Sentenza 29 maggio 2015
Massime • 1
La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9 bis, C.d.S. può essere disposta, non solo in caso di violazione degli obblighi connessi in senso stretto allo svolgimento del lavoro, ma anche per quei comportamenti colpevoli dell'agente, che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l'ente pubblico. (Fattispecie nella quale l'arresto in flagranza di reato aveva determinato la materiale impossibilità di prosecuzione del lavoro di pubblica utilità e il conseguente ripristino della pena sostituita).
Commentario • 1
- 1. Indicare ente per lavori di pubblica utilità spetta al gudice (Cass. 46555/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 luglio 2018
Un volta operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria, e non del condannato, promuovere l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata: pertanto, il fatto che il condannato non comunichi all'ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva irrogata nei suoi confronti non legittima il ripristino della pena principale. L'imputato non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, la cui individuazione speta solamente al giudice. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2015, n. 34234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34234 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 29/05/2015
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - N. 1582
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 26070/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER PO N. IL 10/09/1991;
avverso l'ordinanza n. 5184/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del 31/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11.3.2013 il Tribunale di Bergamo dichiarava RA IA colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commi 2 sexies, 3 e 4, condannandolo alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2.400 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso il Comune di Lovere.
Con nota del 14.10.2013 il Comune di Lovere comunicava l'avvenuta sospensione della misura e l'impossibilità della sua prosecuzione in quanto RA IA in data 27.9.2013 era stato arrestato dai Carabinieri di Lovere in flagranza dei reati di tentato estorsione e detenzione di stupefacenti al fine di spaccio.
Con ordinanza del 31.3.2014 il Tribunale di Bergamo, a norma dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, revocava la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con ripristino di quella sostituita. Avverso l'ordinanza il difensore proponeva ricorso per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis: il Tribunale si è limitato a fare riferimento a quanto dichiarato dal Comune di Lovere e quanto accaduto durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, senza accertare l'avvenuto inadempimento da parte di RA agli obblighi imposti dall'esecuzione della pena del lavoro di pubblica utilità; estraneità della vicenda per cui RA è stato tratto in arresto rispetto al rapporto di lavoro in essere con il Comune di Lovere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 9 bis prevede che il giudice procedente (o il giudice dell'esecuzione) disponga la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con ripristino della pena sostituita, "in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità". La nozione di violazione degli obblighi non è limitata all'inadempimento in senso stretto dell'obbligo di prestazione dell'attività non retribuita, quale può essere la mancata presentazione sul luogo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità o la grave negligenza nello prestazione dell'attività, ma comprende anche quei comportamenti colpevoli dell'agente che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l'ente pubblico. Tra i comportamenti inadempienti deve essere annoverata la condotta, di rilevanza penale, attuata dal soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità, che, avendone determinato l'arresto in flagranza ed il successivo stato di detenzione, ha reso materialmente impossibile la prosecuzione della prestazione a favore della collettività. Tale è la situazione accertata dal giudice di merito nel caso in esame, atteso che, nelle spontanee dichiarazioni rese in udienza, il ricorrente aveva confermato di non aver potuto proseguire il lavoro di pubblica utilità essendo stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato;
dal certificato del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in atti risultava che il ricorrente era stato associato alla Casa circondariale di Bergamo in data 27.9.2013 ed aveva proseguito la detenzione in regime di arresti domiciliari a decorrere dal 30.9.2013. Ne consegue che il giudice di merito ha legittimamente ritenuto che l'interruzione della prestazione del lavoro di pubblica utilità, determinata dal comportamento colpevole dell'interessato tratto in arresto in flagranza di gravi reati, costituisce violazione dell'obbligo comportamentale al quale è tenuto il soggetto che sta eseguendo una pena sostitutiva, integrante la causa di revoca della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità stabilita dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 9 bis.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2015