Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 2
Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, così come quello penale, non soggiace alla regola dell'onere probatorio, e recepisce invece il principio della prevalenza del primato della ricerca della verità su ogni preclusione processuale; in particolare, in esso è applicabile l'art. 469 del codice di procedura penale del 1930 nella fase svolgentesi davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che ha la facoltà di disporre d'ufficio nuove prove dopo l'esaurimento dell'istruttoria dibattimentale e anche all'esito della discussione a questa successiva.
Nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati, poiché trova applicazione, riguardo all'incapacità di testimoniare, l'art. 348, terzo comma del codice di procedura penale del 1930, la sussistenza della qualità di imputato dello stesso reato o di un reato connesso, che comporta il divieto di assunzione come testimone, va verificata in base ai criteri formali e sostanziali dettati dall'art. 78, primo comma, dello stesso codice; deve escludersi quindi il divieto di assumere come testimone nel giudizio disciplinare il soggetto che, prima dell'emanazione nei suoi confronti di un provvedimento di archiviazione, sia stato semplicemente indiziato di reato per fatti connessi con quelli alla base dell'incolpazione del magistrato in sede disciplinare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1999, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio LA TORRE - Primo Presidente Agg.to -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
E1, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
NOME2, 6, presso lo studio dell'avvocato NOME3, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NOME4, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza definitiva n. 44/98 del Consiglio superiore magistratura, depositata il 13/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
uditi gli Avvocati NOME3, NOME4, per il ricorrente;
udito P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dr. E1, giudice del Tribunale di LOCALITA1, venne tratto al giudizio della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura per rispondere di un'incolpazione testualmente articolata nei seguenti termini:
"Violazione dell'art. 18 r.d.l. 31.V.1946 n. 511, perché, dopo aver sollecitato telefonicamente l'intervento del Prof. NOME5, preside del liceo scientifico di LOCALITA1, in sede di consiglio di classe, in favore del figlio NOME6, studente presso quel liceo, essendo venuto a conoscenza dell'orientamento di detto consiglio di promuovere il ragazzo non già con la media dell'otto, rispondente alle sue aspettative, sibbene non quella del sette, rivolgeva al preside, nella mattinata del 18 giugno 1996, formale richiesta di rilascio, ai sensi della L. n. 241/90, di numerosa documentazione relativa all'attività didattica della classe frequentata dal figlio, compresa copia del verbale del consiglio di classe concernente lo scrutinio finale, con particolare riguardo alla determinazione dei singoli voti attribuiti agli alunni. Avuta risposta che per il rilascio della copia di detto verbale era necessario attendere la pubblicazione degli scrutini fissata per il successivo giorno 20, il Dr. E1, nel pomeriggio di quello stesso 18, contattava telefonicamente il Dr. NOME7, vice-questore di LOCALITA1, invitandolo a raggiungerlo urgentemente in piazza NOME8, davanti alla sede dell'istituto scolastico. Al Dr. NOME7, giunto subito dopo sul posto a bordo di una volante, il Dr. E1 riferiva che nel liceo stavano facendo sicuramente degli imbrogli, consistenti nella manipolazione degli scrutini già in precedenza verbalizzati e riguardanti anche il suo figliolo alunno del primo anno, manifestandogli altresì il dubbio che il preside avesse convocato appositamente il consiglio di classe per procedere a detta manipolazione. Il vice-questore, pertanto, si recava all'interno dell'istituto facendo presente al Preside di essere stato inviato dal Dr. E1 e di dover verificare se vi fosse stata o meno manipolazione dei voti, e soltanto dopo aver avuto assicurazione, mediante esibizione dei relativi registri, che nessuna manipolazione vi era stata, si allontanava dall'istituto.
Con l'adozione di tale condotta, caratterizzata dalla violazione del dovere di correttezza, nonché da difetto di equilibrio e di ponderazione per aver prospettato al funzionario di Polizia l'ipotesi di possibili imbrogli mediante manipolazione degli scrutini, in assenza di elementi idonei ad avvalorare tali sospetti, il Dr. E1 si è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, così compromettendo il prestigio delle funzioni giudiziarie esercitate, in particolare per il vasto clamore suscitato dalla vicenda, con il risentito intervento delle associazioni sindacali della scuola e con l'ampia diffusione datane dalla stampa locale con commenti di pungente sarcasmo". Il giudice disciplinare, con sentenza del 20 marzo 1998, depositata in segreteria il 15 maggio 1998, dichiarò il Dr. E1 responsabile dell'addebito ascrittogli e gli inflisse la sanzione della perdita della anzianità di sei mesi: motivò la così adottata pronuncia rilevando risultare dimostrati, anche sulla base delle deposizioni rese, nell'opposizione dell'incolpato, dai testi NOME5, NOME7 e NOME9, oltre che della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso incolpato, i fatti a costui ascritti, doversi ritenere il disvalore sotto il profilo disciplinare di detti fatti, ravvisati integranti gravi violazioni dei canoni deontologici di correttezza, equilibrio e prudenza ai quali deve, in ogni occasione, attenersi nella sua condotta ogni magistrato, appalesarsi congrua e proporzionata alla gravità dell'illecito riscontrato la sanzione come sopra irrogata.
Il Dr. E1 ricorre, con tre articolati motivi, per la cassazione della sentenza suindicata, notificatagli il 19 maggio 1998.
Il ricorso è stato notificato al Ministero di grazia e giustizia ed al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il 29 ed il 30 maggio 1998. Il Ministero di grazia e giustizia non ha svolto attività difensiva nella presente fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato la responsabilità del magistrato Dr. E1 in ordine all'incolpazione di cui in narrativa avendo ritenuto, da un lato, sussistente la prova dell'avvenuta commissione dei fatti in contestazione da parte dello stesso, e, dall'altro, la riducibilità di tali fatti nel paradigma dell'illecito disciplinare. La Sezione anzidetta ha evidenziato, al riguardo, ricavarsi dal materiale istruttorio acquisito la dimostrazione della circostanza che il Dr. E1, essendo venuto a conoscenza, il 17 giugno 1994, in virtù di informazioni fornitegli da alcuni professori, dello scrutinio con il quale il consiglio dei docenti aveva valutato gli alunni della classe 1/F del liceo scientifico di LOCALITA1 frequentata da un suo figlio, ed avendo appreso che questo sarebbe stato promosso con la media, non dell'otto ma, del sette, intraprese un'articolata manovra intesa a contestare "le valutazioni e i risultati conclusivi degli scrutini riguardanti il proprio figlio in quanto ritenuti non adeguati all'impegno dal giovane profuso e alle ottime valutazioni riportate in tutte le materie nel corso dell'anno scolastico", lamentando, in particolare, che al figliolo non fosse stato attribuito un c.d. "premio di promozione", e, cioè, un "aumento di voti", che, viceversa, a suo dire, era stato riconosciuto ad altri studenti;
risultare, quindi, dalle prove assunte che il Dr. E1, nella mattinata del 18 giugno 1994, presentò alla segreteria dell'istituto scolastico suindicato due istanze dirette, l'una, a chiedere, "il rilascio di copia degli atti relativi allo scrutinio, non ancora pubblicato, della classe del figlio", nonché "dei giornali dei professori contenenti le valutazioni periodiche degli alunni", "di tutti gli elaborati scritti o grafici con relative valutazioni ... effettuati nel corso dell'anno scolastico" e "dei criteri di valutazione fissati dal Collegio dei Docenti", e, l'altra, a reclamare la messa a sua disposizione "di copia del verbale del Consiglio di classe inerente lo scrutinio finale con particolare riguardo alla determinazione dei singoli voti attribuiti agli alunni", precisando nella prima delle istanze considerate che "la richiesta riveste carattere di urgenza e ... costituisce anche messa in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 c.p."; che il medesimo, di poi, avendo saputo che le sue ripetute istanze non sarebbero state immediatamente accolte - soprattutto perché la copia del verbale di scrutinio non era rilasciabile prima della pubblicazione del relativo esito - e che era stata disposta una urgente convocazione dei docenti che detto scrutinio avevano deliberato per il pomeriggio del 18 giugno 1994, contattò, a mezzo del telefono, nella di lui privata abitazione, il Dr. NOME7, vice-questore di LOCALITA1, invitò tale funzionario della polizia di Stato a raggiungerlo nella piazza antistante l'edificio della scuola del figlio, ed allo stesso, prontamente sopravvenuto, fece presente di avere "fondate notizie circa la consumazione in atto di imbrogli negli scrutini" e di ritenere necessario, perciò, "entrare all'interno dell'istituto scolastico, allo scopo di rendersi conto di quanto stava accadendo"; che, a seguito di ciò, il Dr. NOME7 fece ingresso nella scuola "supportato da un numero imprecisato di poliziotti", costrinse il preside ad interrompere lo scrutinio della classe 1/C, e pretese di prendere visione "degli atti riguardanti la classe 1/F e l'alunno E1", inducendosi a lasciare l'istituto solo dopo che tale sua richiesta venne soddisfatta e che gli fu garantito che "nessuna irregolarità era stata commessa dal Consiglio di classe nei confronti del giovane NOME6 E1". Il giudice disciplinare ha posto in risalto, ancora, che il Dr. E1, il 19 giugno 1994, di fronte al rifiuto del preside di rilasciargli copia di atti diversi da quelli concernenti direttamente la posizione scolastica del figlio, prima, diffidò lo stesso preside a "dare immediata, integrale e completa esecuzione alle sue precedenti richieste", aggiungendo che "gli atti dovuti per ragioni di giustizia vanno evasi a vista e che il relativo ritardo è sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 328 C.P.", e, poi, dopo aver invocato l'adozione di misure disciplinari a carico di una delle insegnanti del figlio, il 21 giugno 1994, sollecitò la riconvocazione del consiglio di classe e, da parte di questo, il riesame "in via di autotutela, degli atti compiuti e delle votazioni attribuite al figliolo ..." onde far luogo al "ripristino della legalità violata"
La Sezione disciplinare, quindi, sulla scorta dei così riassunti rilievi, ha dichiarato che il considerato comportamento del Dr. E1 risulta integrare violazione del dovere di correttezza deontologica, denota mancanza di quell'equilibrio e di quella capacità di agire con la prudenza e la ponderazione che sono richiesti, in ogni occasione, a chi fa il magistrato, e merita, perciò, di essere sanzionato disciplinarmente.
Il Dr. E1, con il primo motivo di ricorso, deduce che la pronuncia negli illustrati termini resa nei suoi riguardi si rivelerebbe inficiata da "violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 185 n. 2, 475 n. 2 e 477 c.p.p. del 1930 (richiamato dagli artt. 34 u.c. r.d.l. 31.V.1946 e dall'art. 1 n. 8 d.l. 28.VIII.1995 n. 361, convertito con L. 27.X.1995 n.347), nonché all'art. 24 Cost., nullità della sentenza e del procedimento": in buona sostanza, lamenta una, asserita, mancanza di correlazione tra il fatto ascrittogli e quello, a suo dire, diverso ritenuto in sentenza, più specificamente, denunciando a)- che "mentre nel capo di imputazione gli è stato contestato di aver sollecitato il preside del liceo scientifico di LOCALITA1 ad intervenire in favore del figlio, alunno dell'istituto, in seno al consiglio di classe", la sentenza censurata avrebbe ritenuto che egli abbia contattato il provveditore agli studi di LOCALITA1 invitandolo a suggerire al preside di presenziare al consiglio di classe;
b) - che, concernendo il capo di incolpazione una condotta da lui tenuta fino al 18 giugno 1994, la sentenza impugnata avrebbe valutato, e sanzionato, suoi comportamenti posti in essere in giorni successivi ( 19, 20 e 21 giugno 1994); c)- che la ricostruzione della sua discussa condotta risultante dalla ripetuta sentenza si appaleserebbe, sotto molti aspetti, non coincidente con la descrizione della stessa delineata nel capo di incolpazione;
d)- che, in presenza di un'incolpazione afferente ad, assunti, violazione del dovere di correttezza e difetto di equilibrio e di ponderazione, la decisione criticata avrebbe riscontrato una violazione dell'allegato diverso, dovere di prudenza. Il motivo non è fondato.
A)- In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la necessità della correlazione fra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza è imposta dall'art. 34 r.d.l. 31.V.1946 n. 511 attraverso il richiamo, pur con il limite della compatibilità, dell'art. 477 cod. proc. pen. del 1930 (cfr., in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 358 del 16.I.1998).
Nel procedimento di cui trattasi, peraltro, l'immutazione del fatto dalla quale può scaturire la mancanza di correlazione fra addebito contestato e sentenza si realizza solo quando venga operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'incolpazione, e non già quando agli elementi essenziali di questa vengano aggiunti altri, accessori, sui quali, fra l'altro, l'incolpato abbia avuto, comunque, la possibilità di difendersi (cfr., in merito, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 6956 del 16.VII.1998). Nella materia in argomento, inoltre, opera la regola, elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina con riferimento al processo penale ed alla valenza nel quadro di questo del dettato dell'art. 477 cod. proc. pen. del 1930, per la quale, ai fini della norma considerata, la nozione di fatto viene assunta nel suo significato comune, sicché tale termine serve per designare l'elemento materiale dell'illecito nei profili essenziali, onde, per aversi mutamento di fatto, è necessario che l'immutazione riguardi taluno degli elementi essenziali, e non già secondari, dell'incolpazione, altrimenti non configurandosi nessuna incertezza sull'oggetto dell'addebito e, conseguentemente, nessun pregiudizio per chi dall'addebito è chiamato a difendersi.
B)- Alla stregua dei principi enunciati, nella fattispecie, si impongono le seguenti osservazioni.
Delle doglianze prospettate dall'attuale ricorrente, quelle di cui sub a) e sub c), quando non sono generiche, si risolvono nella prospettazione della riscontrabilità tra fatto contestato e, fatto ritenuto in sentenza di divergenze attinenti a profili manifestamente secondari del fatto stesso: le lagnanze in discorso, perciò, sono insuscettibili di dar luogo a mancanza rilevante di correlazione fra incolpazione e decisione.
La denuncia di cui sub b) va tenuta per inconsistente, in quanto i rilievi contenuti nella sentenza impugnata con riferimento al comportamento dell'incolpato nei giorni 19, 20 e 21 giugno 1994 - comunque riguardanti episodi documentati nell'incarto processuale sin dalla fase istruttoria, in relazione ai quali, perciò, l'incolpato stesso ha avuto la più ampia possibilità di difesa - risultano non aver inciso sul dictum della pronuncia del giudice disciplinare: dal tenore della sentenza censurata, di vero, emerge inequivocabilmente che la contestata declaratoria della responsabilità del Dr. E1 è stata resa soltanto "in ordine alle plurime condotte descritte nel capo di incolpazione" (pag. 18 della sentenza), sicché deve ritenersi che i discussi richiami ai comportamenti tenuti dall'odierno ricorrente in momenti successivi ma strettamente collegati a quelli della realizzazione delle condotte" cennate siano rimasti privi di valenza decisoria e non siano, quindi, utilmente contestabili in sede di impugnazione.
La censura sub d), da ultimo, investe, non già l'operata ricostruzione dei profili obiettivi del fatto ma, la qualificazione di questo (sotto gli aspetti subiettivo e giuridico) e, perciò, resta irrilevante nella prospettiva qui esaminata. 2)- La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha ancorato la pronuncia risultante dalla sentenza qui impugnata, fra l'altro, ad emergenze ricavate dalle deposizioni dei testi NOME7, NOME5 e NOME9, assunte a seguito di ordinanza in data 19 dicembre 1997, con la quale il giudice disciplinare, dopo la chiusura del dibattimento e della discussione, provvedendo à sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. del 1930, ha disposto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale e l'acquisizione di nuove prove.
Il Dr. E1, con la prima, nell'ordine logico, delle due censure enucleabili dal secondo motivo di ricorso, inteso, nel suo insieme, ad accampare la riscontrabilità nella sentenza impugnata di "violazione dell'art. 360 n. 3 e 4 (violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità dell'ordinanza e della sentenza impugnata) in relazione agli artt. 148, 348, 2^ comma e 415 cod. proc. pen (1930) ed all'art. 34 r.d.l. 31.V.1946 n. 511, applicabile ex art. 1 n. 8 d.l. 28.VIII.1995 n. 361, convertito con L. 27.X.1995 n. 347", deduce, in definitiva, che "l'ordinanza della Sezione disciplinare del 19 dicembre 1997 ammissiva della (contestata) prova testimoniale deve ritenersi emessa in violazione dell'art. 415 c.p.p. 1930", per aver dato corso all'assunzione di testimoni in una situazione in cui "il P.M., non depositando la lista testimoniale nei termini previsti ..., era decaduto dalla prova testimoniale", ed, altresì, che il provvedimento cennato andrebbe ravvisato nullo perché non sorretto da nessuna motivazione, e, quindi, perché reso in violazione del dettato dell'art. 148, comma 2, cod. proc. pen. del 1930, per il quale "le sentenze e le ordinanze devono essere motivate a pena di nullità".
Il mezzo non merita ingresso.
A)- La prospettata nullità della ripetuta ordinanza in data 19 dicembre 1997 da correlarsi alla mancanza in essa della motivazione non risulta essere stata denunciata nel pregresso stadio del processo, nella ulteriore fase dibattimentale seguita alla pronuncia del provvedimento, e, perciò, vertendosi in tema di nullità relativa, da aversi per sanabile, e per sanata, per acquiescenza, ex art. 187 cod. proc. pen. del 1930, non può più essere dedotta nella presente sede.
B)- L'art. 469 cod. proc. pen. del 1930, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attuale ricorrente, deve essere ravvisato applicabile anche con riguardo alla fase del procedimento disciplinare a carico dei magistrati svolgentesi dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in considerazione del dato che tale procedimento, al pari del processo penale, risulta inteso all'accertamento, anche officioso, della verità sostanziale sui fatti in contestazione, accordando al giudice la facoltà di disporre d'ufficio nuove prove dopo l'esaurimento dell'istruttoria dibattimentale e, anche, all'esito della discussione a questa successiva, detta una regola che, nell'ottica del principio per cui il processo disciplinare, come quello penale, non soggiace all'onere probatorio, impone di integrare l'accertamento pur quando l'indagine dovrebbe presumersi esaurita, e sottolinea il primato della ricerca della verità su ogni preclusione processuale. Da ciò discende l'irrilevanza della deduzione con cui il ricorrente lamenta che con la discussa ordinanza del 19 dicembre 1997 sia stata ammessa una prova per testimoni che il p.m. avrebbe dovuto richiedere entro prestabiliti termini, nella fase degli atti preliminari del dibattimento.
3)- La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura ha basato la sentenza come in narrativa resa sull'incolpazione contestata al Dr. E1, anche, su elementi di giudizio desunti dalle deposizioni testimoniali del Dr. NOME7 e del Prof. NOME5, esaminati, in esecuzione dell'ordinanza di cui sub 2), nell'opposizione dell'incolpato, il quale deduceva una loro incompatibilità a testimoniare a mente dell'art. 348, comma 3, cod. proc. pen. del 1930.
Il giudice disciplinare ha motivato la decisione di dar corso all'esame dei testimoni suddetti osservando che "l'eccezione (della relativa incompatibilità a deporre) erroneamente è stata formulata con riferimento all'NOME7, in quanto è pacifico che quest'ultimo non risulta essere stato mai iscritto nel registro generale notizie di reato della Procura di LOCALITA2", e che "l'eccezione in questione è infondata con riferimento alla testimonianza del NOME5, in quanto egli non ha mai assunto la veste di imputato, ne' quella di imputato di reato connesso", essendo stato pronunciato nei suoi confronti in sede penale un decreto di archiviazione basato sull'affermazione della non ravvisabilità degli "estremi per l'esercizio dell'azione penale".
Il Dr. E1, con la seconda delle censure estrapolabili dal mezzo di ricorso di cui al paragrafo precedente, deduce, innanzi tutto, che "va contrastato l'assunto della Sezione disciplinare secondo cui il Dr. NOME7 non avrebbe mai rivestito la veste di indagato di reato connesso", risultando comprovato che, in relazione alla irruzione come in narrativa da lui operata nei locali del liceo scientifico di LOCALITA1, il p.m. richiese e il g.i.p. dispose l'archiviazione degli atti nei di lui confronti avendo rilevato che la sua "condotta ... non pare aver trasmodato i limiti dell'intervento per la prevenzione e la composizione dei conflitti fra privati previsti dalla legislazione vigente"; prospetta, in secondo luogo, che il summenzionato Dr. NOME7 ed il Prof. NOME5, essendo stati soggetti passivi di una inchiesta condotta dal p.m. per il ruolo avuto nei fatti ai quali ha riguardo l'incolpazione elevata ad esso ricorrente, nonché destinatari del provvedimento - decreto di archiviazione - conclusivo di tale inchiesta, avrebbero dovuto, e dovrebbero, essere ritenuti versanti in una situazione suscettibile di determinare la loro incompatibilità a testimoniare, e che, perciò, le loro testimonianze andrebbero ravvisate assunte inutiliter. La doglianza è destituita di pregio.
A mente dell'art. 348, comma 3, cod. proc. pen. del 1930, il cui dettato opera tuttora nel quadro del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, il divieto di assumere come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso riguarda la situazione di chi abbia assunto formalmente e sostanzialmente, nei modi risultanti dall'art. 78 di detto codice, la qualità di imputato (e non anche quella di chi sia stato semplicemente indiziato), di chi, cioè, o sia stato posto in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria, ovvero si sia visto attribuire un reato in un atto del procedimento promanante dal p.m. o dal giudice: non essendo neppure dedotto che l'NOME7 ed il NOME5 abbiano mai versato in una situazione di tal fatta, le contestazioni sollevate sul tema dal ricorrente vanno ritenute prive di reale ragion d'essere e infondate.
In proposito, giova puntualizzare che i richiami giurisprudenziali con i quali il Dr. E1 ha cercato di supportare il mezzo di gravame di cui trattasi sono tutti manifestamente non conferenti, essendo costituiti da decisioni di questa Corte concernenti applicazione di norme del codice di rito penale entrato in vigore nel 1989, non riferibili al procedimento in discorso. 4)- La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, dunque, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato la responsabilità del Dr. E1 in ordine ai fatti oggetto dell'incolpazione di cui in narrativa, ed ha, consequenzialmente, irrogato allo stesso la sanzione della perdita di anzianità per sei mesi, rilevando risultare comprovato dal materiale istruttorio acquisito che l'attuale ricorrente, "avvalendosi della sua qualità di magistrato e di una certa sua notorietà nell'ambiente per aver esercitato in LOCALITA1 le funzioni di Pretore, ha ingaggiato una sorta di battaglia personale contro un intero corpo insegnante e contro il preside dell'istituto Fermi di LOCALITA1, al fine di imporre il proprio punto di vista secondo cui il proprio figlio andava promosso con la media dell'otto anziché del sette, e ciò per supposte ragioni di giustizia distributiva e retributiva scaturenti dalla constatazione che a taluni alunni della medesima classe, i quali presentavano insufficienze in talune materie, erano stati alzati i voti, mentre non altrettanto era stato fatto nei confronti del di lui figlio"; che "espressioni emblematiche di questa condotta sono (state) le ripetute e minacciose istanze di rilascio di atti avanzate all'indomani dello scrutinio, istanze che il Dr. E1 sapeva essere tutte non immediatamente accoglibili in quanto ricadenti in un arco di tempo antecedente alla pubblicazione dei risultati, l'inserimento (nelle istanze) di formule di contenuto seppure indirettamente intimidatorio, quale ad esempio l'avvertenza che gli atti dovuti per motivi di giustizia vanno evasi a vista, con l'ulteriore precisazione che il ritardo è sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 328 c.p., la richiesta di intervento della polizia nel presupposto, del tutto infondato, che il corpo insegnante e il preside fossero in atto impegnati nella commissione di imbrogli ... che andavano immediatamente accertati e repressi". Il giudice disciplinare ha puntualizzato aver il Dr. E1 tenuto il comportamento considerato profittando della sua qualità di magistrato, che gli aveva consentito di avvalersi nella sua intrapresa dell'ausilio della polizia, e di un ufficiale di polizia con il quale intratteneva "buoni rapporti"; essere stato percepito l'operato del predetto (che aveva dato luogo anche ad una ingiustificata, clamorosa irruzione delle forze dell'ordine in una scuola pubblica) come un atto di arroganza ed un abuso commessi da un magistrato con strumentalizzazione del proprio peculiare status;
avere, quindi, il comportamento dell'incolpato compromesso gravemente il prestigio suo e, di riflesso, dell'ordine giudiziario;
che pertanto la gravità dell'illecito, estrinsecatosi nelle "plurime condotte descritte nel capo di incolpazione", legittimava l'irrogazione della sanzione come sopra inflitta.
Il Dr. E1, con il terzo, ed ultimo, mezzo di ricorso, assume evidenziarsi nella pronuncia in tal guisa resa dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 475 c.p.p. 1930 ed all'art. 133 cod. pen., (nonché) nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia", formulando una serie di censure, in prosieguo analiticamente esaminate, che si rivelano tutte inconferenti, inconsistenti e infondate.
A)- Il ricorrente lamenta, innanzi tutto, che ingiustificatamente e indimostratamente il giudice disciplinare gli avrebbe attribuito il fatto, neppure contestatogli nel capo di incolpazione, di aver esercitato, per telefono, pressioni sul preside della scuola frequentata dal figlio per indurlo a favorire il ragazzo in sede di consiglio di classe.
La deduzione è inconferente, perché la più sopra operata ricostruzione della ratio decidendi della sentenza impugnata evidenzia che il fatto considerato, comunque risultante dal capo di imputazione, non è stato dichiarato incluso fra le componenti del comportamento disciplinarmente illecito posto in essere dal Dr. E1.
B)- Quest'ultimo adduce, poi, che "la sentenza (censurata) difetta del tutto di motivazione con riguardo alla contestata circostanza" che "avuta (egli) risposta che per il rilascio della copia di detto verbale (di scrutinio) avrebbe dovuto attendere la pubblicazione dello scrutinio chiedeva l'intervento della polizia", non "spiega(ndo) (la sentenza medesima) come e da chi tale circostanza, che secondo la prospettazione accusatoria sarebbe stata la causale dell'azione" incriminata "sia stata appresa" da esso deducente.
La lagnanza è inconsistente perché censura un profilo della motivazione della sentenza impugnata privo di ogni reale valenza decisoria: la pronuncia criticata, di vero, giusta quanto più sopra posto in risalto, sulla base di una ratio decidendi sufficiente e non contraddittoria, ha individuato la causale della riscontrata condotta disciplinarmente illecita del ricorrente nell'intento, perseguito con protervia ed arroganza non comuni, di ottenere per il proprio figlio una valutazione scolastica ottimale, e, con riferimento al tema considerato, si appalesano del tutto irrilevanti le considerazioni svolte per indicare le fonti di informazione utilizzate dal ricorrente medesimo per attingere le notizie che gli servirono per dar corso alla sua, certo non commendevole, intrapresa. C)- Il Dr. E1 denuncia, ancora, la riscontrabilità nella decisione impugnata di una, pretesa, "assoluta mancanza di motivazione ... con riguardo al nesso di causalità fra la (sua) ... richiesta di intervento della polizia e il ... clamore suscitato dalla vicenda" conseguitane.
La doglianza non ha fondamento.
Il giudice disciplinare, infatti, ha congruamente e adeguatamente motivato sul tema considerato, mettendo in evidenza che l'attuale ricorrente, per motivi (patentemente futili) privi di base reale, provocò una clamorosa irruzione di un vice-questore e di un numero imprecisato di poliziotti in una scuola, determinando una del tutto ingiustificata turbativa delle attività istituzionali che nella stessa erano in corso e provocando l'insorgenza di una situazione ben suscettibile di avere, come in effetti ebbe, una vastissima risonanza nell'ambiente in cui la vicenda in discorso si verificò.
Il Dr. E1, da ultimo, lamenta essere carente nella sentenza impugnata una adeguata motivazione in ordine alla determinazione della sanzione inflittagli, e risultare erronea la declaratoria correlante tale sanzione al rilievo della pluralità delle condotte illecite che sarebbero state da lui poste in essere.
La censura è destituita di fondamento.
La decisione contestata dà sufficientemente e non contraddittoriamente conto delle ragioni che stanno alla base della statuizione adottata al considerato riguardo richiamando il notevole disvalore, sotto il profilo disciplinare, del fatto commesso dall'odierno ricorrente, e rilevando essersi tale fatto articolato in una serie progressiva di azioni diverse pur se convergenti in un episodio sostanzialmente unitario e, come tale, rivelatore di una condotta del tutto incompatibile con quella compostezza che, pur nell'esercizio di un (asserito) diritto, è inseparabile dalla deontologia del magistrato.
5)- Conclusivamente, il ricorso, nell'acclarata inaccoglibilità dei motivi che lo supportano, va rigettato.
6)- Il Ministero di grazia e giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non deve provvedersi su sue spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999