CASS
Sentenza 28 novembre 2023
Sentenza 28 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/11/2023, n. 33069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33069 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 10994 - 2018 R.G. proposto da: Consorzio COC Società Cooperativa Sociale – c.f. 03488760244 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G.B. Morgagni, n. 19, presso lo studio dell’avvocato Michele Sandulli che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro CURATORE del fallimento del “Consorzio COC” società cooperativa sociale, in persona del dottor Fabio Bonato. INTIMATO e CURATORE del fallimento della “Casamica s.n.c. di KU AR & C.”, in persona della dottoressa Raffaella Margotti. INTIMATO Civile Sent. Sez. 1 Num. 33069 Anno 2023 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: ABETE LUIGI Data pubblicazione: 28/11/2023 2 avverso la sentenza n. 494 – 15.2/1.3.2018 della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 28 giugno 2023 dal consigliere dott. Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, udito l’avvocato Gerardina Orlandella per delega scritta dell’avvocato Michele Sandulli, per il ricorrente, FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 6 l.fall. in data 10.4.2017 al Tribunale di Vicenza il curatore del fallimento della “Casamica s.n.c. di KU AR & C.” chiedeva dichiararsi il fallimento del “Consorzio COC” società cooperativa sociale. Deduceva di essere creditore del consorzio per l’importo di euro 375.123,94 in forza di decreto ingiuntivo. 2. Resisteva il “Consorzio COC” società cooperativa sociale. 3. Con sentenza n. 86/2017 il Tribunale di Vicenza dichiarava il fallimento del “Consorzio COC”. 4. Il “Consorzio COC” proponeva reclamo. Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento. Non si costituiva il curatore del fallimento del “Consorzio COC”. Non si costituiva il curatore del fallimento della “Casamica” s.n.c. 5. Con sentenza n. 494/2018 la Corte di Venezia rigettava il reclamo. Evidenziava la corte - in ordine al motivo, esulante dalle deduzioni formulate innanzi al tribunale (cfr. sentenza impugnata, pag. 6), con cui il reclamante aveva addotto di non aver veste di imprenditore commerciale bensì di impresa sociale di diritto ex art. 1 del d.lgs. n. 112/2017, “poiché costituito da Cooperative sociali e da Laboratori protetti”, e quindi di essere assoggettabile, 3 in ipotesi di insolvenza, a liquidazione coatta amministrativa (cfr. sentenza impugnata, pag. 3) – che sia la documentazione allegata dal consorzio sia la documentazione acquisita in sede di reclamo inducevano a ritenere che il consorzio aveva “in concreto operato sulla base di criteri commerciali di lucro (…) indipendentemente dai dedotti scopi mutualistici nei confronti dei propri soci” (così sentenza impugnata, pag. 6). Evidenziava segnatamente, la corte, che tanto si desumeva dalla circostanza per cui nel luglio del 2013 il consorzio reclamante aveva ricevuto in appalto dalla “MP di MP TI & C.” s.a.s. l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile in Ferrara, lavori che il consorzio aveva, sì, subappaltato all’impresa “Tomasi Mauro” ed alla cooperativa sociale “Laboratorio Protetto XY1”, ma che, tuttavia, gli avevano assicurato royalties pari al 3% delle somme incassate dalla committente “MP” (cfr. sentenza impugnata, pagg. 6 - 7). Evidenziava ulteriormente che non vi era motivo per dubitare dell’esorbitanza dell’appalto rispetto all’oggetto sociale al cospetto di un’operazione estranea alle finalità statutarie del consorzio e volta al conseguimento di un utile economico per un’attività di mera intermediazione nei confronti dei subappaltatori (cfr. sentenza impugnata, pag. 7). Evidenziava quindi che il reclamante aveva natura di società oggettivamente lucrativa indipendentemente dagli scopi perseguiti (cfr. sentenza impugnata, pag. 8), il che giustificava l’assoggettabilità a fallimento (cfr. sentenza impugnata, pag. 8). Evidenziava la corte - in ordine al motivo di reclamo, con cui il reclamante aveva contestato la sussistenza dello stato di insolvenza – che il riscontro dello stato di decozione operato dal tribunale non poteva reputarsi scalfito dai rilievi 4 del consorzio “in presenza tra l’altro di una situazione debitoria in parte relativa a crediti portati da titoli orami divenuti da tempo inoppugnabili” (così sentenza impugnata, pag. 11). 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il “Consorzio COC” società cooperativa sociale;
ne ha chiesto sulla scorta di otto motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il curatore del fallimento del “Consorzio COC” non ha svolto difese. Del pari il curatore del fallimento della “Casamica s.n.c. di KU AR & C.” non ha svolto difese. 7. Con ordinanza interlocutoria in data 14.12.2022 è stato disposto rinvio alla pubblica udienza. 8. Il P.M. ha formulato altresì per iscritto le sue conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, 10° co., l.fall., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. 10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.fall., degli artt. 1, 3 e 14 d.lgs. n. 112/2017, degli artt. 1, 3 e 5 d.lgs. n. 155/2006 e dell’art. 10, 8° co., d.lgs. n. 460/1997. Deduce che pur nel procedimento prefallimentare il giudice non è munito di un autonomo potere di ricerca delle fonti di prova (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce dunque che, a fronte del rilievo, per nulla oggetto ex adverso di contestazione, per cui era assoggettato, in quanto impresa sociale di diritto, 5 costituita da cooperative sociali, a liquidazione coatta amministrativa e non già a fallimento, la Corte di Venezia ha disposto irritualmente, ex officio, l’acquisizione della relazione ex art. 33 l.fall. del curatore, onde desumere elementi di valutazione in ordine alla sua natura giuridica (cfr. ricorso, pag. 12). Deduce che ai sensi dell’art. 1, 4° co., del d.lgs. n. 112/2017 “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali” (cfr. ricorso, pag. 17). Deduce che il disposto del 4° co. cit. importa un’inversione dell’onere della prova, in quanto grava la parte che intende disconoscere siffatta qualità, dell’onere di fornire la relativa dimostrazione (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce dunque che la propria qualità di impresa sociale non è stata dalle controparti, non costituitesi in sede prefallimentare, contestata, viepiù che siffatta qualità ha rinvenuto pieno riscontro nella relazione ex art. 33 l.fall. del curatore fallimentare (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce pertanto che, in quanto impresa sociale, è ai sensi dell’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2007 assoggettabile unicamente a liquidazione coatta amministrativa (cfr. ricorso, pag. 18). 11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 460/1997, dell’art. 1 l.fall., degli artt. 1 e 15 d.lgs. n. 155/2006, degli artt. 1 e 14 d.lgs. n. 112/2017. Deduce che in ordine alla natura non lucrativa dell’attività da esso svolta non è stata ex adverso sollevata alcuna contestazione (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce altresì che la Corte di Venezia ha opinato per la natura lucrativa dell’attività sulla scorta di un’unica operazione, ossia sulla scorta dell’appalto 6 ricevuto nel 2013 dalla “MP” s.a.s. (cfr. ricorso, pag. 21), operazione del tutto marginale rispetto al complesso delle attività svolte (cfr. ricorso, pag. 23). Deduce inoltre che nella relazione ex art. 33 l.fall. il curatore per nulla ha espresso certezze in ordine all’esorbitanza dell’appalto ricevuto dalla “MP” s.a.s. rispetto all’oggetto sociale (cfr. ricorso, pag. 22). Deduce ancora che, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 460/1997 (decreto intitolato “riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”), la qualifica di ente non commerciale si perde qualora l’attività commerciale venga esercitata prevalentemente per un intero periodo d’imposta; che nella specie non solo la prevalenza non è stata ex adverso eccepita ma neppure è stata riscontrata dalla corte di merito (cfr. ricorso, pag. 23). 12. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l.fall. e degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Venezia a ritenere che la prospettazione secondo cui è esposto a liquidazione coatta amministrativa in quanto cooperativa sociale esercente un’impresa sociale, è stata svolta per la prima volta in sede di reclamo (cfr. ricorso, pag. 24). Deduce invero che al giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. non si applicano le preclusioni di cui agli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 25). 13. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.fall., dell’art. 15 d.lgs. n. 155/2006, dell’art. 14 d.lgs. n. 112/2017 e dell’art. 2545 terdecies cod. civ. 7 Deduce che l’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017 prefigura in via esclusiva per le imprese sociali e dunque per le cooperative sociali, in ipotesi di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa (cfr. ricorso, pag. 26). Deduce quindi che è erroneo il riferimento operato dalla Corte di Venezia all’art. 2545 terdecies cod. civ., siccome la disposizione speciale di cui all’art. 14 cit. prevale sulla disposizione generale di cui all’art. 2545 terdecies cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 26). 14. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 18 l.fall., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Venezia, allorché ha ribadito il riscontro dello stato di insolvenza operato dal tribunale, ha atteso alla contestazione ex officio, in difetto di qualsivoglia avversa contestazione, dei dati contabili risultanti dai bilanci depositati e dalla situazione contabile riferita alla data del fallimento (cfr. ricorso, pag. 29). Deduce poi che la corte d’appello ha in toto trascurato gli elementi relativi all’esposizione debitoria desumibili dalla relazione ex art. 33 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 30). 15. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che ha provveduto ad indicare le modalità ed i mezzi con cui è in grado di far fronte alla sua esposizione debitoria (cfr. ricorso, pag. 32). Deduce che la corte d’appello non ha tenuto conto di siffatte deduzioni. 8 16. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Venezia, non aveva formulato alcun motivo di reclamo ex art. 18 l.fall. in ordine alla condotta tenuta dal suo precedente difensore e si era limitato a svolgere al riguardo delle mere argomentazioni (cfr. ricorso, pag. 33). 17. Va disaminato dapprima il quarto motivo di ricorso. Tale mezzo di impugnazione, invero, ha un rilievo del tutto pregiudiziale, siccome involge i caratteri del giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. In ogni caso il motivo de quo è inammissibile. 18. Senza dubbio nei giudizi in cui trova applicazione – è il caso di specie - la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l’art. 18 l.fall., denominando l’impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento come “reclamo” in luogo del precedente “appello”, questo mezzo, in coerenza con la natura camerale dell’intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, non soggetto ai limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo a un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata (cfr. Cass. 24.5.2012, n. 8227; Cass. (ord.) 19.2.2019, n. 4893). In tal guisa il ricorrente non ha uno specifico interesse a dolersi del fatto che la corte di merito ha affermato – per giunta incidentalmente - che la quaestio della assoggettabilità o meno a liquidazione coatta amministrativa non fosse stata prospettata in sede prefallimentare innanzi al tribunale. 9 Difatti, la medesima quaestio è stata comunque, appieno e legittimamente, delibata dalla corte distrettuale (cfr. Cass. 11.12.2020, n. 28307, secondo cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica). 19. Va disaminato del pari previamente l’ottavo motivo di ricorso. Siffatto mezzo di impugnazione analogamente è inammissibile. 20. In realtà è lo stesso ricorrente a riferire che non aveva atteso alla “formulazione di un motivo di reclamo ma semplicemente [alla] esposizione di argomenti di fatto volti a far comprendere il comportamento processuale tenuto da COC soprattutto nel corso del procedimento prefallimentare” (così ricorso, pag. 33). In tal guisa il “Consorzio COC” non ha alcun interesse, siccome similmente alcuna utilità gliene può derivare, e a prospettare che la Corte di Venezia ha erroneamente assunto che l’esposizione concernente la condotta del suo precedente difensore costituisse “formulazione di una sua specifica domanda” (così ricorso, pag. 33) e a denunciare, a tal riguardo, “error in iudicando” ed “error in procedendo”. 21. Il secondo motivo, il terzo motivo ed il quinto motivo di ricorso sono all’evidenza connessi;
il che ne giustifica l’esame contestuale;
in ogni caso i motivi anzidetti sono fondati e da accogliere nei termini che seguono. 22. I riferimenti normativi così, nella specie, si prospettano. Ai sensi dell’art. 1, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017 “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme 10 di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”. Ai sensi dell’art. 1, 4° co., del d.lgs. n. 112/2017 “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l’ambito di attività di cui all’articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell’articolo 17, comma 1”. Ai sensi dell’art. 1, 5° co., del d.lgs. n. 112/2017 “alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita”. Ai sensi dell’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017 “in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”. Ai sensi dell’art. 4, 1° co., del d.lgs. n. 117/2017 “sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le 11 fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”. 23. È fuor di contestazione nel caso di specie che il “Consorzio COC” sia una cooperativa sociale costituita ai sensi dell’art. 8 della legge n. 381/1991 (cfr. sentenza impugnata, pag.
5. L’art. 8 cit. così recita: “le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali”). 24. A fronte del tratteggiato quadro normativo si osserva quanto segue. In dipendenza della sua appartenenza al genus “impresa” ed ai fini della sua appartenenza al genus “impresa”, l’ “impresa sociale” postula il cosiddetto “metodo economico”, ossia che l’attività (ex art. 2082 cod. civ.) professionale, economica ed organizzata (al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi) venga svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi. In dipendenza della sua qualificazione come “sociale” ed ai fini della sua qualificazione come “sociale”, l’ “impresa sociale” postula - ben vero nel segno dell’adozione di ben precisi moduli organizzativi e gestori - un complesso di ulteriori connotazioni, id est le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, destinate, nel quadro della conformazione a ragioni di interesse generale, a caratterizzarne l’azione ancorché a coniugarsi con il “metodo economico”. 12 La qualificazione in guisa di “impresa sociale” di un’impresa collettiva – eventualmente - ascrivibile a taluno dei tipi del quinto libro del codice civile, postula imprescindibilmente il concreto difetto del fine di lucro (“senza scopo di lucro”), ossia, per le imprese societarie lucrative, la concreta assenza all’astratta proiezione causale di cui all’art. 2247 cod. civ., ossia, per le imprese societarie cooperative (a mutualità prevalente), il divieto tout court, cioè pur nei circoscritti termini prefigurati dalla lett. a) del 1° co. dell’art. 2514 cod. civ., di distribuzione dei dividendi. Ben vero, la necessità del concreto difetto del fine di lucro, condizione necessaria (ma non sufficiente) ai fini della qualificazione di un ente del libro quinto in guisa di “impresa sociale”, è icasticamente espressa dalla locuzione “possono acquisire (…) che (…) esercitano (…) senza scopo di lucro” figurante nel testo del 1° co. dell’art. 1 del d.lgs. n. 112/2017. Viceversa, le cooperative sociali e i loro consorzi ex lege n. 381/1991 acquisiscono – ai sensi del 4° co. dell’art. 1 del d.lgs. n. 112/2017 - di diritto, ope legis, la qualifica di “imprese sociali”. Ben vero, la qualifica ex lege delle cooperative sociali e dei loro consorzi in guisa di “impresa sociale” richiede, sì, il concreto accertamento - al cospetto della binaria dimensione dell’ “impresa/sociale” - e del “metodo economico” e delle specifiche finalità (civiche, solidaristiche e di utilità sociale) destinate a connotarne l’azione imprenditoriale di interesse generale. E tuttavia l’ascrivibilità, di diritto, ope legis, all’alveo dell’ “impresa sociale” delle cooperative sociali e dei loro consorzi fa sì che si prescinda dal concreto riscontro dell’assenza dello scopo di lucro (ai sensi dell’art. 3, 1° co., della legge n. 381/1991 alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all’art. 26 del d.lgs. C.P.S. n. 1577/1947; ai sensi dell’art. 26 13 cit. agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici, quando lo statuto prevede, tra l’altro, il “divieto di distribuzione dei dividenti superiori alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato”). Ossia l’ascrivibilità al genus dell’ “impresa sociale” delle cooperative sociali e dei loro consorzi si prospetta pur nell’evenienza in cui si constati un’indebita qual finalità lucrativa. 25. Or dunque, in questi termini, si reputa segnatamente quanto segue. Per le società cooperative (a mutualità prevalente) del quinto libro del codice civile (art. 2512 cod. civ.), esercenti attività di “impresa sociale”, qualora si riscontri concretamente - altresì - il requisito “senza scopo di lucro”, non vi è margine, ai sensi dell’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017, per l’ “oscillazione” ex art. 2545 terdecies cod. civ., alla stregua del risalente criterio della “prevenzione”, tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa in caso di loro insolvenza. Per le cooperative sociali e i loro consorzi ex lege n. 381/1991, “imprese sociali” di diritto, a prescindere dal concreto riscontro dell’assenza dello scopo di lucro, vi è senz’altro margine esclusivo, ai sensi dell’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017, per la liquidazione coatta amministrativa in caso di loro insolvenza. Il 1° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017 dunque, in ambedue le testé prefigurate ipotesi, si applica a preferenza dell’art. 2545 terdecies cod. civ. Del resto, il 2° co. dell’art. 2 l.fall. dispone che “le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga”. 14 E, ben vero, nell’ipotesi del 1° co. dell’art. 14 cit., per le “imprese sociali”, la legge non dispone diversamente e lascia spazio esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa. 26. Nei termini summenzionati si rimarca infine quanto segue. La Corte d’Appello di Venezia ha ineccepibilmente acclarato che il “Consorzio COC” persegue l’interesse generale “alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, con gestione di servizi sociosanitari ed educativi, con lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate” (così sentenza impugnata, pag. 6). E quindi persegue finalità di utilità sociale. La Corte d’Appello di Venezia ha ineccepibilmente dato conto che il “Consorzio COC” ha operato con “metodo economico” - sicché è imprenditore (evidentemente commerciale e non agricolo) - allorché ha dato atto dell’ “obiettiva economicità degli affari intrapresi” (così sentenza impugnata, pag. 6), dell’ “economicità obiettiva dell’attività esercitata” (così sentenza impugnata, pag. 7), segnatamente con riferimento all’appalto ricevuto dalla “MP di MP TI & C.” s.a.s. per la ristrutturazione dell’immobile in Ferrara. La Corte d’Appello di Venezia, nondimeno, ha inesattamente opinato per l’assoggettabilità a fallimento del “Consorzio COC” alla stregua dell’assunta finalità lucrativa in concreto perseguita dal medesimo organismo. La Corte d’Appello di Venezia, cioè, non ha tenuto conto che il riscontro della qualità di imprenditore (commerciale) correlato all’accertamento del “metodo economico” nonché delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, di interesse generale, fosse atto di per sé a caratterizzare il “Consorzio COC”, in quanto cooperativa sociale, in guisa di “impresa sociale” di diritto, sì che la 15 regolamentazione concorsuale del relativo dissesto non potesse che seguire nelle esclusive forme della liquidazione coatta amministrativa (cfr. Corte cost. 12.4.2022, n. 93, ove in motivazione si legge: “la liquidazione coatta amministrativa si connota appunto per gli interessi pubblici che tutela (...). È infatti una procedura relativa a imprese che, pur operando nell’ambito del diritto privato, attengono a particolari settori economici, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o che sono in rapporto di complementarità teleologico-organizzativa con la pubblica amministrazione”). E ciò tanto più che l’appalto ricevuto dalla “MP di MP TI & C.” s.a.s., per giunta seguito dal subappalto dei lavori, costituisce l’unica operazione cui l’impugnato dictum ha ancorato lo scopo lucrativo. Il che avvalora la deduzione del ricorrente circa la valenza del tutto marginale di tale appalto “rispetto al complesso delle attività svolte” (così ricorso, pag. 23). 27. Il primo motivo di ricorso parimenti è inammissibile. 28. Il consorzio non ha alcun interesse a censurare l’acquisizione della relazione ex art. 33 l.fall. disposta ex officio dalla Corte di Venezia. Difatti, è lo stesso ricorrente a riferire che l’organo gestorio della procedura, con la relazione ex art. 33 l.fall., ha dato conferma della “natura di impresa sociale del Consorzio COC” (così ricorso, pag. 12; cfr. memoria del ricorrente, pag. 6). 29. Il sesto motivo ed il settimo motivo di ricorso sono di certo connessi;
il che ne suggerisce la disamina simultanea;
in ogni caso, e l’uno e l’altro motivo sono del pari inammissibili. 16 30. Innegabilmente con il reclamo ex art. 18 l.fall. il “Consorzio COC” ha investito la corte distrettuale del concreto riscontro dello stato di insolvenza, a censura dell’accertamento sul punto in precedenza operato dal tribunale. Del tutto ingiustificatamente, perciò, il ricorrente prospetta che l’ “ dei dati contabili esposti nel reclamo è il frutto di una operazione che esorbita dai poteri officiosi del giudice” (così ricorso, pag. 30). La riconsiderazione dei dati contabili, viceversa, appieno era ed è da ascrivere al riscontro dell’insolvenza. 31. D’altronde, questa Corte spiega che il “reclamo” avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 169/2007 - che ha rinominato il precedente istituto dell’ “appello”, adeguandolo alla natura camerale dell’intero procedimento - è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno (cfr. Cass. 24.3.2014, n. 6835). E spiega, altresì, che, ai fini della individuazione del “thema decidendum” in appello, sebbene l’art. 342 cod. proc. civ. preveda la devoluzione al giudice del gravame delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi, nondimeno l’appello si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche in maniera implicita, necessariamente connessi ai punti censurati (cfr. Cass. 22.7.2002, n. 10681; Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604). 32. Indubbiamente con il settimo mezzo di impugnazione il ricorrente si duole per l’omesso esame di rilievi ed argomenti difensivi. E tuttavia l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la 17 censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305). 33. In accoglimento, nei termini di cui in precedenza, del secondo motivo, del terzo motivo e del quinto motivo di ricorso la sentenza n. 494 dei 15.2/1.3.2018 della Corte d’Appello di Venezia va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 34. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie – come da motivazione - il secondo motivo, il terzo motivo ed il quinto motivo di ricorso, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza n. 494 dei 15.2/1.3.2018 della Corte d’Appello di Venezia e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibili il primo motivo, il quarto motivo, il sesto motivo, il settimo motivo e l’ottavo motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte
ne ha chiesto sulla scorta di otto motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il curatore del fallimento del “Consorzio COC” non ha svolto difese. Del pari il curatore del fallimento della “Casamica s.n.c. di KU AR & C.” non ha svolto difese. 7. Con ordinanza interlocutoria in data 14.12.2022 è stato disposto rinvio alla pubblica udienza. 8. Il P.M. ha formulato altresì per iscritto le sue conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, 10° co., l.fall., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. 10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.fall., degli artt. 1, 3 e 14 d.lgs. n. 112/2017, degli artt. 1, 3 e 5 d.lgs. n. 155/2006 e dell’art. 10, 8° co., d.lgs. n. 460/1997. Deduce che pur nel procedimento prefallimentare il giudice non è munito di un autonomo potere di ricerca delle fonti di prova (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce dunque che, a fronte del rilievo, per nulla oggetto ex adverso di contestazione, per cui era assoggettato, in quanto impresa sociale di diritto, 5 costituita da cooperative sociali, a liquidazione coatta amministrativa e non già a fallimento, la Corte di Venezia ha disposto irritualmente, ex officio, l’acquisizione della relazione ex art. 33 l.fall. del curatore, onde desumere elementi di valutazione in ordine alla sua natura giuridica (cfr. ricorso, pag. 12). Deduce che ai sensi dell’art. 1, 4° co., del d.lgs. n. 112/2017 “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali” (cfr. ricorso, pag. 17). Deduce che il disposto del 4° co. cit. importa un’inversione dell’onere della prova, in quanto grava la parte che intende disconoscere siffatta qualità, dell’onere di fornire la relativa dimostrazione (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce dunque che la propria qualità di impresa sociale non è stata dalle controparti, non costituitesi in sede prefallimentare, contestata, viepiù che siffatta qualità ha rinvenuto pieno riscontro nella relazione ex art. 33 l.fall. del curatore fallimentare (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce pertanto che, in quanto impresa sociale, è ai sensi dell’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2007 assoggettabile unicamente a liquidazione coatta amministrativa (cfr. ricorso, pag. 18). 11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 460/1997, dell’art. 1 l.fall., degli artt. 1 e 15 d.lgs. n. 155/2006, degli artt. 1 e 14 d.lgs. n. 112/2017. Deduce che in ordine alla natura non lucrativa dell’attività da esso svolta non è stata ex adverso sollevata alcuna contestazione (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce altresì che la Corte di Venezia ha opinato per la natura lucrativa dell’attività sulla scorta di un’unica operazione, ossia sulla scorta dell’appalto 6 ricevuto nel 2013 dalla “MP” s.a.s. (cfr. ricorso, pag. 21), operazione del tutto marginale rispetto al complesso delle attività svolte (cfr. ricorso, pag. 23). Deduce inoltre che nella relazione ex art. 33 l.fall. il curatore per nulla ha espresso certezze in ordine all’esorbitanza dell’appalto ricevuto dalla “MP” s.a.s. rispetto all’oggetto sociale (cfr. ricorso, pag. 22). Deduce ancora che, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 460/1997 (decreto intitolato “riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”), la qualifica di ente non commerciale si perde qualora l’attività commerciale venga esercitata prevalentemente per un intero periodo d’imposta; che nella specie non solo la prevalenza non è stata ex adverso eccepita ma neppure è stata riscontrata dalla corte di merito (cfr. ricorso, pag. 23). 12. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l.fall. e degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Venezia a ritenere che la prospettazione secondo cui è esposto a liquidazione coatta amministrativa in quanto cooperativa sociale esercente un’impresa sociale, è stata svolta per la prima volta in sede di reclamo (cfr. ricorso, pag. 24). Deduce invero che al giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. non si applicano le preclusioni di cui agli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 25). 13. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.fall., dell’art. 15 d.lgs. n. 155/2006, dell’art. 14 d.lgs. n. 112/2017 e dell’art. 2545 terdecies cod. civ. 7 Deduce che l’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017 prefigura in via esclusiva per le imprese sociali e dunque per le cooperative sociali, in ipotesi di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa (cfr. ricorso, pag. 26). Deduce quindi che è erroneo il riferimento operato dalla Corte di Venezia all’art. 2545 terdecies cod. civ., siccome la disposizione speciale di cui all’art. 14 cit. prevale sulla disposizione generale di cui all’art. 2545 terdecies cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 26). 14. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 18 l.fall., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Venezia, allorché ha ribadito il riscontro dello stato di insolvenza operato dal tribunale, ha atteso alla contestazione ex officio, in difetto di qualsivoglia avversa contestazione, dei dati contabili risultanti dai bilanci depositati e dalla situazione contabile riferita alla data del fallimento (cfr. ricorso, pag. 29). Deduce poi che la corte d’appello ha in toto trascurato gli elementi relativi all’esposizione debitoria desumibili dalla relazione ex art. 33 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 30). 15. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che ha provveduto ad indicare le modalità ed i mezzi con cui è in grado di far fronte alla sua esposizione debitoria (cfr. ricorso, pag. 32). Deduce che la corte d’appello non ha tenuto conto di siffatte deduzioni. 8 16. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Venezia, non aveva formulato alcun motivo di reclamo ex art. 18 l.fall. in ordine alla condotta tenuta dal suo precedente difensore e si era limitato a svolgere al riguardo delle mere argomentazioni (cfr. ricorso, pag. 33). 17. Va disaminato dapprima il quarto motivo di ricorso. Tale mezzo di impugnazione, invero, ha un rilievo del tutto pregiudiziale, siccome involge i caratteri del giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. In ogni caso il motivo de quo è inammissibile. 18. Senza dubbio nei giudizi in cui trova applicazione – è il caso di specie - la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l’art. 18 l.fall., denominando l’impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento come “reclamo” in luogo del precedente “appello”, questo mezzo, in coerenza con la natura camerale dell’intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, non soggetto ai limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo a un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata (cfr. Cass. 24.5.2012, n. 8227; Cass. (ord.) 19.2.2019, n. 4893). In tal guisa il ricorrente non ha uno specifico interesse a dolersi del fatto che la corte di merito ha affermato – per giunta incidentalmente - che la quaestio della assoggettabilità o meno a liquidazione coatta amministrativa non fosse stata prospettata in sede prefallimentare innanzi al tribunale. 9 Difatti, la medesima quaestio è stata comunque, appieno e legittimamente, delibata dalla corte distrettuale (cfr. Cass. 11.12.2020, n. 28307, secondo cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica). 19. Va disaminato del pari previamente l’ottavo motivo di ricorso. Siffatto mezzo di impugnazione analogamente è inammissibile. 20. In realtà è lo stesso ricorrente a riferire che non aveva atteso alla “formulazione di un motivo di reclamo ma semplicemente [alla] esposizione di argomenti di fatto volti a far comprendere il comportamento processuale tenuto da COC soprattutto nel corso del procedimento prefallimentare” (così ricorso, pag. 33). In tal guisa il “Consorzio COC” non ha alcun interesse, siccome similmente alcuna utilità gliene può derivare, e a prospettare che la Corte di Venezia ha erroneamente assunto che l’esposizione concernente la condotta del suo precedente difensore costituisse “formulazione di una sua specifica domanda” (così ricorso, pag. 33) e a denunciare, a tal riguardo, “error in iudicando” ed “error in procedendo”. 21. Il secondo motivo, il terzo motivo ed il quinto motivo di ricorso sono all’evidenza connessi;
il che ne giustifica l’esame contestuale;
in ogni caso i motivi anzidetti sono fondati e da accogliere nei termini che seguono. 22. I riferimenti normativi così, nella specie, si prospettano. Ai sensi dell’art. 1, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017 “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme 10 di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”. Ai sensi dell’art. 1, 4° co., del d.lgs. n. 112/2017 “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l’ambito di attività di cui all’articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell’articolo 17, comma 1”. Ai sensi dell’art. 1, 5° co., del d.lgs. n. 112/2017 “alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita”. Ai sensi dell’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017 “in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”. Ai sensi dell’art. 4, 1° co., del d.lgs. n. 117/2017 “sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le 11 fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”. 23. È fuor di contestazione nel caso di specie che il “Consorzio COC” sia una cooperativa sociale costituita ai sensi dell’art. 8 della legge n. 381/1991 (cfr. sentenza impugnata, pag.
5. L’art. 8 cit. così recita: “le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali”). 24. A fronte del tratteggiato quadro normativo si osserva quanto segue. In dipendenza della sua appartenenza al genus “impresa” ed ai fini della sua appartenenza al genus “impresa”, l’ “impresa sociale” postula il cosiddetto “metodo economico”, ossia che l’attività (ex art. 2082 cod. civ.) professionale, economica ed organizzata (al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi) venga svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi. In dipendenza della sua qualificazione come “sociale” ed ai fini della sua qualificazione come “sociale”, l’ “impresa sociale” postula - ben vero nel segno dell’adozione di ben precisi moduli organizzativi e gestori - un complesso di ulteriori connotazioni, id est le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, destinate, nel quadro della conformazione a ragioni di interesse generale, a caratterizzarne l’azione ancorché a coniugarsi con il “metodo economico”. 12 La qualificazione in guisa di “impresa sociale” di un’impresa collettiva – eventualmente - ascrivibile a taluno dei tipi del quinto libro del codice civile, postula imprescindibilmente il concreto difetto del fine di lucro (“senza scopo di lucro”), ossia, per le imprese societarie lucrative, la concreta assenza all’astratta proiezione causale di cui all’art. 2247 cod. civ., ossia, per le imprese societarie cooperative (a mutualità prevalente), il divieto tout court, cioè pur nei circoscritti termini prefigurati dalla lett. a) del 1° co. dell’art. 2514 cod. civ., di distribuzione dei dividendi. Ben vero, la necessità del concreto difetto del fine di lucro, condizione necessaria (ma non sufficiente) ai fini della qualificazione di un ente del libro quinto in guisa di “impresa sociale”, è icasticamente espressa dalla locuzione “possono acquisire (…) che (…) esercitano (…) senza scopo di lucro” figurante nel testo del 1° co. dell’art. 1 del d.lgs. n. 112/2017. Viceversa, le cooperative sociali e i loro consorzi ex lege n. 381/1991 acquisiscono – ai sensi del 4° co. dell’art. 1 del d.lgs. n. 112/2017 - di diritto, ope legis, la qualifica di “imprese sociali”. Ben vero, la qualifica ex lege delle cooperative sociali e dei loro consorzi in guisa di “impresa sociale” richiede, sì, il concreto accertamento - al cospetto della binaria dimensione dell’ “impresa/sociale” - e del “metodo economico” e delle specifiche finalità (civiche, solidaristiche e di utilità sociale) destinate a connotarne l’azione imprenditoriale di interesse generale. E tuttavia l’ascrivibilità, di diritto, ope legis, all’alveo dell’ “impresa sociale” delle cooperative sociali e dei loro consorzi fa sì che si prescinda dal concreto riscontro dell’assenza dello scopo di lucro (ai sensi dell’art. 3, 1° co., della legge n. 381/1991 alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all’art. 26 del d.lgs. C.P.S. n. 1577/1947; ai sensi dell’art. 26 13 cit. agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici, quando lo statuto prevede, tra l’altro, il “divieto di distribuzione dei dividenti superiori alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato”). Ossia l’ascrivibilità al genus dell’ “impresa sociale” delle cooperative sociali e dei loro consorzi si prospetta pur nell’evenienza in cui si constati un’indebita qual finalità lucrativa. 25. Or dunque, in questi termini, si reputa segnatamente quanto segue. Per le società cooperative (a mutualità prevalente) del quinto libro del codice civile (art. 2512 cod. civ.), esercenti attività di “impresa sociale”, qualora si riscontri concretamente - altresì - il requisito “senza scopo di lucro”, non vi è margine, ai sensi dell’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017, per l’ “oscillazione” ex art. 2545 terdecies cod. civ., alla stregua del risalente criterio della “prevenzione”, tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa in caso di loro insolvenza. Per le cooperative sociali e i loro consorzi ex lege n. 381/1991, “imprese sociali” di diritto, a prescindere dal concreto riscontro dell’assenza dello scopo di lucro, vi è senz’altro margine esclusivo, ai sensi dell’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017, per la liquidazione coatta amministrativa in caso di loro insolvenza. Il 1° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017 dunque, in ambedue le testé prefigurate ipotesi, si applica a preferenza dell’art. 2545 terdecies cod. civ. Del resto, il 2° co. dell’art. 2 l.fall. dispone che “le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga”. 14 E, ben vero, nell’ipotesi del 1° co. dell’art. 14 cit., per le “imprese sociali”, la legge non dispone diversamente e lascia spazio esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa. 26. Nei termini summenzionati si rimarca infine quanto segue. La Corte d’Appello di Venezia ha ineccepibilmente acclarato che il “Consorzio COC” persegue l’interesse generale “alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, con gestione di servizi sociosanitari ed educativi, con lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate” (così sentenza impugnata, pag. 6). E quindi persegue finalità di utilità sociale. La Corte d’Appello di Venezia ha ineccepibilmente dato conto che il “Consorzio COC” ha operato con “metodo economico” - sicché è imprenditore (evidentemente commerciale e non agricolo) - allorché ha dato atto dell’ “obiettiva economicità degli affari intrapresi” (così sentenza impugnata, pag. 6), dell’ “economicità obiettiva dell’attività esercitata” (così sentenza impugnata, pag. 7), segnatamente con riferimento all’appalto ricevuto dalla “MP di MP TI & C.” s.a.s. per la ristrutturazione dell’immobile in Ferrara. La Corte d’Appello di Venezia, nondimeno, ha inesattamente opinato per l’assoggettabilità a fallimento del “Consorzio COC” alla stregua dell’assunta finalità lucrativa in concreto perseguita dal medesimo organismo. La Corte d’Appello di Venezia, cioè, non ha tenuto conto che il riscontro della qualità di imprenditore (commerciale) correlato all’accertamento del “metodo economico” nonché delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, di interesse generale, fosse atto di per sé a caratterizzare il “Consorzio COC”, in quanto cooperativa sociale, in guisa di “impresa sociale” di diritto, sì che la 15 regolamentazione concorsuale del relativo dissesto non potesse che seguire nelle esclusive forme della liquidazione coatta amministrativa (cfr. Corte cost. 12.4.2022, n. 93, ove in motivazione si legge: “la liquidazione coatta amministrativa si connota appunto per gli interessi pubblici che tutela (...). È infatti una procedura relativa a imprese che, pur operando nell’ambito del diritto privato, attengono a particolari settori economici, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o che sono in rapporto di complementarità teleologico-organizzativa con la pubblica amministrazione”). E ciò tanto più che l’appalto ricevuto dalla “MP di MP TI & C.” s.a.s., per giunta seguito dal subappalto dei lavori, costituisce l’unica operazione cui l’impugnato dictum ha ancorato lo scopo lucrativo. Il che avvalora la deduzione del ricorrente circa la valenza del tutto marginale di tale appalto “rispetto al complesso delle attività svolte” (così ricorso, pag. 23). 27. Il primo motivo di ricorso parimenti è inammissibile. 28. Il consorzio non ha alcun interesse a censurare l’acquisizione della relazione ex art. 33 l.fall. disposta ex officio dalla Corte di Venezia. Difatti, è lo stesso ricorrente a riferire che l’organo gestorio della procedura, con la relazione ex art. 33 l.fall., ha dato conferma della “natura di impresa sociale del Consorzio COC” (così ricorso, pag. 12; cfr. memoria del ricorrente, pag. 6). 29. Il sesto motivo ed il settimo motivo di ricorso sono di certo connessi;
il che ne suggerisce la disamina simultanea;
in ogni caso, e l’uno e l’altro motivo sono del pari inammissibili. 16 30. Innegabilmente con il reclamo ex art. 18 l.fall. il “Consorzio COC” ha investito la corte distrettuale del concreto riscontro dello stato di insolvenza, a censura dell’accertamento sul punto in precedenza operato dal tribunale. Del tutto ingiustificatamente, perciò, il ricorrente prospetta che l’ “
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie – come da motivazione - il secondo motivo, il terzo motivo ed il quinto motivo di ricorso, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza n. 494 dei 15.2/1.3.2018 della Corte d’Appello di Venezia e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibili il primo motivo, il quarto motivo, il sesto motivo, il settimo motivo e l’ottavo motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte