Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7288
CASS
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di querela

    I documenti necessari alla verifica sulla procedibilità dell'azione penale possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di appello. Il giudice deve acquisire la querela per poter stabilire se l'atto presentato dalla parte sia effettivamente qualificabile come querela oppure integri gli estremi di una mera denuncia, priva di istanza di punizione del colpevole. La mera indicazione dell'esistenza di una querela, come riportato in banca dati, non appare sufficiente, in quanto tale parziale indicazione non consente di verificare l'effettiva manifestazione di una volontà punitiva da parte della persona offesa.

  • Improcedibile
    Difetto di querela

    La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GA IU OG quanto al delitto di cui al capo B), perché improcedibile per difetto di querela.

  • Rigettato
    Prove inutilizzabili (dichiarazioni de relato, art. 195 c.p.p.)

    Il divieto di utilizzo delle fonti confidenziali, prescritto dall'art. 203 cod. proc. pen., si riferisce alla prova della responsabilità, che non può in alcun modo essere ottenuta attraverso il contenuto delle informazioni confidenziali; queste possono invece essere prese in considerazione solo come "spunto" per indirizzare l'attività investigativa. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, invero, il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi. La ratio di tale approdo ermeneutico può essere estesa al riconoscimento per immagini effettuato sulla base di un fascicolo fotografico formato (anche) sulla base delle informazioni confidenziali, dato che la prova dell'individuazione non è direttamente discendente dall'informazione anonima, che rientra nella multiforme provvista cognitiva a disposizione degli organi investigativi, ma dalla dichiarazione della persona che effettua il riconoscimento; le informazioni confidenziali non possono essere utilizzate "direttamente" né come prova della responsabilità, né tantomeno per le decisioni da assumere in fase investigativa; le stesse, rientrando nella provvista cognitiva degli organi investigativi, sono invece impiegabili come spunto per indirizzare le indagini. La Corte territoriale, in applicazione dei suddetti principi, ha evidenziato che il quadro probatorio si fondava principalmente sull'esito positivo del riconoscimento fotografico operato con assoluta certezza dalla persona offesa, escludendosi la rilevanza probatoria delle indicazioni parziali di alcuni soggetti presenti sul posto, riguardanti il numero di targa dell'auto Y10 condotta dall'autore del fatto, si è attribuito il mero valore di spunto investigativo. Si è poi attribuito rilievo alla circostanza che, alcuni giorni dopo, il OG era stato fermato nei pressi di un altro luogo di culto del piacentino, con le tasche piene di banconote e il metro semiflessibile sul quale era stato apposto il nastro biadesivo che consentiva la presa delle banconote.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7288
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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