Sentenza 1 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
18 98-197 0 1 3 / 2 3/S.U. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNOTTA wwwww Presidente di SezioneDott. Antonio R.G.N. 2974/98 Cron. 2533 Presidente di Sezione Dott. Francesco AMIRANTE - Rel. Consigliere Dott. Massimo GENGHINI Rep. Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Ud. 08/10/98 Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere UFFICIO COPIE Dott. Ettore GIANNANTONIO Consigliere Rilasciata 2 studio al SIG. IL SOLE 24 ORE Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere 3000 per diritti I ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SE N T ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia legale ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE dal Sig. AC-UGLIA (I.R.FO.P.), in persona del legale rappresentante per diritti L. il 0 FEB. 1999 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA IL CANCELLIERE COLONNA 355, presso l'Ufficio di Rappresentanza della 2000 Regione, rappresentato e difeso dall'Avvocato RENATO NCELLERIA FUSCO, giusta delega a margine del ricorso;
1998 - ricorrente AU750561 508
contro
AN058069 -1- EV EN, SE AN, AB ES, TO IVA, CO AL, EA GI, LEGISA UFFICIO COPIE Aichiesta copia studia SONIA, RD AR, CC AN, STORNI dat sig. LEGFIXUL GULA GALLI NEVIO,LA, BI GIUSEPPINA, per diritti L.
3.0022 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, CANCELLIERE presso 10 studio dell'avvocato BRUNO AGUGLIA, LI 00 CA rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI VENTURA, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrenti 0063506 nonchè
contro
LI 00 IA, SA AU, NI LA, AL UT RU;
intimati 006250 per regolamento giurisdizione in preventivo di relazione al giudizio pendente n. 544/95 del Pretorej 0068514 di TRIESTE;
udita la relazione della causa svolta nella pubblical udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito l'Avvocato Gino MARZI, per delega dell'avvocato Renato FUSCO, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento; affermazione della giurisdizione! del giudice amministrativo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28 aprile 1995, il signor NI ed altri 15 litisconsorti, adivano il Pretore di Trieste in funzione di giudice del lavoro per veder accertare la nullità di una serie di termini apposti a successivi contratti di lavoro che mascheravano un rapporto sostanzialmente unitario intercorso con l'IRFOP. Presupposto e condizione della domanda era che i rapporti in questione erano sorti e si erano svolti nell'ambito della disciplina di diritto privato, con espressa applicazione dello stato giuridico di cui al CCNL Turismo, in relazione ad attività imprenditoriale esercitata dall'ente pubblico. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso notificato prima dell'udienza fissata per la decisione, l'I.R.Fo.P. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, assumendo che la giurisdizione spetta in via esclusiva al giudice amministrativo, trattandosi di rapporto di impiego con un ente pubblico non economico, quale è, per legge regionale, l'I.R.FO.P, indipendentemente dal fatto che ai ricorrenti si applicassero le condizioni di cui al c.c.n.l. del settore alberghiero, e tenuto conto del fatto che l'attività svolta era ridotta e funzionale alla didattica di formazione del personale alberghiero, come è necessario in una scuola-albergo. Resistono con controricorso i lavoratori. Tutte le parti hanno presentato memoria. Deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 3 A:\u29740t8.doc-15/10/98 (15.30)- Genghini-Pagina 2 La natura di ente pubblico non economico dell'I.R.Fo.P. si desume dalla norma istitutiva (art.27 della legge regione Friuli Venezia Giulia 18 maggio 1978 n.42) che gli attribuisce esplicitamente personalità giuridica di diritto pubblico. Rientra nelle finalità dell'ente (art.29, sostituito dall'art. 32 della legge regionale 16 novembre 1982 n.76 che qualifica l'Istituto come strumento di attuazione del piano regionale per la formazione professionale), la gestione dei corsi, ed è previsto (art.39) che tra le entrate dell'istituto vi siano i proventi di attività commerciali, o di altra natura, svolte ai fini istituzionali;
l'attività dell'Istituto è prevista e disciplinata dagli artt.8, 18, 32, 49 e 50 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 16 novembre 1982 n.76; l'art. 32, ultimo comma, in particolare, stabilisce specificamente che l'Istituto può altresì curare la gestione commerciale connessa all'albergo scuola di Marina di Aurisina, mentre l'art. 49, ultimo comma, prevede altresì che per esigenze stagionali connesse con l'attività turistica ricettiva del centro alberghiero di Marina Aurisina, l'I.R.Fo.P. è autorizzato ad assumere nel limite massimo di dieci unità, personale con contratto alberghiero a tempo determinato. Tanto premesso si deve ricordare come, secondo la costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio (da ultimo S.U. 24 febbraio 1996 n.1470) qualsiasi rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, costituisce rapporto di pubblico impiego, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eccettuati i casi in cui il lavoratore sia inserito in una struttura autonoma dell'ente gestita A:\u2974ot8.doc-15/10/98 (15.30)- Genghini-Pagina 3 con criteri d'imprenditorialità (S.U. 26 maggio 1979 n.3070, 27 giugno 1987 n.5728, 15 luglio 1991 n.7829, 26 luglio 1993 n.8349) o la legge stessa qualifichi come privato il rapporto stesso (S.U. 15 giugno 1994 n.5792). Nel caso in esame, certamente non è dato di ritenere che la legge regionale 1° giugno 1987 n.16 abbia qualificato come privato il rapporto in questione, per il solo fatto come si assume nel ricorso introduttivo-, di aver stabilito all'art. 4 la applicabilità a detti dipendenti delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro del settore alberghiero, atteso che la applicabilità al rapporto della contrattazione collettiva non è sufficiente, di per sé, a qualificare come privato il rapporto (S.U. 7 novembre 1973 n.2899, 13 febbraio 1991 n.1519, 26 luglio 1993 n.8349). Occorre interpretare il significato della espressione “stato giuridico" contenuta nel su richiamato art.
4. Secondo una classica definizione della dottrina, in tema di impiego pubblico, per stato giuridico dell'impiegato si intende il complesso dei doveri e delle responsabilità, nonché dei diritti e delle guarentigie dell'impiegato. Lo Statuto degli impiegati civili dello Stato (T.U. 10 gennaio 1957 n.3) riservava a questo argomento il titolo II della parte la;
possono ricordarsi tra i doveri: fedeltà, diligenza, esclusività delle prestazioni, segreto d'ufficio, buona condotta, obbedienza;
fra i diritti non patrimoniali, i principali sono: il diritto all'ufficio o all'impiego, all'esercizio delle funzioni, allo sviluppo della carriera, a fruire di alcuni periodi di riposo;
le guarentigie sono costituite dai mezzi di A:\u2974ot8.doc-15/10/98 (15.30)- Genghini-Pagina 4 510 tutela giuridica nei confronti della P.A. mediante i ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Talvolta lo stesso legislatore utilizza le espressioni regime giuridico, stato giuridico o posizione giuridica (art.3 legge 5 dicembre 1986 n.856: il regime giuridico ed economico per il personale....; art.49 d.P.R. 3 dicembre 1975 n.805: Nulla è innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico...; art. 2 legge 25 ottobre 1977 n.808: tutti gli atti ed i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera....; art.51, comma ottavo, legge 8 giugno 1990 n.142: Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi nazionali...; art.5 del d.l. 29 marzo 1995 n.97 convertito in legge n203 del 1995: ....il personale conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico acquisiti...; ecc.) in luogo del più comune trattamento normativo. D'altra parte anche in alcuni contratti collettivi si coglie talora l'uso di tale espressione (c.c.n.l. metalmeccanici 20 dicembre 1994 parte la art.10; c.c.n.l. aziende fotoincisione di quadri e cilindri per l'industria tessile, relativo al c.c.n.l. 1987, art.1; accordo nazionale 15 dicembre 1990 per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti di aziende municipalizzate centrali del latte, art.19 ; c.c.n.l. aziende industriali articoli oreficeria, gioielleria, parte seconda, art.9; c.c.n.l. per i dipendenti delle cooperative di vigilanza privata, premessa;
c.c.n.l. industria metalmeccanica privata e installazione impianti 13 settembre 1994, artt. 7 e 9 che riproduce l'art. 9 del precedente c.c.n.l. del 1° settembre 1983; c.c.n.l. 4 marzo 1987 aziende di giocattoli, giochi, hobby, modellismo, A:\u29740t8.doc-15/10/98 (15.40)- Genghini-Pagina 5 art.79; c.c.n.l. 14 dicembre 1972 industrie lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, ecc. art.6; c.c.n.l. 30 novembre 1973 aziende di energia refrigerante e ghiaccio art.9: questa norma precisa si intendono integralmente richiamate per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore;
c.c.n.l. 14 dicembre 1990 aziende metalmeccaniche a partecipazione statale, parte speciale, sez.B art.9; questa ultima norma contrattuale è particolarmente importante, ai fini esegetici, perché contiene una esemplificazione di quanto si intende riferito allo "stato giuridico": festività, lavoro straordinario, notturno e festivo, cumulo di mansioni, corresponsione della retribuzione, ferie, tredicesima, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio, servizio militare, assenze e permessi, trasferte. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza (ad es. Cass. 10 dicembre 1991 n.13311). Il riferimento allo stato giuridico, nel caso in esame, può ritenersi che non riguardi la natura pubblica o privata del rapporto, ma la parte normativa del rapporto (diritti sindacali, previdenza, trattamento a fini fiscali ed assicurativi, trattamenti di miglior favore -ad es. anzianità convenzionale-, qualifiche speciali, missioni, trasferte, trasferimenti, permessi, rimborso spese, livelli funzionali, docenza, ricongiunzione precedenti anzianità, ecc.), sia per quanto attiene alla qualifica ed alle mansioni, sia alle altre parti normative diverse dal trattamento economico;
la espressione stato giuridico, per il contesto nel quale si rinviene e per essere priva di ogni altra specificazione, deve ritenersi equivalente a quella più usuale di trattamento normativo. D'altra parte da A:\u2974018.doc-15/10/98 (15.30)- Genghini-Pagina 6 7st nessun elemento processuale desumibile dagli atti è dato stabilire che il centro alberghiero in questione abbia quella autonomia (autonoma struttura, impresa distinta con propria autonomia patrimoniale finanziaria e contabile) e quei caratteri di imprenditorialità che si richiedono per configurare la esistenza di un rapporto di lavoro privatistico, distinto e separato da quello con l'ente di diritto pubblico;
dalla legge regionale, invece, è dato trarre gli elementi di seguito richiamati, che sono tutti nel senso del persistente vincolo organico tra il centro alberghiero e l'I.R.FO.P. Infatti l'art. 18 della legge regionale n.76 del 1982 su richiamata, stabilisce espressamente che i centri di formazione professionale sono strutture didattiche e che le attività di cui al comma precedente, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale……..; laddove l'art. 39 della legge regionale n.42 del 1978 classificava tra le entrate dell' I.R.Fo.P. i proventi di attività commerciali o by di altra natura, svolte ai fini istituzionali. Né è dato inferire il carattere di rapporto di diritto privato dalla previsione legislativa che si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato, ben essendo ammissibile astrattamente la configurabilità di siffatto rapporto con un ente pubblico non economico (S.U. 10 gennaio 1979 n.151, 14 luglio 1983 n.4801, ( agosto 1989 n.3652, 15 luglio 1993 n.7832, 9 agosto 1996 n.7338, 23 novembre 1996 n.10375, 28 novembre 1996 n.10622). A:\u2974ot8.doc-15/10/98 (15.30)- Genghini-Pagina 7 Consegue a quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione della fel Bulice am ministutivo: giurisdizione esclusiva;
vi sono motivi per compensare le spese processuali dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in camera di consiglio a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione il giorno 8 ottobre 1998. обоний в Il Presidente (Antonio Iannotta ) вилетию развити Il Cons. est. (Massimo Genghini ) Collaboratore di CancellenCollaboratore Даніе Depositato in Cancelleria Roma, 1 1 FEB 00 LABORATORE DI CANTIA ILPOLL: Aria о 181 N 99--9Z 730 ONES N S NOIZVE 9 A:\u2974018.doc-15/10/98 (15.30)- Genghini-Pagina 8