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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7288 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GN ET EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non doversi procedere in relazione di cui al capo A) per difetto di querela;
conclude per l'inammissibilità del ricorso nel resto. udito il difensore E' presente l'avvocato BARBIERI GIOVANNI del foro di PIACENZA in difesa di GN ET EP il quale chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7288 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 29/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa il 2 dicembre 2022 dal Tribunale di Piacenza, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GA IU OG quanto al delitto di cui al capo B), perché improcedibile per difetto di querela, per l'effetto rideterminando la pena quanto al reato di cui al capo A) e confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che ha articolato due motivi con cui ha dedotto: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità rispetto al reato di cui al capo A). Al riguardo, la Corte territoriale ricorda che, dalla comunicazione fatta dai Carabinieri di Bobbio alla medesima Corte in cui si dava atto di quanto reperito alla banca dati dell'ufficio, era risultato che il Rettore del Santuario della Madonna di Monte Penice avesse sporto querela, chiedendo espressamente la punizione dei colpevoli. Sostiene la difesa che la Corte territoriale avrebbe invece dovuto acquisire l'anzidetto atto di querela, proprio al finéverificare la procedibilità dell'azione penale, e che detta mancata acquisizione avrebbe imposto al Giudice di appello di dichiarare non doversi procedere anche quanto al delitto di cui al capo A), per mancanza di querela;
2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione, per avere il Tribunale posto a fondamento della sentenza di primo grado circostanze ricavate da prove inutilizzabili per violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. e, comunque, su circostanze meramente congetturali, e per avere la Corte di appello omesso di confrontarsi sulle relative, specifiche, censure espresse con l'atto di appello. La difesa aveva in particolare, lamentato che la valutazione del compendio probatorio fosse incompleta e non coerente anche in conseguenza dell'utilizzazione di elementi di prova inutilizzabili, in quanto risultanti da dichiarazioni de relato, prive di riscontro, poiché i testi escussi non avevano compiutamente ed adeguatamente indicato le persone dalle quali avevano appreso quanto riferito in violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., oppure in quanto risultanti da dichiarazioni rese da agenti o ufficiali di p.g. in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per ngrnr dovers-i-eeeed -erg in relazione al reato di cui al capo A), per difetto di querela;
ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO , 1. Meritevole di accoglimento è unicamente il primo motivo di ricorso, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. 2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, i documenti necessari alla verifica sulla procedibilità dell'azione penale possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali (Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849). Il giudice deve acquisire la querela per poter stabilire se l'atto presentato dalla parte sia effettivamente qualificabile come querela oppure integri gli estremi di una mera denuncia, priva di istanza di punizione del colpevole. Al riguardo, la mera indicazione dell'esistenza di una querela, come riportato in banca dati, non appare sufficiente, in quanto tale parziale indicazione non consente di verificare l'effettiva manifestazione di una volontà punitiva da parte della persona offesa. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il divieto di utilizzo delle fonti confidenziali, prescritto dall'art. 203 cod. proc. pen., si riferisce alla prova della responsabilità, che non può in alcun modo essere ottenuta attraverso il contenuto delle informazioni confidenziali;
queste possono invece essere prese in considerazione solo come "spunto" per indirizzare l'attività investigativa. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, invero, il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 1, n. 10335 del 12/12/2024, dep. 2025, Marigliano, non massimata;
Sez. 3, n. 7370 dell'08/01/2025, Zizzo, non massimata;
Sez. 1, n. 11640 del 14/05/2019, dep. 2020, Moceo, Rv. 279322; Sez. 3, n. 1258 del 19/09/2012, dep. 2013, Leka, Rv. 254174, inerente a fattispecie nella quale è stata confermata la gravità del quadro indiziario, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti, basato su investigazioni che avevano tratto lo spunto da informazioni confidenziali e corroborate dai risultati delle operazioni di polizia giudiziaria susseguenti). La ratio di tale approdo ermeneutico può essere estesa al riconoscimento per immagini effettuato sulla base di un fascicolo fotografico formato (anche) sulla base delle informazioni confidenziali, dato che la prova dell'individuazione non è direttamente discendente dall'informazione anonima, che rientra nella multiforme provvista cognitiva a disposizione degli organi investigativi, ma dalla dichiarazione della persona che effettua il riconoscimento;
le informazioni confidenziali non possono essere y Il Pr, si dente utilizzate "direttamente" né come prova della responsabilità, né tantomeno per le decisioni da assumere in fase investigativa;
le stesse, rientrando nella provvista cognitiva degli organi investigativi, sono invece impiegabili come spunto per indirizzare le indagini (Sez. 2, n. 38712 del 12/09/2023, Santoro, non massimata). La Corte territoriale, in applicazione dei suddetti principi, ha evidenziato che il quadro probatorio si fondava principalmente sull'esito positivo del riconoscimento fotografico operato con assoluta certezza dalla persona offesa, escludendosi la rilevanza probatoria delle indicazioni parziali di alcuni soggetti presenti sul posto, riguardanti il numero di targa dell'auto Y10 condotta dall'autore del fatto, si -è -~-,,ad esse il -- mero valore di spunto investigativo. Si è poi attribuito rilievo alla circostanza che, alcuni giorni dopo, il OG era stato fermato nei pressi di un altro luogo di culto del piacentino, con le tasche piene di banconote e il metro semiflessibile sul quale era stato apposto il nastro biadesivo che consentiva la presa delle banconote. In conclusione, la sentenza impugnata presenta un apparato esplicativo puntuale e corretto in diritto, del tutto idoneo a superare lo scrutinio di legittimità. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione relativa all'esistenza della querela in ordine al capo A) dell'imputazione, con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'esistenza della querela in ordine al capo A) dell'imputazione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra'5ezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 29 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non doversi procedere in relazione di cui al capo A) per difetto di querela;
conclude per l'inammissibilità del ricorso nel resto. udito il difensore E' presente l'avvocato BARBIERI GIOVANNI del foro di PIACENZA in difesa di GN ET EP il quale chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7288 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 29/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa il 2 dicembre 2022 dal Tribunale di Piacenza, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GA IU OG quanto al delitto di cui al capo B), perché improcedibile per difetto di querela, per l'effetto rideterminando la pena quanto al reato di cui al capo A) e confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che ha articolato due motivi con cui ha dedotto: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità rispetto al reato di cui al capo A). Al riguardo, la Corte territoriale ricorda che, dalla comunicazione fatta dai Carabinieri di Bobbio alla medesima Corte in cui si dava atto di quanto reperito alla banca dati dell'ufficio, era risultato che il Rettore del Santuario della Madonna di Monte Penice avesse sporto querela, chiedendo espressamente la punizione dei colpevoli. Sostiene la difesa che la Corte territoriale avrebbe invece dovuto acquisire l'anzidetto atto di querela, proprio al finéverificare la procedibilità dell'azione penale, e che detta mancata acquisizione avrebbe imposto al Giudice di appello di dichiarare non doversi procedere anche quanto al delitto di cui al capo A), per mancanza di querela;
2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione, per avere il Tribunale posto a fondamento della sentenza di primo grado circostanze ricavate da prove inutilizzabili per violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. e, comunque, su circostanze meramente congetturali, e per avere la Corte di appello omesso di confrontarsi sulle relative, specifiche, censure espresse con l'atto di appello. La difesa aveva in particolare, lamentato che la valutazione del compendio probatorio fosse incompleta e non coerente anche in conseguenza dell'utilizzazione di elementi di prova inutilizzabili, in quanto risultanti da dichiarazioni de relato, prive di riscontro, poiché i testi escussi non avevano compiutamente ed adeguatamente indicato le persone dalle quali avevano appreso quanto riferito in violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., oppure in quanto risultanti da dichiarazioni rese da agenti o ufficiali di p.g. in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per ngrnr dovers-i-eeeed -erg in relazione al reato di cui al capo A), per difetto di querela;
ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO , 1. Meritevole di accoglimento è unicamente il primo motivo di ricorso, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. 2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, i documenti necessari alla verifica sulla procedibilità dell'azione penale possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali (Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849). Il giudice deve acquisire la querela per poter stabilire se l'atto presentato dalla parte sia effettivamente qualificabile come querela oppure integri gli estremi di una mera denuncia, priva di istanza di punizione del colpevole. Al riguardo, la mera indicazione dell'esistenza di una querela, come riportato in banca dati, non appare sufficiente, in quanto tale parziale indicazione non consente di verificare l'effettiva manifestazione di una volontà punitiva da parte della persona offesa. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il divieto di utilizzo delle fonti confidenziali, prescritto dall'art. 203 cod. proc. pen., si riferisce alla prova della responsabilità, che non può in alcun modo essere ottenuta attraverso il contenuto delle informazioni confidenziali;
queste possono invece essere prese in considerazione solo come "spunto" per indirizzare l'attività investigativa. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, invero, il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 1, n. 10335 del 12/12/2024, dep. 2025, Marigliano, non massimata;
Sez. 3, n. 7370 dell'08/01/2025, Zizzo, non massimata;
Sez. 1, n. 11640 del 14/05/2019, dep. 2020, Moceo, Rv. 279322; Sez. 3, n. 1258 del 19/09/2012, dep. 2013, Leka, Rv. 254174, inerente a fattispecie nella quale è stata confermata la gravità del quadro indiziario, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti, basato su investigazioni che avevano tratto lo spunto da informazioni confidenziali e corroborate dai risultati delle operazioni di polizia giudiziaria susseguenti). La ratio di tale approdo ermeneutico può essere estesa al riconoscimento per immagini effettuato sulla base di un fascicolo fotografico formato (anche) sulla base delle informazioni confidenziali, dato che la prova dell'individuazione non è direttamente discendente dall'informazione anonima, che rientra nella multiforme provvista cognitiva a disposizione degli organi investigativi, ma dalla dichiarazione della persona che effettua il riconoscimento;
le informazioni confidenziali non possono essere y Il Pr, si dente utilizzate "direttamente" né come prova della responsabilità, né tantomeno per le decisioni da assumere in fase investigativa;
le stesse, rientrando nella provvista cognitiva degli organi investigativi, sono invece impiegabili come spunto per indirizzare le indagini (Sez. 2, n. 38712 del 12/09/2023, Santoro, non massimata). La Corte territoriale, in applicazione dei suddetti principi, ha evidenziato che il quadro probatorio si fondava principalmente sull'esito positivo del riconoscimento fotografico operato con assoluta certezza dalla persona offesa, escludendosi la rilevanza probatoria delle indicazioni parziali di alcuni soggetti presenti sul posto, riguardanti il numero di targa dell'auto Y10 condotta dall'autore del fatto, si -è -~-,,ad esse il -- mero valore di spunto investigativo. Si è poi attribuito rilievo alla circostanza che, alcuni giorni dopo, il OG era stato fermato nei pressi di un altro luogo di culto del piacentino, con le tasche piene di banconote e il metro semiflessibile sul quale era stato apposto il nastro biadesivo che consentiva la presa delle banconote. In conclusione, la sentenza impugnata presenta un apparato esplicativo puntuale e corretto in diritto, del tutto idoneo a superare lo scrutinio di legittimità. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione relativa all'esistenza della querela in ordine al capo A) dell'imputazione, con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'esistenza della querela in ordine al capo A) dell'imputazione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra'5ezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 29 ottobre 2025 Il Consigliere estensore