Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 2
Per la costituzione in giudizio del Prefetto la delega al funzionario incaricato, pur in assenza di forme particolari, deve essere conferita per iscritto, sia per ragioni processuali in conformità con l'art.83 cod. proc. civ., sia per regolarità amministrativa ex legge 7 agosto 1990, n. 241 (fattispecie: costituzione di funzionario, delegato dal Prefetto, in giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme sulla circolazione stradale).
Ai sensi dell'art. 12 cod. stradale l'espletamento dei servizi di Polizia stradale compete al corpo di Polizia municipale nell'ambito del territorio comunale, anche se fuori dal centro abitato, e, quindi, pur spettando al Ministero dell'interno il coordinamento dei servizi ex art. 11 cod. stradale, nessuna autorizzazione da parte del Prefetto è necessaria per consentire alla Polizia locale l'accertamento delle violazioni nel territorio di sua competenza, non essendovi alcun potere gerarchico dell'Amministrazione centrale nei confronti dei corpi della Polizia municipale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi iscritti ai n.ri 17850 e 20779 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposti
DA
MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA DI FOGGIA, in persona dei legali rappresentanti, per legge rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso questa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- RICORRENTI -
CONTRO
MI LU, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dagli avv. Lorenzo Dilorenzo e UI Frisani di Foggia e con questi domiciliato in Roma, Via Alia n. 11, presso D'ND ZO
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza del Pretore di Foggia, Sez. di Trinitapoli, n. 94, del 17 settembre - 13 ottobre 1997. Udita, all'udienza del 16 gennaio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. Dott. ZO Maccarone, che conclude per il rigetto del primo e l'accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, e l'inammissibilità di quello incidentale.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 13 ottobre 1997, il Pretore di Foggia accoglieva il primo motivo d'opposizione di UI MM all'ordinanza del locale Prefetto, che ingiungeva di pagare L. 402.000, quale sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.) per l'illegittimità del verbale d'accertamento redatto dalla polizia municipale di S. Ferdinando di Puglia, incompetente ex art. 11 C.d.S., avendo operato fuori dal centro abitato, senza autorizzazione del Ministero dell'Interno. La sentenza dichiarava contumace il prefetto, per non avere espressamente delegato il funzionario suo rappresentante e non esaminava gli altri motivi d'opposizione di tardività e infondatezza della contestazione. Per la cassazione di questa sentenza, ricorrono il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia per due motivi e il MM si difende con controricorso e ricorso incidentale di un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi contro la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., rilevandosi che la posizione sostanzialmente unitaria dei ricorrenti rende inutile dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Ministero dell'Interno, per essere legittimato all'azione e al ricorso, ex art.23 L. n. 689 /81, il solo Prefetto di Foggia.
1. Il primo motivo del ricorso principale lamenta violazione degli artt. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e 182 c.p.c. e omesso esame d'un punto decisivo della controversia da parte del pretore, per non avere rilevato che la prima norma non richiede forme particolari per la costituzione in giudizio del prefetto o del delegato di lui e non avere concesso termine per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza, in capo al funzionario delegato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, dato che, pure in assenza di forme particolari, la delega al funzionario dal prefetto deve conferirsi per iscritto, sia sul piano processuale (art. 83, 2^ comma, c.p.c.), che su quello meramente amministrativo (L.7 agosto 1990 n. 241), non rilevando la situazione di fatto nei rapporti processuali tra privati e P.A., alla luce della disciplina dell'art. 23 L. 689/81, per il quale l'Autorità che ha emesso l'ordinanza può
partecipare al giudizio personalmente o avvalendosi di "funzionari appositamente delegati (art. 23, 4^ comma L. 689/81), con conseguente irrilevanza di un generico incarico relativo alle attività di ufficio in sede amministrativa. Il carattere discrezionale dell'invito a regolarizzare la posizione del delegato, di cui all'art. 182 c.p.c., esclude l'esistenza della violazione di tale norma (su cui la recente Cass. 16 febbraio 2000 n. 1711) e il motivo di ricorso, anche per tale profilo, è infondato.
2. Si deduce poi violazione dell'art. 11, 30 comma e 12, 1^ comma, lett. e, del C.d.S. e omessa applicazione degli artt. 5, lett. b, della L. 7 marzo 1986 n. 65, 22 e 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689, pure per omessa e insufficiente motivazione, avendo il pretore ritenuto erroneamente illegittimo il verbale d'accertamento della Polizia municipale di S. Ferdinando di Puglia eseguito fuori dal centro abitato e in territorio comunale senza autorizzazione ministeriale.
Ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., l'espletamento dei servizi di polizia stradale compete al corpo di polizia municipale nell'ambito del territorio comunale e, quindi, pur spettando al Ministero dell'Interno il coordinamento dei servizi ex art. 11 dello stesso codice, alcuna autorizzazione è necessaria per consentire alla polizia locale d'accertare violazioni nel territorio di sua competenza, non essendovi un potere gerarchico dell'Amministrazione centrale da conferire ai corpi di polizia municipale. Il ricorso infine lamenta l'eccesso di potere del pretore che avrebbe svolto un apprezzamento proprio della discrezionalità dell'amministrazione, con il rilievo che la contestazione eseguita sarebbe stata svolta al di fuori del richiamato coordinamento.
2.1. Pur potendo sicuramente il pretore valutare l'eventuale illegittimità dell'atto emesso da organo non competente, la sentenza si fonda su una errata lettura della normativa che (artt. 11 e 12 C.d.S.), ad avviso del pretore, distinguerebbe l'autorità che "provvede" ai servizi di polizia stradale che è il Ministero dell'Interno, "salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati" da quelle addette all'espletamento di detti servizi, cioè la Polstrada e le polizie municipali "nell'ambito del territorio di competenza", nel quale attribuzioni dirette di esse non esisterebbero al di fuori dei centri abitati.
Sembra chiaro che mentre le "attribuzioni" sono riferite ai "comuni" con evidente riferimento ai programmi e ai piani degli enti locali per la viabilità e la circolazione, lo svolgimento dei servizi di polizia di cui alla legge compete alla polizia municipale in tutto il territorio comunale.
L'esercizio delle funzioni di polizia stradale dalla polizia municipale "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza", senza distinzione tra centro abitato e residuo territorio comunale, è confermata dall'art. 5 della L. 65 del 1986 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e in nessuna norma è prevista l'esigenza dell'autorizzazione del Ministero dell'Interno per lo svolgimento dei detti servizi, come requisito di legittimità della contestazione.
Il motivo di ricorso è quindi fondato, ben potendo la polizia municipale accertare violazioni del C.d.S. al di fuori del centro abitato e nel territorio comunale. L'accoglimento del motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Foggia, per l'esame degli altri motivi di opposizione e la disciplina delle spese anche della fase di cassazione, con assorbimento del ricorso incidentale, relativo alla misura della liquidazione delle spese in sede di giudizio di merito al di sotto dei minimi tabellari.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo;
dichiara assorbito l'incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001