Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1998, n. 2489
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Sentenza 17 novembre 1998

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Non sussiste violazione del divieto della "reformatio in peius" in relazione alla revoca dei benefici (pure interdetta al giudice del gravame in caso di impugnazione del solo imputato), allorquando detti benefici risultino incompatibili con la nuova situazione giuridica venuta a crearsi, di per sè favorevole all'appellante. Il divieto di revocare benefici, posto dal terzo comma dell'art. 597 cod. proc. pen., deve, infatti, essere inteso quale limitazione al potere valutativo discrezionale del giudice di secondo grado, ma sempre sul presupposto della persistenza delle condizioni di legittimazione dei benefici e non quando il venir meno di esse, per altro in seguito ad accoglimento del gravame dello stesso imputato, abbia modificato gli elementi costituenti la base della valutazione. (Nella fattispecie, a ragione della unificazione dei reati con il vincolo di cui all'art. 81 cod. pen., richiesta dallo stesso appellante, e della conseguente nuova valutazione afferente al complesso dei fatti in continuazione, era rimasta accertata una situazione di incompatibilità del beneficio della non menzione della condanna già concesso ed applicato nella sentenza di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1998, n. 2489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2489
    Data del deposito : 17 novembre 1998

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