Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2017, n. 22204
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Sentenza 30 gennaio 2017

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 22204/2017 della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, emessa il 30 gennaio 2017. La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce, che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti degli imputati accusati di furto di buoni postali e falsità ideologica. Le richieste della parte civile si concentravano sulla contestazione della prescrizione e sull'esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento, sostenendo che l'impossessamento dei buoni fosse avvenuto tramite un'azione fraudolenta, e che la consumazione del reato dovesse coincidere con l'incasso del denaro.

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha argomentato che la sentenza impugnata fosse immune da censure, poiché l'impossessamento dei buoni postali costituiva già di per sé la consumazione del reato di furto, indipendentemente dall'incasso del denaro. Inoltre, ha chiarito che la condotta fraudolenta, rappresentata dalla falsa attestazione della presenza del defunto, era successiva all'impossessamento e non integrava l'aggravante contestata. La Corte ha quindi confermato la qualificazione giuridica operata dal Tribunale, stabilendo che il reato di furto si fosse consumato con l'impossessamento dei titoli, e non con l'incasso del denaro.

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Massime1

Nel reato di furto, la condotta che integra l'aggravante del mezzo fraudolento deve essere posta in essere nel corso dell'azione delittuosa e non successivamente all'impossessamento del bene oggetto di furto. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'aggravante del mezzo fraudolento relativamente alle condotte successive all'impossessamento di buoni fruttiferi appartenti ad una persona deceduta, consistenti nell'apposizione di false firme del contitolare defunto necessarie per ottenere l'indebito prelievo delle somme riportate sui buoni fruttiferi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2017, n. 22204
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22204
    Data del deposito : 30 gennaio 2017

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