Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1999, n. 252
CASS
Sentenza 23 aprile 1999

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Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, così come quello penale, non soggiace alla regola dell'onere probatorio, e recepisce invece il principio della prevalenza del primato della ricerca della verità su ogni preclusione processuale; in particolare, in esso è applicabile l'art. 469 del codice di procedura penale del 1930 nella fase svolgentesi davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che ha la facoltà di disporre d'ufficio nuove prove dopo l'esaurimento dell'istruttoria dibattimentale e anche all'esito della discussione a questa successiva.

Nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati, poiché trova applicazione, riguardo all'incapacità di testimoniare, l'art. 348, terzo comma del codice di procedura penale del 1930, la sussistenza della qualità di imputato dello stesso reato o di un reato connesso, che comporta il divieto di assunzione come testimone, va verificata in base ai criteri formali e sostanziali dettati dall'art. 78, primo comma, dello stesso codice; deve escludersi quindi il divieto di assumere come testimone nel giudizio disciplinare il soggetto che, prima dell'emanazione nei suoi confronti di un provvedimento di archiviazione, sia stato semplicemente indiziato di reato per fatti connessi con quelli alla base dell'incolpazione del magistrato in sede disciplinare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1999, n. 252
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 252
    Data del deposito : 23 aprile 1999

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