Sentenza 11 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di procedimento per bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo di quote di società intestate agli indagati, quando vi sia motivo di ritenere che esse possano essere utilizzate per sottrarre beni alla curatela, senza che il giudice debba fornire indicazioni di dettaglio sulle condotte distrattive già accertate, sui rischi di aggravamento delle conseguenze dei reati commessi, ovvero sui rischi di commissione di nuovi reati, con riferimento ai singoli cespiti sottoposti a sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2000, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido IETTI Presidente del 11/01/2000
1. Dott. Carlo COGNETTI consigliere SENTENZA
2. " Nunzio CICCHETTI " N.106
3. " Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio EBNER " N.35041/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da De BI EM, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno in data 10.3.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 10.3.1999, il Tribunale del riesame di Salerno confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno in data 12.2.1999, con il quale veniva disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo della partecipazione del 25% nella società "Villa Alba Costruzioni s.r.l." nei confronti di De BI EM, indagata per concorso con altri nel delitto di bancarotta fraudolenta.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la De BI, la quale deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 321, 322, 369 c.p.p. e 67 legge fallimentare, assumendo che la quota societarla sequestrata non era assoggettabile a revocatoria fallimentare, che nessuna informazione di garanzia o indicazione di norme di legge violate era stata trasmessa alla ricorrente e che, comunque. mancava il fumus commissi delicti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In relazione all'asserita non assoggettabilità a revocatoria fallimentare della quota societaria in sequestro, devesi rilevare che ai fini dell'applicazione di un provvedimento di sequestro, è necessario che il giudice accerti la configurabilità di un reato nella sua accezione naturalistica e prima facie, senza l'esame attinente al giudizio di cognizione, quale appunto è da ritenersi la revocabilità, o meno, della cessione delle quote societarie in questione.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 369 a alcuna C.P.P. per non essere stata fatta informazione di garanzia o indicazione di norme di legge che si assumono violate, occorre rilevare che in tema di sequestro preventivo, quando l'indicazione del reato commesso non sia un mero riferimento alla norma violata, ma sia supportata, come nel caso di specie, da elementi che la rendano astrattamente ipotizzabile, non è necessaria la individuazione dettagliata del fatto nei suoi limiti soggettivi o temporali poiché il provvedimento cautelare trova fondamento nel pericolo di un aggravamento delle conseguenze del reato e non nella gravità degli indizi di colpevolezza a carico di un soggetto individuato.
Inoltre, per legittimare il sequestro, non è necessario che sussista già la piena prova della pertinenza della cosa al reato, essendo sufficiente che sussistano fondati motivi per ritenere la pertinenza stessa. Perciò in tema di procedimenti per reati di bancarotta fraudolenta deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo di quote di società intestate agli indagati quando vi sia motivo di ritenere che tali somme possano essere utilizzate per sottrarre beni alla curatela senza che il giudice debba fornire indicazioni di dettaglio sulle condotte distrattive già accertate o sui rischi di aggravamento delle conseguenze dei reati commessi, o di commissione di nuovi, con riferimento ai singoli cespiti sottoposti a sequestro.
Non sussiste, infine, la dedotta mancanza del fumus commissi delicti nei confronti dell'indagata De BI EM, ne', tantò meno, carenza di motivazione sul punto, atteso che l'impugnato provvedimento ha evidenziato come le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, le sommarie informazioni assunte, i riscontri documentali sugli atti del fallimento e su quelli relativi alle cessioni dei beni in sequestro, gli accertamenti relativi ai dati anagrafici relativi ai rapporti di parentela tra gli indagati nel procedimento a carico di De BI EN + 3, conducano a formulare un giudizio positivo sulla sussumibilità delle condotte degli indagati entro le schema normativo del delitto di bancarotta fraudolenta, prospettandosi, tra l'altro, una società di fatto tra la De BI EN e il De NC RA AO, nonché la ricollegabilità all'attività delittuosa della quota di partecipazione alla "Villa Albani Costruzioni s.r.l."
Ciò posto il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2000