Sentenza 28 novembre 2001
Massime • 1
In tema di impedimento a comparire, grava sull'imputato che abbia ricevuto regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio, e che sia sottoposto all'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione dal territorio di un determinato comune, l'onere di attivarsi tempestivamente per ottenere detta autorizzazione e di comunicare al giudice procedente la propria volontà di presenziare all'udienza. (Fattispecie riguardante la partecipazione ad udienze di prosecuzione di imputato nei cui confronti era sopravvenuta esecuzione di provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, adottato ex art. 2 legge 31.5.1965 n. 575).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2001, n. 44764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44764 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 28/11/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 1341
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - rel. Consigliere - N. 15360/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
OR AT, n. a Catania il 21.11.1957
SA IN, n. a Catania il 31.10.1955
UI GE, n. a Catania il 06.10.1960
GL OR, n. a Nicolosi il 31.10.1955
AP IN, n. a Catania il 31.01.1966
avverso la sentenza della corte d'appello di Catania, emessa in data 8.6.2000;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. Dott, F. Ippolito;
udita la requisiloria del Procuratore generale Dott. O. Cedrangolo, che ha così concluso:
dichiararsi manifestamente infondate la questione di costituzionalità dell'art. 627 c.p.p. e quella della L. n. 479/99 e irrilevante quella dell'art. 4.-ter l. 144/2000; in accoglimento del ricorso del UI, annullamento senza rinvio limitatamente alla irrogazione della pena pecuniaria e, per l'effetto estensivo, analogo annullamento nei confronti del ZZ e del AP, con rigetto nel resto;
inammissibilità del ricorso del ZZ;
rigetto del ricorso di AP e di CR.
uditi i difensori, avv. Lucchese per CR, avv. Ragonese per BO e AP e avv. Viscuso per ZZ i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Osserva in
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con sentenza 27.7.1995, la Corte d'assise di Catania dichiarò, tra gli altri, BO AT, CR IN, UI GE, ZZ OR e AP IN colpevoli di vari reati, tra cui quello di associazione di tipo mafioso, qualì partecipi di un'organizzazione costituita nel territorio della provincia di Catania, facente capo a SE PU, e li condannò alla pena della reclusione.
Per gli imputati sopra indicati la sentenza fu confermata in grado di appello (17.4.1997), con pena rideterminata in aumento per il CR in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero. La Corte di cassazione (sez. 3^), con sentenza 5.6.1998, annullò tale decisione nei confronti dei cinque imputati sopra indicati, limitatamente alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con precedenti giudicati, con rinvio ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Catania.
1.2. Con sentenza 8 giugno 2000, il giudice di rinvio, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto la continuazione dei reati per cui hanno riportato condanna in questo processo con i reati di cui:
alla sentenza della corte d'appello di Firenze del 4.7.1992 per BO e UI GE;
alla sentenza della corte d'appello di Catania del 27.11.1987 per ZZ;
alla sentenza della corte d'appello di Catania del 27.5.1987 per AP.
La Corte catanese ha rideterminato la pena per i predetti quattro imputati, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Il giudice di rinvio ha valutato "se i fatti con i quali è stato chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione siano riconducibili all'attività dell'associazione criminale di cui gli imputati erano partecipi". A tal fine, ha ritenuto che "uno dei più significativi indizi per attribuire le condotte dei singoli personaggi al contesto associativo è costituito dall'epoca di inserimento del soggetto in un certo gruppo, posto che l'attitudine alla rapina... poteva essere un patrimonio personale del singolo delinquente prima ancora di entrare a fare parte dell'associazione". Sulla base di tale criterio, ha accolto talune richieste degli imputati, mentre, per il CR, ha escluso la continuazione con le rapine di cui alla sentenza della Corte d'appello di Trento del 29.3.1988, giacché furono commesse tra il 29.7.1985 e il 18.10.1985, mentre il gruppo di ER (appartenente al clan mafioso del PU), in cui il CR inizio la sua militanza mafiosa, si formò nel 1986.
Analogamente, per il AP, ha escluso la continuazione con una rapina commessa il 30.3.1984, mentre l'ha riconosciuta per la ricettazione di armi, commessa nel gennaio 1987, essendo stato accertato che egli cominciò a militare "nel gruppo di Nicolosi" della cosca PU nel 1985-86.
Avverso la sentenza del giudice di rinvio, gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione per i motivi di seguito indicati ed esaminati.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. 1 ricorrenti BO, UI e CR deducono:
a) Violazione degli artt. 125 co. 3, 604 e 605, 598, in relazione agli artt. 486 co. 3 e 488 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata traduzione degli imputati per l'udienza antimeridiana del 17.4.1997, essendo risultato che le sottoscrizioni in calce alle dichiarazioni di rinunzia a comparire degli imputati, non erano autentiche ma erano state apposte da DR VE ES, agente di polizia penitenziaria, tratto a giudizio per il reato di falso (artt. 81-476 cod. pen.,), giudizio conclusosi con applicazione di pena su richiesta il 26.2.1999, dopo l'annullamento della sentenza di appello deliberata dalla Corte di cassazione.
Sulla base dell'accertata falsità della sottoscrizione della rinunzia a presenziare all'udienza del 17.4.97, si deduce nullità della sentenza d'appello pronunziata in tale data e di tutti gli atti successivi.
Tali doglianze, proposte al giudice di rinvio, non sono state considerate dall'impugnata sentenza, che viene censurata per vizio di motivazione.
In subordine, il difensore eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 627 co. 4 c.p.p. per violazione dell'art. 24 co. 2 della Costituzione, nella parte in cui non consente che nel giudizio di rinvio possa essere presa in considerazione una nullità verificatasi in fasi precedenti, nemmeno quando risulti documentata da sentenza definitiva pronunciata dopo l'annullamento con rinvio deliberato dalla Corte di cassazione.
Il motivo è inammissibile: non sono riproponibili in questa sede censure che hanno già costituito oggetto della sentenza pronunciata il 5.6.1998, con cui questa Corte annullò la sentenza della Corte d'assise d'appello catanese, limitatamente alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con precedenti giudicati, rigettando nel resto i ricorsi degli imputati.
Sia pure con riferimento alla richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'agente di polizia penitenziaria ES, la questione relativa alla falsità della firma, apposta in calce alla dichiarazione di rinunzia a presenziare all'udienza, era stata già sollevata con l'ottavo motivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello datata 17.4.1997.
Il motivo fu rigettato dalla Corte, perché i dubbi avanzati sull'autenticità delle sottoscrizioni - all'epoca non giudizialmente accertata ne' esclusa - non erano idonei a conferire valenza alcuna a un motivo volto a criticare il comportamento di operatori penitenziari, piuttosto che la sentenza.
Richiamando precedente giurisprudenza di legittimità in tema di rifiuto dell'imputato di assistere al dibattimento, la Corte ritenne che anche "l'eventuale sussistenza del fatto addebitato (cioè la falsità della sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia - n.d.r.) non escluderebbe di per sè la effettiva volontà degli imputati di non presenziare".
Irrilevante, perciò, risulta la sollevata questione di illegittimità dell'art. 627.4 c.p.p. per violazione dell'art. 24 comma 2 Cost., questione di cui peraltro la Corte costituzionale ha reiteratamente dichiarato la manifesta infondatezza (v. da ultimo v. ordinanza 17.11.2000 n. 501) essendo la norma razionalmente ispirata dall'intento di evitare la perpetuazione dei giudizi al fine di garantire la definizione del procedimento, realizzando così un interesse fondamentale dell'ordinamento.
b) Violazione dell'art. 128 cod. proc. pen. e dell'art. 4 co.
5-7 l.144/2000, in relazione all'art. 438 cod. proc. pen., 27 e 56 l.479/99, 223 d.l. 15/1998, nonché violazione dell'art. 125.3 in relazione alle predette disposizioni di legge.
Assumono i ricorrenti di avere - dopo che nel procedimento di primo grado erano state rigettate prima la richiesta di rito abbreviato per dissenso del P.M. e poi quella di applicazione della diminuente dell'art. 442 c.p.p. per la mancanza di giustificazione di tale dissenso - richiesto, all'udienza del giorno 8.6.2000 (giorno di entrata in vigore della L. 144/2000), il rito abbreviato al giudice di rinvio, che rigettò la richiesta con motivazione che viene censurata come illegittima.
In subordine, eccepiscono l'illegittimità costituzionale della l.479/99, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede espressamente l'efficacia delle modifiche apportate all'art.438 cod. proc. pen. (soppressione dee parere del P.M. e della valutazione del giudice sull'opzione del rito alternativo) per tutti i procedimenti pendenti, nonché della disposizione temporanea posta dall'art.
4-ter l. n. 144/2000 per la ingiustificata differenza di trattamento tra reati puniti con pena temporanea e reati puntiti con pena dell'ergastolo.
Manifestamente infondata è la censura rivolta alla motivazione della sentenza, avendo sinteticamente, ma esaurientemente, la corte catanese osservato di non poter accogliere le richieste per insussistenza delle condizioni previste dal d.l. 7.4.2000, convertito in L. 144/2000, ciò che corrisponde esattamente a quanto risulta dalla semplice lettura della normativa transitoria. Di ciò, peraltro, sono talmente consapevoli gli stessi ricorrenti che eccepiscono l'illegittimità costituzionale della l. 479/99 sia dell'art.
4-ter della l. n. 144/2000. La prima questione è manifestamente infondata.
Le disposizioni della l. 479/99, che ha modificato i presupposti di ammissibilità del giudizio abbreviato ed eliminato - salvi i casi di richiesta subordinata ad acquisizioni probatorie - sia la necessità del consenso del pubblico ministero sia la possibilità del giudice di disattendere la richiesta di rito alternativo, riconoscendogli il potere di disporre le acquisizioni probatorie ritenute necessarie ai fini della decisione - hanno natura processuale. Vige per esse il principio tempus regit actum, sicché le relative modifiche non hanno alcuna incidenza sui procedimenti in corso nei quali sia superata la fase nella quale la richiesta è possibile. Nè rileva che il giudizio speciale sia stato richiesto tempestivamente e non ammesso per difetto dei presupposti originariamente richiesti, se la questione, come nel caso di specie, è ormai preclusa dal giudicato sulla responsabilità, costituito dalla sentenza di annullamento con rinvio limitatamente alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con precedenti giudicati.
Nè la mancanza di una disciplina transitoria nella L. 479/1999 può far minimamente dubitare della legittimità costituzionale della stessa legge, essendo rimesso al legislatore ordinario la disciplina del passaggio da una normativa processuale ad un'altra; e tale discrezionalità può esercitarsi anche non prevedendo una disciplina transitoria, dal momento che la materia è disciplinata dal principio generale del tempus regit actum.
Assolutamente irrilevante nel caso di specie è la sollevata questione di costituzionalità dell'art.
4-ter l. 144/2000 per l'asserito trattamento ingiustificatamente di favore riservato agli imputati di reati punibili con la pena dell'ergastolo, nei processi in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge (6 giugno 2000) e nei quali, prima dell'entrata in vigore della l. n.479/99, era scaduto il termine per la proposizione di giudizio abbreviato.
Il predetto articolo, al comma 3, specifica che la richiesta è ammessa, anche nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere precedenti, ossia - nel caso in esame - "nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione dell'istruzione stessa".
Ma tale evenienza non si è verificata nel giudizio di rinvio svoltosi dinanzi alla corte d'appello di Catania, per cui la disciplina, in ipotesi, derivante da un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, nel senso voluto dai ricorrenti, non sarebbe mai applicabile nel caso che ne occupa. E ciò senza tenere conto della manifesta infondatezza della questione, recentemente dichiarata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 99/2001, per l'evidente differenza di situazione tra imputati di reati per cui era precedentemente possibile richiedere il rito alternativo e imputati di reati punibili con l'ergastolo reati, esclusi da quel rito. c) Il ricorrente BO deduce, ancora, violazione dell'art. 598 in relazione all'art. 486.3 cod. proc. pen.: essendo egli, in quanto imputato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., sottoposto a provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo nel comune di residenza per la durata di tre anni, adottato dal tribunale di Catania il 15.12.1995 ed eseguito dopo la scarcerazione per l'attuale procedimento (avvenuta il 132.2.1999), il giudice di rinvio avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'impedimento a comparire ed autorizzare lo spostamento dal comune di residenza a Catania per consentirgli di presenziare al dibattimento.
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. È onere dell'imputato al quale sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio, allorquando sia sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in un luogo diverso da quello ove siede il giudice, di attivarsi tempestivamente per ottenere dalla competente autorità l'autorizzazione a lasciare il luogo della dimora obbligata e di comunicare ai giudice procedente che intende presenziare all'udienza.
d) Il ricorrente CR, inoltre, censura la sentenza per vizio di motivazione sulla esclusione della continuazione fra reato associativo e le rapine di cui alla sentenza 20.3.1988 della Corte d'appello di Trento. Trattasi di censure di fatto: il ricorso è, perciò, inammissibile. La sentenza è peraltro sorretta sul punto da motivazione adeguata e indenne da vizi logici, che si sottrae ad ogni censura di legittimità, motivazione incentrata non solo sul lontano contesto geografico, ma soprattutto sulla circostanza che dette rapine risalgono ad epoca anteriore (1985) a quella (1986) in cui si costituì il gruppo di ER, nel quale l'imputato iniziò la sua militanza mafiosa.
2.2. Il ricorrente AP deduce:
a) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e), in relazione all'art. 442 e 546 c.p.p. per mancata adozione del rito abbreviato e mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. La censura è manifestamente inammissibile per preclusione di giudicato, derivante dalla sentenza di annullamento parziale, per quanto concerne la mancata adozione del rito abbreviato in primo grado e la mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.. Con riferimento al giudizio di rinvio, è infondata per i motivi innanzi indicati a proposito del ricorso di BO, UI e CR.
b) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e), in relazione agli artt.81 c.p. e 546 lett. e) c.p.p. per l'omesso riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con sentenza della Corte d'appello di Catania 27.5.1997. La censura è infondata. L'esclusione è basata sull'anteriorità della rapina (marzo 1984) rispetto all'inserimento del AP nell'associazione mafiosa (1985-86).
A tale collocazione temporale i giudici di merito pervengono sulla scorta di una pluralità di elementi, correttamente e logicamente interpretati, costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni di altri personaggi coinvolti nella vicenda processuale, con logica motivazione della ragione per cui sono stati disattesi taluni elementi di segno contrario desumibili dalle dichiarazioni del collaborante Cambria.
2.3. Infine, tutti e quattro ricorrenti (BO, UI, ZZ e AP) per i quali la corte catanese ha ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui alla condanna riportata in questo procedimento e reati già giudicati, deducono violazione ed errata applicazione dell'art. 81 cod. pen. e relativo vizio di motivazione.
Il motivo è fondato.
La corte d'appello, vincolata dalla sentenza di annullamento parziale ad esaminare la sussistenza del vincolo della continuazione con precedenti giudicati, lo ha ritenuto (nei limiti indicati in narrativa), ma ha poi adottato criteri generali per l'applicazione dell'aumento di pena per i reati satelliti e determinazioni specifiche di aumento che hanno sostanzialmente inibito alla ritenuta continuazione di dispiegare gli effetti previsti dall'art. 81 del codice penale, che ha introdotto, proprio in alternativa alla sommatoria delle pene derivanti dal cumulo materiale di esse, un principio di favor rei, che il giudice non può eludere. La Corte ha, in pratica, sommato alla pena inflitta in primo grado di questo procedimento le pene irrogate con le sentenze, passate in giudicato, per i fatti ritenuti in continuazione, limitandosi a modestissime riduzioni di qualche mese di reclusione, teorizzando tale trattamento sanzionatorio con l'osservazione che "sarebbe assolutamente illogico che reati di indiscutibile ed oggettiva gravità (quali le rapine a mano armata e trasporto di armi varie) possano avere un trattamento di particolare favore (con l'applicazione della disciplina del reato continuato) se commessi in esecuzione del programma criminoso di un'associazione a delinquere di tipo mafioso".
Una siffatta motivazione si appalesa illegittima in quanto, più che esplicitare criteri di esercizio della discrezionalità vincolata ai parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., esprime un evidente disagio dei giudici di merito nell'adottare per i delitti di mafia i generali canoni di applicazione della legge penale e il convincimento di poter neutralizzare gli effetti derivanti dal riconoscimento della continuazione tra la fattispecie criminosa prevista dall'art. 416-bis cod. pen. ed altri gravi reati, con determinazioni sostanzialmente elusive della legge, al punto da sommare - pur avendo ritenuto più grave il reato di associazione mafiosa - anche le pene pecuniarie, così pervenendo alla determinazione di una pena illegale, tenuto conto di quanto è stato ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, anche a sezioni unite, sulla necessaria omogeneità della pena inflitta per il reato più grave con quella inflitta per i reati satelliti (per tutte v. Cass. SS.UU. n. 15198, Varnelli, c.e.d. 209486),
2.4. Conclusivamente, l'impugnata sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente agli aumenti di pena conseguenti alla ritenuta continuazione - per il resto, i ricorsi di BO, UI, ZZ e AP devono essere rigettati, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso di IN CR, con le conseguenze di legge (condanna alle spese processuali e alla pena pecuniaria, determinata in un milione di lire in relazione alle questioni dedotte).
P.Q.M.
La Corte dichiara irrilevanti le questioni di costituzionalità dell'art. 627 cod. proc. pen. e dell'art.
4-ter L. 144/2000; dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 479/1999. Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di BO AT, UI GE, ZZ OR e AP IN limitatamente agli aumenti di pena conseguenti alla ritenuta continuazione e rinvia ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Catania per nuovo esame. Rigetta i ricorsi dei predetti.
Dichiara inammissibile il ricorso di CR IN, che condanna a pagare le spese processuali e a versare la somma di L. 1.000.000 (un milione) in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2001