Sentenza 27 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
1. 011 63 / 0 1 REPUBBLICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE OM DEL POLO Rilasciata copia legale al Sig. COLELLA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti L il 16 FEB. 2001 SEZIONE LAVORO IL CANCELLIERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.6519/98 Dott. Ettore MERCURIO Presidente 9112/98 Dott. Fernando LUPI Cons. Rel. 9113/98 2484 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Pasquale Ud. 12/07/00 PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: < R TECNICA s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma a Piazza del Paradiso n.95, presso l'avv. Flaminia Della Chiesa D'Isasca, rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso dall'avv. Nunzio Rizzo;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE contro 6000 erdiritti GEN. 200127 dall'avv. D' AMORA FAUSTO rappresentato e difeso il IL CANCELLIERE delEugenio Colella giusta procura a margine controricorso ed el.te domiciliato presso il medesimo NCELLERIA in AveLIno alla via Terminio n.10 - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché 3595 1 CB22 TECNICA s.r.l., in persona dell'amministratore Antonio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE De TI, rappresentata e difesa giusta procura a UFFICIO COPIE margine dall'avv. Nunzio Rizzo e con lui el.te Richiesta copia studio dal sig. AMAT domiciliata in Roma alla Piazza del Paradiso n.55 6000 per diritti L. presso l'avv. Flaminia Della Chiesa D'Isasca. il 29.1.es IL CANCELLIERE -controricorrente- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE F.LI DE SANTIS s.p.a. in persona dell'amministratore UFFICIO COPIE unico Comm. Vittorio De TI, rappresentata e difesa Rilasciata copladegale al Sig. Selle Chine dall'avv. Nunzio Rizzo, giusta procura a margine, e con per diritti L. lui el.te domiciliata in Roma alla Piazza del Paradiso 119 FEB 2001... IL CANCELLIERE n.55 presso l'avv. Flaminia Della Chiesa D'Isasca. -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di AveLIno n.36/98 del 22.1.1998, reg. gen. N.129/97 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 luglio 2000 dal Relatore Cons. Fernando CANCELLERIA Lupi;
delega Udito l'avv. Ferdinando Della Corte per dell'avv. Colella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22.1.1998 il Tribunale di AveLIno, decidendo sull'appello di CN s.r.l. nei confronti di D'RA ST nonché della FR De TI s.p.a. e su due successivi appeLI incidentali del D'RA avversO sentenza del Pretore della medesima città, dichiarava inammissibile il secondo appello incidentale e rigettava l'appello principale ed il primo appello incidentale. In ordine al secondo appello incidentale del D'RA ne l'inammissibilità per avere egli consumato il rilevava all'impugnazione con il primo appello, rilevando, diritto domanda, intesa a far dichiarare la inoltre, che la illegittimità del licenziamento collettivo per essere stato operato su di un profilo professionale diverso da queLI contenuti nella comunicazione iniziale della procedura, era proposta per la prima volta in appello e perciò nuova ed anche per questo inammissibile. In ordine all'appello principale della CN, concernente la validità della comunicazione di cui al nono comma dell'art. 4 della legge n.223 del 1991, osservava che la lettera della legge e la prevalente giurisprudenza di -3- legittimità sanzionano di inefficacia la comunicazione priva della puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, come quella inviata dalla CN nella procedura che ha coinvolto il D'RA. Confermava pertanto la sentenza di primo grado sul punto. Quanto all'appello del D'RA, tendente a far accertare del medesimo pressodistaccoche non vi era stato un la società F.LI De TI ma un'intermediazione vietata di prestazioni di manodopera, rilevava che sussistevano nella specie gli elementi che consentivano di ritenere un effettivo e valido distacco, consistenti nella temporaneità del distacco, che durò circa un anno, e nell'interesse del distaccante al medesimo, consistente questo nell'acquisizione di esperienze nella gestione del magazzino da utilizzare nella riorganizzazione del proprio magazzino, come di fatto la poi avvenne quando il D'RA tornò a lavorare presso CN. Osservava, infine, che il diverso tipo di attività delle due società non escludeva che l'organizzazione e la gestione del magazzino dovessero presentare caratteri omogenei. -4- Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo la CN s.r.l.; resiste il D'RA con contro lacontroricorso e propone ricorso incidentale CN, affidato a due motivi, e ricorso, qualificato principale, contro la De TI s.p.a affidato ad un unico motivo. Resistono altresì, con controricorso le società I CN e F.LI De TI. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza a sensi dell'art.335 c.p.c.. Va quindi rigettata l'eccezione di inammissibilità del i ricorso della CN, per non essere stato notificato alla società De TI, in quanto esso risulta notificato anche a questa società nella stessa data, 3 aprile 1998, nella quale è stato notificato al D'RA. Con l'unico motivo di questo ricorso la CN s.p.a., denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 nono comma della legge n.223 del 1991 ed il vizio di (art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), sostiene la tesi chemotivazione la comunicazione di cui al detto comma sia successiva alla -5- procedura del licenziamento collettivo e che la portata della stessa si esaurisce nei rapporti con gli enti, senza che dalla inosservanza della norma che la regola possano derivare effetti sulla validità del licenziamento. La tesi proposta corrisponde ad un orientamento di legittimità,minoritario della giurisprudenza superato dalla sentenza n. 302 del 2000 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha composto il contrasto affermando il principio: "Nella materia dei licenziamenti disciplinati dalla 1. n. 223 del 1991, la sanzione dell'inefficacia del licenziamento, prevista dall'art.5 1.n.223 cit. per il caso della inosservanza delle procedure previste dall'art. 4 della stessa legge, ricorre anche nel caso di violazione della disposizione comma del citato art. 4di cui al nono (disponente che il datore di lavoro dia comunicazione ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare); la suddetta inefficacia può essere fatta valere da ciascun lavoratore licenziato, nel termine di decadenza di sessanta giorni previsti dal citato art. 5; tuttavia al vizio procedurale può essere posto -6- rimedio mediante il compimento dell'atto mancante o la rinnovazione dell'atto viziato." Non essendo state esposte dalla ricorrente ragioni nuove, il principio va confermato con il rigetto del ricorso. Il rilievo, infine, che il D'RA fosse l'unico dipendente nella posizione professionale e che in conseguenza non vi fosse scelta, non era sufficiente ad esimere la società dalla comunicazione, precisando come di fatto fosse stato individuato come il dipendente da porre in mobilità in relazione alle figure professionali in esubero indicate nella comunicazione iniziale, in quanto questo è il primo dei criteri della scelta. Il rigetto del ricorso principale con la conferma della inefficacia del licenziamento intimato e delle conseguenti statuizioni del Pretore rendono inammissibili, per carenza di interesse, due motivi di ricorso incidentale del D'RA nei confronti della società CN, tendenti ad affermare l'ammissibilità del secondo appello e con esso anche la sussistenza anche di altra causa di inefficacia del medesimo licenziamento. -7- Esaminando, quindi, l'unico motivo di ricorso incidentale nei confronti della De TI s.r.l. il D'RA deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge n.1369 del 1990, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il ricorrente la prova della effettività del evidenzia che solo con distacco, il cui onere ricade sul datore di lavoro, può l'intermediazione vietata;
censura quindi escludersi l'accertamento dell'interesse della distaccante evidenziando come contraddittoriamente è stato affermato che la prestazione del D' RA avvenne in favore della De TI, mentre il rapporto di lavoro intercorse con la CN, e l'inaccuratezza dell'accertamento dell'interesse, che non ha tenuto conto che la società distaccante aveva un magazzino di molto inferiore a quello della distaccata e conseguentemente non vi era necessità di acquisizione di nuove tecniche, che peraltro il D'RA, in possesso della qualifica di quadro, doveva già possedere. Per quanto concerne la violazione di legge la censura è infondata in quanto la sentenza impugnata non ha ritenuto che fosse onere del D'RA provare l'intermediazione vietata, ma -8- ha proceduto all'accertamento della effettività del distacco in relazione ai caratteri della temporaneità e dell'interesse della CN al distacco. Le censure poi all'accertamento di fatto in ordine all'interesse della società distaccante non palesano illogicità o insufficienze della motivazione della sentenza impugnata. L'affermazione che la prestazione durante il distacco avvenne in favore della società De TI presso cui l'accertamento contraddice il D' RA era distaccato, non caratteristica della effettività del distacco, essendo strutturale di questo istituto che la prestazione avvenga in favore dell'impresa presso cui il distaccato lavora. Quel che rileva è che vi sia un concomitante interesse del distaccante alla prestazione, che nella specie è stato accertato nella acquisizione di una compiuta esperienza professionale nella gestione del magazzino da utilizzare nella riorganizzazione del proprio. Quanto alla diversità di natura, l'una commerciale e l'altra industriale, delle due imprese, la motivazione ne ha tenuto conto rilevando, non illogicamente, che l'attività di gestione del magazzino è sostanzialmente omogenea nelle diverse attività. In ordine al rilievo che -9- il magazzino della CN fosse di dimensioni tanto ridotte da non richiedere una particolare esperienza professionale, esso rappresenta la deduzione di un fatto in contrasto con l'accertamento della sentenza del Tribunale, il quale, sulla base delle dichiarazioni delle parti e delle deposizioni dei testi, ha accertato che nell'ultima parte del rapporto il D'RA riorganizzò il magazzino della CN, escludendo implicitamente che non vi fosse la necessità di una fatto è prestazione qualificata. Tale deduzione di inammissibile in questa sede di legittimità, in quanto non è stata fondata sul rilievo dell'omesso esame di decisivi elementi probatori che renderebbero illogico l'accertamento della sentenza impugnata. Il rilievo, infine, che il D' RA, in possesso della qualifica di quadro, non avrebbe avuto bisogno di formazione professionale è affermazione che non tiene conto della continua evoluzione delle tecniche di gestione aziendale, che esclude l'illogicità della motivazione ove afferma che un quadro possa aver bisogno di un'ulteriore formazione professionale. - 10 - Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti.
P. Q M
La Corte rigetta il ricorso della CN s.r.l.; assorbito il ricorso incidentale del D' RA nei dichiara confronti della CN e rigetta il ricorso del D'RA nei confronti della F.LI De TI s.p.a.. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 12.7.2000 Il PresidenteGuine Marcazio Il Consigliere est. - يصليةFemandafutприв || Presidente: Shill II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 27 GEN. 2001 Oggi, I D A , CASS IL COLLABORATORE) S 0 O S 1 L 3 A DI CANCELLERIA L . T 3 T O , 5 B R T A I Z O N E R I . S 'A O E D N C L * P L S A E 3 I T 7 D S N - I O G 8 S P - O 1 N M E I 1 A S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N T L S E I I S R G I E A E D L R L O E D -11-