - riguardi tuttavia più posizioni giuridiche autonome e suscettibili di separate valutazioni, non ricorre, invece, quando il provvedimento sia - come nella fattispecie - un sequestro preventivo, che ha un contenuto unico attinente al bene e prescinde del tutto dalla qualità dei legittimati alla richiesta di riesame: comportando infatti il riesame un effetto totalmente devolutivo che non dipende dagli eventuali motivi di doglianza proposti dalle parti, sarebbe contrastante con i principi di economia processuale e certezza delle situazioni giuridiche ritenere ammissibile un ulteriore successivo scrutinio del medesimo provvedimento in ragione di una nuova domanda di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2003, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 04/11/2003
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 2036
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 011810/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) YL LA N. IL 09/11/1956;
avverso ORDINANZA del 17/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
Con atto del 4.3.2003 LF LA ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 17.2.2003 che ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo della m/n Fortuna, della quale si afferma proprietario, emesso il 14.11.2002 dai g.i.p. presso il Tribunale di Bari, sul rilievo che avverso detto provvedimento era stata già proposta dal comandante della motonave istanza di riesame, decisa il 27.12.2002.
Lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 125. co. 3, c.p.p., per mancanza di motivazione del provvedimento di inammissibilità dell'istanza, la violazione dell'art. 322 c.p.p. nella parte in cui prevede l'autonoma le legittimazione a proporre istanza di riesame in favore di più soggetti, e dell'art. 324 c.p.p. nella parte in cui prevede che il termine per la presentazione della richiesta di riesame proposta dall'interessato possa decorrere da un momento diverso e posteriore da quello in cui decorre per altro soggetto (nella specie la persona cui le cose sono state sequestrate):
l'istanza è stata tempestivamente da lui proposta, ed il giudice a quo non ha tenuto conto che il soggetto che aveva proposto la precedente richiesta di riesame su cui era intervenuta la decisione del 27.12.2002 era altra pel sona, ovvero il comandante della m/n in pregiudizio del quale era avvenuto il sequestro, laddove esso EI era il proprietario dell'imbarcazione e l'avente diritto alla restituzione.
Premesso che le ragioni che avevano consentito al Tribunale del riesame di "salvare" il provvedimento di sequestro non erano più valide (cosa del tutto irrilevante in relazione all'attuale thema decidendum), sostiene il ricorrente che l'aver altra persona, autonomamente legittimata a propone istanza di riesame, esercitato la facoltà processuale non è ostativa alla proposizione di successiva istanza da parte di altro soggetto che goda di propria autonoma legittimazione, ed anzi l'art. 324 c.p.p., fissando come alternativo dies a quo il momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, prevede implicitamente l'ammissibilità dell'istanza di riesame anche in un tempo di molto posteriore a quello in cui abbia proposto riesame la persona alla quale le cose sono state sequestrate.
Va premesso che è infondata la censura di difetto di motivazione, in quanto il provvedimento è motivato sulla consumazione del potere d'impugnazione, di tal che resta soltanto da valutare se vi è stata violazione della legge processuale.
Osserva questa Corte che la questione è di non poco momento, investendo sia la consunzione del diritto d'impugnazione, sia l'istituto del riesame. A tal proposito occorre distinguere tra le ipotesi in cui il provvedimento, formalmente unico - e quindi con un contenuto processuale comune, se non anche con il contenuto sostanziale parzialmente comune, ma comunque con elementi che sono riferibili al singolo interessato - riguarda più persone, ognuna delle quali riveste un'autonoma posizione nel procedimento, e quelle in cui invece il provvedimento abbia un contenuto unitario riferibile a più soggetti.
Ancora diversa è l'ipotesi in cui il provvedimento riguardi un unico soggetto e vengono a collidere l'avvenuto esercizio del diritto da parte del difensore (cui spetta l'esercizio ma non la titolarità del diritto) e la pretesa dell'imputato di esercitarlo, ipotesi in ordine alla quale la giurisprudenza ha ravvisato la consunzione del diritto, per esser stato esercitato da uno dei soggetti costituenti assieme la parte-difesa (Cass. 31.10.1990. Riei Colafighi, A.N.P.P. 1991, 453;
Cass. 22.6.1 99, Emanuello. CED 202774, in tema di procedimenti "de libertate"; Cass. 12.10.1992, Caporaso, CED 192336). Si è affermato il principio della unicità del diritto di impugnazione per cui l'esaurimento del mezzo per primo scelto dalla parte o dal suo difensore esaurisce il diritto all'impugnazione anche nei confronti dell'altro soggetto legittimato. Più in dettaglio si è affermato che è inammissibile l'istanza di riesame se è stata già dichiarata inammissibile una precedente istanza nei confronti del medesimo provvedimento (Cass. 5.6.1996, Atene. CED 205515); "Gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza de termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 cod. proc. pen. consente all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione", Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di riesame perché era già stata dichiarata inammissibile una precedente istanza nei confronti del medesimo provvedimento, il difensore aveva allegato la violatone di legge in relazione all'autonomia del diritto all'impugnazione di ciascun difensore, nel rispetto del termine relativo. Orbene, se nessun dubbio può sorgere qualora il diritto d'impugnazione spetti ad un unico soggetto e l'esercizio spetti a più soggetti, del pari non può esservi dubbio che è possibile pluralità di procedimenti d'impugnazione quando il provvedimento, materialmente unico, riguardi più posizioni giuridiche autonome suscettibili di separate valutazioni: così ad es. è pacifico che il provvedimento de libertate che riguardi due distinti soggetti, possa essere suscettibile di più procedimenti di riesame, in quanto gli elementi personalizzatiti nei riguardi di ciascuno di essi non possono esser stati valutati nel procedimento di riesame instaurato su richiesta di altro soggetto e dunque non si è consumata l'impugnazione relativamente ad alcuni profili contenutistici del provvedimento stesso.
Se dunque questa è la ratio posta alla base della possibilità di reiterazione del procedimento d'impugnazione avverso lo stesso provvedimento, va detto che essa non ricorre nell'ipotesi di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, che ha un contenuto unico, attinente al bene su cui il provvedimento insiste, a prescindere dalla qualità dei legittimati alla richiesta di riesame:
ed infatti, comportando il riesame un effetto totalmente devolutivo, a prescindere dagli eventuali motivi di doglianza proposti dalle parti, in sede di impugnazione è sottoposto a nuova valutazione l'intero provvedimento, di tal che non avrebbe senso e sarebbe contrastante con i principi di economia processuale e di certezza delle situazioni giuridiche un'ulteriore scrutinio del provvedimento. E tale soluzione non contrasta certo con l'art. 24 Cost., in quanto in ogni caso è salva la possibilità dell'interessato di far valere i propri diritti o interessi attraverso lo strumento previsto dall'art. 321, co. 3 c.p.p.. Il ricorso va pertanto rigettato, ed il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004