Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini della individuazione del "thema decidendum" in appello, sebbene l'art. 342 cod. proc. civ. preveda la devoluzione al giudice d'appello delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, esso si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, necessariamente connessi ai punti censurati, e con possibilità di riesame dell'intero rapporto controverso e di tutte le questioni dibattute dalle parti in primo grado se i motivi d'appello fanno puntuale riferimento all'impianto logico letterale complessivo della sentenza di primo grado, sottoponendola ad una critica completa e radicale, non essendo però sufficiente, a tal fine, la richiesta generica di riforma integrale della sentenza impugnata.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 28855 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 19/10/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 19/10/2021), n.28855 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. PICARONI Elisa – Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27967/2016 R.G. proposto da: C.A., rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto in Roma, alla Piazza Cola di Rienzo 92, presso l'avv. Elisabetta Nardone; – ricorrente – contro CA.SA.DO.GI.; – intimato – avverso la sentenza della Corte d'appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/2002, n. 10681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10681 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC RI ved. NO, NO TA, NO TO, domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato TO CHIARAMONTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 478/99 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 08/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14.4.1987, RA VA (nato nel 1932) convenne in giudizio innanzi al Pretore di Cefalù IN RI ved. RA, RA ON e RA VA(nato nel 1934) per rivendicare da loro un spezzone di terreno ricompreso nella limitata ma, comunque, maggiore estensione della particella n. 36 del foglio 33, partita 46012 del catasto rustico di Cefalù a lui intestata e che i convenuti avevano abusivamente chiuso con un cancello di cui era domandata la rimozione.
I convenuti si opponevano alla domanda ed, in via riconvenzionale, sostenevano di aver sempre posseduto, unitamente al loro padre RA GI, pacificamente ed indisturbatamente, la zonetta di terreno sino alla maturata usucapione, che chiedevano fosse in loro favore dichiarata dal giudice.
Il Pretore accoglieva la riconvenzionale ed avverso la sentenza proponeva appello il RA VA (cl. 1932).
Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 2.8 - 8.9.1999, accoglieva, per quel che qui ancora interessa, la domanda di revindica ordinando ai convenuti il rilascio della porzione di fondo che ne era oggetto.
Il Tribunale riteneva:
1) non essere sicuramente conducente la prova della dedotta usucapione sul rilievo della incertezza dei luoghi cui essa si riferiva e della corrispondenza tra il bene rivendicato e quello che si assumeva essere stato posseduto ad usucapionem dai convenuti;
2) non essere certe le risultanze probatorie relative al tempo del possesso ed agli atti interruttivi.
In definitiva, secondo il Tribunale, i convenuti non avevano assolto all'onere probatorio relativo al vantato acquisto per usucapione. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione IN RI, RA ON e RA VA (cl. 1934) con sei motivi. L'intimato non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge (art. 112 c.p.c.) sotto il profilo che, avendo l'appellante limitato i suoi motivi alla contestazione della "conducenza e probanza" delle prove testimoniali senza formulare doglianze in ordine alla maturazione del termine per la usucapione e senza contestare l'identità del bene oggetto della controversia, il giudice di appello non poteva fondare la sua decisione su ragioni diverse da quelle dedotte dall'appellante nè prendere in esame questioni diverse.
Nel secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 948 c.c.. Secondo i ricorrenti, l'attore in revindica non avrebbe soddisfatto l'onere della prova a lui spettante circa il proprio titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa, fino ad un acquisto originario. Al riguardo il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sufficiente l'atto di divisione dedotto da RA e che, avendo natura dichiarativa, non era idoneo a dimostrare la proprietà. Nel terzo motivo di deduce violazione degli artt. 1165 e 1167 c.c. sotto il profilo che erroneamente sarebbe stata ritenuta dal Tribunale la interruzione del termine per usucapire, peraltro non invocata dalla controparte ed avvenuta dopo il maturare del ventennio.
Nel quarto, quinto e sesto motivo i ricorrenti lamentano motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine ad alcuni punti della sentenza riguardanti:
a) il fatto che le parti o i loro danti causa non avevano mai posto rimedio all'errore contenuto nei titoli, a proposito di che il Tribunale avrebbe dovuto tenere piuttosto presente la situazione di fatto;
b) il superamento del giudizio pretorile circa la maturazione del termine per la usucapione;
c) la valutazione, divergente da quella del Pretore, delle testimonianze acquisite in causa. Il ricorso non merita accoglimento. Non è fondato il primo motivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4953/95; Cass. 76/1986), il principio del "tantum devolutum quantum appellatum"
preclude al giudice di appello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non investiti direttamente dal gravame, ma ciò solo quando essi non siano compresi neanche per implicito nel thema decidendum perché non necessariamente connessi con i temi censurati. Ne consegue che, quando dal complesso delle deduzioni e delle richieste formulate nell'atto di appello risulti chiara la volontà dell'appellante di sottoporre al giudice dell'impugnazione tutte le questioni dibattute tra le parti in primo grado circa la natura di un rapporto e i diritti e glì obblighi che ne derivano, è evidente che il giudice di secondo grado, ove non abbia rinvenuto una ragione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, dovrà riesaminare l'intera problematica, compresi i profili impliciti nelle deduzioni formulate espressamente, tenendo conto del complesso delle argomentazioni che formano il thema decidendum in appello. È anche chiaro che, qualora l'appellante respinga la sentenza di primo grado con motivi che, nel loro complesso, afferiscono all'intero contesto logico-letterale del provvedimento impugnato, nei suoi giudizi di accertamento e di valutazione del materiale probatorio, e quando le tesi dell'appellante si pongano in netta contrapposizione dialettica con le tesi recepite della sentenza, di cui criticano l'impianto logico complessivo, svolgendo una critica radicale alla concludenza della prova su cui poggia la decisione impugnata ed esponendo lacune, incongruenze, contraddizioni ed inverosimiglianze nella valutazione della prova stessa, viene posto in discussione l'intero impianto valutativo e razionale della sentenza gravata con devoluzione al giudice dell'appello dell'esame complessivo del rapporto controverso per l'assetto che ad esso è stato dato dal primo giudice.
Il che propriamente corrisponde alla volontà che emerge nella specie dall'atto di appello del RA VA (cl. 1934). E, del resto, l'art. 346 cod. proc. civ., nel considerare rinunciate le domande (e le eccezioni) non accolte in primo grado(o perché respinte o perché non esaminate), si riferisce a quelle ragioni delle parti su cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l'allegazione ad opera delle parti stesse, e non riguarda i fatti dedotti a fondamento della domanda (o dell'eccezione) ne' le inerenti deduzioni probatorie, che, sottoposti al giudice di primo grado, tornano a costituire oggetto di esame, valutazione o accertamento da parte del giudice di appello, in quanto questi, a causa della impugnazione, torna a doversi pronunciare sulla domanda accolta (o sulla eccezione respinta) e, quindi, a dover esaminare fatti, allegazioni probatorie e ragioni giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del giudizio sulla domanda (e sull'eccezione) (Cass. 20.3.2001 n. 1009). Il secondo motivo è parimenti infondato atteso che il Tribunale, nel verificare il titolo di proprietà del rivendicante ha tenuto presenti: a) la donazione ricevuta nel 1941 (atto Bartolotto) dal RA LE della particella 36 per cui è causa;
b) la successione di RA LE apertasi nel 1974; 3) la divisione (atto Cassata del 1980) tra gli eredi del RA LE, in virtù della quale la p.lla 36 rimase attribuita a RA VA (cl. 1932), attore in revindica. Da ciò deriva che il titolo di proprietà non è stato individuato, come erroneamente si assume dai ricorrenti, nell'atto di divisione.
La questione della interruzione, su cui si incentra il terzo motivo è del tutto irrilevante non solo perché essa non viene neppure posta dall'attore in revindica (come si riconosce anche nel ricorso) ma anche perché, nella sentenza impugnata, essa non appare decisiva per la motivazione e si inserisce, piuttosto ad colorandam, nel più ampio e logicamente pregiudiziale discorso della mancanza e/o incertezza d ella prova sul possesso, vuoi quanto al tempo vuoi quanto alla res, non individuata con certezza.
Non hanno pregio il quarto, quinto e sesto motivo che possono essere esaminato congiuntamente per quel che si dirà.
I ricorrenti traggono spianti di critica riprendendo singoli brani della sentenza o singoli punti o argomentazioni staccate dal contesto del complessivo discorso motivazionale attraverso il quale il Tribunale è giunto al convincimento finale che non fosse stata raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione vantato dai convenuti.
Il discorso della sentenza è, ovviamente, di merito sui punti interessati e le censure mosse dai ricorrenti non sono adeguate ne' adatte, per come strutturate, a sminuirne il tessuto logico complessivo.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002