Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
Quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto a fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza.
Commentario • 1
- 1. Misure cautelari, pluralità di ordinanze, fatti diversi non connessi, retrodatazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2006, n. 7615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7615 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/02/2006
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 245
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 048213/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT AN, N. IL 22/03/1959;
2) AI IA RC, N. IL 30/04/1961;
avverso ORDINANZA del 12/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI V., che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 12 dicembre 2005, il Tribunale di Genova, sezione per il riesame, confermava il provvedimento del G.I.P. in sede, con il quale era stata rigettata l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase proposta da MO CO e US AN RC.
Il Tribunale riteneva che, pur non potendosi condividere l'assunto del G.I.P. secondo il quale la regola dell'art. 297 c.p.p. sarebbe applicabile solo quando le misure riguardano un unico procedimento nella stessa fase processuale, il periodo di custodia cautelare sofferto nel presente procedimento (un mese e tredici giorni) sommato a quello sofferto nella medesima fase delle indagini preliminari per il diverso reato oggetto di separato procedimento (un mese e tre giorni), risultava vistosamente inferiore al termine massimo di fase delle indagini preliminari per il delitto di rapina. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli indagati, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, al rilievo che il primo provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato disposto il 04/10/2004 in relazione a reati poi ritenuti in continuazione con quelli di cui alla successiva ordinanza cautelare del 26/09/2005 commessi anteriormente all'emissione del primo provvedimento cautelare è già noti al Pubblico Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
Come stabilito da questa Corte di cassazione a sezioni unite (Sent. 22/03 - 10/06/2005 n. 21957) "l'automatismo della retrodatazione spiega la disposizione della seconda parte dell'art. 297 c.p.p., comma 3. I reati che si trovano in rapporto di connessione, se emergono dagli atti delle indagini, formano normalmente oggetto del medesimo procedimento e, quando si tratta della connessione prevista dalla prima parte del comma 3, opera nei loro riguardi automaticamente il meccanismo della retrodatazione. Perciò l'eventuale separazione dei procedimenti non deve avere effetti negativi per l'imputato quando non imposta da ragioni obiettive, ed è per questo motivo che, come stabilisce la seconda parte del comma 3, la disposizione della prima parte non si applica solo rispetto ai fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione. Insomma i reati tra i quali esiste connessione sono destinati ad essere riuniti nello stesso procedimento e la decorrenza delle relative misure cautelari è regolata dalla prima parte dell'art. 297 c.p.p., comma 3, perciò il trattamento non può mutare se per qualche ragione quei reati diventano oggetto di procedimenti diversi, anziché dello stesso procedimento, a meno che la loro riunione sia risultata impossibile perché al momento del rinvio a giudizio non emergevano dagli atti". La giurisprudenza citata nel provvedimento impugnato, secondo la quale il termine di fase non esaurito è utilizzabile per la parte residua in favore del provvedimento emesso per ultimo (Cass. sez. 6^, 30/09/2003 n. 37317), cede a fronte della recente sentenza delle SS.UU. n. 21957/2005 che fa decorrere per tutti il termine dalla prima, applicazione, allorché ricorrano le condizioni di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3. Nel caso si verte nell'ipotesi di cui alla seconda parte del citato comma 3, ma, essendo pacifico che i fatti in relazione ai quali è stata emessa la seconda misura custodiale erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio, vale la regola generale della decorrenza a far data dalla esecuzione della prima, misura. Inaccoglibile è l'interpretazione invocata (e pur fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità citata nell'ordinanza impugnata) al rilievo che ne deriva un'interpretazione estensiva in malam partem delle regole desunte in via di principio dall'art. 303 c.p.p., ma con un risultato che finisce con incidere sul significato della disposizione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, che la Corte Costituzionale, con sentenza 28 marzo 1996 n. 89, ha individuato nell'esigenza di "comprimere entro spazi sicuri i termini di durata massima delle misure custodiali, in perfetta aderenza con quanto previsto dall'art. 13 della Carta fondamentale, u.c." e di impedire "la diluizione dei termini in ragione dell'episodico concatenarsi di più fattispecie cautelari".
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio:, poiché dalla data di esecuzione della prima ordinanza cautelare (2 ottobre 2004) è ormai esaurito il termine massimo di fase. La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia della misura cautelare in atti per entrambi i ricorrenti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006