Sentenza 22 gennaio 2015
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza che dispone ex art. 282-ter cod. proc. pen. il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi ai quali è inibito l'accesso, poichè solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo dell'osservanza delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, evitando l'imposizione all'indagato di una condotta di "non facere" indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa.
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di Anna Mauro LE SEZIONI UNITE SUL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA. Indice: 1. Premessa 2. La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni unite 3. I punti essenziali del contrasto 4. La decisione delle Sezioni unite 1. Premessa Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è una misura cautelare personale di tipo coercitivo istituita dall'art. 9 del d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009 convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Tale misura è finalizzata ad interrompere le condotte persecutorie tenute dall'indagato già prima della verifica processuale e dell'accertamento della sua responsabilità penale e appare …
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Quando il giudice può limitarsi a stabilire l'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa, indicando tale distanza e quando, invece, è tenuto a menzionare i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, rispetto ai quali vige tale divieto? Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 282-ter Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo disponeva nei confronti di una persona, indagata per il reato di maltrattamenti …
Leggi di più… - 3. Divieto di avvicinamento: distanza o luoghi frequentati specifici (Cass. 39005/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 novembre 2021
Il giudice che dispone la misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa può limitarsi ad indicare tale distanza; se dispone, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 29/04/2021) 28-10-2021, n. 39005 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - Dott. TARDIO Angela - Consigliere - Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - Dott. MOGINI …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2015, n. 8333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8333 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 22/01/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 128
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 38817/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.M. , nato il (OM) ;
avverso l'ordinanza in data 29-8-14 del GIP presso il Tribunale di Parma;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Canevelli Paolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il GIP presso il Tribunale di Parma ha applicato a R.M. , quale indagato dei reati di cui agli artt. 572, 582 e 585 c.p., la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da F.M. e il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la predetta persona offesa.
2. - L'avvocato Stefano Del Signore, nell'interesse dell'indagato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 272 e 282 ter c.p. per la indeterminatezza e la genericità della prescrizione imposta, là dove è stato disposto per il R. il divieto di avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa, omettendosi di indicare quali fossero i luoghi specifici ai quali il predetto doveva evitare di avvicinarsi. Ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato impedirebbe all'indagato di frequentare qualsiasi luogo frequentato dalla persona offesa anche saltuariamente, occasionalmente ed eccezionalmente, determinando una soggezione del R. a limitazioni della propria libertà personale di carattere totalmente indefinito e non prevedibile, con violazione delle norme processuali suindicate.
3. - Il ricorso è fondato
Invero, il provvedimento impugnato, nel porre il divieto all'imputato di avvicinarsi "ai luoghi frequentati" dalla persona offesa ha omesso di indicarli in maniera specifica, come invece richiede l'art. 282 ter c.p.p., che prevede che il divieto di avvicinamento si riferisca a "luoghi determinati". La misura prevista dalla norma citata, come pure quella di cui all'art. 282 bis c.p.p., si caratterizza per essere normativamente "temperata" sulla situazione che si vuole tutelare in via cautelare. Il giudice penale è abituato a maneggiare misure cautelari "interamente predeterminate", che generalmente non necessitano di integrazioni prescrittive e quando vi sono, sono di minima entità. Invece, sia la misura di allontanamento dalla casa familiare, che quella del divieto di avvicinamento si caratterizzano perché affidano al giudice della cautela il compito, oltre che di verificare i presupposti applicativi ordinari, di riempire la misura di quelle prescrizioni essenziali per raggiungere l'obiettivo cautelare ovvero per limitare le conseguenze della misura stessa. Così, nel provvedimento di allontanamento dalla casa familiare il giudice penale può prescrivere determinate modalità di visita del soggetto allontanato dalla abitazione coniugale, ad esempio tenendo presenti le esigenze educative dei figli minori;
con il provvedimento di divieto di avvicinamento il giudice deve individuare i luoghi ai quali l'indagato non può avvicinarsi e in presenza di ulteriori esigenze di tutela può prescrivere di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dai parenti della persona offesa e addirittura indicare la distanza che l'indagato deve tenere da tali luoghi o da tali persone;
inoltre, spetta al giudice vietare che può imporre specifiche limitazioni esigenze abitative, il giudice prescrive le modalità e consentono. Ne consegue che l'indagato comunichi con la vittima, indicando i mezzi vietati;
in entrambi i casi, qualora la frequentazione dei luoghi sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le modalità e può imporre specifiche limitazioni.
È evidente che l'efficacia di queste misure, funzionali ed evitare il pericolo della reiterazione delle condotte illecite, è subordinata a come il giudice le riempie di contenuti attraverso le prescrizioni che le norme gli consentono. Ne consegue che per le misure in questione appare necessaria la completa comprensione delle dinamiche che sono alla base dell'illecito, nel senso che il giudice deve modellare la misura in relazione alla situazione di fatto. Ciò comporta che il Pubblico Ministero nella sua richiesta (e ancor prima la polizia giudiziaria) dovrà rappresentare al giudice, oltre agli elementi essenziali per l'applicazione della misura, anche aspetti apparentemente di contorno, che invece possono assumere una importanza fondamentale ai fini dei provvedimenti di allontanamento o di divieto di avvicinamento, che possono risultare utili per dare il migliore contenuto al provvedimento cautelare.
Così, nella misura cautelare di cui all'art. 282 ter c.p.p., assumono un particolare rilievo le informazioni circa i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi parenti, proprio in quanto funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare attraverso l'allontanamento dell'autore del reato, che dovrebbe servire ad evitare il ripetersi di episodi delittuosi ai danni della persona offesa. Ma nell'ambito dei luoghi abitualmente frequentati la norma pretende che vengano individuati "luoghi determinati", perché solo in questo modo il provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente non solo l'esecuzione, ma anche il controllo che tali prescrizioni siano osservate. D'altra parte, la completezza e la specificità del provvedimento costituisce una garanzia per un giusto contemperamento tra le esigenze di sicurezza, incentrate sulla tutela della vittima, e il minor sacrificio della libertà di movimento della persona sottoposta ad indagini.
In altri termini, deve ritenersi che con il provvedimento ex art. 282 ter c.p.p., il giudice debba necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare, come quella oggetto di esame, che si limiti a fare riferimento genericamente "ai luoghi frequentati" dalla vittima. Così concepito il provvedimento, oltre a non rispettare il contenuto legale, appare strutturato in maniera del tutto generica, imponendo una condotta di non facere indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finisce per essere di fatto rimessa alla persona offesa.
Peraltro, la genericità del provvedimento rivela altresì caratteri di eccessiva gravosità e di sostanziale inseseguibilità. Si tratta di carenze contenutistiche che incidono sulla validità stessa del provvedimento genetico in parte qua. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte relativa al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con trasmissione degli atti al Tribunale di Parma per nuova statuizione sul punto;
in cui si darà applicazione ai principi sopra enunciati (v. sez. 6, sentenza n. 26819 del 7.4.2011, rv. 250728, C.).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nella parte relativa al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Parma per nuova statuizione sul punto.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2015