Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2002, n. 6246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6246 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
0 6-246 / 0 2 осœ 72274. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL R. ORTE SUPREM DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N.21323/2000 Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron.18080 Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Ud. 31/01/2002 Dott. Antonino DI BLASI Rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF - ILOR Calamità - SEN TENZA Naturali 1984 - Sospensione sul ricorso proposto da: riscossione- Effetti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro ricollegabili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge Ulteriore beneficio Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura rideterminazione imponibile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE - ricorrente N. 72274 ciferсва
contro
NI UN, residente a [...], non costituito in giudizio;
intimato H 7 avversO la sentenza della Commissione Tributaria 4 24-09-1999, Regionale di Perugia Sez.5 n.220/5/99 del 6 0 depositata il 28-10-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 31-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ha concluso per il rigetto del IO DI ' in applicazione ricorso, per manifesta infondatezza dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor FL BR, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, dichiarazione dei redditi dell'anno n.363, nella successivo dall'imponibile 1'ammontare detraeva dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la dellafalsa applicazione degli artt. 28, violazione e legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 - prevede che le somme relative a febbraio 1986, n.46 ствии pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da sismici, non concorrono alla formazione eventi dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR", Secondo il consolidato orientamento di questa Corte tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 considerata comefebbraio 1999, n.28, deve essere introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti 10237/2001; 8659/2001; sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per giurisprudenziale, il discostarsi da tale indirizzo ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2002. Il Presidente Dott. Giulio Graziadei Il Consigliere- Relatore - Estensore Dott. r DEPOSITATO INCH B 2. MAG. 2002.Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C A Osvaldo Ascanio