Sentenza 17 febbraio 2009
Massime • 1
La morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non ancora divenuta irrevocabile, determina la caducazione delle statuizioni civili e ne impedisce la conferma nel successivo grado del giudizio.
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- 1. Diffamazione: giornalista non punibile solo se riporta fedelmente le dichiarazioni a lui rilasciate (Cass. Pen. n. 16959/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista che effettua un'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (Cassazione penale sez. V - 21/11/2019, n. 16959). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più… - 2. Cassazione: l'esposizione del lavoratore all'amianto può configurare l'omicidio colposo a carico del datore di lavoroRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 30 agosto 2012
Il datore di lavoro risponde di omicidio colposo per la morte del lavoratore esposto all'amianto anche se il decesso avviene in tarda età. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33311/2012, con la quale ha ritenuto “ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che taluna delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte infatti costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa che colposa”. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2009, n. 11073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11073 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 17/02/2009
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 717
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 12889/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica;
nel procedimento penale
contro
:
LE AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, sezione 1 penale, in data 21.11.2003;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Davigo Piercamillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Febbraro Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 6.3.1998, il Tribunale di Catania dichiarò LE AN responsabile del reato di usura e lo condannò alla pena di anni 1 di reclusione e L.
6.000.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di giudizio a favore della parte civile.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame e la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 21.11.2003, dichiarò non doversi procedere per morte dell'appellante e confermò le statuizioni civili.
Ricorre per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania deducendo che in caso di declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato non è possibile la conferma delle statuizioni civili della sentenza. Il ricorso è fondato.
In tema di azione civile esercitata nel processo penale, deve ritenersi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione, unitamente al rapporto processuale penale, anche di quello civile inserito nel processo penale: la esistenza e permanenza in vita dell'imputato, difatti, funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico. (Cass. Sez. 4 sent. n. 44663 del 14.10.2005 dep.
7.12.2005 rv 232620. Ha precisato la Corte in tale sentenza che tale conseguenza si determina anche nei confronti del responsabile civile, atteso che la posizione di questo è intimamente connessa e collegata a quella dell'imputato).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla intervenuta conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferiti, statuizioni civili.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2009