Sentenza 26 giugno 1999
Massime • 1
L'identità organizzativa e funzionale dell'Avvocatura erariale, sia che rappresenti e difenda lo Stato, sia che rappresenti e difenda l'Ente Ferrovie dello Stato a norma dell'art. 24 comma terzo della legge 15 maggio 1985, n. 203, istitutiva dell'ente, comporta che, pur in assenza nella detta disposizione di un espresso richiamo della facoltà di farsi rappresentare innanzi alle Preture e agli uffici di conciliazione (ora uffici del giudice di pace) da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, prevista in generale per le amministrazioni statali dall'art. 3 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), la suddetta facoltà vada riconosciuta - in relazione alla richiamata legge n. 203 - anche all'Ente ferroviario, essendo a tal fine sufficiente che il funzionario che riveste la qualità di rappresentante processuale si faccia riconoscere come tale dal giudice e dalla controparte, esclusa la necessità di un mandato scritto. Nè l'operatività del principio è venuta meno per effetto della trasformazione dell'ente in società per azioni, nei limiti in cui è rimasto efficace lo "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6647 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI - in persona del procuratore speciale Dott. FA ER UB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HE RO, CH UN, RC UL, SE TO, RA GO, IN RI, RI VA, OR NO, DI MA, OJ AR, IS RI, IN EMIDIO, RO AL, ID VI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01824/97 proposto da:
HE RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notar AL GIGLIO di TRIESTE rep. 87806 del 05/02/1999;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e da
RC UL, ID VI, RA GO, IN RI, CH UN, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 25, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO VENTURA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
FERROVIE DELLO STATO S.P.A . SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI - in persona del procuratore speciale Dott. FA ER UB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 803/96 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 25/10/96 R-G.N. 66/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/99 dal Consigliere Dott. Giancarlo DIAGOSTINO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, e rigetto nel resto rigetto anche del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 16.11.1989 al Pretore di Trieste RC MA e altri tredici dipendenti delle Ferrovie dello Stato esponevano : che, essendo impiegati in turni rotativi, avevano lavorato per un tempo eccedente il normale orario di lavoro, maturando così il diritto a giornate di riposo compensativo;
che, peraltro, ogni volta che si era verificata coincidenza tra il giorno di riposo compensativo ed una festività infrasettimanale, le Ferrovie non avevano provveduto i riposo compensativo in altra giornata non festiva. Tanto premesso chiedevano che fosse accertato il loro diritto a godere dei riposi compensativi in oggetto anche nel caso di coincidenza degli stessi con giornate festive infrasettimanali, con condanna del datore di lavoro ad erogare il trattamento di cui all'art. 86 dello Stato giuridico del personale ed a risarcire i danni da ciascuno rispettivamente subiti in conseguenza del mancato godimento dei riposi compensativi.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza non definitiva n. 140 dell'8.4.1995, accoglieva le domande nei limiti della prescrizione quinquennale, nominando un consulente tecnico per la quantificazione degli importi dovuti. Detta sentenza veniva notificata alle Ferrovie il 6.6.1995. All'udienza del 16.5.1995 compariva per le Ferrovie dello Stato il funzionario dott. Dalla Venezia, formulando espressa riserva di appello avverso la predetta decisione. Quindi, espletata la consulenza tecnica, il Pretore pronunciava la sentenza definitiva n. 266 del 22.9.1995 quantificando l'importo dovuto a ciascuno dei ricorrenti.
Avverso entrambe le sentenze proponevano appello le Ferrovie dello Stato. I dipendenti si costituivano ed eccepivano in via pregiudiziale la inammissibilità dell'appello perché proposto oltre il termine breve dalla notificazione della sentenza non definitiva. Nel merito chiedevano il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Trieste, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello nel merito, ritenendo peraltro infondata l'eccezione pregiudiziale degli appellati.
Quanto all'eccezione i giudici di appello ritenevano rituale la riserva di appello formulata dalle FF.SS. all'udienza pretorile del 16.5.1995 tramite dichiarazione resa da un proprio funzionario, in quanto, con riguardo ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. 23.1.1993 n. 16, convertito con modifiche dalla legge 24.3.1993 n. 75, l'avvenuta trasformazione dell'Ente Ferrovie dello
Stato in società per azioni non aveva inciso sullo "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato, con conseguente applicabilità anche del disposto dell'art. 3 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611. Nel merito, premesso che la domanda dei dipendenti si riferiva ai riposi compensativi derivanti dalle maggiori prestazioni svolte durante i turni a rotazione (c.d. riposi compensativi RR, secondo la terminologia adottata dalle circolari interne dell'ente), ritenevano fondata la domanda dei dipendenti in quanto l'art. 2 della legge 2.3.1974 n. 77 (sostitutivo dell'art. 4 punto 4 del D.P.R.
9.11.1971 n. 1372 che stabiliva l'opposto principio dell'assorbimento dei riposi settimanali nelle festività infrasettimanali) espressamente prevede che in caso di coincidenza di una festività infrasettimanale con un riposo settimanale fruito secondo il turno al dipendente spetta il compenso per il lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario giornaliero ordinario, ovvero, a richiesta, una giornata di riposo compensativo.
Avverso detta decisione le Ferrovie dello Stato s.p.a. hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. Degli intimati solo sei, meglio specificati in epigrafe, hanno resistito con controricorso ed hanno proposto a loro volta ricorso incidentale sostenuto da un unico motivo. Le Ferrovie hanno proposto controricorso avverso il ricorso incidentale e depositato memoria. Per gli intimati il solo RC MA ha depositato memoria. Motivi della decisione
In via preliminare va disposta la riunione delle impugnazioni a norma dell'art. 335 c.p.c. trattandosi di ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale le Ferrovie, denunciando violazione dell'art. 83 c.p.c., deducono la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per inesistenza della procura alle liti, atteso che il mandato al difensore, privo di qualsiasi riferimento al giudizio per il quale era rilasciato, risulta apposto dai ricorrenti su foglio separato unito al corpo del ricorso con spillette metalliche.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 1 e 4 D.P.R. n. 1372 del 1971, 32 L. n. 34 del 1970, 2 L. n. 77 del 1974, nonché omessa e contraddittoria motivazione, il ricorrente principale sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere riposi compensativi per lavoro prestato in eccedenza (c.d. riposi compensativi RR) quelli che, invece, sono riposi aggiuntivi (c.d. riposi compensativi RC) conseguenti alla strutturazione su cinque giornate dell'orario di lavoro settimanale, per i quali è previsto l'assorbimento in caso di coincidenza con una festività infrasettimanale.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale gli intimati costituiti, denunciando violazione dell'art. 3 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, ripropongono l'eccezione di inammissibilità dell'appello e sostengono che la norma sopra indicata, che attribuisce alle "Amministrazioni dello Stato" il potere di farsi rappresentare da propri funzionari nei giudizi pendenti avanti alle Preture, non possa applicarsi a favore degli enti pubblici economici ovvero delle società per azioni a capitale pubblico.
Il ricorso incidentale, che è opportuno esaminare per primo dato il carattere pregiudiziale della questione proposta, è infondato. Con riferimento alla difesa erariale dell'Ente Ferrovie dello Stato questa stessa Sezione lavoro ha recentemente avuto modo di affermare il seguente principio: "L'identità organizzativa e funzionale dell'Avvocatura erariale sia che rappresenti e difenda lo Stato sia che rappresenti e difenda l'Ente ferroviario a norma dell'art. 24, comma 3 legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente, comporta che, pur in assenza nella detta disposizione di un espresso richiamo della facoltà di farsi rappresentare innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione (questi ultimi ora uffici del giudice di pace) da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, prevista in generale per le amministrazioni statali dall'art. 3 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) la suddetta facoltà vada riconosciuta anche all'Ente ferroviario, essendo a tal fine sufficiente che il funzionario che riveste la qualità di rappresentante processuale si faccia solo riconoscere come tale dal giudice e dalla controparte" (Cass. sez. lav. 5 marzo 1998 n. 2445). Il principio suesposto deve ritenersi operante anche nella fattispecie in esame atteso che, secondo il costante orientamentò giurisprudenziale di questa Corte, con riguardo ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. 23.1.1993 n. 16 (nel testo modificato dalla legge di conversione 24.3.1993 n. 75) l'avvenuta trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni non ha inciso sullo "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato, continuando ad applicarsi quanto disposto dall'art. 24 terzo comma della legge 17.5.1985 n. 210, ancorché limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione (cfr. tra le tante Cass. n. 11515 del 1995, Cass. n. 11016 del 1995, Cass. n. 9249 del 1995). Neppure rileverebbe, come esattamente rimarcato dal Tribunale, l'eventuale mancato rinvenimento in atti di uno specifico mandato al funzionario dott. Dalla Venezia, avendo questa Corte in proposito già affermato che "l'art. 3 del R.D. 30.10.1933 n. 1611 - il quale stabilisce che innanzi alle Preture e agli uffici di conciliazione le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentati dai propri funzionari, che siano per tali riconosciuti - non richiede che il funzionario che si costituisce in giudizio per rappresentare l'Amministrazione di cui fa parte debba esser munito di un formale atto di designazione, preceduto dal parere dell'Avvocatura dello Stato, essendo sufficiente, a tal fine, che il funzionario si faccia riconoscere per tale dal giudice e dalla controparte, in quanto la facoltà di rappresentare in giudizio l'Amministrazione appartiene al funzionario per la sua qualifica derivante dal rapporto organico, e non in virtù di delega e di mandato, mentre il parere dell'Avvocatura dello Stato attiene alla attività interna dell'Amministrazione e non va sottoposto al sindacato del giudice, garante di interessi diversi da quelli dell'amministrazione attiva" (Cass.n. 485 del 1980). Quanto al ricorso principale, certamente infondato è il primo motivo, con il quale si denuncia la inammissibilità del ricorso introduttivo per nullità della procura alle liti in quanto apposta su foglio separato unito al ricorso con punte metalliche, posto che la legge 27.5.1997 n. 141, modificando il terzo comma dell'art. 83 c.p.c., ha stabilito che "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio. separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce" (art.1) e che tale disposizione è stata espressamente dichiarata applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge citata (art. 2).
La doglianza, per altro verso, si rivela anche inammissibile in quanto non formulata dalle Ferrovie nell'atto di appello, ma proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso, con il quale la società ricorrente addebita al Tribunale di aver male interpretato la domanda e di non aver compreso l'oggetto della controversia in quanto la causa sarebbe incentrata non già sul recupero dei riposi compensativi conseguenti a prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, bensì sul recupero dei c.d. riposi aggiuntivi conseguenti alla introduzione della c.d. settimana corta.
Occorre preliminarmente osservare che le nozioni di "riposo compensativo" e di "riposo aggiuntivo" sono ben chiare, oltre che alle parti, anche al Tribunale, avendo i giudici di appello correttamente posto in evidenza che il riposo compensativo (indicato nelle circolari FF.SS. con la sigla RR) è il riposo conseguente a prestazioni eccedenti il normale orario, anche giornaliero, non retribuito come lavoro straordinario ed è diretto a recuperare, nelle prestazioni turnarie di 8 ore, 48 minuti di lavoro effettuati in eccedenza rispetto all'orario giornaliero normale di 7 ore e 12 minuti;
mentre il riposo aggiuntivo (indicato con la sigla RC) è il riposo conseguente alla strutturazione su 5 giorni dell'orario di lavoro settimanale e trova la sua giustificazione nell'adozione della settimana corta.
Orbene, il Tribunale ha posto in rilievo che i ricorrenti "sin dal ricorso introduttivo di primo grado hanno chiaramente fatto riferimento ai riposi compensativi derivanti dalle maggiori prestazioni svolte in turni rotanti (pag. 5 del ricorso dep. il 16.11.1989), riposi necessitati dal fatto che i ricorrenti prestano la loro opera per un tempo eccedente il normale orario" ed ha soggiunto che "la presente controversia non verte, dunque, diversamente da quanto appare opinare parte appellante, sui riposi compensativi RC". La corretta interpretazione della domanda, peraltro, trova conferma negli stessi scritti difensivi dei dipendenti, nei quali si ribadisce che i reali termini della controversia riguardano i riposi compensativi RR e non i riposi compensativi RC (o riposi aggiuntivi).
Al riguardo il Collegio non può che richiamare e ribadire il costante orientamento giurisprudenziale per cui l'interpretazione della domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non suscettibile di impugnazione in sede di legittimita se sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. tra le tante Cass. n. 3782 del 1997, Cass. n. 9314 del 1997, Cass. n. 10337 del 1998). Orbene, le doglianze delle Ferrovie si appuntano tutte sulla pretesa confusione da parte dei giudici di merito tra riposi compensativi RR e riposi compensativi RC, senza peraltro indicare quali sono stati i vizi logici e ricostruttivi che hanno indotto in errore i giudici di merito, e si risolvono così in una inammissibile prospettazione di una nuova qualificazione giuridica degli elementi posti dai lavoratori a base della loro pretesa.
Allo stesso modo le censure relative alla errata interpretazione dell'art. 4 punto 4 del D.P.R.
9.11.1971 n. 1372, come modificato dall'art. 2 della legge 2.3.1974 n. 77, si rivelano prive di rilevanza e decisività in quanto dirette ad escludere l'applicabilità delle norme suddette ai riposi compensativi RC, mentre invece la controversia, così come individuata dai giudici di merito, investe i soli riposi compensativi RR.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso principale deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al rimborso in favore dei resistenti costituiti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese in favore dei resistenti costituiti, che liquida in lire. 32.000, oltre a lire quattromilioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 1999