Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/1999, n. 8873
CASS
Sentenza 25 agosto 1999

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Pur essendovi in astratto la possibilità del cosiddetto doppio inquadramento di un'impresa, ai fini da un lato degli sgravi contributivi e dall'altro del generale regime contributivo, tuttavia, con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, accertata la natura industriale dell'attività svolta da un datore di lavoro ai fini della legislazione incentivante, sulla base della classificazione delle imprese di cui all'art. 2195 cod. civ., analogo deve essere l'inquadramento ai fini contributivi, trovando applicazione l'art. 33 T.U. sugli assegni familiari (come sostituito dall'art. 6 legge n. 1038 del 1961), a norma del quale l'inquadramento tra le aziende industriali o tra quelle commerciali in senso stretto deve avvenire anch'esso, in difetto di diverse specificazioni, secondo i criteri generali dettati dall'art. 2195 cod. civ. Nè può ritenersi che il carattere meramente ricognitivo, e non provvedimentale, delle determinazioni adottate dall'INPS nel quadro della citata normativa previgente - carattere in base al quale ha rilievo determinante l'obiettiva natura dell'attività e il suo accertamento in giudizio - sia venuta meno per effetto dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 335 del 1995, la cui evidente qualificazione come provvedimentali delle determinazioni dell'INPS ha funzione sostanzialmente interpretativa del nuovo sistema di classificazione dei datori ai fini previdenziali introdotto con l'art. 49 della legge n. 88 del 1989, così che deve anche escludersi la rilevanza per le fattispecie anteriori della disposizione della parte finale dello stesso comma ottavo sull'applicabilità anche ai giudizi in corso dei primi due periodi del comma. (Nell'annullare con rinvio la sentenza impugnata, la S.C. ha altresì precisato che la già giudizialmente accertata qualificabilità come industriale dell'impresa in questione alla stregua dell'art. 2195 cod. civ. spiegava efficacia ai fini contributivi sino al 31 dicembre 1996, a norma dell'art. 2, comma 215 della legge n. 662 del 1996).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/1999, n. 8873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8873
    Data del deposito : 25 agosto 1999

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