Sentenza 30 gennaio 2017
Massime • 1
Nel reato di furto, la condotta che integra l'aggravante del mezzo fraudolento deve essere posta in essere nel corso dell'azione delittuosa e non successivamente all'impossessamento del bene oggetto di furto. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'aggravante del mezzo fraudolento relativamente alle condotte successive all'impossessamento di buoni fruttiferi appartenti ad una persona deceduta, consistenti nell'apposizione di false firme del contitolare defunto necessarie per ottenere l'indebito prelievo delle somme riportate sui buoni fruttiferi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2017, n. 22204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22204 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2017 |
Testo completo
22204-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 30/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 223/2017 ANIELLO NAPPI Presidente - REGISTRO GENERALE AN MORELLI N.14533/2016 ANDREA FIDANZIA CATERINA MAZZITELLI Rel. Consigliere - GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RT NC nato il [...] a [...] nei confronti di: RT ZI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/09/2015 del TRIBUNALE di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI Udito il Procuratore Generale in persona del MA AN LO che ha concluso per l'a llenato saute dusit;
Udito il difensore di CU AN, by her clicsto власод Еличито не голо uoti jo Aw. P.P. Spelluts & A. Borba, che hanno chiesto il vjetto del vino. RITENUTO IN FATTO 1. LU AN ricorre per cassazione in qualità di parte civile avverso la sentenza del 16/09/2015 con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LU UR e LL IZ MA per intervenuta prescrizione, in relazione al reato di furto di buoni postali fruttiferi cointestati a LU AN e LU BI, per essersi LU UR impossessato dei buoni in seguito al decesso di LU BI ed averli portati all'incasso presso l'ufficio postale di Cesario di Lecce, con la complicità dell'impiegata OL IZ, che faceva falsamente risultare la presenza del defunto LU BI, nonché al reato di falsità ideologica delle distinte di versamento e prelievo dei buoni postali fruttiferi, di cui agli artt. 479 e 493 cod. pen.. La sentenza impugnata escludeva l'aggravante contestata del mezzo fraudolento, di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., sostenendo che il riempimento a nome del defunto contitolare delle distinte di versamento e prelievo dei buoni costituisse un post factum rispetto all'impossessamento degli stessi, ed escludeva la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della dipendente di Poste Italiane s.p.a.; di conseguenza, dichiarava l'estinzione dei reati per prescrizione. Con un primo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, lamentando che la sentenza sia stata emessa prima dell'istruttoria dibattimentale. Espone inoltre che, escludendo l'aggravante del mezzo fraudolento, consistente nella simulazione della presenza del defunto LU BI, la consumazione del reato sia stata individuata nella materiale apprensione dei buoni fruttiferi, e non nell'impossessamento del denaro contante;
lamenta tuttavia che i buoni fruttiferi postali non siano titoli di credito, ma meri documenti di legittimazione, titoli di risparmio nominativi, non cedibili, e non rimborsabili al mero possessore del documento;
tant'è che l'incasso dei buoni è avvenuto soltanto mediante un mezzo fraudolento, quale la compilazione, a nome del defunto contitolare, dei documenti necessari per il rimborso;
la consumazione del furto, dunque, deve ritenersi coincidere con l'impossessamento del denaro contante, e non dei documenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 4 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto, l'atto di impugnazione, in una situazione di incertezza probatoria, si limita a contestare il merito dell'apprezzamento del Giudice, senza dedurre specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso contraddittorio dibattimentale;
secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio (Sez. 6, n. 17659 del 01/04/2015, Bellissimo, Rv. 263256). Nel caso in esame, la sentenza di proscioglimento è stata emessa per prescrizione del reato, sulla base di una ricostruzione dei fatti pacifica, alla quale l'istruttoria dibattimentale non avrebbe aggiunto alcunché (né, in tal senso, ha fornito indicazioni il ricorso), e di una qualificazione giuridica alla stregua della quale il Giudice ha escluso la ricorrenza in diritto dell'aggravante del mezzo fraudolento.
3. Il secondo motivo è infondato. Preliminarmente giova osservare che il ricorso della parte civile concerne il solo capo della sentenza relativo al reato di furto, e non anche il capo B relativo alla fattispecie di falso. Quanto al reato di furto, il ricorso censura l'esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento, che, unitamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., contestata per l'abuso della funzione pubblica da parte dell'addetta allo sportello postale, avrebbe integrato l'ipotesi di cui all'art. 625, comma 3, cod. pen., con conseguente esclusione, in ragione del massimo edittale di dieci anni di reclusione, della prescrizione. Tuttavia, la sentenza appare immune da censure: poiché l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186, § 5.4.), il reato di furto ovvero di appropriazione indebita, se l'autore era altresì erede del contitolare defunto deve ritenersi consumato con l'impossessamento dei buoni postali, con il conseguimento di un autonomo potere di signoria di fatto sulle cose, esercitabile al di fuori della sfera di controllo di un soggetto che vanti un potere giuridico maggiore. GR Ne consegue che la falsa attestazione della presenza del contitolare dei buoni, defunto, al fine di ottenere il prelievo del denaro, è una circostanza relativa al reato di falso contestato al capo B (e non oggetto di impugnazione); la formazione delle distinte di versamento e prelievo dei buoni fruttiferi, e l'apposizione delle false firme del contitolare defunto, sono, infatti, condotte funzionali al conseguimento del profitto, che rappresenta, a sua volta, l'oggetto del dolo specifico del reato di furto ("al fine di trarne profitto"); al riguardo, è pacifico che, ai fini della consumazione del reato, non è necessario che il "profitto", quale l'oggetto del dolo specifico della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624 cod. pen., debba essere di fatto conseguito, essendo sufficiente che l'agente miri a conseguirlo. Del resto, se l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974), la falsa attestazione della presenza del defunto contitolare è una condotta logicamente e cronologicamente successiva all'impossessamento dei buoni;
sicchè non ricorre la contestualità tra impossessamento e condotta insidiosa, tale da integrare l'aggravante del mezzo fraudolento. È, pertanto, corretta la qualificazione operata dalla sentenza impugnata, alla stregua della quale il riempimento a nome del defunto delle distinte di versamento e prelievo dei buoni postali costituisce un post factum rispetto alla condotta furtiva, inidonea a spostare in avanti la consumazione del reato di cui all'art. 624 cod. pen., e ad integrare l'aggravante del mezzo fraudolento. Il conseguimento del denaro contante, corrispondente al valore dei buoni postali fruttiferi portati all'incasso, costituisce, dunque, il profitto oggetto del furto dei buoni, conseguito all'impossessamento dei titoli;
ma, ove il profitto non fosse stato per qualsiasi ragione conseguito, benché avuto di mira, nondimeno la consumazione del reato di furto sarebbe coincisa con l'impossessamento dei buoni postali.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Così deciso in Roma il 30/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Aniello Nappi Giuseppe Riccard DEPORTATA CANO L IA addi 08 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUD ANIO ши 5