Sentenza 5 dicembre 2003
Massime • 1
Quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale, al fine di opporglisi mentre compie un atto dell'ufficio, eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali in danno dell'interessato, si determina un concorso tra il delitto di resistenza e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato mezzo e reato fine siano integrati dalla stessa condotta materiale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2003, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/12/2003
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1635
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 15656/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AN, nato in [...] il [...];
contro la sentenza pronunciata, il 30 gennaio 2003, dalla Corte d'appello di Torino. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Torino, con sentenza 30 gennaio 2003, confermò la decisione 7 ottobre 1998 del Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva dichiarato LL AN, responsabile del delitto di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La Corte territoriale, disattese le censure dell' appellante circa la non sussistenza del fatto e la mancata dichiarazione di non doversi procedere in ordine all'ulteriore reato di lesioni, ha ritenuto che le deposizioni delle persone offese fornissero un quadro probatorio esauriente per affermare la responsabilità di LL, oltre che per il delitto di resistenza, anche per quello di lesioni commesso nel corso dell'aggressione. Il certificato medico prodotto nel corso del giudizio di primo grado non avrebbe consentito di precisare alcunché rispetto a quanto rilevato nella sentenza del Tribunale alla quale si faceva espresso rinvio.
Propone ricorso LL AN e deduce:
che erroneamente sarebbe stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., nonostante l'insussistenza del concorso formale del delitto di resistenza con quello di lesioni che dovrebbe ricorrere soltanto nel caso in cui gli atti di violenza siano stati posti in essere al fine di resistere al pubblico ufficiale, mentre l'atto aggressivo ascritto a LL sarebbe stato commesso dopo che egli avrebbe profferito minacce nei confronti dei pubblici ufficiali;
che l'insussistenza dell'aggravante in parola avrebbe fatto venire meno la procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni e, pertanto, per esso avrebbe dovuto dichiarasi non doversi procedere per mancanza di querela;
che il certificato medico prodotto in primo grado fornirebbe la prova che non vi sarebbero state lesioni, bensì soltanto delle percosse;
che sarebbe del tutto carente e, comunque, illogica la motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di resistenza e di lesione, in quanto il giudice d'appello si sarebbe limitato a richiamare le dichiarazioni delle persone offese.
In tal modo riassunti, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., i termini delle questioni poste, va:
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso è inammissibile, oltre che per essere volto ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito, anche perché manifestamente infondato.
La Corte di merito, nel confermare e fare propria l'articolata ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza del Tribunale, ha correttamente argomentato, sebbene in termini sintetici, sulle censure articolate nei motivi d'appello, fornendo un proprio adeguato apprezzamento in ordine alla dedotta inattendibilità delle deposizioni delle persone.
Il ricorrente ripropone la sua versione dei fatti - sulla quale si era già espresso il Tribunale, le cui coerenti ed esaustive proposizioni giustificative erano fatte proprie dalla Corte di merito - mediante una inammissibile sollecitazione ad una rilettura degli atti processuali.
La sentenza di appello fa proprio, dunque, il giudizio di attendibilità espresso dal Tribunale sulla deposizione delle persone offese dal reato e le censure proposte dal ricorrente rende non percepibili i punti di incoerenza e manifesta illogicità della motivazione.
Manifestamente infondato è il difetto di motivazione in punto di complessiva valutazione del quadro probatorio, là dove la Corte d'appello abbia fatto propria la ricostruzione accurata e puntuale della vicenda operata dal giudice di primo grado.
Come noto, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 3, 14 febbraio 1994, Scanzi, rv. 197497). Il giudice di appello non ha l'obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti purché dimostri, anche succintamente, di aver tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento. La sentenza di primo grado - riprodotta nei punti significativi nella decisione impugnata - ricostruisce i fatti attraverso una complessiva e coerente valutazione del racconto reso dall'agente della polizia di Stato Lorenzo CO e dagli agenti della guardia di finanza Salvatore Genovese e Giacomo Pansitta. Il loro intervento fu richiesto da tale Cristian Delle Cave, addetto alla sicurezza di una discoteca, per evitare che LL, accompagnato da altra persona, entrasse nel locale impugnando un coltello. Nonostante avessero mostrato la tessera di riconoscimento per rendere nota la loro qualifica, LL ed il suo compagno profferirono insulti e minacce nei loro confronti e, poi, "..CO si avvicinava al LL, quando questi gli sferrava un pugno in faccia...e mentre l'agente stava cadendo, l'imputato lo agguantava da dietro per il collo...". Nella sentenza di primo grado si rileva che il quadro probatorio forniva la prova incontrovertibile della resistenza opposta da LL e delle lesioni da costui cagionate all'agente CO. Le modeste contusioni al viso ed alla schiena risultavano dal referto medico poco dopo l'accaduto e "..l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2, richiamato dall' art. 576, n. 1, c.p. deriva dalla circostanza che le stesse furono infette dal LL per resistere all'agente..". Il giudizio espresso, sotto il profilo logico e giuridico, è del tutto corretto e rende manifestamente infondate le censure dedotte. Non è da revocare in dubbio che sia applicabile l'aggravante del nesso teleologico di cui allo art. 61, n. 2, c.p. al reato di lesioni commesso per resistere al compimento di un atto del pubblico ufficiale. Invero, la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 c.p. configurabile, oltre che dalla diversità di condotte, anche se il reato mezzo e il reato fine scaturiscono da un'unica condotta criminosa.
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse e non già quegli atti, che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. In questa ultima ipotesi, l'ulteriore delitto di lesione, stante il suo carattere autonomo, concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, con l'effetto che, se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha prodotto consapevolmente le lesioni, non sia fine a sè stesso, ma venga posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per la sussistenza dell'aggravante della connessione teleologica (Sez. 1, 14 gennaio 1997, Laassal Abdellatif, rv. 206922). Una patologia contusiva configura un atto lesivo, per la semplice ragione di richiedere un tempo, seppur minimo, per riottenere la completa guarigione, come riportato nel referto ospedaliero. Correttamente, dunque, è stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante in parola e la procedibilità d'ufficio per l'ulteriore delitto di lesioni.
Il ricorso è, dunque, inammissibile e l'imputato, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche al versamento di una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1000, alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a versare alla casa delle ammende la somma di Euro 1000, 00.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004