Sentenza 16 giugno 2006
Massime • 1
In tema di diffamazione, ai fini della applicabilità della esimente prevista dall'art. 598 cod. pen. (in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria) è sufficiente che le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle controparti o che queste siano nominativamente indicate e quindi individuabili, dal momento che la operatività della esimente presuppone la esistenza di una condotta lesiva della altrui reputazione, condotta che, viceversa, non sarebbe configurabile se non fosse anche individuabile il suo oggetto.
Commentario • 1
- 1. Diffamazione negli atti processuali, non punibili anche senza verità e continenza (Cass.20502/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2024
Anche le offese non necessarie (nè vere), sppur non giustificate nell'ambito processual-civilistico, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 598 cod. pen., sempre che concernano l'oggetto della controversia. La ratio legis sottesa all'art. 598 cod. pen. è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa: in tema diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen., sono necessarie due condizioni, vale a dire che le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, e che le stesse abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2006, n. 30439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30439 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 16/06/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1225
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 023914/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SO EL, N. IL 16/08/1949;
avverso SENTENZA del 21/01/2005 TRIBUNALE di TERNI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. CEDRANGOLO O. che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv.to BRUNO.
FATTO E DIRITTO
US CA propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Terni in data 21 gennaio 2005 con la quale, in riforma della sentenza assolutoria emessa in 1 grado dal Giudice di pace, era stata ritenuta responsabile del reato di diffamazione in danno di AL TT. La accusa era di avere dichiarato, in un ricorso presentato al giudice civile di Terni per la assegnazione di una abitazione di cui era comproprietaria con l'ex marito, sostenuto che quest'ultimo intratteneva con la TT una relazione extra- coniugale e per avere allegato al predetto ricorso una copia del ricorso per la separazione giudiziale con la menzione di tale relazione, ai fini dell'addebito di colpa. Deduce: 1) la nullità del giudizio di appello, svoltosi senza il previo avviso al difensore di fiducia avv. Bruno, nominato già dinanzi al giudice di pace (ud. 16 dicembre 2003);
2) la manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale censurato la valutazione del giudice di primo grado, di inoffensività della menzione della Ribatto in atti procedimentali volti al conseguimento di un risultato tutelato dall'ordinamento: una azione, contro l'ex coniuge, a tutela del possesso di un immobile comune, fondata sulle ragioni della separazione da quello, ossia proprio la relazione extraconiugale. Il ricorso civile riportava dati già contenuti nell'allegato ricorso per la separazione giudiziale e le generalità della persona offesa, in tale prospettiva, non potevano considerarsi elementi estranei e ultronei rispetto all'oggetto della causa;
3) la omessa motivazione su un elemento acquisito agli atti e cioè l'affermazione dell'imputata, non contestata dalla accusa, che essa aveva sottoscritto la procura al difensore prima ancora che il ricorso di cui all'imputazione fosse da questo redatto;
4) la omessa motivazione sul diniego del beneficio della non menzione della condanna;
5) La eccessività della pena, irrogata in misura prossima al massimo.
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto si evince dalla sentenza impugnata che la propalazione ritenuta offensiva era contenuta in un ricorso civile inerente il possesso di un immobile che la imputata aveva in comunione con l'ex marito e che rivendicava alla luce di ragioni connesse con la recente separazione giudiziale, della quale aveva prodotto l'atto introduttivo contenente la richiesta di riconoscimento di addebito a carico del coniuge per la relazione extra-coniugale stabilita con la attuale parte offesa. Il giudice dell'appello ha ritenuto che tutte le situazioni di fatto fin qui descritte fossero idonee ad integrare la esimente di cui all'art. 598 c.p., fatta eccezione per la indicazione delle generalità della persona coinvolta nella più volte citata relazione extra-coniugale.
Si tratta però di una affermazione errata in diritto. Come ricordato anche dal Tribunale, l'esimente di cui all'art. 598 c.p. (in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria) costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è
applicabile anche alle offese contenute in un "atto di citazione", benché esso sia destinato ad essere notificato prima della costituzione delle parti e, quindi, prima della instaurazione del procedimento;
ciò in quanto tutti gli atti funzionali all'esercizio del diritto di difesa, anche se precedenti l'apertura del procedimento, devono esser ricondotti al principio della immunità giudiziale (Sez. 5^, 3 dicembre 2001, Luongo, rv 221388). È stato patimenti osservato da questa Corte di cassazione che in relazione ad offese contenute in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie, ed ai fini della applicabilità della esimente prevista dall'art. 598 c.p., è sufficiente che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori e che concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente innanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle controparti o dai loro patrocinatori, purché esse siano rapportabili all'oggetto della causa, dal momento che la "ratio legis" è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa. (Sez. 5^, 4 aprile 2000, Tumbiolo, rv 217523; Sez. 5^, 7 dicembre 1988, Ballerini, rv 181531).
Fin qui, invero, il percorso della giurisprudenza di legittimità era stato rilevato anche dal giudice della sentenza impugnata che aveva mostrato di condividerlo.
Non risulta però conseguente con le premesse la affermazione dello stesso giudice secondo cui la esimente dell'art. 598 c.p. non coprirebbe anche la menzione delle generalità della persona la cui condotta può legittimamente essere menzionata per le ragioni sopra esposte.
L'art. 598 c.p. si configura infatti come esimente e quindi presuppone la esistenza di una condotta lesiva della altrui reputazione, rispetto alla quale prevede la causa di non punibilità per ragioni che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, sono state valutate e ritenute meritevoli di maggior tutela: l'esigenza cioè di fruire della più ampia libertà di motivazione e di strategia nella tutela delle proprie pretese giudiziarie ed amministrative.
Ne consegue che se il presupposto della esimente è la offensività della affermazione inserita nello scritto giudiziario, la affermazione stessa non può che essere quella che consente la identificazione del suo autore, non essendo data offesa se non è individuabile il suo bersaglio.
In altri termini, se tali sono le premesse maggiori del ragionamento giuridico, non si rinviene la copertura normativa all'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe doveroso sceverare la menzione della condotta altrui (relazione extra-coniugale) ritenuta lecita, dalla indicazione delle generalità dell'autore della condotta, invece illecita.
Ricorre, in conclusione, la causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p. che questa Corte può applicare direttamente in ossequio al principio dettato dall'art. 129 c.p.p.. Gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2006