Sentenza 25 agosto 1999
Massime • 1
Pur essendovi in astratto la possibilità del cosiddetto doppio inquadramento di un'impresa, ai fini da un lato degli sgravi contributivi e dall'altro del generale regime contributivo, tuttavia, con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, accertata la natura industriale dell'attività svolta da un datore di lavoro ai fini della legislazione incentivante, sulla base della classificazione delle imprese di cui all'art. 2195 cod. civ., analogo deve essere l'inquadramento ai fini contributivi, trovando applicazione l'art. 33 T.U. sugli assegni familiari (come sostituito dall'art. 6 legge n. 1038 del 1961), a norma del quale l'inquadramento tra le aziende industriali o tra quelle commerciali in senso stretto deve avvenire anch'esso, in difetto di diverse specificazioni, secondo i criteri generali dettati dall'art. 2195 cod. civ. Nè può ritenersi che il carattere meramente ricognitivo, e non provvedimentale, delle determinazioni adottate dall'INPS nel quadro della citata normativa previgente - carattere in base al quale ha rilievo determinante l'obiettiva natura dell'attività e il suo accertamento in giudizio - sia venuta meno per effetto dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 335 del 1995, la cui evidente qualificazione come provvedimentali delle determinazioni dell'INPS ha funzione sostanzialmente interpretativa del nuovo sistema di classificazione dei datori ai fini previdenziali introdotto con l'art. 49 della legge n. 88 del 1989, così che deve anche escludersi la rilevanza per le fattispecie anteriori della disposizione della parte finale dello stesso comma ottavo sull'applicabilità anche ai giudizi in corso dei primi due periodi del comma. (Nell'annullare con rinvio la sentenza impugnata, la S.C. ha altresì precisato che la già giudizialmente accertata qualificabilità come industriale dell'impresa in questione alla stregua dell'art. 2195 cod. civ. spiegava efficacia ai fini contributivi sino al 31 dicembre 1996, a norma dell'art. 2, comma 215 della legge n. 662 del 1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/1999, n. 8873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8873 |
| Data del deposito : | 25 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Guglielmo Sciarelli - Presidente
" Donato Figurelli - Consigliere
" Luciano Vigolo "
" Camillo Filadoro "
" Pasquale Picone rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Aldo Bartoli, Leonardo Lironcurti e Rina Sarto, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CENTRO PER LA RICERCA ELETTRONICA IN SICILIA - ES - in persona del presidente in [...], presso l'avv. Renato Carcione, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore A. Sciortino in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo n^ 3298 in data 28 dicembre 1996 (R.G. 17/95).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.5.1999 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Correra per delega dell'avv. Bartoli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Palermo, decidendo sulla domanda proposta dal Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia - ES - nei confronti dell'Inps e su quella proposta in via riconvenzionale dall'Istituto, ha accertato la natura industriale dell'attività svolta dal Centro, con diritto alla fruizione degli sgravi contributivi di cui al testo unico n. 218 del 1978, rigettando la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento dei maggiori contributi derivanti dall'inquadramento nel settore industriale.
Il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto dall'Inps. Limitatamente a quanto rileva nel giudizio di legittimità, il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale si censurava la sentenza impugnata per non avere accolto la domanda, proposta in via riconvenzionale, di pagamento dei maggiori importi contributivi inerenti alla riconosciuta qualità industriale, e non commerciale, del ES. Secondo il giudizio del Tribunale, l'inquadramento previdenziale non è determinato, come per gli sgravi, dall'effettiva natura dell'attività ai sensi degli art. 2082 e 2195 c.c., ma dalle decisioni dei singoli enti previdenziali e, nella specie, l'Inps aveva disposto l'inquadramento del ES nel settore commercio e non erano intervenute successive modifiche del provvedimento.
Per la cassazione della sentenza l'Inps propone ricorso per un motivo unico. Resiste con controricorso e memoria illustrativa il ES. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso - con il quale denunzia, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 1241, 1243 e 2195 c.c., dell'art. 49 1. n. 88189, - l'Inps deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto ammissibile il doppio inquadramento, agli effetti contributivi e agli effetti degli sgravi (ammissibile soltanto dopo l'entrata in vigore della l. 9 marzo 1989, n. 88), mentre gli unici criteri normativi per procedere all'inquadramento, ad ogni effetto, non potevano che essere quelli dettati dall'art. 2195 c.c., criteri che l'Istituto era tenuto a rispettare nell'operare, con atti meramente ricognitivi, gli inquadramenti ai sensi dell'art. 33 del t.u. n. 797 del 1955; ancora, che, riconosciuto il carattere industriale del ES per il periodo anteriore al marzo 1989, tale carattere doveva operare anche per il periodo successivo, ai sensi del terzo comma dell'art. 49 l. 88/89;
infine, che, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, della l.335/95, doveva considerarsi che la sentenza impugnata conteneva l'accertamento che il ES aveva presentato domanda di inquadramento nell'industria.
Il motivo è fondato nei limiti delle ragioni di seguito esposte. Diversamente da quanto assume l'Inps, in astratto l'ordinamento non escludeva, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, la possibilità del cosiddetto "doppio inquadramento" di un'impresa, ai fini degli sgravi contributivi e ai fini del l'obbligazione contributiva. La legislazione sugli sgravi concreta una disciplina speciale, con finalità di politica economica e sociale di carattere contingente, i cui beneficiari sono di volta in volta individuati dal legislatore, con riguardo sia all'ambito territoriale degli interventi (Mezzogiorno o zone depresse del centro Nord), sia alle finalità perseguite (incentivazione di alcune attività produttive, promozione occupazionale, ecc.), con assunzione del relativo onere relativo da parte dello Stato. Nella predetta legislazione, quindi, il generico riferimento alle aziende industriali, con utilizzazione della nozione di impresa desunta dall'art. 2195 c.c., prescinde dal meccanismo, eventualmente diverso, apprestato da altre leggi incentivanti o dal regime previdenziale di inquadramento (cfr. Corte costituzionale del 26 ottobre 1990, n. 497). Ciò significa che, in astratto, per la diversità degli istituti e dei relativi rapporti, è giuridicamente possibile che la stessa azienda sia classificata nel settore industriale ai fini degli sgravi contributivi ed in settore diverso ai fini previdenziali ed assistenziali (cfr. Cass. 26 luglio 1991, n. 8367; Cass., sez. un., 18 maggio 1994, n. 4837). Nella fattispecie, però, dall'accertata natura industriale dell'attività svolta dal ES (non più in discussione) discendeva altresì la consistenza dell'obbligazione contributiva, non essendo configurabile un diverso inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali nel periodo anteriore all'entrata in vigore della l.88/1989. Infatti, a norma dell'art. 33 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797), come sostituito dall'art. 6 della l. 17 ottobre 1961, n. 1038, la misura degli assegni da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro è fissata nelle annesse tabelle a seconda dell'attività svolta dalle aziende. Ciò significa che, se l'attività di un datore di lavoro non è specificamente prevista in una diversa tabella (come avviene, ad esempio, per le aziende esercenti il credito, le assicurazioni, o i servizi tributari appaltati - tabella B -), l'inquadramento ai fini contributivì tra le aziende industriali o tra quelle commerciali (in senso stretto) deve avvenire, in difetto di qualsiasi specificazione della nozione agli effetti dell'inquadramento anzidetto, secondo i criteri generali dettati dall'art. 2195 c.c. Il Tribunale ha invece giudicato attribuendo sostanzialmente effetti costitutivi al cosiddetto "atto di inquadramento", operato dall'Inps, del ES tra le aziende commerciali, ritenendo, di conseguenza, che senza la rimozione del predetto atto l'Inps non fosse abilitato a richiedere i contributi dovuti sulla base di un inquadramento diverso. Si è così discostato dai principi di diritto univocamente affermati dalla giurisprudenza della Corte, che si riassumono nei termini seguenti. L'atto con cui l'Inps (anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989. n. 88, ai sensi del quale la classificazione dei datori di lavoro disposta da tale ente ha effetti a tutti i fini previdenziali e assistenziali) modifica l'inquadramento di un datore di lavoro (nella specie dal settore del commercio a quello industriale), conseguentemente determinando una diversa consistenza dell'obbligazione contributiva, non ha natura provvedimentale e, conseguentemente, non è soggetto, in particolare, al limite dell'irretroattività degli atti amministrativi, ne' ai principi disciplinanti gli atti di annullamento di ufficio di precedenti determinazioni (tra cui, specificamente, quello che impone lo svolgimento di un procedimento amministrativo per la valutazione dell'interesse pubblico alla rimozione o conservazione dell'atto, in comparazione con gli altri interessi implicati). Infatti, nella materia, l'istituto assicuratore deve adeguare il suo comportamento a quella che ritiene essere la consistenza dell'obbligazione contributiva ex lege, mediante atti vincolati e meramente ricognitivi (per i quali non è neppure previsto obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i soli "provvedimenti"), sicché, in caso di verifica giudiziale, oggetto del giudizio è il rapporto contributivo e non la legittimità degli atti adottati. Pertanto, i cosiddetti "atti di inquadramento", sul piano giuridico e fuori dall'ordinamento particolare dell'ente, concretano in realtà meri comportamenti materiali, dal momento che nessuna norma li prevede e li disciplina. Ne segue che il mutamento delle precedenti determinazioni assunte dall'ente in materia di inquadramento previdenziale non soggiace a particolari formalità e ben può esprimersi anche solo nella pretesa giudiziale al pagamento di somme maggiori di quelle ricevute (cfr. Cass. 13 giugno 1996, n. 5419; 20 aprile 1995, n. 4422; 13 luglio 1995, n. 7683; 25 settembre 1995, n. 10148; vedi anche Cass., sez. un., 30 gennaio 1991, n. 897;
Cass. 6 settembre 1991, n. 9395). Fondamento giuridico del descritto orientamento giurisprudenziale è il principio della legalità e tipicità degli atti amministrativi, in forza del quale non è iva in difetto di una specifica norma che attribuisca all'Inps il potere di determinare la consistenza dell'obbligazione contributiva, esprimendosi chiaramente la legge nel senso che esclusivo compito dell'istituto è di interpretare e dare attuazione alle norme. Tale conclusione è confermata dal disposto dell'art. 34 del tu. 797/1955, come sostituito dall'art. 7 della l. 1038/1961, che attribuisce, invece, al Ministro del lavoro la potestà di stabilire quale tabella debba essere applicata nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'art. 33 dello stesso testo unico, ne' tra gli enti contemplati dagli art. 79-81 del medesimo testo nominativo (della natura "provvedimentale" del decreto cosiddetto di "aggregazione" la giurisprudenza non ha mai dubitato:
cfr. Cass., sez. un., 11 aprile 1990, n. 3070; 8 gennaio 1992, n. 103). La descritta situazione giuridica è mutata con l'entrata in vigore della l. 9 marzo 1989, n. 88, il cui art. 49 prevede specificamente che "la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali", configurando in tal modo l'emanazione di un atto tipico destinato a produrre effetti non limitati all'ordinamento interno dell'INPS e alla determinazione dei suoi crediti, ma valido, erga omnes, nell'intero ordinamento previdenziale e assistenziale (cfr. Cass., sez. un., 18 maggio 1994, n. 4837). Invero, le sezioni unite della Corte, decidendo in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno ritenuto che anche ai sensi dell'art. 49 l. 88/89 l'Inps proceda agli inquadramenti con atti meramente ricognitivi di qualità normativamente predeterminate (Cass., sez. un., 20 gennaio 1992, n. 663; 11 novembre 1992, n. 12148; 16 novembre 1992, n. 12254), ma le predette decisioni sono state emanate prima dell'entrata in vigore della 1. 8 agosto 19951 n. 335 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" la quale, al comma ottavo dell'art. 3 detta norme di natura sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice del disposto dell'art. 49 predetto. Prevede, infatti, che i "provvedimenti" adottati dall'Inps, di ufficio o su domanda degli interessati, di variazione della "classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali" producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato; quando si tratti di provvedimenti aventi efficacia generale per intere categorie di datori di lavoro, gli effetti si producono dalla data fissata dall'Inps nel rispetto del principio della non retroattività; tali disposizioni, inoltre, si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato. L'uso del termine "provvedimento", che nella più recente produzione normativa assume il significato tecnico preciso di atto in cui si esprime il potere autoritativo, in contrapposizione ai "meri" atti amministrativi di natura paritetica e ricognitiva (cfr. l'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241) e, soprattutto, l'esplicito richiamo del principio di irretroattività degli atti amministrativi, nonché l'attribuzione all'Inps del potere discrezionale di fissare la data di efficacia degli atti generali di inquadramento, comprovano che la legge considera di natura costitutiva la "classificazione" dei datori di lavoro operata dall'Inps ai sensi dell'art. 49 della l. 88/1989. D'altra parte, è indiscusso che natura provvedimentale (e perciò costitutiva degli effetti giuridici) possano avere anche atti vincolati alla sussistenza di presupposti normativamente predeterminati (cfr., tra le numerose decisioni, Cass., sez. un., 5 dicembre 1990, n. 11675; 9 agosto 1991, n. 8697; 13 aprile 1994, n. 3483). Il complesso delle considerazioni svolte è rilevante ai fini della decisione perché conduce ad escludere che la norma di cui al comma ottavo dell'art. 3 l. 335/1995, in considerazione della sua lettera e della sua ratio, abbia inteso riferirsi anche ai cosiddetti "inquadramenti" ai sensi dell'art. 33 t.u. 797/1955. Come ampiamente dimostrato, infatti, nel quadro normativo anteriore all'art. 49 l.88/1989, l'ordinamento non richiedeva l'emanazione di formali atti amministrativi da parte dell'Inps, ne' il cosiddetto "inquadramento" operato dal detto ente rappresentava una "classificazione" ai fini previdenziali, limitandosi le norme a collegare l'ammontare dei contributi all'effettiva attività svolta dall'impresa. D'altra parte, non sarebbe rispondente al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. attribuire alla norma una così ampia portata retroattiva, tale da determinare il mutamento della natura giuridica di meri atti - spesso neppure formalmente individuabili - in provvedimenti, con tutti gli effetti che la legge collega a tale qualificazione, in primo luogo quello dell'inoppugnabilità. Pertanto, la norma di cui al terzo periodo del comma ottavo dell'art.3 l. 335/1995 - che dichiara applicabili le disposizioni di cui al primo e secondo periodo dello stesso comma alle controversie in corso - non regola le fattispecie che, come quella in oggetto, concernono rapporti contributivi ai quali non è applicabile l'art. 49 della l.88/1989 (la giurisprudenza della Corte, è sul punto, consolidata:
Cass. 13 giugno 1996, n. 5419; 2 luglio 1997, n. 5928: 10 ottobre 1997, n. 9826; 3 marzo 1998, n. 2319; 22 luglio 1998, n, 7182; 9 marzo 1999, n. 2017, la quale ultima esclude l'applicabilità della norma anche ai provvedimenti di variazione comunque anteriori all'entrata in vigore della legge 335/95). In conclusione, l'inquadramento del ES nella categoria delle imprese industriali, ex func e con effetti perduranti pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - e sino al 31 dicembre 1996, giusta quanto disposto dall'art. 1, comma 234, nonché, in termini testuali identici, dall'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (la prima norma peraltro, è stata abrogata dall'art. 10, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 1996, aggiunto in sede di legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30) - è imposto, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 49 1. 88/89 e del disposto del comma 3 dello stesso articolo (cfr. Cass., sez. un., n. 4837/1994, cit.), dall'applicazione dell'art. 2195 c.c. e non, invece, per l'avvenuto riconoscimento del ES come impresa industriale ai fini dei già riconosciuti sgravi.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio ad altro tribunale - individuato in dispositivo - che esaminerà la domanda riconvenzionale proposta dall'Inps facendo applicazione del principio di diritto enunciato.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Termini Imerese.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 1999