Sentenza 23 novembre 2005
Massime • 1
Il giudice nel determinare la pena da applicare a ciascun reato, in caso di ritenuta continuazione, può concedere le attenuanti generiche solo per alcuni di essi, con la conseguenza che le attenuanti generiche concesse solo per il reato più grave non si estendono a quelli satellite e pertanto non possono essere computate ai fini del calcolo della prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2005, n. 44405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44405 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 23/11/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1203
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 029057/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EO NI N. IL 10/03/1967;
2) NA AE N. IL 31/08/1973;
3) LA CO N. IL 04/09/1966;
4) AP EA N. IL 23/05/1973;
avverso SENTENZA del 19/04/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Tindari Baglione che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori avv.ti CAMASSA Giancarlo per VI, DE LEONARDIS Cosimo per AR e ANNICHIARINO Pasquale per ON, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Per la parte che ancora ci interessa, con sentenza 19/04/2005 la Corte di Appello di Lecce - in parziale riforma della sentenza 08/04/2002 del Tribunale di Brindisi, con la quale ON NI, VI FA, TO NI e AR RE erano stati condannati ciascuno alle pene ritenute di giustizia siccome dichiarati colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti ai capi a), c), d), e) della rubrica - sull'accordo delle parti ex art. 599 c.p.p., riduceva le pene nei confronti di ON NI ad anni tredici di reclusione, nei confronti di VI FA ad anni tre di reclusione, nei confronti di TO NI ad anni otto di reclusione ed Euro 30.300,00 di multa, nei confronti di AR RE ad anni nove di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Nella motivazione la Corte di merito - dopo aver implicitamente condiviso le ragioni della condanna secondo la motivazione del giudice di primo grado - dava atto che gli imputati in sede di appello avevano rinunciato a tutti i motivi riguardanti la responsabilità ed avevano raggiunto l'accordo sulla entità della pena. Pertanto la Corte di merito, rilevato che nel caso di specie non ricorrevano gli elementi per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., riteneva congrue le pene proposte dalle parti.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i difensori del AR e del VI, nonché il TO ed il ON con motivi sottoscritti di persona. Tutti i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della sentenza per violazione di legge e carenza della motivazione, deducendo che la Corte di merito aveva omesso di valutare se nel caso di specie ricorreva la possibilità di proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Inoltre il TO ha lamentato la carenza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, mentre il difensore del AR ha dedotto che, a seguito delle concesse attenuanti generiche, il reato di contrabbando contestato al capo c) doveva essere dichiarato estinto per prescrizione, essendo decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado un periodo di tempo superiore a sette anni e mezzo dalla commissione del reato di contrabbando. Analoga richiesta in tal senso è stata avanzata dal difensore del ON con memoria difensiva presentata successivamente. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi.
Invero, quanto alla dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p., è sufficiente rilevare che la Corte di merito - adeguandosi ai principi di diritto ormai consolidati in "subiecta materia" (Cass. sez. 1^ n. 13561/1998, rv. 212061; Cass. sez. 1^ n. 5181/1997, rv. 207.99 5;
Cass. sez. 3^ n. 582/1996, rv. 204722) - tenuto conto che gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi riguardanti la responsabilità, non era tenuta a motivare in modo specifico sul punto, essendo sufficiente verificare che nella fattispecie non ricorressero gli elementi tali da legittimare una pronuncia di assoluzione ex art. 129 c.p.p.. Tale verifica è stata implicitamente svolta dalla Corte di merito, la quale, in presenza di rinuncia a specifiche doglianze in tema di responsabilità, si è giustamente riportata alla decisione del primo giudice, tanto più che le due sentenze si integrano tra loro per essere conformi sul punto. Quanto alla carenza della motivazione lamentata dal TO in relazione al diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente rilevare che in tema di "patteggiamento" in sede di appello, l'accordo intercorso tra le parti e recepito dal giudice in ordine a statuizioni non illegittime non può più essere rimesso in discussione mediante impugnazione, trattandosi di decisione recepita dal giudice sulla base di un accordo consensuale riservato dalla legge alle parti sulla quale non può esplicarsi alcun controllo di legittimità. In particolare in sede di legittimità non può essere espressa doglianza in merito alla congruità della pena o al diniego delle attenuanti generiche, qualora il giudice di merito - ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost., comma 3, e nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. - abbia ritenuto congrua la pena indicata dalle parti.
Manifestamente infondata deve ritenersi l'ulteriore richiesta di estinzione del reato di contrabbando per prescrizione. Invero, ai sensi dell'art. 533 c.p.p., comma 2, il giudice è tenuto a stabilire la pena per ciascun reato, determinando poi la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati. Pertanto - pur non configurando l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena alcuna nullità, in quanto il precetto di cui all'art. 533 c.p.p., comma 2 non prevede alcuna sanzione processuale (Cass. sez. 3^, n. 11302/1999, proc. Cascino, rv. 214634) - deve comunque ritenersi che il giudice, nel determinare la pena per ciascun reato, può concedere le attenuanti generiche in relazione ad alcuni reati e non ad altri. Non vi è dubbio che tale principio opera anche in tema di applicazione della continuazione nel caso in cui il giudice della cognizione conceda le attenuanti generiche limitatamente al reato più grave, escludendo tale concessione in relazione ai reati satelliti. Nè può ritenersi, in mancanza di una esplicita pronuncia del giudice della cognizione, che le attenuanti generiche concesse solo in relazione al reato per il quale viene determinata la pena base possano estendersi automaticamente anche agli altri reati unificati con il vincolo della continuazione.
Orbene nel caso di specie dalla sentenza di primo grado risulta che le attenuanti generiche sono state concesse al AR ed al ON solo in relazione al reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, mentre non sono state concesse in relazione al reato di contrabbando aggravato dalla circostanza prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 295 lett. d) contestato al capo c) della rubrica.
Anche con la sentenza impugnata il giudizio di comparazione è stato limitato alle aggravanti contestate in relazione al delitto associativo, di guisa che si deve ritenere che per il reato di contrabbando contestato al capo c) le attenuanti generiche non siano state concesse. Ne consegue che correttamente la Corte di merito, non potendo procedere ad alcun giudizio di comparazione con le aggravanti contestate in relazione al reato di contrabbando, non ha dichiarato l'estinzione del suddetto reato per prescrizione, atteso che, trattandosi di reato punito nel massimo con pena non inferiore ad anni cinque, il tempo necessario per la prescrizione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 157 c.p. n. 3, e art. 160 c.p., è pari ad anni quindici.
Pertanto, trattandosi di motivi manifestamente infondati, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa dei ricorrenti nella proposizione dei ricorsi (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 500,00 (euro cinquecento) a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2005