Sentenza 22 gennaio 2001
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- 1. La domanda sulle violazioni ai limiti legali della proprietà è opponibile al terzo solo se trascrittaFederica Malagesi · https://www.filodiritto.com/ · 8 dicembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2001, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
ce 62353 008 67 /0 1 T S I G E R LICA ITALIANA A A D L L E A T . N B A I REMADI CASSAZIONE E A S R S Oggetto E E T V. ric. 21096/98 A SEZIONE TRIBUTARIA Hot M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21097/98 M Presidente - Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Cron. 1776 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Ud.25/10/00 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 6000 por diritti L. 23 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: ו MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CAMPITELLI MARIA;
intimata avversO la sentenza n. 344/97 della Commissione E tributaria regionale di ROMA, depositata il 09/10/97; L E I N O I V I Z 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica A C S 3 S A E 5 C I 1774 udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI N 3 D A O I M 2 E P R 6 P M U S A E 1 T C R O . C N CORTE SUPREMA DI CASSAZION PALMA;
Al Sig. Avv. Gen. Stal rilasciata copia o udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato per notifi en. Carta bollata L. 60.000 GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Dir. Copia 14.000 Н il P.M. in persona del Sostituto Procuratore udito Totale L. 74.00 கக Roma, 20 FEB 2001 Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per IL CANCELLIER l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rieti, con avviso notificato il 12 ottobre 1994, ac- certò, nei confronti di RI MP, relativamente al periodo d'imposta 1991, un maggior reddito ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r. di £.133.333.333, a fronte di quello dichiarato pari a £.26.335.000; che l'accertamento era fondato sul rilievo che la MP aveva acquistato, nel 1991, immobili al prezzo di £.800.000.000; sicché, tale indice di capaci- tà di spesa per incremento patrimoniale, superiore ri- spetto al reddito dichiarato, legittimava l'applicazione del criterio dell'accertamento sinteti- CO, ai sensi dell'art.38 commi 4 e 5 del d. P.R. n.600 del 1973 (come sostituito dall'art.1 comma 1 lett.b della legge n.413 del 1991), e fondava la presunzione che la spesa per incremento patrimoniale fosse stata sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nel 1991 e nei cinque anni precedenti 2 (£.133.333.333-1/6 di £.800.000.000); che la MP impugnò tale avviso dinanzi al- la Commissione tributaria di 1° grado di Rieti con ri- corso del 7 dicembre 1994, chiedendone l'annullamento per carenza di motivazione ed in ragione dell'inapplicabilità all'accertamento relativo all'anno 1988, ratione temporis, dell'art.38 comma 5 del d.P.R. n.600 del 1973, nel testo sostituito dall'art.1 comma 1 lett.b della legge n.413 del 1991; e deducendo, in par- ticolare, che la spesa di £.800.000.000 era stata So- stenuta, quanto a £.364.988.000, in contanti, quanto a £.135.012.000, mediante accollo di mutui presso la Cre- quanto a £.300.000.000,dito Fondiario S.p.a, we e, me- diante finanziamento della Abbey National Mutui S.p.a.; che, in contraddittorio con l'Ufficio - il quale instò per la reiezione del ricorso - la Commissione adita, con decisione n.24/4/96 del 31 maggio 1996, ac- colse il ricorso;
che l'Ufficio propose appello avverso tale deci- 3 sione, chiedendone la riforma, con conseguente conferma 0 9 7 $ dell'originario accertamento;
che, costituitasi, la MP dedusse, in par- ticolare, che il prezzo della compravendita era stato pagato, parte in contanti, per £.664.988.000, e, per il residuo di £.135.012.000, mediante accollo di quattro 3 rate di mutuo presso il Credito Fondiario;
precisò, inoltre, che l'operazione era stata finanziata, quanto a £.168.750.000, dalla Credito Romagnolo S.p.a. median- te emissione di tredici cambiali, e, quanto a £.300.000.000, mediante contrazione di quattro mutui con la Abbey National Mutui S.p.a., sicché la parte di prezzo corrisposta in contanti doveva ritenersi ridotta £.468.750.000 = a £.196.238.000 (£.664.988.000 ed aggiunse, sia di non aver versato £.196.238.000); alcunché per la vendita in questione (il relativo movi- mento finanziario essendo stato regolato dalla Manitoba S.r.l.), sia che Credito Romagnolo ed Abbey National avevano proceduto a pignoramenti immobiliari per il suo inadempimento dei contratti di mutuo conclusi con i due istituti;
che la Commissione adita, con sentenza n.344/27/97 del 9 ottobre 1997, accolse in parte l'appello dell'Ufficio e determinò il reddito in £.32.706.000; TION - che, in particolare, la Commissione ha così moti- vato: "Per quanto attiene la quantificazione del reddi- to l'Ufficio ha ritenuto che le somme investite fossero pari a £.800.000.000, mentre la ricorrente ha documen- talmente dimostrato che l'effettivo impiego di contanti fu limitato a £.196.230.000, in quanto il resto del 4 prezzo pattuito era coperto tramite mutui e prestiti i quali non hanno dato luogo ad esborsi ulteriori non es- sendo stati successivamente onorati ed avendo dato luo- go a procedure esecutive sugli immobili acquistati. An- cor di più essa sostiene che la provvista di tali somme fu opera di terzi ed allega in proposito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che però non può ' formare prova nel giudizio tributario nel quale non è ammessa la prova testimoniale. Pertanto l'unico dato certo è che l'investimento operato dalla ricorrente e posto dall'Ufficio a base dell'accertamento deve essere ridotto a £.196.238.000, di conseguenza la quota CO- stante di esso riferita all'anno di cui è causa è pari a £.32.706.000 [1/6 di £.196.238.000]"; - che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che RI MP, benché ritualmente intima- non si è costituita, né ha svolto attività difensi- ta, va. Considerato in diritto - che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt.276 c.2 e 345 c.p.c., 15, 16, 19-bis, 23 dpr 26.10.72 n.636, in relazione all'art.360 nn.3 e 4 c.p.c."), il ricorrente S critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici d'appello avrebbero posto a fondamento della decisione riduzione del reddito imponibile, rispetto a quello accertato- un fatto "nuovo", dedotto inammissibilmente dalla contribuente per la prima volta in grado d'appello, e cioè la conclusione del mutuo con la Cre- dito Romagnolo S.p.a.; e che, invece, la Commissione avrebbe dovuto decidere il merito della controversia sulla base delle circostanze dedotte dalla MP in primo grado, e cioè l'accollo del mutuo del Credito Fondiario e la conclusione del mutuo con la Abbey Na- tional;
cui secondo motivo (con deduce: - che, con il dell'art.38 comma 4 Dpr 600/73 e "Violazione dell'art.2697 C.C., in relazione all'art.360 nn. 3 e 4 c.p.c. Omesso esame e omessa motivazione circa un punto di fatto decisivo prospettato dalle parti in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c."), il ricorrente lamenta che i Giudici d'appello avrebbero violato la regola posta dall'art.38 comma 5 del d.P.R. n. 600 del 1973 che onera il ricorrente della prova contraria alla ricostruzione reddituale operata dall'Ufficio; e critica, comunque, la motivazione della sentenza impugnata, per l'omessa considerazione di punti decisivi afferenti alla prove- nienza delle risorse finanziarie, con le quali era sta- 3 to pagato il prezzo della compravendita (inesistenza della prova dell'inadempimento del mutuo contratto con il Credito Fondiario;
oggetto ed entità dei pignoramen- ti immobiliari effettuati dalla Abbey National); che il primo motivo è fondato;
che è pacifico che la pretesa fatta valere - dall'Amministrazione finanziaria con l'avviso di accer- tamento de quo si fonda su determinazione induttiva- sintetica del reddito dell'intimata, in misura maggiore di quella dalla stessa dichiarata (cfr., supra, Ritenu- to in fatto), sulla base dell'acquisto, da parte di quest'ultima, di immobili al prezzo di £.800.000.000; che noto che, in fattispecie del tipo di quella in questione determinazione sintetica del reddito in relazione a spesa per incremento patrimoniale l'art.38 comma 5 del d. P.R. n.600 del 1973 (nel testo sostituito dall'art.1 comma 1 lett.b della legge n.413 del 1991) pone la presunzione, secondo cui la spesa stessa si considera sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti, abilitando, però, il contri- buente a provare il contrario: e cioè, che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o sog- getti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero non esiste o esiste in misura inferiore (cfr., in tal 7 senso, da ultima, Cass. n.11300 del 2000); - -tanto premesso la MP ha articola- - che to la predetta prova contraria nella formulazione di uno dei motivi del ricorso introduttivo del presente giudizio, fondato sulla deduzione, secondo cui - ri- spetto al prezzo complessivo della compravendita del 1991, pari a £.800.000.000 e considerato dall'Ufficio reddito interamente imponibile, sia pure pro quota nel sessennio la spesa effettivamente sostenuta, mediante pagamento in contanti, era stata pari a sole £.364.000.000, il residuo essendo imputabile, parte ad accollo di mutui concessi dal Credito Fondiario, e par- te a mutuo concessole dalla Abbey National Mutui;
che soltanto nel giudizio d'appello instaurato dall'Ufficio, soccombente in primo grado l'attuale a differenza di intimata ha (contro) dedotto, non solo - quanto originariamente esposto che il pagamento in contanti era ammontato a £.664.988.000, ma anche la circostanza che (oltre al mutuo concessole dalla Abbey National) le era stato concesSO un'ulteriore finanzia- mento dal Credito Romagnolo, con la conseguenza che la s spesa da lei effettivamente sostenuta era costituita n (non già, come dedotto in primo grado, dalla somma di £.364.988.000, bensì) dalla somma di £.196.238.000 (cfr., supra, Ritenuto in fatto); - che non v'è dubbio che siffatta deduzione (finan- ziamento del Credito Romagnolo) nella misura in cui amplia gli originari motivi d'impugnazione dell'avviso di accertamento (e, quindi, l'oggetto del giudizio) ed introduce una circostanza non allegata in primo grado (nonostante l'integrabilità dei motivi del ricorso in- troduttivo, consentita dall'art. 19-bis comma 3 del d. P.R. n. 636 del 1972, applicabile al relativo processo ratione temporis), la quale richiede distinti accerta- menti di fatto (tanto vero che la MP l'ha deve esser qualifi-supportata con prova documentale) cata siccome "nuova" e, come tale, inammissibilmente proposta, per la prima volta, nel giudizio d'appello in violazione dell'art.57 del d.lgs. n.546 del 1992: in- - applicabile alla specie ra-fatti, tale disposizione tione temporis, in ragione del fatto che il processo d'appello è stato sicuramente instaurato successivamen- te al 1° aprile 1996 (la sentenza di primo grado è sta- ta pubblicata il 31 maggio 1996), e, quindi, nella pie- na efficacia delle disposizioni del decreto sul nuovo rito tributario (cfr. art.80 comma 2) con formulazio- ne sostanzialmente identica a quella dell'art. 345 commi 1 e 2 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art.52 della legge n.353 del 1990), stabilisce, tra l'altro, che "nel giudizio d'appello non possono proporsi doman- 9 de nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio" (comma 1), e che "non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio" (comma 2); che, pertanto, il vizio che inficia la sentenza impugnata e che ne determina la nullità consiste nell'aver posto a fondamento della pronuncia (anche) una deduzione "nuova", la quale avrebbe dovuto esser dichiarata inammissibile d'ufficio; che è evidente che all'annullamento della senten- za impugnata in ragione dell'accertato error in proce- dendo, in cui sono incorsi i Giudici a quibus, consegue l'assorbimento del secondo motivo del ricorso, il quale attiene al merito del giudizio, e, quindi, il rinvio della relativa causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara as- sorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in re- lazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 25 ottobre 2000 10 Ilfrelatore ed estensore ParmaPolice Station IL CANCELLIERE C1 AL CA IE उपर R O NOTA 11 Il Presidente Vincenzo Carbone DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 AL CA 1 REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 TAB. ALL. B - N. 5 DA ESENTE TRIBUTARIA N. 131 TERIA A M