CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21675 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RD BI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 03/12/2025 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/12/2025, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 07/11/2024, appellata da BI RD, che condannava al pagamento delle spese del grado di giudizio. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari propone ricorso l’avv. NC AO RR, difensore di fiducia di BI RD, articolando vari motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 546, Penale Sent. Sez. 2 Num. 21675 Anno 2026 Presidente: NO ND Relatore: BR RA Data Udienza: 13/05/2026 2 438, comma 5, e 442 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione contraddittoria ed apparente. Al riguardo, rileva come la Corte di appello, nel ritenere legittimo il diniego, opposto in primo grado, alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, abbia confuso il concetto di ‘necessità’ della prova con quello di ‘novità’ o ‘superfluità’, per come enucleato dalla giurisprudenza di legittimità, che in ricorso si richiama. La motivazione risulterebbe vieppiù contraddittoria nella parte in cui, nella sentenza di primo grado, proprio in esito all’escussione di quei medesimi testi a cui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, si è giunti ad escludere la aggravante contestata al capo 3) e ad assolvere l’imputato dal reato di cui al capo 2). Deduce, inoltre, come la valutazione sulla necessità della integrazione probatoria dovesse essere operata ex ante e come, nella specie, sia mancato un controllo sul diniego di accesso al rito condizionato sia da parte del Tribunale, di fronte a cui la richiesta era reiterata, sia da parte della Corte di appello, così integrandosi la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione apparente. Al riguardo, richiamando anche giurisprudenza di legittimità, il ricorrente censura la decisione in punto di esclusione della continuazione dei reati per cui si procede con quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari del 03/04/2024, irrevocabile il 29/11/2024, e la motivazione addotta siccome manifestamente illogica e contraddittoria, oltre che errata in diritto, nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto di dare rilievo alla diversità delle vittime e dei correi ed alla assenza di armi, non valorizzando, invece, quali indici del medesimo disegno criminoso, il ristretto intervallo temporale, le stesse modalità di commissione dei reati, il legame probatorio tra i procedimenti. 2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 585, comma 4, e 603, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, censura come erronea la dichiarazione di inammissibilità del motivo nuovo, indicato con il n. 2 nell’atto depositato in data 08/11/2025, osservando come tale motivo non ampliasse il petitum ma lo sviluppasse, in particolare non esponendo, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, una censura sulla responsabilità penale, ma solo le ragioni a sostegno del primo motivo di appello, relativo alla mancata ammissione del giudizio abbreviato condizionato. 3 2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. e 81, comma secondo, 132 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione apparente. In particolare, il ricorrente, richiamando giurisprudenza di legittimità, si duole della motivazione, siccome stereotipata e meramente apparente, in punto di aumenti di pena per i reati satellite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici o manifestamente infondati. 1.1. In particolare, il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo del motivo di appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, nonché manifestamente infondato. Si rammenta, al riguardo, che, in tema di giudizio abbreviato, la prova, sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, si considera "necessaria" ove risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito a un qualsiasi aspetto della regiudicanda (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, [...], Rv. 288738 – 06; Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274920 – 01). Inoltre, è stato vieppiù chiarito che il sindacato, da parte del giudice dibattimentale, sul provvedimento di rigetto assunto nell'udienza preliminare, debba avvenire secondo una valutazione ex ante, di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle eventuali indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, [...], Rv. 276311 – 01; Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, [...], Rv. 268327 – 01; Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, [...], Rv. 265801 – 01). Orbene, nella specie, la Corte di appello correttamente, con valutazione operata ex ante, ha ritenuto superfluo l’esame delle persone offese, sia perché il tenore delle dichiarazioni da loro già rese non era stato contestato dalla difesa, sia poiché non era stata prospettata alcuna necessità di integrazione delle dichiarazioni già acquisite (vds. pag. 8 della sentenza impugnata). Peraltro, già il Tribunale aveva dato conto anche delle indicazioni provenienti dalla istruttoria espletata, esponendo, con motivazione articolata e priva di aporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali (tanto che sul punto nessuna censura di travisamento è stata articolata), come la esclusione della 4 aggravante delle più persone riunite, contestata in relazione ai delitti di estorsione, fosse stata giustificata, in esito al dibattimento, non già in ragione delle dichiarazioni delle persone offese (al cui esame la richiesta di giudizio abbreviato era stata condizionata), bensì sulla base degli atti di indagine acquisiti (vds. pagg. 38 e 39 della sentenza di primo grado). 1.2. Il secondo motivo è aspecifico e meramente reiterativo e comunque manifestamente infondato. La Corte di appello, per escludere la riconducibilità ad un medesimo disegno criminoso, ha dato evidenza e rilievo assorbente - rispetto al contenuto lasso temporale in cui sono stati commessi i reati e preso atto della ‘parziale identità dei reati commessi’ (solo con riferimento al delitto di tentata estorsione) - alle modalità e circostanze delle condotte, alla diversità di vittime e concorrenti nei reati (pag. 9 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione compiuta, coerente e logica con cui il motivo di ricorso non si confronta criticamente, risultando finanche generico nella sua formulazione. 1.3. Il terzo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato. 1.3.1. Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280783 – 01; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, [...], Rv. 280294 – 01; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 – 01; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 – 01). 1.3.2. Nella specie, dalla lettura dei motivi aggiunti, depositati in via telematica l’8 novembre 2025 nel giudizio di appello, risulta che, con il motivo rubricato sub n. 2), veniva dedotta la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, a sostegno di richiesta di pronuncia assolutoria, si formulava istanza di rinnovazione dibattimentale con riferimento ai testi AR LL, in relazione ai capi 3 e 4, BO NA, in relazione al capo 11, e D’ON EM, in relazione al capo 13-bis: si tratta, dunque, di motivo nuovo, che attinge la affermazione di penale responsabilità e che risulta assolutamente sganciato, sia nelle conclusioni che nello sviluppo delle argomentazione a sostegno, dai motivi originari di appello. 5 Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha dichiarato la inammissibilità del motivo «in quanto afferente ad una statuizione della sentenza, quella sulla responsabilità penale dell’imputato, cui con l’appello originario non si era fatto alcun accenno, contenendo detto atto solo censure relative alla determinazione della pena e alla mancata ammissione del Tribunale del giudizio abbreviato condizionato» (vds. pag. 7 della sentenza impugnata). 1.3.3. Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria, essa risultando chiaramente collegata, nella argomentazione svolta a sostegno del motivo nuovo, al punto relativo alla affermazione di penale responsabilità (tanto da involgere capi anche diversi da quelli per cui erano state formulate istanze probatorie in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato). 1.4. Il quarto motivo di ricorso è aspecifico e meramente reiterativo della doglianza avanzata con i motivi di appello, non confrontandosi il ricorrente criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato rilievo, nella determinazione degli aumenti di pena ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., alla concreta gravità dei fatti (desumibile dalla ricostruzione ed accertamento operati), nonché alla ‘inquietante personalità’ del RD, nei cui confronti risulta contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (vds. pag. 8 della sentenza impugnata). 1.5. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzione ed argomentazione difensive. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura dei motivi, si stima di determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RA BR ND NO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/12/2025, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 07/11/2024, appellata da BI RD, che condannava al pagamento delle spese del grado di giudizio. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari propone ricorso l’avv. NC AO RR, difensore di fiducia di BI RD, articolando vari motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 546, Penale Sent. Sez. 2 Num. 21675 Anno 2026 Presidente: NO ND Relatore: BR RA Data Udienza: 13/05/2026 2 438, comma 5, e 442 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione contraddittoria ed apparente. Al riguardo, rileva come la Corte di appello, nel ritenere legittimo il diniego, opposto in primo grado, alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, abbia confuso il concetto di ‘necessità’ della prova con quello di ‘novità’ o ‘superfluità’, per come enucleato dalla giurisprudenza di legittimità, che in ricorso si richiama. La motivazione risulterebbe vieppiù contraddittoria nella parte in cui, nella sentenza di primo grado, proprio in esito all’escussione di quei medesimi testi a cui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, si è giunti ad escludere la aggravante contestata al capo 3) e ad assolvere l’imputato dal reato di cui al capo 2). Deduce, inoltre, come la valutazione sulla necessità della integrazione probatoria dovesse essere operata ex ante e come, nella specie, sia mancato un controllo sul diniego di accesso al rito condizionato sia da parte del Tribunale, di fronte a cui la richiesta era reiterata, sia da parte della Corte di appello, così integrandosi la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione apparente. Al riguardo, richiamando anche giurisprudenza di legittimità, il ricorrente censura la decisione in punto di esclusione della continuazione dei reati per cui si procede con quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari del 03/04/2024, irrevocabile il 29/11/2024, e la motivazione addotta siccome manifestamente illogica e contraddittoria, oltre che errata in diritto, nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto di dare rilievo alla diversità delle vittime e dei correi ed alla assenza di armi, non valorizzando, invece, quali indici del medesimo disegno criminoso, il ristretto intervallo temporale, le stesse modalità di commissione dei reati, il legame probatorio tra i procedimenti. 2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 585, comma 4, e 603, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, censura come erronea la dichiarazione di inammissibilità del motivo nuovo, indicato con il n. 2 nell’atto depositato in data 08/11/2025, osservando come tale motivo non ampliasse il petitum ma lo sviluppasse, in particolare non esponendo, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, una censura sulla responsabilità penale, ma solo le ragioni a sostegno del primo motivo di appello, relativo alla mancata ammissione del giudizio abbreviato condizionato. 3 2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. e 81, comma secondo, 132 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione apparente. In particolare, il ricorrente, richiamando giurisprudenza di legittimità, si duole della motivazione, siccome stereotipata e meramente apparente, in punto di aumenti di pena per i reati satellite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici o manifestamente infondati. 1.1. In particolare, il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo del motivo di appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, nonché manifestamente infondato. Si rammenta, al riguardo, che, in tema di giudizio abbreviato, la prova, sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, si considera "necessaria" ove risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito a un qualsiasi aspetto della regiudicanda (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, [...], Rv. 288738 – 06; Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274920 – 01). Inoltre, è stato vieppiù chiarito che il sindacato, da parte del giudice dibattimentale, sul provvedimento di rigetto assunto nell'udienza preliminare, debba avvenire secondo una valutazione ex ante, di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle eventuali indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, [...], Rv. 276311 – 01; Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, [...], Rv. 268327 – 01; Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, [...], Rv. 265801 – 01). Orbene, nella specie, la Corte di appello correttamente, con valutazione operata ex ante, ha ritenuto superfluo l’esame delle persone offese, sia perché il tenore delle dichiarazioni da loro già rese non era stato contestato dalla difesa, sia poiché non era stata prospettata alcuna necessità di integrazione delle dichiarazioni già acquisite (vds. pag. 8 della sentenza impugnata). Peraltro, già il Tribunale aveva dato conto anche delle indicazioni provenienti dalla istruttoria espletata, esponendo, con motivazione articolata e priva di aporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali (tanto che sul punto nessuna censura di travisamento è stata articolata), come la esclusione della 4 aggravante delle più persone riunite, contestata in relazione ai delitti di estorsione, fosse stata giustificata, in esito al dibattimento, non già in ragione delle dichiarazioni delle persone offese (al cui esame la richiesta di giudizio abbreviato era stata condizionata), bensì sulla base degli atti di indagine acquisiti (vds. pagg. 38 e 39 della sentenza di primo grado). 1.2. Il secondo motivo è aspecifico e meramente reiterativo e comunque manifestamente infondato. La Corte di appello, per escludere la riconducibilità ad un medesimo disegno criminoso, ha dato evidenza e rilievo assorbente - rispetto al contenuto lasso temporale in cui sono stati commessi i reati e preso atto della ‘parziale identità dei reati commessi’ (solo con riferimento al delitto di tentata estorsione) - alle modalità e circostanze delle condotte, alla diversità di vittime e concorrenti nei reati (pag. 9 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione compiuta, coerente e logica con cui il motivo di ricorso non si confronta criticamente, risultando finanche generico nella sua formulazione. 1.3. Il terzo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato. 1.3.1. Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280783 – 01; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, [...], Rv. 280294 – 01; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 – 01; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 – 01). 1.3.2. Nella specie, dalla lettura dei motivi aggiunti, depositati in via telematica l’8 novembre 2025 nel giudizio di appello, risulta che, con il motivo rubricato sub n. 2), veniva dedotta la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, a sostegno di richiesta di pronuncia assolutoria, si formulava istanza di rinnovazione dibattimentale con riferimento ai testi AR LL, in relazione ai capi 3 e 4, BO NA, in relazione al capo 11, e D’ON EM, in relazione al capo 13-bis: si tratta, dunque, di motivo nuovo, che attinge la affermazione di penale responsabilità e che risulta assolutamente sganciato, sia nelle conclusioni che nello sviluppo delle argomentazione a sostegno, dai motivi originari di appello. 5 Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha dichiarato la inammissibilità del motivo «in quanto afferente ad una statuizione della sentenza, quella sulla responsabilità penale dell’imputato, cui con l’appello originario non si era fatto alcun accenno, contenendo detto atto solo censure relative alla determinazione della pena e alla mancata ammissione del Tribunale del giudizio abbreviato condizionato» (vds. pag. 7 della sentenza impugnata). 1.3.3. Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria, essa risultando chiaramente collegata, nella argomentazione svolta a sostegno del motivo nuovo, al punto relativo alla affermazione di penale responsabilità (tanto da involgere capi anche diversi da quelli per cui erano state formulate istanze probatorie in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato). 1.4. Il quarto motivo di ricorso è aspecifico e meramente reiterativo della doglianza avanzata con i motivi di appello, non confrontandosi il ricorrente criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato rilievo, nella determinazione degli aumenti di pena ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., alla concreta gravità dei fatti (desumibile dalla ricostruzione ed accertamento operati), nonché alla ‘inquietante personalità’ del RD, nei cui confronti risulta contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (vds. pag. 8 della sentenza impugnata). 1.5. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzione ed argomentazione difensive. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura dei motivi, si stima di determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RA BR ND NO