Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
Non sussiste violazione del divieto della "reformatio in peius" in relazione alla revoca dei benefici (pure interdetta al giudice del gravame in caso di impugnazione del solo imputato), allorquando detti benefici risultino incompatibili con la nuova situazione giuridica venuta a crearsi, di per sè favorevole all'appellante. Il divieto di revocare benefici, posto dal terzo comma dell'art. 597 cod. proc. pen., deve, infatti, essere inteso quale limitazione al potere valutativo discrezionale del giudice di secondo grado, ma sempre sul presupposto della persistenza delle condizioni di legittimazione dei benefici e non quando il venir meno di esse, per altro in seguito ad accoglimento del gravame dello stesso imputato, abbia modificato gli elementi costituenti la base della valutazione. (Nella fattispecie, a ragione della unificazione dei reati con il vincolo di cui all'art. 81 cod. pen., richiesta dallo stesso appellante, e della conseguente nuova valutazione afferente al complesso dei fatti in continuazione, era rimasta accertata una situazione di incompatibilità del beneficio della non menzione della condanna già concesso ed applicato nella sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1998, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 17.11.98
1. Dott. Renato Luigi Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " CE RI " N. 2044
3. " AR TE " REGISTRO GENERALE
4. " LO PI " N. 36940/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IN BE, nato a [...] il,16 agosto avverso la, sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 16 giugno 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Carmine Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
O S S E R V A
NE BE è stato ritenuto dal Pretore di Napoli, con sentenza resa il 4 marzo1997,colpevole di emissione abusiva di assegno bancario e condannato alla pena di L.700.000 di multa con la non menzione.
In parziale accoglimento del suo appello, la sentenza riportata in epigrafe ha ritenuto la continuazione con analogo reato oggetto d'una precedente irrevocabile decisione e, valutato più grave il reato a giudizio, ha rideterminato la pena in L.
1.000.000 di multa, escludendo il beneficio della non menzione della condanna. Di siffatta esclusione si duole in questa sede, l'imputato, il quale deduce violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p. per inosservanza del divieto della "reformatio in pejus".
Il ricorso va disatteso.
Non può prospettarsi la violazione del divieto della "reformatio pejus" in relazione alla revoca dei benefici, pure interdetta al giudice del gravame in caso di impugnazione del solo imputato, allorquando detti benefici risultino incompatibili con la nuova situazione giuridica venuta a crearsi, di per sè favorevole all'appellante. Il divieto di revocare benefici, posto dal comma 3 dell'art. 597 c.p.p., deve, infatti, essere inteso quale limitazione al potere valutativo discrezionale del giudice di secondo grado, ma sempre sul presupposto della persistenza delle condizioni di legittimazione dei benefici e non quando il venir meno di esse, per altro in seguito ad accoglimento del gravame dello stesso imputato, abbia modificato gli elementi costituenti la base della valutazione. Nella specie, a ragione della unificazione dei reati con il vincolo di cui all'art. 81 c.p., richiesta dallo stesso appellante, e della conseguente nuova, e globale, valutazione afferente al complesso dei fatti in continuazione, è rimasta accertata una situazione di incompatibilità del beneficio già concesso ed applicato nella sentenza di primo grado, e pertanto nella decisione impugnata non è affatto ravvisabile la dedotta violazione di legge. Il ricorso deve perciò essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999