Sentenza 28 ottobre 2003
Massime • 1
È abnorme perché si colloca al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile se non con l'impugnazione e il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il g.o.t. del tribunale in composizione monocratica dichiari inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata nei suoi confronti personalmente dall'imputato e disponga procedersi oltre, in quanto emette un provvedimento funzionalmente attribuito ad altro giudice (Corte d'appello)e decide, altresì, una questione che lo riguarda direttamente, in violazione del principio generale nemo iudex in causa propria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2003, n. 47829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47829 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Francesco Morelli Presidente
Dott. Giorgio Di Iorio Consigliere
Dott. Mario Fantacchiotti Consigliere
Dott. Secondo Carmenini Consigliere
Dott. Filiberto Pagano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE OR, nato ad [...] il [...];
avverso ordinanza del Tribunale di Avezzano del 22/11/2002;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Carmenini;
Udito il P.G., Dott. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto annullarsi l'impugnata ordinanza, nonché la sentenza pronunciata immediatamente dopo.
OSSERVA
Con ordinanza resa all'udienza del 22/11/2002, il G.O.T. del Tribunale di Avezzano in composizione monocratica ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata nei suoi confronti personalmente dall'imputato GE OR e ha disposto "procedersi oltre".
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'abnormità del provvedimento, in quanto emanato in violazione degli artt. 37 e 40 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Va premesso che il concetto di abnormità dell'atto - vizio che lo rende immediatamente ricorribile per cassazione - non è regolamentato normativamente, ma proviene dalla elaborazione giurisprudenziale.
Esso è stato utilizzato in relazione ad una serie di ipotesi non sempre sussumibili sotto una categoria definibile a priori. In via generale può dirsi che il provvedimento abnorme si caratterizza: o per la singolarità e stranezza del suo contenuto, che lo pongono al di fuori dell'ordinamento processuale (in questo caso viene intaccato il profilo strutturale dell'atto); ovvero per il fatto di esplicarsi, oltre ogni ragionevole limite, al di là dei casi consentiti e delle ipotesi previste, pur essendo, in astratto, manifestazione di un potere legittimo (in questo caso viene stravolto il profilo funzionale, determinando la paralisi del processo e l'impossibilità di proseguirlo).
Nel caso di specie il giudicante ha emesso un provvedimento funzionalmente attribuito ad altro giudice e precisamente alla Corte di Appello, secondo il dettato dell'art. 40 c.p.p.; per altro ha deciso una questione che lo riguardava direttamente, contravvenendo ad una regola generale espressa con il noto brocardo nemo iudex in causa propria.
Queste considerazioni comportano l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello de L'Aquila per quanto di sua competenza;
nessun provvedimento deve essere preso in relazione agli atti eventualmente emessi nell'ulteriore corso del giudizio, estranei al presente thema decidendum.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di Appello de L'Aquila per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 DICEMBRE 2003.