Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 cod. pen., quando la violenza o la minaccia realizzata dall'agente nei confronti del pubblico ufficiale è usata durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2013, n. 51030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51030 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 05/12/2013
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1872
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 25424/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC NO N. IL 20/11/1958;
avverso la sentenza n. 14/2012 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 19/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19.4.2012 la Corte di Appello di Campobasso - a seguito di gravame interposto dall'imputato IC AR avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Campobasso il 19.4.2011 - ha confermato detta sentenza con la quale il predetto imputato era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 81 c.p., commi 1 e 2, artt. 336 e 337 c.p. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del difensore deducendo con unico ed articolato motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 336 e 337 c.p. ed illogicità della motivazione - da un lato - non potendosi attribuire all'imputato il reato di cui all'art. 337 c.p. atteso che l'eventuale minaccia o violenza attribuitagli precederebbe il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale - dall'altro - sussistendo l'esimente di cui al D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4 in ragione dell'assenza di qualsivoglia giustificazione della visita presso l'azienda del prevenuto da parte dei pp.uu..
3. Il ricorso è inammissibile.
4. La prima deduzione è manifestamente infondata.
5. In tema di rapporti tra le ipotesi delittuose previste dagli artt. 336 e 337 c.p. allorquando la violenza o la minaccia realizzata dall'agente nei confronti del pubblico ufficiale è usata durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 c.p. allorquando la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione (Sez. 6, Sentenza n. 24623 del 15/04/2003 Rv. 225491 Imputato: Bellissimo).
6. Nella specie, in entrambi gli episodi, la condotta violenta e minacciosa dell'imputato si è estrinsecata mentre i pp.uu. erano sul posto per verificare gli abusi edilizi compiuti dallo stesso imputato, cosicché correttamente essi vanno inquadrati nell'ambito della fattispecie ex art. 337 c.p.. 7. La seconda è inammissibile in quanto mera riproposizione dell'unico motivo sottoposto al giudice di merito che - con motivazione logica e priva di vizi giuridici - ha escluso la ricorrenza della scriminante invocata dalla difesa ritenendo che l'imputato aggredì i pp.uu. legittimati al commento delle verifiche e per il solo fatto che costoro avessero chiesto di accedere alla azienda.
8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2013