Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6647
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Sentenza 26 giugno 1999

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L'identità organizzativa e funzionale dell'Avvocatura erariale, sia che rappresenti e difenda lo Stato, sia che rappresenti e difenda l'Ente Ferrovie dello Stato a norma dell'art. 24 comma terzo della legge 15 maggio 1985, n. 203, istitutiva dell'ente, comporta che, pur in assenza nella detta disposizione di un espresso richiamo della facoltà di farsi rappresentare innanzi alle Preture e agli uffici di conciliazione (ora uffici del giudice di pace) da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, prevista in generale per le amministrazioni statali dall'art. 3 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), la suddetta facoltà vada riconosciuta - in relazione alla richiamata legge n. 203 - anche all'Ente ferroviario, essendo a tal fine sufficiente che il funzionario che riveste la qualità di rappresentante processuale si faccia riconoscere come tale dal giudice e dalla controparte, esclusa la necessità di un mandato scritto. Nè l'operatività del principio è venuta meno per effetto della trasformazione dell'ente in società per azioni, nei limiti in cui è rimasto efficace lo "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6647
    Data del deposito : 26 giugno 1999

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