Sentenza 1 dicembre 2000
Massime • 1
La consulenza disposta dal pubblico ministero su un campione di materiale vegetale proveniente da una piantagione di canapa indiana selezionato nell'ambito degli accertamenti urgenti compiuti dalla polizia giudiziaria, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tale campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e può pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2000, n. 5808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5808 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI RINO - Presidente - del 01/12/2000
1. Dott. BOGNANNI SA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO - Consigliere - N. 2156
3. Dott. GALBIATI RUGGERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA - Consigliere - N. 023288/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) BI SA N. IL 11/10/1955
2) ID RI CE N. IL 07/01/1959
avverso SENTENZA del 16/02/1999 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
IB SA e CO RI TT ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Reggo Calabria con la quale è stata confermata la condanna a tre anni e quindici giorni di reclusione e lire trenta milioni di multa il primo e un anno, quattro mesi di reclusione e lire dieci milioni di multa la seconda, per la coltivazione di 40,00 piante di canapa indiana. Propongono i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 516, 520, 522 cpp per omessa contestazione agli imputati (quanto alla CO,
contumace, nella forma della omessa notifica del verbale) dell'imputazione come modificata al dibattimento, nel senso cioè che le piantine coltivate risultavano 4000 anziché 4120, e la dose media giornaliera 7920 e non 7960; 2) inutilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero ex art. 359 cpp, che avrebbe dovuto essere disposta nelle forme di cui all'art. 360 cpp avendo ad oggetto piante soggette a deterioramento e quindi modificabili, e dell'esame del consulente tecnico assunto al dibattimento e violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
3) nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di immutabilità del giudice;
4)nullità della medesima sentenza per quanto attiene la determinazione della pena nei confronti del IB nei limiti in cui si è tenuto conto della recidiva infraquinquennale che si assume inesistente;
5)carenza di motivazione in relazione alla posizione della CO, la cui responsabilità sarebbe stata ingiustamente affermata sulla base della mera presenza sul posto.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere rigettato, risultando infondati tutti i motivi dedotti.
Quanto al primo, come già correttamente rilevato dalla Corte di Appello, la precisazione della contestazione effettuata in udienza dal pubblico ministero non ha comportato alcuna modifica dell'imputazione che dovesse essere formalmente portata a conoscenza degli imputati, essendosi trattato della semplice specificazione che la contestazione si riferiva ad una quantità inferiore di piante (4000, anziché 4.120) e dunque di un fatto favorevole a gli imputati che nessun pregiudizio potevano ricevere dalla limitazione nel senso anzidetto dell'addebito loro rivolto. Alcuna nullità è pertanto ravvisabile essendo pacifico che "Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette;
e, quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l'imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa" v. Cass. Sez. 6^ 14.1.1999, Catone m.u. 212803). Passando ad esaminare il secondo motivo di ricorso, è opportuno precisare che nel corso delle indagini preliminari veniva effettuato dagli agenti operanti il sequestro ex art. 354 cpp della piantagione di canapa indiana nella quale i due imputati erano stati sorpresi, con estirpazione delle piante ed effettuazione di rilievi fotografici prima e dopo la detta estirpazione. Il materiale vegetativo, previa pesatura e campionatura, veniva distrutto e sui campioni prelevati il pubblico ministero disponeva l'effettuazione di una consulenza tecnica. In relazioni a tali operazioni, i ricorrenti eccepiscono che la consulenza tecnica avrebbe dovuto essere disposta ex art. 360 cpp avendo essa ad oggetto piante suscettibili di deterioramento e quindi modificabili e di conseguenza che l'accertamento condotto ex art. 359 non può valer come prova, essendo stato compiuto senza la partecipazione della difesa.
Il motivo è infondato.
Ritiene innanzitutto il Collegio che in relazione alle piante di canapa indiana in questione non possa parlarsi di accertamento tecnico irripetibile. Ed invero, tali piante sono state compiutamente individuate nella loro consistenza quantitativa attraverso i rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria di cui si è detto sopra, e ne è stata altresì accertata l'efficacia drogante attraverso la menzionata consulenza tecnica effettuata sul campione. Campione che, se pure ovviamente soggetto alla normale evoluzione delle piante vegetative, conserva tuttavia nel tempo le intrinseche caratteristiche (tant'è che per poter estrarre lo stupefacente occorre attendere l'essicatura della pianta) e può pertanto essere sottoposto, ove necessario, a nuovo esame. Correttamente dunque si è proceduto ex art. 359 cpp, disposizione che non richiede l'avviso alla difesa, i cui diritti non risultano in alcun modo violati atteso che - come peraltro già dal Gip osservato nel provvedimento, dalla stessa, difesa richiamato con il presente ricorso, con cui rigettava la questione di nullità della consulenza tecnica già da allora sollevata - il campione selezionato era a disposizione delle parti per ogni ulteriore accertamento, attraverso il quale - e con la nomina di propri consulenti - gli indagati avrebbero potuto esercitare il loro diritto a partecipare alla formazione della prova. Di tale facoltà essi non si sono avvalsi e dunque non possono dolersi del fatto che il Tribunale abbia ritenuto superfluo disporre perizia al dibattimento, rientrando ciò nei suoi poteri discrezionali, e che nel valutare la loro responsabilità il Tribunale prima e la Corte di appello poi abbiano tenuto conto delle dichiarazioni rese in udienza dal consulente del p.m. sentito ex art.501 cpp, desumendo dai dati dal medesimo puntualmente e compiutamente riferiti, elementi di prova (in proposito v. Cass. Sez. 2^ 28.2.1997, Santilli m.u. 207411 secondo cui "In tema di istruttoria dibattimentale, l'art. 501 comma primo cod. proc. pen. riconosce ai consulenti tecnici - di cui le parti abbiano chiesto l'ammissione ed il giudice l'abbia accolta - sostanziale qualità di testimone. Ne consegue che non può essere poi negata a tale giudice la possibilità di desumere elementi di prova e di giudizio dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti, senza l'obbligo di disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, il medesimo giudice ne dimostri la non necessità per essere gli elementi forniti dai consulenti privi di incertezze, scientificamente corretti, basati su argomentazioni logiche e convincenti").
Nemmeno sussiste la dedotta nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di immutabilità del giudice. Ed invero dall'esame degli atti - consentito, trattandosi di questione processuale - risulta che dopo la prima udienza del 4 marzo, all'udienza di mero rinvio del 25 maggio il collegio era cambiato e a quella dell'11 luglio si assunsero i necessari provvedimenti volti ad evitare la rinnovazione del dibattimento;
in particolare risulta (f.98) che le hanno concordemente richiesto "che siano mantenuti nel fascicolo del dibattimento i verbali delle prove già assunte dal precedente collegio e che ne sia data lettura o dichiarata l'utilizzabilità ai sensi dell'art. 511 cpp, rinunziando al nuovo esame delle persone già esaminate" e che il nuovo collegio ha provveduto in conformità. Risultano pertanto prive di ogni fondamento le contestazioni circa la mancanza nel provvedimento anzidetto della data delle udienze nelle quali dette prove erano state assunte (in una sola si era provveduto alla assunzione di testimoni, l'altra essendo stata di mero rinvio) o la asserita mancanza di consenso in ordine alla utilizzabilità della teste De Fusco.
Da ultimo, non può essere preso in esame il motivo attinente la asserita erroneità della pena inflitta al IB in relazione all'aumento per la recidiva, non risultando lo stesso proposto con i motivi di appello, mentre manifestamente infondate si rilevano le contestazioni mosse dalla CO in ordine alla sussistenza della propria responsabilità, in quanto esse sono indebitamente attinenti a valutazioni di merito già compiute da entrambi i giudici ed in particolare dalla Corte di appello in risposta ad analoga contestazione formulata con l'appello, rispetto alla quale il presente ricorso non mostra di tenere specifica considerazione.
P.T.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2001