Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9430 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
A E L 9430/0 1 N UBBLICA ITALIANA L O E I D Z 7 1 A 9 NOME DEL POPOL 3 R . T . T S N R I CASSAZIONE A L TE SUPREMA G ' E Oggetto 6 L 9 R L 1 - E A 5 D SEZIONE PRIMA CIVILE - D SANZIONE 3 I S E AMMINISTRATIVA E N T G E N sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G S E E S I E L - Presidente R. G. N. 11516/99 A " Dott. Alfredo ROCCHI Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron.on. 21259 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Ud. 20/04/2001 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IA RAFFAELE;
- intimato avversO la sentenza n. 38/98 della Pretura di FOGGIA, Sezione distaccata di TRINITAPOLI, depositata il 2001 17/04/98; 1079 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI%; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 PI Raffaele, con ricorso 4 novembre 1995, proponeva opposizione, dinanzi al Pretore di Foggia, sezione di Trinitapoli, avverso l'ordinanza n. 1854/95 del Prefetto di Foggia, notificatagli il 5 ottobre 1995, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di lire 402.000, а titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 C.d.S. Deduceva la incompeten- za territoriale degli agenti della polizia municipale, per avere essi operato fuori dal centro abitato;
la di contestazione immediata dell'infrazione; mancanza dell'apparecchiatura di accertamento al di fuori l'uso controllo dei verbalizzanti;
la mancata assistenza del di personale tecnico specializzato. Il Pretore, con sentenza depositata il 17 aprile 1998, dichiarata la contumacia della Prefettura di Fog- gia, perchè non ritualmente costituita, accoglieva l'opposizione. Il Prefetto di Foggia ha proposto ricorso a que- Corte, avversO tale sentenza, con atto notificato sta 2 al PI il 28 maggio 1999, formulando due motivi di gravame. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, dell'art. 182 c.p., nonchè vizi motivazionali. Si deduce in proposito che il Pretore avrebbe er- roneamente dichiarato la contumacia dell'Amministrazione, per mancanza di delega scritta da parte del funzionario delegato dal Prefetto a rappre- sentarlo in giudizio. In materia vigerebbe infatti il principio della libertà di forma e l'art. 182 imponeva al giudice, ove necessario, di invitare la parte a re- golarizzare la costituzione con le opportune produzio- ni. In proposito questa Corte ha affermato che per la costituzione in giudizio del Prefetto la delega al fun- zionario incaricato, pur in assenza di forme particola- ri, deve essere conferita per iscritto (Cass. 15 marzo 2001, n. 3761). Ritiene peraltro questo collegio che l'art. 23, comma 4, della legge n. 689 del 1981, attribuendo la capacità di stare in giudizio, nelle cause di opposi- zione a sanzioni amministrative, all'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione e conseguentemente di 3 avvalersi a tal fine di funzionari a ciò delegati, sen- za che sia necessario il patrocinio di un difensore, abilita a stare in giudizio direttamente l'organo che ha emesso il provvedimento impugnato, in persona del soggetto che è investito della sua titolarità, ovvero di suoi delegati, secondo gli atti amministrativi di investitura, i quali, anche se hanno forma scritta, non equiparabili alla procura di cui all'art. 83 sono c.p.c. Ne consegue che ad essi non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio del delegato - avvenuta nel caso di del Prefetto, la sottoscrizione specie della comparsa di risposta e la sua espressa - dichiarazione di stare in giudizio di tale sua qualità. Ciò in conformità del principio secondo il quale, la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti ineren- ti al loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministra- tivi, che non può essere messa in discussione in giudi- zio sotto alcun aspetto ove, come nel caso di specie, nessuna contestazione sia stata mossa al riguardo. Del resto l'art. 23 della legge n. 689 del 1981, 4 costituisce una particolare applicazione in parte qua, specificazione della normativa generale dell'art. 3 e della legge n. 1611 del 1933, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, con il quale fu dispo- sto che "dinanzi alle Preture ed agli uffici di conci- liazione le Amministrazione dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai pro- pri funzionari, che siano per tali riconosciuti": norma costantemente interpretata da questa Corte nel senso che la qualità di rappresentante in giudizio assunta dal funzionario non deve essere documentata da atti di delega o di mandato (da ultimo Cass. 26 giugno 1999, n. 6647; 5 marzo 1998, n. 2445), essendo sufficiente che il funzionario dichiari la sua qualità. Ne deriva che il primo motivo va accolto e conse- guentemente va ritenuto che il Pretore, in mancanza di contestazioni al riguardo, non poteva dichiarare la contumacia dell'Amministrazione costituitasi a mezzo di funzionario qualificatosi come delegato dal Prefetto. 2 Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 11, comma 3 e 12, comma 1, lett.e) del Co- dice della strada, in relazione all'art. 5, lett. e) della legge n. 65 del 1986; la violazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981; nonchè vizi moti- vazionali. 5 Si deduce al riguardo che il Pretore ha ritenuto viziata l'ordinanza opposta per essere stato l'accertamento compiuto dalla polizia municipale di San Ferdinando di Puglia nel territorio comunale, ma fuori dal centro abitato, senza autorizzazione del Ministero dell'interno, necessaria per lo svolgimento da parte della polizia municipale di servizi di polizia stradale fuori dai centri abitati. Tale statuizione contrasterebbe con la normativa sopra indicata, in forza della quale la competenza del- all'accertamento la polizia municipale relativamente si estenderebbe delle sanzioni amministrative all'intero territorio del Comune di appartenenza, senza che per il suo espletamento fuori dai centri abitati sia necessario alcun provvedimento autorizzatorio del Ministro dell'interno. Il motivo è fondato. Questa Corte (Cass.15 marzo 2001, n. 3761), ha già affermato che l'esercizio delle funzioni di polizia stradale della polizia municipale possono essere eser- citate nell'intero territorio del Comune di appartenen- za, senza distinzione fra centro abitato e residuo ter- ritorio comunale, mentre nessuna norma richiede l'autorizzazione del Ministero dell'interno per svolge- re detto servizio fuori dal centro abitato. 6 In proposito va osservato quanto segue. A norma dell'art. 13, comma 3, della legge n. 689 del 1981 "all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria". L'art. 57 c.p.p. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria “le guardie dei comuni", con competenza "nell'ambito terri- toriale dell'ente di appartenenza”. A norma dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986 (recante la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), il "personale che svolge servizio di poli- zia municipale" ha funzioni di polizia municipale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza" e, in particolare (comma 1, lett. b), funzioni di polizia stradale, in correlazione con quanto stabilito dal CO- dice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al codice della strada del 1959. In base al disposto dell' art. 3 della legge n. 65 del 1986, gli addetti al servizio di polizia munici- pale esercitano le loro funzioni istituzionali "nel territorio di competenza". Questo, a norma dell'art. 4, comma 1, n. 3, deve essere determinato dai regolamenti comunali nel senso che "l'ambito ordinario delle atti- 7 vità sia quello del territorio dell'ente di apparte- nenza". Questa disciplina generale, che identifica l'ambito territoriale di competenza della polizia muni- cipale con il territorio comunale, deve ritenersi ri- chiamata dall'art. 22 del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1992, il quale dispone che "i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appar- tenenti alle amministrazioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse". Quanto alle specifiche disposizioni del codice della strada, l'art. 11, al comma 1, elenca così i servizi di polizia stradale: a) prevenzione e accerta- mento delle violazioni in materia di circolazione stra- dale;
b) rilevazione degli incidenti stradali;
c) pre- disposizione ed esecuzione dei servizi diretti a rego- lare il traffico;
d) scorta per la sicurezza della cir- colazione;
e) tutela e controllo dell'uso della strada. Lo stesso art. 11, al comma 3, dispone che "ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati". 8 Il successivo art. 12, al primo comma demanda l'espletamento dei servizi di polizia stradale, fra gli altri, "ai corpi ed ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza" il quale, CO- me si è detto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65 del 1986 è costituito dall'intero territorio comunale. Il comma 3 dell'art. 11, sopra riportato, che in materia di servizi di polizia stradale li demanda al Ministro dell'interno, con la sola salvezza delle at- tribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abi- tati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di poli- zia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall'ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il co- ordinamento dei servizi. La norma va infatti interpretata in connessione sistematica con l'art. 1 della legge n. 65 del 1986, che in via generale attribuisce ai Comuni le funzioni di polizia locale ed al sindaco o all'assessore da lui delegato la direzione del servizio, cosicchè rivela la sua ratio nel limitare tale funzione direttiva all'espletamento del servizio nei centri abitati, at- tribuendola fuori di essi, ancorchè nel territorio CO- munale, al Ministro dell'interno, al quale spetta in 9 ogni caso la funzione di coordinamento dei servizi. Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della legge n. 689 del 1981 in tema di ac- certamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che tale potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investi- tura, sia all'interno che fuori dai centri abitati. Ne deriva che, una volta stabilito che gli uffi- ciali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell'ambito dell'intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio, debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, ininfluenti su detta compe- tenza. La sentenza deve essere pertanto cassata, con al Tribunale di Foggia, che provvederà anche rinvio sulle spese del giudizio di cassazione e farà applica- 10 zione dei principi sopra enunciati.
P. Q. M.
La Corte di cassazione cassa la sentenza impugnata e accoglie il ricorso, rinvia anche per le spese al Tribunale di Foggia. Così deciso in Roma il 20 aprile 2001, nella camera J ohn Hi lfe di consiglio della prima sezione civile. Il presidente Il Consigliere estensore Alfredo FrancescoFrancesco Felicetti ire Pemind IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria M IL CANCELLIERE E N A L O I L Z E A D R " T 9 7 S . I 1 T 3 G R . E A ' R N L 7 L A 6 D E 9 D 1 E - I 5 T - S N 3 N E E S E S E G " I G A E L - 11