Decreto cautelare 26 marzo 2020
Ordinanza collegiale 27 aprile 2020
Ordinanza cautelare 26 maggio 2023
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00597/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Rosalba Basile, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento,
quanto al ricorso introduttivo,
dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. -OMISSIS-/199-2019 PR, dell’08.11.2019 prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Palermo via -OMISSIS-piano secondo, in catasto al -OMISSIS-, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 13.000,00 ai sensi dell’art. 31, 4-bis DPR 380/2001;
quanto ai motivi aggiunti,
della cartella di pagamento n. -OMISSIS-/7600, notificata al Sig. -OMISSIS- in data 7.02.2023, e della cartella di pagamento n. -OMISSIS-/76001, notificata alla Sig.ra -OMISSIS- in data 7.02.2023, con le quali l’Agenzia delle Entrate, su incarico del Comune di Palermo, ha ingiunto in danno di ciascuno dei ricorrenti, coobbligati in solido, il pagamento della somma di € 17.412,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria anno 2019 con oneri ed interessi, in applicazione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. -OMISSIS-/199-2019 PR, prot. n. -OMISSIS- del 08.11.2019, impugnato con il ricorso principale.
Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare n.-OMISSIS-/2020;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza n.-OMISSIS-/2020 di sospensione del giudizio per la pendenza del processo per querela di falso innanzi il giudice ordinario;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-/2023;
Visto il verbale con cui è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo dell’udienza di smaltimento del 13 maggio 2024, stante la permanenza della causa di sospensione del giudizio;
Vista l’istanza di fissazione di udienza di parte ricorrente del 19 maggio 2025;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-/2025, con cui sono state sollevate d’ufficio le questioni relative all’eventuale estinzione del giudizio ed alla eventuale inammissibilità del ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa FF RA US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 9 gennaio 2020 e depositato il successivo 23 gennaio, parte ricorrente ha impugnato l’atto, in epigrafe meglio indicato, con cui il Comune di Palermo:
- ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile di proprietà dei ricorrenti, sito in Palermo, via -OMISSIS-, piano secondo, identificato in catasto al -OMISSIS-;
- ha disposto la trascrizione del medesimo atto presso l’Agenzia del Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare;
- ha irrogato nei confronti degli odierni ricorrenti la sanzione amministrativa pecuniaria di € 13.000,00, ai sensi dell’art. 31, co. 4- bis d.P.R. 380/2001.
Parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’atto impugnato, per non essere mai stato notificato ai ricorrenti l’ordine demolitorio, l’inottemperanza al quale costituisce il presupposto sia dell’acquisizione dell’immobile al patrimonio che dell’irrogazione della sanzione pecuniaria.
Hanno sostenuto, i signori -OMISSIS-, di non aver mai ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-/113-2017, eseguita dal messo comunale ai sensi dell’art.140 c.p.c. ed hanno sostenuto che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento della raccomandata, spedite a mezzo di società privata, fossero false; hanno pertanto chiesto l’assegnazione di un termine per la proposizione della querela di falso e la sospensione del presente giudizio fino alla definizione dell’incidente di falso.
In data 5 marzo 2020, i ricorrenti hanno depositato agli atti del presente giudizio atto di citazione per querela di falso, proposto innanzi al Tribunale Civile di Palermo.
Con ordinanza n.-OMISSIS-/2020, il presente giudizio è stato sospeso, ai sensi degli articoli 77 e 79 c.p.a., fino alla definizione della controversia avente ad oggetto la menzionata querela di falso.
Successivamente, con motivi aggiunti notificati il 3 aprile 2023 e depositati il successivo 7 aprile, i ricorrenti hanno impugnato la cartella di pagamento n. -OMISSIS-/7600, notificata al sig. -OMISSIS- in data 7 febbraio 2023 e la cartella di pagamento n. -OMISSIS-/76001, notificata nella stessa data alla sig.ra -OMISSIS-, con le quali l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, su incarico del Comune di Palermo, ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 17.412,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, con oneri ed interessi.
Avverso tali atti è stata dedotta illegittimità derivata, trattandosi di atti consequenziali al provvedimento di irrogazione di sanzione pecuniaria impugnato con il ricorso introduttivo.
Con ordinanza del 26 maggio 2023, n. -OMISSIS-, la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata respinta.
Su richiesta di parte ricorrente – che ha documentato la pendenza del giudizio di falso proposto innanzi al Tribunale civile di Palermo – all’udienza straordinaria del 13 maggio 2024, la causa è stata cancellata dal ruolo di udienza.
Con istanza del 19 maggio 2025, i ricorrenti hanno chiesto la fissazione dell’udienza di merito e, in data 27 maggio 2025, hanno prodotto agli atti del presente giudizio la sentenza del Tribunale civile di Palermo n. -OMISSIS-/2024, con cui è stato definito il giudizio di falso.
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Con ordinanza del 22 dicembre 2025, n. -OMISSIS-, questo Tribunale, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., ha sollevato d’ufficio le questioni relative alla eventuale intervenuta estinzione del giudizio, per mancata tempestiva riassunzione a seguito della sospensione ed alla eventuale inammissibilità del ricorso, in ragione della mancata impugnazione dell’ingiunzione a demolire n.-OMISSIS-/113-2017 PR, menzionata nell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n.-OMISSIS-/199- 2019PR; con lo stesso provvedimento, alle parti sono stati assegnati dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza, per presentare memorie vertenti sulle sole questioni indicate in parte motiva.
Nel termine assegnato, decorso il 2 gennaio 2026, non è stata depositata alcuna memoria.
Solo in data 5 febbraio 2026, il Comune di Palermo ha depositato una relazione interna (sottoscritta dal Responsabile dell’Area urbanistica e diretta all’Avvocatura comunale), inerente i fatti di causa, di cui, all’evidenza, non può tenersi conto ai fini della decisione.
Premesse tali circostanze, il collegio ritiene di dover dichiarare il giudizio estinto, in ragione di quanto previsto dall’art. 78 c.p.a. ( Deposito della sentenza resa sulla querela di falso ), per il quale:
“Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria.
Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato” .
La sentenza del Tribunale civile di Palermo n. -OMISSIS-/2024, che ha definito il giudizio di falso proposto dagli odierni ricorrenti, risulta essere stata infatti pubblicata il 13 giugno 2024, con conseguente passaggio in giudicato della medesima (al più tardi) nel termine di sei mesi decorrenti da tale data (art. 327, co. 1 c.p.c.): nessuna prova è stata offerta in giudizio – né alcuna deduzione, comunque, è stata a tal proposito resa – della proposizione di un’impugnazione della sentenza in discussione, che è stata prodotta agli atti del presente giudizio in data 27 maggio 2025, quindi oltre il termine previsto dall’art. 78, co. 2 c.p.a. di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.
A ciò va aggiunto che, ai sensi dell’art. 80, co. 1 c.p.a., “in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione” ; nel caso di specie, l’istanza di fissazione di udienza è stata presentata solo in data 19 maggio 2025.
In conclusione, il giudizio deve dichiararsi estinto.
Stante l’assenza di difese – se non meramente formali – da parte del Comune (anche a seguito della menzionata ordinanza n. -OMISSIS-/25), si ritiene che sussistano sufficienti ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 4 novembre 2025, 13 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
ER LE, Presidente
FF RA US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF RA US | ER LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.