Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
In caso di rilascio della concessione in sanatoria secondo il combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 - sostanzialmente riprodotti nelle vigenti disposizioni di cui agli artt. 35 e 46 del T.U. n. 380 del 2001 - possono essere estinti solo i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, e tra questi non possono essere ricompresi quelli concernenti le costruzioni in zone sismiche previsti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, in quanto hanno un'oggettività giuridica diversa rispetto a quella delle previsioni relative all'assetto del territorio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 23287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23287 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 22/04/2004
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 766
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 772/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETITO Urbano, n. a Lucera, il 26/6/1958;
avverso la sentenza 16 ottobre 2002 del Tribunale monocratico di Lucera;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Favalli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv.to Emilio Ricci, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.10.2002 il Tribunale monocratico di Lucera affermava la penale responsabilità di Perito Urbane m ordine ai reati di cui:
- agli artt. 17 e 20 legge n. 64/1974, in relaz. all'art. 62 della legge 16.5.1985, n. 27 della Regione Puglia (per avere realizzato lavori edilizi senza averne dato preavviso al competente Ufficio del Genio Civile);
- agii artt. 18 e 20 legge n. 64/1974, in relaz. all'art. 62 della legge 16.5.1935, n. 27 della Regione Puglia (per avere realizzato lavori edilizi senza avere previamente depositato il progetto presso il competente Ufficio del Genio Civile);
- agli artt. 3 e 20 legge n. 64/1974 (per avere realizzato lavori edilizi in difformità delle norme tecniche di cui alle sezioni A2, B10 e C8 del D.M. 16.1.1996 - acc. in Lucera, il 26.4.2001);
e, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo condannava alla pena complessiva di euro 1.500,00 di ammenda, ordinando la demolizione delle opere in contrasto con la normativa tecnica e, se possibile, il loro adeguamento a tale normativa entro tre mesi dalla formazione del giudicato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Perito, il quale lamenta:
- violazione di legge per la mancata estensione ai reati contestati dell'effetto estintivo della concessione in sanatoria, rilasciatagli ex art. 13 della legge n. 47/1985, per le opere edilizie eseguite;
- la insussistenza dei reati medesimi, poiché la legge 16.5.1985, n. 27 della Regione Puglia ha eliminato la necessità
dell'autorizzazione preventiva, ai fini della normativa antisismica, sostituendola con un mero attestato di deposito del progetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, la concessione edilizia rilasciata ex art. 13 della legge n. 47/1985, estingue - a norma del 3^ comma del successivo art. 22 - "i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ed alla nozione di "norme urbanistiche" non può ricondursi la legge n. 64/1974, che pone la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio. n provvedimento sanante, infatti, è emesso da autorità preposta a tutela di interessi diversi da quelli di cui alla normativa antisismica ed a seguito di accertamenti che non tengono conto delle prescrizioni tecnico-amministrative imposte da quest'ultima normativa (per le violazioni alla disciplina antisismica, vedi, tra le plurime decisioni più recenti, Cass., Sez. 3^: 9.6.2003, n. 24853, Saporito ed altri;
16.6.1999, n. 7764, P.M. in proc. Cosentino;
11.12.1998, n. 12907, Sudano;
13.3.1998, n. 3209, Lombardi ed altro;
11.2.1998, n. 1658, Agnesse;
23.5.1994, n. 5861, P.M. in proc. Dardo). La Corte Costituzionale - con l'ordinanza n. 149 del 30.4.1999 - ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, 1^ comma, della Costituzione, la questione di illegittimità dell'art. 22, 3^ comma, della legge n. 47/1985 "nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria estingua, oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica, anche i reati previsti dalla normativa sulle costruzioni in cemento armato e da quella sulle costruzioni in zona sismica".
Nulla è cambiato in relazione alle attuali previsioni degli artt. 36 e 45 del T.U. 6.6.2001, n. 380 (che hanno recepito, appunto, gli artt. 13 e 22 detta legge a 47/1985).
2. L'imputato è stato condannato, poiché ritenuto responsabile delle contravvenzioni di cui agli artt. 3, 17,18 e 20 della legge n. 64/1974 (disposizioni attualmente trasfuse negli artt. 83, 93 e 95
del T.U. a 380/2001) per avere realizzato lavori edilizi: senza darne preavviso al competente Ufficio del Genio Civile, senza avere previamente depositato il progetto ed in difformità delle norme tecniche di cui alle sezioni A2, B10 e C8 del D.M. 16.1.1996. L'art. 62 della legge 16.5.1985, n. 27 della Regione Paglia tale legge è stata abrogata dall'art. 27 della legge regionale 11.5.2001, n. 13, fatte salve, però, le disposizioni particolari per le zone sismiche e gli aiutati da consolidare di cui al titolo 11 prevede che "gli interventi di costruzione, riparazione, rafforzamento e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche o da consolidare ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64 sono soggetti alla denuncia dei lavori, da presentare al Genio Civile competente per territorio prima dell'inizio dei lavori stessi. La denuncia deve essere redatta con le modalità previste dall'art. 17 della legge 2.2.1974, n. 64... Alla denuncia deve essere unito il progetto, in doppio esemplare, debitamente firmato da professionista abilitato". Il giudice del merito - nella specie - ha accertato l'omissione sia della denuncia preventiva sia del deposito del progetto, nonché l'effettiva violazione delle norme tecniche. Non è dato comprendere, pertanto, cosa lamenti, in proposito, il ricorrente, tenuto conto che il deposito del progetto costituisce adempimento doveroso ulteriore rispetto alla denuncia dei lavori.
Non è stato contestato, invece, l'omesso rilascio dell1autorizzazione preventiva e, comunque, è erronea l'affermazione difensiva secondo cui "la legge regionale avrebbe "eliminato la necessità di verificare i progetti depositati e quindi di autorizzare la costruzione delle opere denunciate, sostituendola con un mero attestato di deposito", poiché l'art. 64 della legge n. 27/1985 della Regione Puglia prevede sia un "controllo con metodo a campione" sui progetti depositati sia la possibilità di effettuazione di verifiche di conformità, ove ciò sia ritenuto "necessario o opportuno".
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che,' nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di cinquecento/00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004