Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2015, n. 34234
CASS
Sentenza 29 maggio 2015

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Massime1

La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9 bis, C.d.S. può essere disposta, non solo in caso di violazione degli obblighi connessi in senso stretto allo svolgimento del lavoro, ma anche per quei comportamenti colpevoli dell'agente, che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l'ente pubblico. (Fattispecie nella quale l'arresto in flagranza di reato aveva determinato la materiale impossibilità di prosecuzione del lavoro di pubblica utilità e il conseguente ripristino della pena sostituita).

Commentario1

  • 1Indicare ente per lavori di pubblica utilità spetta al gudice (Cass. 46555/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 luglio 2018

    Un volta operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria, e non del condannato, promuovere l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata: pertanto, il fatto che il condannato non comunichi all'ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva irrogata nei suoi confronti non legittima il ripristino della pena principale. L'imputato non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, la cui individuazione speta solamente al giudice. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2015, n. 34234
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34234
Data del deposito : 29 maggio 2015

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