Sentenza 6 ottobre 1999
Massime • 1
La confisca può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna dell'imputato, qualora sia facoltativa, ovvero dal giudice dell'esecuzione, qualora sia obbligatoria per legge. (Fattispecie relativa alla confisca, disposta in sede esecutiva sul rilievo che si trattava di prodotto del reato, di una costruzione sequestrata nel corso di procedimento penale per peculato conclusosi con sentenza di condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1999, n. 5409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5409 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 6.10.1999
1. Dott. Bruno ROSSI Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 5409
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto RD " N. 5500/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DO IO, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Enna, in data 10.7.1993;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI;
letta la requisitoria P.G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale - quale giudice dell'esecuzione - disponeva la confisca dell'immobile sequestrato nel corso del procedimento penale a carico dell'ND, conclusosi con sentenza di condanna per il delitto di peculato.
Osservava il Tribunale che l'immobile - costruito con fondi pubblici su un terreno acquistato a nome dell'ND e acquisito al suo patrimonio per accessione - era prodotto del reato e quindi suscettibile di confisca, ai sensi dell'art.240 c.1 c.p. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione l'ND, che denunciava vizio della motivazione.
Trattandosi di una ipotesi di confisca facoltativa, il Tribunale avrebbe dovuto valutare le caratteristiche dalla fattispecie (peraltro opportunamente prospettategli), quali la indisponibilità di fatto del bene da parte del ricorrente;
la riconducibilità della proprietà formale all'ente pubblico, cui più volte l'ND aveva tentato di trasferire l'immobile stesso;
la pendenza di un procedimento di revisione, che avrebbe potuto sovvertire la res judicata.
Era quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata di ricorso. Il ricorso è fondato, sia pure per considerazioni diverse, sul piano puramente giuridico, da quelle ivi esposte.
Correttamente l'ordinanza impugnata qualifica come "prodotto" (ovvero, secondo la giurisprudenza di. questa Corte, il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita: così Sez. Un. 3. 7.1996, n.7), il bene del quale è stata disposta la confisca. Ma ciò comporta una conseguente osservazione;
la confisca, invero, può essere ordinata soltanto dal giudice che pronuncia la condanna dell'imputato, nel caso che sia facoltativa;
ovvero dal giudice dell'esecuzione nel caso di sua obbligatorietà per legge, come nelle ipotesi di cui all'art.240 c.2 c.p. (cfr. Sez. VI, 15.2.1994, n. 5617, Sez. IV, 8.7.1997, n. 2011).
Ora, quella di cui qui si tratta è indubbiamente una confisca facoltativa, rapportabile alla previsione del c.1 della norma citata;
e quindi avrebbe dovuto essere disposta dal giudice della cognizione e non da quello dell'esecuzione, come invece avvenuto. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 1999